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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, all'esito dell'udienza del 1.4.2025 fissata per discussione e di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1087/2024 promossa da:
(C.F.: ) personalmente e nella sua qualità di leglae Parte_1 C.F._1
rappresentante della società F.LL AL MA AR e PA NC (P.IVA con P.IVA_1 [...]
e Parte_2 Parte_3
ricorrenti contro
(codice fiscale , con gli avv.ti Salemi Lucia e Persegati Controparte_1 P.IVA_2
Ruggerini Eloisa resistente
Conclusioni
Parte ricorrente: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova adito: IN VIA
PRELIMINARE: -disporre l'immediata sospensione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n.
PD/637 emessa in data 17.04.2024, dalla IA di IN VIA PRINCIPALE: -dichiarare CP_1
nulla ed illegittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. PD/637 emessa in data 17.04.2024, dalla IA di nonché di ogni altro atto connesso e/o collegato perchè provvedimento CP_1
ingiusto, eccessivo ed illegittimo per i motivi meglio esposti in narrativa. IN VIA SUBORDINATA: - riqualificare tutte le condotte contestate nella fattispecie sanzionatoria più mite ex art. 258 D.Lgs, con conseguente applicazione delle sanzioni patrimoniali, ivi previste, nella misura prossima al minimo. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: -rideterminare l'entità della sanzione economica dell'ordinanza ingiunzione. PD/637 emessa in data 17.04.2024, dalla IA di in misura prossima al minimo edittale. IN OGNI CASO: Spese compensate o rifuse. In via CP_1
preliminare: disporsi la sospensione delle ordinanze ingiunzione
Parte resistente: Respingersi l'istanza di sospensione del provvedimento opposto. Respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo sub 3) riquantificarsi la sanzione tenuto conto dei limiti edittali di cui al comma 5 dell'art.
256 del dlgs. n. 152/2006. Con condanna dei ricorrenti al pagamento dei compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e IRAP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione, (personalmente e nella sua Parte_1
qualità di legale rappresentante della società F.LL AL MA AR e PA s.n.c.) esponeva: che, in data 17.04.2024, a mezzo P.E.C., era a lui notificata l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla IA di per violazione della normativa in materia di rifiuti, atto formalmente CP_1
riferibile al verbale della IA di prot n. 72926 del 16.12.2019; che, segnatamente, era CP_1
contestata la violazione dell'art. 193 del d.lgs. 152/06, come sanzionata dall'art. 258, IV comma,
d.lgs. 152/06, per avere erroneamente indicato nel formulario di identificazione dei rifiuti il numero di autorizzazione del trasportatore;
che, in particolare, la condotta illecita era descritta nei seguenti termini: , “la ditta Autodemolizioni M-G di IU AR...in data 29.07.2019 ha effettuato il trasporto di un rifiuto speciale non pericoloso codificato CER 160199, da voi conferito e prodotto presso il vostro impianto, indicando in modo inesatto il dato relativo al n. di autorizzazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali MI00117 del 21.06.2007, in quanto alla data di trasporto nel FIR n. DUD 492910/18...questa autorizzazione, indicata nel formulario stesso, non era più valida poiché scaduta”; che all'illecito come descritto nei termini indicati era seguita l'ordinanza ingiunzione n. PD/637 del 17.04.2024 emessa nei confronti del ricorrente quale obbligato in solido, recante la sanzione pecuniaria pari ad € 3.100,00; che il provvedimento dirigenziale della IA di appariva lesivo dei diritti dell'istante e doveva essere giudizialmente riformato, stanti CP_1
l'esclusiva responsabilità del trasportatore, riconducibile comunque a mero errore materiale,
l'inammissibile estensione di responsabilità oggettiva e l'assenza di colpa nella condotta contestata al ricorrente. In particolare, il ricorrente rilevava: come la condotta contestata si fosse concretizzata nell'indicazione nel formulario rifiuti del 29.07.2019 – DUD 492910/18 di un numero di autorizzazione di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali non più valido, siccome scaduto;
che, al momento dell'incarico, il sig. si era diligentemente preoccupato di accertare che il Pt_1
trasportatore IU AR fosse in possesso di regolare autorizzazione al trasporto dei rifiuti consegnati;
che il sig. aveva collaborato per la compilazione in tutte le sue parti del Pt_1 formulario rifiuti, avendo cura di verificare l'esatta identificazione, descrizione e quantità di quanto conferito;
che, all'epoca delle operazioni di raccolta di rifiuti effettuate con il veicolo trg CX083FL,
l'impresa individuale Autodemolizioni M.G. di IU AR era legittimamente autorizzata ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi., come risultava da allegato certificato di iscrizione n. MI55243 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
che, in estrema sintesi, si era trattato di un banale errore di compilazione che aveva condotto il sig. AR IU ad inserire nei formulari un dato numerico inesatto;
che il trasportatore IU, pur correttamente munito di idonea autorizzazione, aveva invero utilizzato, durante la raccolta dei rifiuti presso l'azienda del ricorrente, un vecchio timbro dismesso, in luogo di quello vigente all'epoca e ciò, a causa di una comune svista, senza alcun intento illecito;
che, quindi, l'addebito contestato al sig. Pt_1
atteneva ad una semplice questione di regolarità formale, causata da un mero vizio materiale, riconducibile all'altrui contegno, fermo restando che il sig. AR IU era formalmente in possesso di tutti i requisiti prescritti ex lege;
che, anche visionando il suddetto timbro (nella sua versione scaduta all'epoca del controllo), il ricorrente non avrebbe potuto notare nulla di inconsueto, dal momento che il timbro non reca alcuna indicazione in merito alla scadenza dell'autorizzazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, l'unica scadenza ivi apposta (peraltro oggetto di proroga) attenendo ad altra diversa licenza, non oggetto di contestazione;
che, anche effettuando un ulteriore controllo telematico, volto alla verifica dell'effettivo possesso dell'autorizzazione alla raccolta rifiuti, l'istante non si sarebbe reso conto dello scambio tra il timbro vigente all'epoca e quello scaduto e, anche inserendo il nominativo di AR IU, ovvero la sua impresa individuale, nella relativa banca data informatica, sarebbe emersa la regolarità e l'esistenza di una regolare licenza;
a ciò si aggiungeva la natura abituale del rapporto lavorativo tra il sig. ed il trasportatore Pt_1
che era sempre stato in possesso di regolare autorizzazione per la raccolta dei rifiuti;
che, in conclusione, non vi era colpa nella condotta contestata all'esponente, condotta che pertanto doveva essere esente da censure in forza dell'art. 3 comma 2 della L. 689/81; che minima era in ogni caso la lesività della condotta oggetto dell'ordinanza ingiunzione di pagamento che non aveva comportato alcuna violazione sostanziale con riferimento alla normativa relativa al trasporto di rifiuti speciali ed alla loro corretta tracciabilità; che errata era la sussunzione delle condotte nell'ambito dell'art. 256 iv comma del d.lgs 152/2006 e le condotte andavano riqualificate nella fattispecie più lieve ex art. 258 v° comma del d.lgs 152/2006; che errata era l'applicazione dell'art. 11 della l. 689/1981 considerata la genericità delle motivazioni a fondamento delle sanzioni. Parte ricorrente concludeva nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, con Controparte_1
verbale 72926 del 16/12/2019 notificato in data 17.12.2019, la IA di accertava a CP_1
carico del Sig. , in qualità di trasgressore, e a carico della società F.LL AL MA Parte_1 AR e PA snc, quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/81, la violazione dell'art. 193,
D.lgs. 152/06, come sanzionata dall'art. 258, 4 comma, D.lgs. 152/06, per aver erroneamente indicato nel formulario di identificazione dei rifiuti il numero di autorizzazione del trasportatore,
Autodemolizioni IU;
che, nel verbale, si specificava che “la ditta Autodemolizioni M-G Parte_4
..in data 29/07/2019 ha effettuato il trasporto di un rifiuto speciale non pericoloso codificato
[...]
CER 160199, da voi conferito e prodotto presso il vostro impianto, indicando in modo inesatto il dato relativo al n. di autorizzazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali MI00117 del
21/06/2007, in quanto alla data di traporto nel FIR n. DUD 492910/18….questa autorizzazione, indicata nel formulario stesso, non era più valida poiché scaduta”; che, in data 24/11/2021, la
IA aveva proceduto in modalità telematica all'audizione personale dell'Avv. Parte_3
delegata dal Sig. che, svolta la dovuta istruttoria e valutati gli atti, la Per_1 Controparte_1
aveva ritenuto sussistente la responsabilità del trasgressore e della Società in via solidale e pertanto aveva emesso e notificato l'opposta ordinanza ingiunzione, recante sanzione amministrativa di euro
3.100; che l'opposizione era infondata in fatto e diritto dal momento che sia il verbale di accertamento che l'ordinanza ingiunzione opposta, nel descrivere la condotta sanzionata, chiaramente esplicitavano che questa è consistita nell'aver effettuato un trasporto di rifiuti con formulario erroneo in quanto riportante un numero di autorizzazione non più valida in quanto scaduta, e la circostanza che questa fosse stata rinnovata e sostituita da una nuova autorizzazione, vigente al momento dei fatti contestati, era del tutto irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato, considerati i disposti dell'art. 193, 1 comma, D.lgs. 152/06 e del successivo art. 258, 4 comma, vigente al momento dell'accertamento, nonché del punto 3, lettera b), dell'allegato C) al Decreto del
Ministero dell'Ambiente n. 145/1998, il quale dispone che, nella casella del destinatario, sia inserito
“l'eventuale n. iscrizione all'albo delle imprese che effettuano attività dl gestione rifiuti o autorizzazione o estremi della denuncia di inizio di attività….”; che, per stessa ammissione del ricorrente, sia in sede di scritti difensivi, sia in sede di audizione, sia nel ricorso introduttivo del giudizio, è stato ammesso che l'annotazione di un numero di autorizzazione erroneo in quanto riferito ad autorizzazione scaduta si era verificata per errore e disattenzione del soggetto che aveva compilato il formulario;
che l'illecito amministrativo si configura anche se determinato da semplice colpa e quindi, per mancanza di diligenza, ovvero per imperizia o imprudenza come previsto dall'art. 3 della
L. n. 689/81; che, pertanto, l'ammissione di avere agito “per mero errore” era già di per sé ammissione di colpa, in quanto non veniva addotto alcun elemento idoneo ad escludere la mancanza di diligenza, ma anzi, si ammetteva di avere agito con trascuratezza;
che a nulla rilevava l'asserita mancanza di pregiudizio alla collettività ed all'ambiente derivante dalla condotta contestata, in quanto l'obbligo di annotare correttamente i dati sul formulario è teso a consentire la tracciabilità del trasporto dei rifiuti e la verifica “su strada” che il trasportatore sia autorizzato al trasporto e tale finalità viene vanificata se il formulario non è correttamente compilato;
che non era vera la circostanza che il timbro utilizzato dal trasportatore non consentiva al produttore del rifiuto di evincere che questo si riferiva ad un'autorizzazione scaduta, dal momento che il timbro in questione, riportava la data di scadenza dell'autorizzazione (3 febbraio 2018) cosicché, al momento del fatto, accaduto in data 29 luglio 2019, era evidente anche al produttore che il timbro utilizzato per la compilazione conteneva dati erronei;
che l'art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]” e, come chiarito dalla giurisprudenza, il produttore ed il trasportatore rispondono in concorso dell'erronea compilazione del formulario in quanto entrambi, con firma e controfirma, assumono la responsabilità della correttezza dei dati inseriti;
che, quanto all'asserita minima offensività ed assenza di pregiudizio nella condotta contestata, osservava la ricorrente che il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è il documento che deve accompagnare il rifiuto durante le fasi di trasporto al fine di garantirne la tracciabilità ed è lo strumento che consente agli organi di controllo, anche su strada, di verificare la corrispondenza e la correttezza del trasporto;
che la compilazione erronea del formulario compromette questa finalità, impedendo alle forze dell'ordine di verificare la correttezza del trasporto sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo;
che la finalità della norma è consentire la tracciabilità del rifiuto e la corretta gestione dello stesso da parte di soggetti autorizzati e, nel caso di specie, l'indicazione di un provvedimento non più vigente non consentiva di verificare che il trasportatore avesse una valida autorizzazione al momento del trasporto;
che inapplicabile era il comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. n.
152/2006 anziché il comma 5 del medesimo articolo e che, con riferimento al formulario dei rifiuti, invece, il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione ridotta se le informazioni contenute nel formulario sono “incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge”, la legge presupponendo che il dato sia ricostruibile dal medesimo formulario e non da altro documento, come ad esempio il MUD o il registro di carico e scarico;
che la differente previsione non può che significare che, mentre per le informazioni inesatte o mancanti contenute nel registro di carico e scarico è possibile fare riferimento ad una tipologia varia di documenti, per le informazioni contenute nel formulario, invece, la sanzione ridotta si applica solo nel caso in cui le informazioni sono ricostruibili facendo riferimento al formulario stesso;
che tale interpretazione ha una propria ragion d'essere avendo il legislatore inteso garantire una sorta di autonomia documentale del viaggio dei rifiuti: il formulario è il documento di accompagnamento dei rifiuti durante il trasporto e, pertanto, è proprio con riferimento a quel momento temporale che esso deve garantire che gli organi di controllo, anche al momento del controllo su strada durante il viaggio, possano verificare la rispondenza tra i dati accertati sul momento e queLL dichiarati ex ante nel formulario medesimo;
che l'ammontare delle sanzioni irrogate era pari a 3100 euro e l'irrogazione di una sanzione pari ad un terzo del massimo era stata giustificata dal fatto che il soggetto responsabile non aveva accettato il pagamento in misura ridotta, istituto con il quale il legislatore ha inteso agevolare la spedita conclusione in sede amministrativa dei procedimenti sanzionatori, consentendo di pagare una sanzione pari ad un terzo del massimo edittale (ovvero al doppio del minimo se più favorevole) prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
che, pertanto, considerato che negli scritti difensivi il ricorrente non aveva addotto alcun elemento utile a valutare con minor rigore la sanzione determinata nel verbale di accertamento, la IA aveva ritenuto di applicare la detta sanzione e non il minimo edittale.
All'esito dell'udienza del 3.10.2024 era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta. Fissata per discussione l'udienza del 1.4.2025, sulle istanze e conclusioni formulate dalle parti con le note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si ritiene il ricorso infondato.
Preliminarmente, si rileva la tardività della eccezione di incompetenza del Dirigente che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, eccezione che avrebbe potuto essere formulata con l'opposizione nei termini di legge. Secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 12544/2013), in tema di sanzioni amministrative, il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in base al quale, nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 cod. proc. civ., per il quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da queLL fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la "causa petendi" della relativa domanda: “Il giudizio di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel quale la "causa petendi" va individuata nei motivi fatti valere dall'opponente, sono applicabili gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile, con la conseguenza che la parte ricorrente può modificare i motivi inizialmente proposti, ma non può introdurre nel corso del giudizio motivi del tutto nuovi, che, se proposti, non possono essere esaminati dal pretore, a meno che sugli stessi l'Amministrazione abbia accettato il contraddittorio” (Cass. n
1399/1993). In ogni caso, sul punto si rileva che la resistente ha prodotto documentazione da cui emerge che l'atto opposto è stato legittimamente emesso dall'Ing. in qualità di Dirigente Persona_2
[... dell'Area Acque, Suolo e Trasporti – Sistemi Informativi dell'Amministrazione interessata (IA , competente sui procedimenti sanzionatori ambientali in forza del provvedimento presidenziale CP_1 del 30/10/2023.
Ciò premesso, il verbale di accertamento descrive la condotta sanzionata come trasporto del rifiuto speciale non pericoloso codificato con CER 160199, conferito e prodotto presso l' impianto facente capo al ricorrente, con inesatta indicazione del dato relativo al N. Autorizzazione di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali “n. MI 01117 del 21/06/2007”, in quanto, alla data di trasporto del rifiuto nel formulario di identificazione n. DUD 492910/18, previsto ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i., questa autorizzazione indicata nel formulario, non era più valida poiché scaduta. Parte ricorrente rileva: che l'autorizzazione scaduta era stata rinnovata e sostituita da una nuova autorizzazione vigente al momento dei fatti contestati;
che l'erronea annotazione sui formulari è frutto di mero errore e svista;
che, dal timbro erroneamente utilizzato dal trasportatore, non sarebbe stato possibile evincere la scadenza dell'autorizzazione.
La circostanza che l'autorizzazione fosse stata rinnovata e sostituita da una nuova autorizzazione non può essere tenuta in considerazione ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Va detto che, come noto, il formulario non è una semplice bolla di accompagnamento dei rifiuti su strada, poiché, tramite esso, si comprende se, nella esecuzione dell'attività di trasporto, il produttore ha speso tutta la sua diligenza al fine di evidenziare di aver operato in assoluta coerenza al dato normativo. Anche la giurisprudenza si è espressa al riguardo, ritenendo che il formulario di identificazione “consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali
e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari)” (Cass. Pen. III sez. del 19 marzo 2000). Da questo punto di vista, il formulario non è solo un pezzo di carta formale, ma un importante chiave di verifica della regolarità della gestione del rifiuto. Ne consegue che le parti non compilate o compilate male (con dati falsi o incongruenti) configurino casi di condotta illegale. L'art. 193, comma 2 del Testo Unico
Ambientale stabilisce che “ il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questo disposto, si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente (oltre che datare e firmare) il formulario, trattenendo una copia e consegnando le altre tre al trasportatore. Egli dovrà provvedere alla corretta redazione di tutte le sue parti con l'obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che intende conferire procedendo ad assegnazione del codice e, nei casi previsti dalla normativa, alla caratterizzazione analitica. In ogni caso, il produttore non deve disinteressarsi dei contenuti dichiarati dal trasportatore, poiché, si ribadisce, la responsabilità della corretta redazione resta comunque a suo carico. A nulla vale, altresì, che il trasportatore vi provveda da anni per conto del produttore. In linea generale, secondo la
Suprema Corte, proprio in forza del principio di responsabilizzazione e coinvolgimento, anche in tema di eventuale responsabilità penale, non è possibile accettare la scusante della buona fede: “Il reato di gestione illecita del rifiuto è punibile anche a titolo di (sola) colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia. A nulla vale la circostanza che la società affidataria provvedesse da anni, per conto della ditta produttrice, alla identificazione dei rifiuti e alla redazione dei formulari” (Cass. Sez. III, n. 7461 del 15.01-19.02.2008). Ancora: l'incompleta ed errata compilazione del formulario è condotta sanzionata dalla legge a prescindere dalla redazione di quattro esemplari e nella successiva consegna degli stessi ai soggetti interessati, in quanto tale adempimento spetta solo alla società produttrice, la quale deve indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, al fine di rendere intellegibile i rifiuti concretamente smaltiti e, laddove la compilazione materiale del documento venga effettuata da altro soggetto, è tenuta alla verifica della correttezza dei dati inseriti
(Cass. Sez. 29.9.2009 nr.20862), trattandosi di soggetto “cosciente del collegamento finalistico dei vari atti di cui si compone la procedura” e sul quale incombe l'obbligo di accertamento, concorrendo, in via omissiva, all'illecito altrui e rispondendone in base all'art. 5 della legge 689/81. L'art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore
[…]” e il produttore ed il trasportatore rispondono, in concorso, dell'erronea compilazione del formulario in quanto entrambi, con firma e controfirma, assumono la responsabilità della correttezza dei dati inseriti.
Come detto, l'art. 193, 1 comma, lettere da a) a e), del D.lgs. 152/06, prevede che, tra i dati essenziali da inserire obbligatoriamente nel formulario identificativo dei rifiuti, debbano essere indicati il nome e l'indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore, l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto,
l'impianto di destinazione, la data e il percorso dell'istradamento, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario. Il punto 3, lettera b), dell'allegato C) al Decreto del Ministero dell'Ambiente n.
145/1998, vigente al momento dell'accertamento, dispone che nella casella del destinatario sia inserito “l'eventuale n. iscrizione all'albo delle imprese che effettuano attività dl gestione rifiuti o autorizzazione o estremi della denuncia di inizio di attività….”. Parte ricorrente ammette l'annotazione di un numero di autorizzazione erroneo in quanto riferito ad autorizzazione scaduta che si è verificata per errore e disattenzione del soggetto che ha compilato il formulario. Nel ricorso, a pag. 3, è riportato che “il sig. IU, pur correttamente munito di idonea autorizzazione, ha utilizzato, durante la raccolta dei rifiuti presso l'azienda dell'istante, un vecchio timbro dismesso, in luogo di quello vigente all'epoca. Tutto ciò, a causa di una comune svista, senza alcun intento illecito”. Deve essere pertanto richiamato il principio secondo cui l'illecito amministrativo si configura anche se determinato da semplice colpa e quindi, per mancanza di diligenza, ovvero per imperizia o imprudenza. L'art. 3 della L. n. 689/81 infatti stabilisce che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Nella specie, si ammette di avere agito con trascuratezza.
Non può rilevare la dedotta mancanza di pregiudizio alla collettività ed all'ambiente derivante dalla condotta contestata, considerata la detta necessità, posta a fondamento dell'obbligo di annotare correttamente i dati sul formulario, di consentire la tracciabilità del trasporto dei rifiuti e la verifica che il trasportatore sia autorizzato al trasporto, finalità che andrebbe vanificata se il formulario non fosse correttamente compilato. Va ribadita al riguardo la particolare natura del formulario che è il documento di accompagnamento dei rifiuti durante il trasporto e, pertanto, è proprio con particolare riferimento a tale fase del ciclo di gestione che tale documento deve garantire agli organi di controllo, la possibilità di verificare la rispondenza tra i dati accertati sul momento e queLL dichiarati ex ante nel formulario medesimo. Nel caso di specie, l'indicazione di un provvedimento autorizzativo non più vigente non ha consentito di verificare che il trasportatore avesse una valida autorizzazione al momento del trasporto.
Parte ricorrente, in subordine, rileva che l'Amministrazione avrebbe erroneamente applicato il comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. n. 152/2006 anziché il comma 5 del medesimo articolo e sostiene che il dato mancante sarebbe stato ricostruibile in base alla documentazione presente in ufficio al momento del controllo ispettivo da cui è scaturito il procedimento sanzionatorio. Il rilievo è infondato. Il comma 5 dell'art. 258 del citato d.lgs. prevedeva: “
5. Se le indicazioni di cui ai commi
1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati”. Il legislatore, ha chiaramente previsto che le informazioni mancanti o inesatte contenute nei registri di carico e scarico possano essere ricostruite mediante la lettura dei dati “riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge”. Con specifico riferimento al formulario dei rifiuti, invece, il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione ridotta se le informazioni contenute nel formulario sono “incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge”.
Pertanto, dalla lettura del comma 5, si evince chiaramente che la legge presuppone che il dato sia ricostruibile dal medesimo formulario e non da altro documento. Ne consegue che, per le informazioni contenute nel formulario, la sanzione ridotta si applica solo nel caso in cui le informazioni sono ricostruibili facendo riferimento al formulario stesso. (Corte d'Appello di Brescia n. 562/17). Ne deriva ulteriormente che il provvedimento opposto è corretto laddove sanziona il fatto contestato con la sanzione più grave di cui al comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. 152/2006, in quanto il numero di autorizzazione del trasportatore dei rifiuti non può essere ricostruito mediante i formulari presenti in ufficio, diversi da queLL
utilizzati nei trasporti in contestazione, né può essere ricavato attraverso i dati riportati nel formulario utilizzato durante il trasporto.
Quanto infine alla misura della sanzione irrogata, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 11 della
L. 689/81 (in forza del quale: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso
e alle sue condizioni economiche”), merita considerazione la natura non pericolosa del rifiuto trasportato, il fatto che il trasportatore era regolarmente autorizzato e che, diversamente da quanto dedotto dalla IA resistente, non è indicata, nel timbro apposto sul formulario dal trasportatore, la data di scadenza della detta autorizzazione, in tal modo non rendendosi evidente al produttore che il timbro utilizzato per la compilazione conteneva dati erronei: pertanto, appare congruo rideterminare la sanzione in una somma che, pur non coincidente con il minimo edittale, vi si approssimi e in particolare sia pari a € 2.000,00.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, considerate le tematiche affrontate connotate dalla particolare complessità della disciplina e della sua interpretazione soggetta a costante evoluzione nella normativa e nella giurisprudenza, si ritiene di compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: in parziale accoglimento della svolta opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione impugnata quanto alla misura della sanzione irrogata che ridetermina in € 2.000,00 per la violazione contestata;
compensa le spese di lite tra le parti.
Mantova, 1.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, all'esito dell'udienza del 1.4.2025 fissata per discussione e di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1087/2024 promossa da:
(C.F.: ) personalmente e nella sua qualità di leglae Parte_1 C.F._1
rappresentante della società F.LL AL MA AR e PA NC (P.IVA con P.IVA_1 [...]
e Parte_2 Parte_3
ricorrenti contro
(codice fiscale , con gli avv.ti Salemi Lucia e Persegati Controparte_1 P.IVA_2
Ruggerini Eloisa resistente
Conclusioni
Parte ricorrente: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova adito: IN VIA
PRELIMINARE: -disporre l'immediata sospensione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n.
PD/637 emessa in data 17.04.2024, dalla IA di IN VIA PRINCIPALE: -dichiarare CP_1
nulla ed illegittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. PD/637 emessa in data 17.04.2024, dalla IA di nonché di ogni altro atto connesso e/o collegato perchè provvedimento CP_1
ingiusto, eccessivo ed illegittimo per i motivi meglio esposti in narrativa. IN VIA SUBORDINATA: - riqualificare tutte le condotte contestate nella fattispecie sanzionatoria più mite ex art. 258 D.Lgs, con conseguente applicazione delle sanzioni patrimoniali, ivi previste, nella misura prossima al minimo. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: -rideterminare l'entità della sanzione economica dell'ordinanza ingiunzione. PD/637 emessa in data 17.04.2024, dalla IA di in misura prossima al minimo edittale. IN OGNI CASO: Spese compensate o rifuse. In via CP_1
preliminare: disporsi la sospensione delle ordinanze ingiunzione
Parte resistente: Respingersi l'istanza di sospensione del provvedimento opposto. Respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo sub 3) riquantificarsi la sanzione tenuto conto dei limiti edittali di cui al comma 5 dell'art.
256 del dlgs. n. 152/2006. Con condanna dei ricorrenti al pagamento dei compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e IRAP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione, (personalmente e nella sua Parte_1
qualità di legale rappresentante della società F.LL AL MA AR e PA s.n.c.) esponeva: che, in data 17.04.2024, a mezzo P.E.C., era a lui notificata l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla IA di per violazione della normativa in materia di rifiuti, atto formalmente CP_1
riferibile al verbale della IA di prot n. 72926 del 16.12.2019; che, segnatamente, era CP_1
contestata la violazione dell'art. 193 del d.lgs. 152/06, come sanzionata dall'art. 258, IV comma,
d.lgs. 152/06, per avere erroneamente indicato nel formulario di identificazione dei rifiuti il numero di autorizzazione del trasportatore;
che, in particolare, la condotta illecita era descritta nei seguenti termini: , “la ditta Autodemolizioni M-G di IU AR...in data 29.07.2019 ha effettuato il trasporto di un rifiuto speciale non pericoloso codificato CER 160199, da voi conferito e prodotto presso il vostro impianto, indicando in modo inesatto il dato relativo al n. di autorizzazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali MI00117 del 21.06.2007, in quanto alla data di trasporto nel FIR n. DUD 492910/18...questa autorizzazione, indicata nel formulario stesso, non era più valida poiché scaduta”; che all'illecito come descritto nei termini indicati era seguita l'ordinanza ingiunzione n. PD/637 del 17.04.2024 emessa nei confronti del ricorrente quale obbligato in solido, recante la sanzione pecuniaria pari ad € 3.100,00; che il provvedimento dirigenziale della IA di appariva lesivo dei diritti dell'istante e doveva essere giudizialmente riformato, stanti CP_1
l'esclusiva responsabilità del trasportatore, riconducibile comunque a mero errore materiale,
l'inammissibile estensione di responsabilità oggettiva e l'assenza di colpa nella condotta contestata al ricorrente. In particolare, il ricorrente rilevava: come la condotta contestata si fosse concretizzata nell'indicazione nel formulario rifiuti del 29.07.2019 – DUD 492910/18 di un numero di autorizzazione di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali non più valido, siccome scaduto;
che, al momento dell'incarico, il sig. si era diligentemente preoccupato di accertare che il Pt_1
trasportatore IU AR fosse in possesso di regolare autorizzazione al trasporto dei rifiuti consegnati;
che il sig. aveva collaborato per la compilazione in tutte le sue parti del Pt_1 formulario rifiuti, avendo cura di verificare l'esatta identificazione, descrizione e quantità di quanto conferito;
che, all'epoca delle operazioni di raccolta di rifiuti effettuate con il veicolo trg CX083FL,
l'impresa individuale Autodemolizioni M.G. di IU AR era legittimamente autorizzata ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi., come risultava da allegato certificato di iscrizione n. MI55243 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
che, in estrema sintesi, si era trattato di un banale errore di compilazione che aveva condotto il sig. AR IU ad inserire nei formulari un dato numerico inesatto;
che il trasportatore IU, pur correttamente munito di idonea autorizzazione, aveva invero utilizzato, durante la raccolta dei rifiuti presso l'azienda del ricorrente, un vecchio timbro dismesso, in luogo di quello vigente all'epoca e ciò, a causa di una comune svista, senza alcun intento illecito;
che, quindi, l'addebito contestato al sig. Pt_1
atteneva ad una semplice questione di regolarità formale, causata da un mero vizio materiale, riconducibile all'altrui contegno, fermo restando che il sig. AR IU era formalmente in possesso di tutti i requisiti prescritti ex lege;
che, anche visionando il suddetto timbro (nella sua versione scaduta all'epoca del controllo), il ricorrente non avrebbe potuto notare nulla di inconsueto, dal momento che il timbro non reca alcuna indicazione in merito alla scadenza dell'autorizzazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, l'unica scadenza ivi apposta (peraltro oggetto di proroga) attenendo ad altra diversa licenza, non oggetto di contestazione;
che, anche effettuando un ulteriore controllo telematico, volto alla verifica dell'effettivo possesso dell'autorizzazione alla raccolta rifiuti, l'istante non si sarebbe reso conto dello scambio tra il timbro vigente all'epoca e quello scaduto e, anche inserendo il nominativo di AR IU, ovvero la sua impresa individuale, nella relativa banca data informatica, sarebbe emersa la regolarità e l'esistenza di una regolare licenza;
a ciò si aggiungeva la natura abituale del rapporto lavorativo tra il sig. ed il trasportatore Pt_1
che era sempre stato in possesso di regolare autorizzazione per la raccolta dei rifiuti;
che, in conclusione, non vi era colpa nella condotta contestata all'esponente, condotta che pertanto doveva essere esente da censure in forza dell'art. 3 comma 2 della L. 689/81; che minima era in ogni caso la lesività della condotta oggetto dell'ordinanza ingiunzione di pagamento che non aveva comportato alcuna violazione sostanziale con riferimento alla normativa relativa al trasporto di rifiuti speciali ed alla loro corretta tracciabilità; che errata era la sussunzione delle condotte nell'ambito dell'art. 256 iv comma del d.lgs 152/2006 e le condotte andavano riqualificate nella fattispecie più lieve ex art. 258 v° comma del d.lgs 152/2006; che errata era l'applicazione dell'art. 11 della l. 689/1981 considerata la genericità delle motivazioni a fondamento delle sanzioni. Parte ricorrente concludeva nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, con Controparte_1
verbale 72926 del 16/12/2019 notificato in data 17.12.2019, la IA di accertava a CP_1
carico del Sig. , in qualità di trasgressore, e a carico della società F.LL AL MA Parte_1 AR e PA snc, quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/81, la violazione dell'art. 193,
D.lgs. 152/06, come sanzionata dall'art. 258, 4 comma, D.lgs. 152/06, per aver erroneamente indicato nel formulario di identificazione dei rifiuti il numero di autorizzazione del trasportatore,
Autodemolizioni IU;
che, nel verbale, si specificava che “la ditta Autodemolizioni M-G Parte_4
..in data 29/07/2019 ha effettuato il trasporto di un rifiuto speciale non pericoloso codificato
[...]
CER 160199, da voi conferito e prodotto presso il vostro impianto, indicando in modo inesatto il dato relativo al n. di autorizzazione di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali MI00117 del
21/06/2007, in quanto alla data di traporto nel FIR n. DUD 492910/18….questa autorizzazione, indicata nel formulario stesso, non era più valida poiché scaduta”; che, in data 24/11/2021, la
IA aveva proceduto in modalità telematica all'audizione personale dell'Avv. Parte_3
delegata dal Sig. che, svolta la dovuta istruttoria e valutati gli atti, la Per_1 Controparte_1
aveva ritenuto sussistente la responsabilità del trasgressore e della Società in via solidale e pertanto aveva emesso e notificato l'opposta ordinanza ingiunzione, recante sanzione amministrativa di euro
3.100; che l'opposizione era infondata in fatto e diritto dal momento che sia il verbale di accertamento che l'ordinanza ingiunzione opposta, nel descrivere la condotta sanzionata, chiaramente esplicitavano che questa è consistita nell'aver effettuato un trasporto di rifiuti con formulario erroneo in quanto riportante un numero di autorizzazione non più valida in quanto scaduta, e la circostanza che questa fosse stata rinnovata e sostituita da una nuova autorizzazione, vigente al momento dei fatti contestati, era del tutto irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato, considerati i disposti dell'art. 193, 1 comma, D.lgs. 152/06 e del successivo art. 258, 4 comma, vigente al momento dell'accertamento, nonché del punto 3, lettera b), dell'allegato C) al Decreto del
Ministero dell'Ambiente n. 145/1998, il quale dispone che, nella casella del destinatario, sia inserito
“l'eventuale n. iscrizione all'albo delle imprese che effettuano attività dl gestione rifiuti o autorizzazione o estremi della denuncia di inizio di attività….”; che, per stessa ammissione del ricorrente, sia in sede di scritti difensivi, sia in sede di audizione, sia nel ricorso introduttivo del giudizio, è stato ammesso che l'annotazione di un numero di autorizzazione erroneo in quanto riferito ad autorizzazione scaduta si era verificata per errore e disattenzione del soggetto che aveva compilato il formulario;
che l'illecito amministrativo si configura anche se determinato da semplice colpa e quindi, per mancanza di diligenza, ovvero per imperizia o imprudenza come previsto dall'art. 3 della
L. n. 689/81; che, pertanto, l'ammissione di avere agito “per mero errore” era già di per sé ammissione di colpa, in quanto non veniva addotto alcun elemento idoneo ad escludere la mancanza di diligenza, ma anzi, si ammetteva di avere agito con trascuratezza;
che a nulla rilevava l'asserita mancanza di pregiudizio alla collettività ed all'ambiente derivante dalla condotta contestata, in quanto l'obbligo di annotare correttamente i dati sul formulario è teso a consentire la tracciabilità del trasporto dei rifiuti e la verifica “su strada” che il trasportatore sia autorizzato al trasporto e tale finalità viene vanificata se il formulario non è correttamente compilato;
che non era vera la circostanza che il timbro utilizzato dal trasportatore non consentiva al produttore del rifiuto di evincere che questo si riferiva ad un'autorizzazione scaduta, dal momento che il timbro in questione, riportava la data di scadenza dell'autorizzazione (3 febbraio 2018) cosicché, al momento del fatto, accaduto in data 29 luglio 2019, era evidente anche al produttore che il timbro utilizzato per la compilazione conteneva dati erronei;
che l'art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]” e, come chiarito dalla giurisprudenza, il produttore ed il trasportatore rispondono in concorso dell'erronea compilazione del formulario in quanto entrambi, con firma e controfirma, assumono la responsabilità della correttezza dei dati inseriti;
che, quanto all'asserita minima offensività ed assenza di pregiudizio nella condotta contestata, osservava la ricorrente che il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è il documento che deve accompagnare il rifiuto durante le fasi di trasporto al fine di garantirne la tracciabilità ed è lo strumento che consente agli organi di controllo, anche su strada, di verificare la corrispondenza e la correttezza del trasporto;
che la compilazione erronea del formulario compromette questa finalità, impedendo alle forze dell'ordine di verificare la correttezza del trasporto sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo;
che la finalità della norma è consentire la tracciabilità del rifiuto e la corretta gestione dello stesso da parte di soggetti autorizzati e, nel caso di specie, l'indicazione di un provvedimento non più vigente non consentiva di verificare che il trasportatore avesse una valida autorizzazione al momento del trasporto;
che inapplicabile era il comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. n.
152/2006 anziché il comma 5 del medesimo articolo e che, con riferimento al formulario dei rifiuti, invece, il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione ridotta se le informazioni contenute nel formulario sono “incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge”, la legge presupponendo che il dato sia ricostruibile dal medesimo formulario e non da altro documento, come ad esempio il MUD o il registro di carico e scarico;
che la differente previsione non può che significare che, mentre per le informazioni inesatte o mancanti contenute nel registro di carico e scarico è possibile fare riferimento ad una tipologia varia di documenti, per le informazioni contenute nel formulario, invece, la sanzione ridotta si applica solo nel caso in cui le informazioni sono ricostruibili facendo riferimento al formulario stesso;
che tale interpretazione ha una propria ragion d'essere avendo il legislatore inteso garantire una sorta di autonomia documentale del viaggio dei rifiuti: il formulario è il documento di accompagnamento dei rifiuti durante il trasporto e, pertanto, è proprio con riferimento a quel momento temporale che esso deve garantire che gli organi di controllo, anche al momento del controllo su strada durante il viaggio, possano verificare la rispondenza tra i dati accertati sul momento e queLL dichiarati ex ante nel formulario medesimo;
che l'ammontare delle sanzioni irrogate era pari a 3100 euro e l'irrogazione di una sanzione pari ad un terzo del massimo era stata giustificata dal fatto che il soggetto responsabile non aveva accettato il pagamento in misura ridotta, istituto con il quale il legislatore ha inteso agevolare la spedita conclusione in sede amministrativa dei procedimenti sanzionatori, consentendo di pagare una sanzione pari ad un terzo del massimo edittale (ovvero al doppio del minimo se più favorevole) prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
che, pertanto, considerato che negli scritti difensivi il ricorrente non aveva addotto alcun elemento utile a valutare con minor rigore la sanzione determinata nel verbale di accertamento, la IA aveva ritenuto di applicare la detta sanzione e non il minimo edittale.
All'esito dell'udienza del 3.10.2024 era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta. Fissata per discussione l'udienza del 1.4.2025, sulle istanze e conclusioni formulate dalle parti con le note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si ritiene il ricorso infondato.
Preliminarmente, si rileva la tardività della eccezione di incompetenza del Dirigente che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, eccezione che avrebbe potuto essere formulata con l'opposizione nei termini di legge. Secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 12544/2013), in tema di sanzioni amministrative, il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in base al quale, nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 cod. proc. civ., per il quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da queLL fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la "causa petendi" della relativa domanda: “Il giudizio di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel quale la "causa petendi" va individuata nei motivi fatti valere dall'opponente, sono applicabili gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile, con la conseguenza che la parte ricorrente può modificare i motivi inizialmente proposti, ma non può introdurre nel corso del giudizio motivi del tutto nuovi, che, se proposti, non possono essere esaminati dal pretore, a meno che sugli stessi l'Amministrazione abbia accettato il contraddittorio” (Cass. n
1399/1993). In ogni caso, sul punto si rileva che la resistente ha prodotto documentazione da cui emerge che l'atto opposto è stato legittimamente emesso dall'Ing. in qualità di Dirigente Persona_2
[... dell'Area Acque, Suolo e Trasporti – Sistemi Informativi dell'Amministrazione interessata (IA , competente sui procedimenti sanzionatori ambientali in forza del provvedimento presidenziale CP_1 del 30/10/2023.
Ciò premesso, il verbale di accertamento descrive la condotta sanzionata come trasporto del rifiuto speciale non pericoloso codificato con CER 160199, conferito e prodotto presso l' impianto facente capo al ricorrente, con inesatta indicazione del dato relativo al N. Autorizzazione di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali “n. MI 01117 del 21/06/2007”, in quanto, alla data di trasporto del rifiuto nel formulario di identificazione n. DUD 492910/18, previsto ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i., questa autorizzazione indicata nel formulario, non era più valida poiché scaduta. Parte ricorrente rileva: che l'autorizzazione scaduta era stata rinnovata e sostituita da una nuova autorizzazione vigente al momento dei fatti contestati;
che l'erronea annotazione sui formulari è frutto di mero errore e svista;
che, dal timbro erroneamente utilizzato dal trasportatore, non sarebbe stato possibile evincere la scadenza dell'autorizzazione.
La circostanza che l'autorizzazione fosse stata rinnovata e sostituita da una nuova autorizzazione non può essere tenuta in considerazione ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Va detto che, come noto, il formulario non è una semplice bolla di accompagnamento dei rifiuti su strada, poiché, tramite esso, si comprende se, nella esecuzione dell'attività di trasporto, il produttore ha speso tutta la sua diligenza al fine di evidenziare di aver operato in assoluta coerenza al dato normativo. Anche la giurisprudenza si è espressa al riguardo, ritenendo che il formulario di identificazione “consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali
e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari)” (Cass. Pen. III sez. del 19 marzo 2000). Da questo punto di vista, il formulario non è solo un pezzo di carta formale, ma un importante chiave di verifica della regolarità della gestione del rifiuto. Ne consegue che le parti non compilate o compilate male (con dati falsi o incongruenti) configurino casi di condotta illegale. L'art. 193, comma 2 del Testo Unico
Ambientale stabilisce che “ il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questo disposto, si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente (oltre che datare e firmare) il formulario, trattenendo una copia e consegnando le altre tre al trasportatore. Egli dovrà provvedere alla corretta redazione di tutte le sue parti con l'obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che intende conferire procedendo ad assegnazione del codice e, nei casi previsti dalla normativa, alla caratterizzazione analitica. In ogni caso, il produttore non deve disinteressarsi dei contenuti dichiarati dal trasportatore, poiché, si ribadisce, la responsabilità della corretta redazione resta comunque a suo carico. A nulla vale, altresì, che il trasportatore vi provveda da anni per conto del produttore. In linea generale, secondo la
Suprema Corte, proprio in forza del principio di responsabilizzazione e coinvolgimento, anche in tema di eventuale responsabilità penale, non è possibile accettare la scusante della buona fede: “Il reato di gestione illecita del rifiuto è punibile anche a titolo di (sola) colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia. A nulla vale la circostanza che la società affidataria provvedesse da anni, per conto della ditta produttrice, alla identificazione dei rifiuti e alla redazione dei formulari” (Cass. Sez. III, n. 7461 del 15.01-19.02.2008). Ancora: l'incompleta ed errata compilazione del formulario è condotta sanzionata dalla legge a prescindere dalla redazione di quattro esemplari e nella successiva consegna degli stessi ai soggetti interessati, in quanto tale adempimento spetta solo alla società produttrice, la quale deve indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, al fine di rendere intellegibile i rifiuti concretamente smaltiti e, laddove la compilazione materiale del documento venga effettuata da altro soggetto, è tenuta alla verifica della correttezza dei dati inseriti
(Cass. Sez. 29.9.2009 nr.20862), trattandosi di soggetto “cosciente del collegamento finalistico dei vari atti di cui si compone la procedura” e sul quale incombe l'obbligo di accertamento, concorrendo, in via omissiva, all'illecito altrui e rispondendone in base all'art. 5 della legge 689/81. L'art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore
[…]” e il produttore ed il trasportatore rispondono, in concorso, dell'erronea compilazione del formulario in quanto entrambi, con firma e controfirma, assumono la responsabilità della correttezza dei dati inseriti.
Come detto, l'art. 193, 1 comma, lettere da a) a e), del D.lgs. 152/06, prevede che, tra i dati essenziali da inserire obbligatoriamente nel formulario identificativo dei rifiuti, debbano essere indicati il nome e l'indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore, l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto,
l'impianto di destinazione, la data e il percorso dell'istradamento, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario. Il punto 3, lettera b), dell'allegato C) al Decreto del Ministero dell'Ambiente n.
145/1998, vigente al momento dell'accertamento, dispone che nella casella del destinatario sia inserito “l'eventuale n. iscrizione all'albo delle imprese che effettuano attività dl gestione rifiuti o autorizzazione o estremi della denuncia di inizio di attività….”. Parte ricorrente ammette l'annotazione di un numero di autorizzazione erroneo in quanto riferito ad autorizzazione scaduta che si è verificata per errore e disattenzione del soggetto che ha compilato il formulario. Nel ricorso, a pag. 3, è riportato che “il sig. IU, pur correttamente munito di idonea autorizzazione, ha utilizzato, durante la raccolta dei rifiuti presso l'azienda dell'istante, un vecchio timbro dismesso, in luogo di quello vigente all'epoca. Tutto ciò, a causa di una comune svista, senza alcun intento illecito”. Deve essere pertanto richiamato il principio secondo cui l'illecito amministrativo si configura anche se determinato da semplice colpa e quindi, per mancanza di diligenza, ovvero per imperizia o imprudenza. L'art. 3 della L. n. 689/81 infatti stabilisce che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Nella specie, si ammette di avere agito con trascuratezza.
Non può rilevare la dedotta mancanza di pregiudizio alla collettività ed all'ambiente derivante dalla condotta contestata, considerata la detta necessità, posta a fondamento dell'obbligo di annotare correttamente i dati sul formulario, di consentire la tracciabilità del trasporto dei rifiuti e la verifica che il trasportatore sia autorizzato al trasporto, finalità che andrebbe vanificata se il formulario non fosse correttamente compilato. Va ribadita al riguardo la particolare natura del formulario che è il documento di accompagnamento dei rifiuti durante il trasporto e, pertanto, è proprio con particolare riferimento a tale fase del ciclo di gestione che tale documento deve garantire agli organi di controllo, la possibilità di verificare la rispondenza tra i dati accertati sul momento e queLL dichiarati ex ante nel formulario medesimo. Nel caso di specie, l'indicazione di un provvedimento autorizzativo non più vigente non ha consentito di verificare che il trasportatore avesse una valida autorizzazione al momento del trasporto.
Parte ricorrente, in subordine, rileva che l'Amministrazione avrebbe erroneamente applicato il comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. n. 152/2006 anziché il comma 5 del medesimo articolo e sostiene che il dato mancante sarebbe stato ricostruibile in base alla documentazione presente in ufficio al momento del controllo ispettivo da cui è scaturito il procedimento sanzionatorio. Il rilievo è infondato. Il comma 5 dell'art. 258 del citato d.lgs. prevedeva: “
5. Se le indicazioni di cui ai commi
1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati”. Il legislatore, ha chiaramente previsto che le informazioni mancanti o inesatte contenute nei registri di carico e scarico possano essere ricostruite mediante la lettura dei dati “riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge”. Con specifico riferimento al formulario dei rifiuti, invece, il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione ridotta se le informazioni contenute nel formulario sono “incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge”.
Pertanto, dalla lettura del comma 5, si evince chiaramente che la legge presuppone che il dato sia ricostruibile dal medesimo formulario e non da altro documento. Ne consegue che, per le informazioni contenute nel formulario, la sanzione ridotta si applica solo nel caso in cui le informazioni sono ricostruibili facendo riferimento al formulario stesso. (Corte d'Appello di Brescia n. 562/17). Ne deriva ulteriormente che il provvedimento opposto è corretto laddove sanziona il fatto contestato con la sanzione più grave di cui al comma 4 dell'art. 258 del d.lgs. 152/2006, in quanto il numero di autorizzazione del trasportatore dei rifiuti non può essere ricostruito mediante i formulari presenti in ufficio, diversi da queLL
utilizzati nei trasporti in contestazione, né può essere ricavato attraverso i dati riportati nel formulario utilizzato durante il trasporto.
Quanto infine alla misura della sanzione irrogata, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 11 della
L. 689/81 (in forza del quale: “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso
e alle sue condizioni economiche”), merita considerazione la natura non pericolosa del rifiuto trasportato, il fatto che il trasportatore era regolarmente autorizzato e che, diversamente da quanto dedotto dalla IA resistente, non è indicata, nel timbro apposto sul formulario dal trasportatore, la data di scadenza della detta autorizzazione, in tal modo non rendendosi evidente al produttore che il timbro utilizzato per la compilazione conteneva dati erronei: pertanto, appare congruo rideterminare la sanzione in una somma che, pur non coincidente con il minimo edittale, vi si approssimi e in particolare sia pari a € 2.000,00.
In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, considerate le tematiche affrontate connotate dalla particolare complessità della disciplina e della sua interpretazione soggetta a costante evoluzione nella normativa e nella giurisprudenza, si ritiene di compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: in parziale accoglimento della svolta opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione impugnata quanto alla misura della sanzione irrogata che ridetermina in € 2.000,00 per la violazione contestata;
compensa le spese di lite tra le parti.
Mantova, 1.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni