TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/09/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4948/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4948 /2023 R.G. promossa da:
Parte 1 C.F. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. CALDERA GIORGIO giusta mandato allegato all'atto di citazione,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
Controparte 1
C.F. P.IVA 1
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. CROCETTA MAURO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
convenuto ·
Controparte_2
Con l'avv. Raffaella Rodà
-intervenuto- Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
- Accertato e dichiarato il diritto di Parte 1 al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro de quo ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni Private, condannarsi i convenuti,
ricorrendone i presupposti in solido, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni -
patrimoniali e non patrimonali - subiti come individuati in premessa nel libello introduttivo del giudizio e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, detratti gli acconti di € 71.300,00
ed € 5.182,00 per lesioni ed € 350,00 per danno materiale oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - Spese di causa comprese quelle forfettarie e compenso professionale procedimento ex art. 696 bis c.p.c., di negoziazione assistita nonché di merito rifusi, con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori deducenti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. - sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
- previa revoca dell'ordinanza in data 26.8.2024, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli relativi al danno patrimoniale patito dall'attrice:
1) "vero che Parte 1 all'epoca del sinistro occorsole il 1.11.2019 lavorava quale impiegata aeroportuale Liv. 2b - F3 alle dipendenze di Turkish Airlines".
2) "vero che la medesima ha ripreso il proprio lavoro a giugno 2020".
3) "vero che le trattenute sulla retribuzione subite dalla medesima durante il periodo di assenza dal lavoro ammonta ad euro 5.513,24 come da buste paga che si esibiscono (doc. 7 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)". Si indica a teste sui capitoli da 1) a 3): Testimone_1
[...] domiciliato c/o Turkish Airlines piazza Fontana 6 Milano. c) ammettersi ulteriore prova per testi sui seguenti capitoli relativi al costo sostenuto dall'attrice per assistenza domiciliare:
4) "vero che Parte 1 all'epoca del sinistro occorsole il 1.11.2019, viveva da sola in
Venezia-Zelarino via Teruda n. 7 come da certificato contestuale di stato di famiglia e residenza che si esibisce (doc. 8 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)". 5) "vero che [...]
durante il periodo di malattia e convalescenza trascorso sia in ospedale sia presso la Parte 1
propria abitazione dopo il sinistro del 1.11.2019 si è avvalsa dell'ausilio di Controparte 3 per lo svolgimento delle incombenze domestiche quali lavare, stirare, riassettare la casa, preparare i pasti".
6) "vero che detta attività è stata prestata da Controparte_3 dal 3.11.2019 al 10.12.2019 a mezzo
contratto di prestazione d'opera occasionale come da ricevuta e contestuale quietanza di pagamento di euro 1.000,00 che si esibisce
(doc. 9 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)”.
7) "vero che dall'11.12.2019 al 31.3.2020 detta attività è stata prestata da Controparte_3 a mezzo contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato da Parte 1 con
CP_4 n data 11.12.2019 e prorogato in data 30.1.2020 e in data 28.2.2020 che si esibiscono
(doc. 9 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)".
8) "vero che per detta attività svolta dall'11.12.2019 al 31.3.2020 Parte 1 ha corrisposto la somma complessiva di euro 4.610,31 di cui euro 414,48 a titolo di contributi ad CP 4
previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro come da certificazione del 2.4.2021 e da fatture nn. 1446 del 10.1.2020 - 8263 del 10.2.2020 - 14995 del 10.3.2020 - 21662 del 10.4.2020 che si esibiscono (doc. 9 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)". Si indicano a testi sui capitoli da 5) a 7): Controparte_3 residente in [...]; sui capitoli 7) e 8): responsabile Ufficio Amministrazione di CP 4 corrente in Venezia-
Marghera via Colombara n. 113. d) ove ritenuti insufficienti i documenti versati in actis e l'espletanda prova orale capitolata sub b) disporsi C.T.U. contabile volta ad accertare l'ammontare del danno patrimoniale sofferto dall'attrice per trattenute sulla retribuzione durante il periodo di assenza dal lavoro
Per parte convenuta:
NEL MERITO Dato atto che CP 1 che copriva con polizza RCA il motociclo BMW 1200 Tg. EP35758 nell'occasione condotto dal proprietario Controparte_2 sul quale era trasportata l'attrice il giorno dell'evento 01.11.19 ha versato all'attrice prima di ogni azione giudiziale in data
05.05.20 la somma di € 350,00, in data 24.06.21 la somma di € 60.000,00, in data 22.10.21 l'ulteriore somma di € 11.300,00 ed infine, dopo l'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo l'ulteriore somma di € 5.182,00 in data 07.08.23, e così per complessivi € 76.832,00, respingersi ogni ulteriore domanda proposta dall'attrice con la rifusione delle spese ed onorari di lite.
Per parte intervenuta:
Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa - se del caso - declaratoria di ammissibilità dello spiegato intervento, accertare validità ed efficacia del rapporto assicurativo intercorrente all'epoca del sinistro de quo agitur tra Controparte_2 ed CP 1 giusta polizza n. M13287554.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12.9.2023 ed a mezzo posta in data 7.9.2022
Parte 1 ha chiamato in giudizio Controparte_5 e CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore onde ottenere, ai sensi dell'art. 141 Codice Assicurazioni Private, il risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - patiti in conseguenza del sinistro stradale occorsole il 1.11.2019 in Zero Branco (TV) nel mentre si trovava a percorrere via Treviso in direzione
Quinto di Treviso in veste di trasportata a bordo del motociclo BMW 1200 GS tg. EP35758 assicurato con CP 1 (polizza n. M13287554) e condotto dal proprietario Controparte_2
L'attrice ha esposto che nelle predette circostanze di tempo e luogo, all'altezza del civico n. 52, il motociclo è venuto a collisione con il veicolo Fiat Fiorino tg. EA416DD, assicurato con CP_6
(polizza n. 00113789767) e condotto dal proprietario che, fermo sul margineControparte_5 destro della carreggiata, si era immesso nel flusso stradale con manovra di svolta a sinistra omettendo di concedergli la precedenza. All'epoca del sinistro la medesima lavorava quale impiegata aeroportuale alle dipendenze di Turkish
Airlines ed a causa del superamento del periodo di comporto ella avrebbe subito trattenute sulla retribuzione per complessivi € 5.513,24.
L'attrice, vivendo da sola, durante il periodo di malattia e convalescenza trascorso sia in ospedale sia presso la propria abitazione, si è avvalsa dell'aiuto di terze persone per provvedere alle necessità personali e per lo svolgimento delle comuni attività quotidiane e delle faccende domestiche.
Tale assistenza sarebbe stata prestata dal 3.11.2019 al 10.12.2019 da Controparte_3 a mezzo contratto di prestazione d'opera occasionale e, successivamente, a mezzo contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
L'importo complessivamente corrisposto dall'attrice per detta attività ammonterebbe ad € 5.610,31.
Per recarsi presso le strutture ospedaliere e gli ambulatori medici ove è stata sottoposta ad esami strumentali e visite specialistiche nonché presso i centri specializzati ove effettuava riabilitazione Parte 1 avrebbe sostenuto spese di viaggio per complessivi € 656,20.
Inoltre l'attrice ha lamentato danni ai propri indumenti.
,CP 1 ricevuta la richiesta di risarcimento danni e sottoposta la danneggiata ad accertamento medico-legale, ha avanzato offerta reale di € 350,00 per danni materiali in data 5.5.2020; di €
60.000,00 per danno da lesioni in data 24.6.2021; di € 11.300,00 per danno da lesioni in data
22.10.2021.
L'attrice ha trattenuto in acconto le anzidette somme ed ha corrisposto ai propri procuratori l'importo di € 9.046,54 (accessori di legge compresi) a titolo di compenso per l'attività stragiudiziale prestata.
La danneggiata con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ha promosso in seguito, il procedimento n. 3258/22
R.G. di consulenza tecnica preventiva medico-legale.
Persona 1 sono stati riconosciutiAll'esito delle operazioni peritali condotte dalla dr.ssa inabilità lavorativa assoluta di 147 gg;
danno biologico temporaneo totale di 11 gg;
parziale al 75% di 60 gg;
al 50% di 40 gg;
al 25% di 60 gg;
danno biologico permanente quantificabile nella misura del 17-18%; livello di sofferenza di grado medio in acuto e medio-lieve nel cronico;
spese mediche congrue e pertinenti per complessivi € 12.616,00 importo comprensivo del compenso spettante al fiduciario medico-legale di parte per l'espletato accertamento stragiudiziale.
Il compenso liquidato al C.T.U. dr.ssa Persona 1 ammonta ad € 2.792,01 e quello spettante al Consulente Tecnico di Parte ad € 3.660,00. Il compenso maturato dai procuratori per l'attività prestata nell'ambito del cennato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ammonterebbe ad euro 6.014,43 (accessori di legge ed anticipazioni comprese).
A seguito del deposito dell'elaborato peritale CP 1 in data 9.3.2023 ha manifestato la volontà di integrare la precedente offerta reale con la corresponsione dell'ulteriore importo di € 5.182,00 pervenuto alla danneggiata in data 7.8.2023 ed accettato a titolo di acconto.
Si è costituita la convenuta contestando gli importi richiesti.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 267 c.p.c. depositata in data 17.1.2024 [...]
CP_2 si è costituito in giudizio in veste di litisconsorte necessario pretermesso ai fini dell'integrazione del contraddittorio, dichiarando di accettare la causa nello stato in cui si trovava e chiedendo accertarsi validità ed efficacia del rapporto assicurativo intercorrente all'epoca del sinistro tra il medesimo e CP 1 giusta polizza n. M13287554.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 3258/22 r.g..
***
L'attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il completo risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ritenendo che quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice debba essere considerato un acconto.
La dinamica del sinistro non è contestata, l'attrice agisce ex art. 141 1° co. cod. ass., fattispecie per cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro.
Neppure è contestata dall'assicurazione l'operatività della polizza e, quindi, il rapporto assicurativo tra la stessa e l'intervenuto.
Alla luce degli esiti della ctu svoltasi nel corso del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e delle prove documentali offerte dall'attrice si deve quindi valutare se quanto corrisposto dall'assicurazione debba essere integrato, come chiesto in atto di citazione.
1. Del Danno non patrimoniale.
La dott.ssa Per 1 in sede di ctu, ha riscontrato un politraumatismo contusivo - distorsivo, da cui sono derivati un periodo di invalidità temporanea di undici giorni al 100%, sessanta giorni al 75%, quaranta giorni al 50%, sessanta giorni al 25% ed un'invalidità permanente del 17-18%.
Non è stata allegata alcuna circostanza tale da giustificare un aumento per la personalizzazione. Ciò premesso, il danno può essere liquidato con l'ausilio delle Tabelle di Milano, che assicurano una coerente applicazione su tutto il territorio nazionale.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 17-18% (e preso in considerazione il valore più elevato, dovendosi ritenere che, al contrario,
si darebbe luogo ad un'applicazione in peius delle risultanze della ctu), compete la liquidazione di un importo pari ad € 67.170,00 (con punto base pari ad € 3.570,28, adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Tale importo deve essere incrementato, nella misura del 34%, in ragione del riconoscimento della sofferenza patita dal danneggiato e riconosciuta dal ctu stesso.
A titolo di danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma di euro 10.465,00.
L'importo relativo al danno non patrimoniale è quindi di euro 77.635,00.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per un aumento personalizzato dell'importo, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva.
2) Del danno patrimoniale
2.1) Delle spese mediche sostenute
Le spese mediche che l'attrice ha sostenuto nella fase immediatamente successiva all'incidente e nella fase riabilitativa, documentate ed allegate per un importo pari ad € 11.396,00 e di cui il c.t.u. ha dichiarato la pertinenza e la congruità, devono considerarsi senza dubbio risarcibili a titolo di danno emergente.
Il costo della consulenza di parte resa ante causam può essere risarcito.
Il documento allegato all'atto di citazione ha infatti ad oggetto la fattura n. 258 del 13.7.21, riportante la dicitura "pagato".
Vi è dunque in atti la prova dell'esborso e, di conseguenza, del danno emergente.
Può quindi essere riconosciuta la somma di euro 12.616. 2.2) Delle spese per l'assistenza tecnica stragiudiziale
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase pre-contenziosa.
Nel caso in esame, peraltro, l'attività del legale ha consentito alla danneggiata di ottenere il pagamento di un acconto e quindi, si è rivelata utile.
Il danneggiato, anche nel caso in esame, quindi, deve dare la prova di aver subito un danno patrimoniale.
L'attrice ha prodotto sub doc. 23 la fattura del legale avente ad oggetto il compenso dovuto per la fase stragiudiziale di euro 9.046,54 riportante la dicitura "pagato".
Anche in tal caso è stata raggiunta la prova dell'esborso e, quindi, del danno emergente subito.
Tuttavia l'importo corrisposto appare eccedere il valore ottenibile mediante l'applicazione dei parametri relativi all'attività stragiudiziale con riferimento allo scaglione 52.001 - 260.000 euro che,
applicando valori medi, indicherebbe un compenso di 4.320 euro oltre accessori.
Deve quindi essere liquidato il danno in tale importo.
2.3. Dell'aiuto domestico.
L'attrice allega le spese sostenute perché durante il periodo di malattia e convalescenza trascorso dapprima in ospedale e successivamente presso la propria abitazione si è avvalsa dell'ausilio di terze persone per provvedere alle necessità personali e per lo svolgimento delle comuni attività quotidiane e delle faccende domestiche.
In considerazione del fatto che l'attrice viveva sola ed in ragione delle sue condizioni di salute è
verosimile che ella abbia avuto bisogno di aiuto ed assistenza.
Per tale ragione le somme spese con tale finalità possono essere considerate conseguenze immediate e dirette dell'incidente.
Tale assistenza è stata prestata dal 3.11.2019 al 10.12.2019 da Controparte_3 a mezzo contratto di
prestazione d'opera occasionale e, successivamente, a mezzo contratto di somministrazione di lavoro determinato stipulato dall'attrice con CP 4 prorogato in data 30.1.2020 e in data 20.2.2020.
L'importo complessivamente corrisposto per detta attività ammonta ad € 5.610,31 di cui € 1.000,00
versati a Controparte 3 ed € 4.610,31 ad CP 4
Sono stati prodotti in giudizio (doc. 9 fascicolo procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) i seguenti documenti: ricevuta per prestazione d'opera occasionale del 10.12.2019 e carta d'identità [...]
del 2.4.2021; contratto di somministrazione di lavoro aCP 3 ; certificazione CP 4
tempo determinato dell'11.12.2019 CP 4 integrazione contratto di somministrazione di del 1.1.2020; proroga contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato CP 4
lavoro a tempo determinato CP 4 el 30.1.2020; fattura n. 1446 del 10.1.2020 CP 4 CP 4 e distinta di bonifico;
fattura 14995 e distinta di bonifico;
fattura 8263 del 10.2.2020
CP 4 e distinta di bonifico;
fattura n. 21662 del 10.4.2020 CP 4 del 10.3.2020
Vi è quindi in atti quietanza per euro 1.000 (documento non contestato dalla convenuta), prova di
bonifici per un totale di euro 3.560,89 e dichiarazione di CP 4 di aver ricevuto dall'attrice la somma di euro 4.610,31 (dichiarazione, non contestata, che consente di superare la mancanza di prova a mezzo bonifico della fattura riportante l'importo di euro 1049,42).
Deve quindi essere riconosciuta la somma di euro 5.610,31.
2.4. Del danno da lucro cessante.
Parte 1 all'epoca del sinistro lavorava quale impiegata aeroportuale Liv. 2b - F3 alle dipendenze di Turkish Airlines. Le trattenute sulla retribuzione subite dalla medesima durante il forzoso periodo di assenza dal lavoro ammonterebbero ad € 5.513,24. Sono stati prodotti in giudizio
(doc. 7 fascicolo procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) i seguenti documenti: dichiarazione
Turkish Airlines del 6.8.2021; buste paga da agosto 2019 a dicembre 2019; buste paga da gennaio
2020 a dicembre 2020; buste paga da gennaio 2021 a marzo 2021. Nel primo dei summenzionati rappresentante legale per l'Italia certifica "che l'importo lordo delladocumenti Testimone 1
retribuzione persa dalla dipendente Parte 1 per il superamento del periodo di comporto, nonché a quanto previsto dall'Art. 24 Comma 3 del CCNL Fairo, è pari ad € 5.513,24 come si evince dalle buste paghe elaborate".
La domanda deve essere rigettata.
Non vi è infatti la prova della perdita subita.
Dall'analisi dei documenti non si rinviene tale danno, mentre la dichiarazione in atti, documento di unilaterale produzione, è stata contestata da controparte;
lo stesso dichiarante indica, peraltro, un importo lordo.
In assenza di più precise allegazioni dell'attrice, delle quali sarebbe stata onerata, lo svolgimento di una ctu sul punto si sarebbe rivelato esplorativo, mentre i relativi capitoli di prova sarebbero stati inammissibili poiché aventi ad oggetto circostanze documentali.
2.5. Degli ulteriori danni patrimoniali.
Con riferimento al danneggiamento di vestiario e casco si ritiene congrua l'offerta dell'assicurazione,
già pagata.
Non sussiste la prova della condizione preesistente degli oggetti, né del loro costo.
Si ritiene quindi equa la liquidazione come già avvenuta.
Neppure può essere riconosciuto il danno avente ad oggetto il pagamento dell'abbonamento della palestra.
Lo scontrino riporta la data del 1.1.2020, successiva, quindi all'incidente; l'attrice, già vittima delle lesioni derivate dall'incidente, non avrebbe dovuto rinnovare l'abbonamento.
La relativa spesa, da cui deriverebbe il danno lamentato, quindi, non può dirsi conseguenza immediata e diretta del sinistro.
La richiesta delle spese di viaggio è stato solo genericamente contestato dalla convenuta, che nulla ha detto circa l'opportunità degli spostamenti o l'ammontare ella richiesta.
In atti è presente prova dei pagamenti.
Deve quindi essere riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 656,20. 2.6. Del procedimento 696 bis c.p.c.
L'attrice domanda inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del procedimento ex art. 696
bis c.p.c..
In atti è presente il decreto di liquidazione del ctu, la fattura relativa all'attività del dott. Per_2 ctp ed il preavviso di parcella dell'avv. Caldera.
Le prime due spese possono essere riconosciute.
Nel primo caso, infatti, la spesa è provata dal decreto di liquidazione, nel secondo caso la fattura riporta la dicitura “pagato", che attesta l'avvenuto pagamento da parte dell'attrice, mentre, nel terzo caso, manca la prova dell'esborso.
Deve quindi essere liquidata la somma totale di euro 6.452,00 (2.792 + 3660 euro).
3. Degli interessi e della rivalutazione.
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma,
devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass.
civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato un acconto pari a complessivi € 76.832,00 per i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti dall'attrice, al fine di decurtare tale importo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).
4. Del rapporto assicurativo.
CP
Parte intervenuta chiede l'accertamento del rapporto assicurativo in essere tra lo stesso e
CP Nessuna contestazione è stata mossa in proposito da
La domanda può quindi essere accolta.
5. Delle spese di lite, di c.t.u. e di c.t.p.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per l'importo effettivamente liquidato, valori medi, relativamente alle quattro fasi processuali.
Gli esiti processuali conducono a compensare le spese di lite nel rapporto tra CP 1 e
Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Accerta il diritto al risarcimento del danno patito da Parte 1 Condanna CP 1 e Controparte_5 in solido al pagamento delle seguenti somme, come liquidate, con applicazione di interessi e rivalutazione come in motivazione, detratto l'acconto già ricevuto:
euro 77.635 a titolo di danno non patrimoniale;
a titolo di danno patrimoniale:
euro 12.616 per spese mediche sostenute;
euro 4.320 oltre accessori per attività stragiudiziale;
euro 5616,31 per collaborazione domestica;
euro 656,20 per spese di viaggio;
euro 6452 per spese di ATP;
Accerta il rapporto assicurativo in essere tra CP_1
Condanna parte convenuta e parte intervenuta in solido favore dell'attrice, che liquida in euro 7.254 oltre accessori
Compensa tra le parti convenuta ed intervenuta le spese di
Treviso, 17.9.25
e Controparte_5
al pagamento delle spese processuali in di legge;
lite.
Il Giudice
Marina Righi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4948/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4948 /2023 R.G. promossa da:
Parte 1 C.F. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. CALDERA GIORGIO giusta mandato allegato all'atto di citazione,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
Controparte 1
C.F. P.IVA 1
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. CROCETTA MAURO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
convenuto ·
Controparte_2
Con l'avv. Raffaella Rodà
-intervenuto- Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
- Accertato e dichiarato il diritto di Parte 1 al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro de quo ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni Private, condannarsi i convenuti,
ricorrendone i presupposti in solido, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni -
patrimoniali e non patrimonali - subiti come individuati in premessa nel libello introduttivo del giudizio e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, detratti gli acconti di € 71.300,00
ed € 5.182,00 per lesioni ed € 350,00 per danno materiale oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - Spese di causa comprese quelle forfettarie e compenso professionale procedimento ex art. 696 bis c.p.c., di negoziazione assistita nonché di merito rifusi, con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori deducenti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. - sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
- previa revoca dell'ordinanza in data 26.8.2024, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli relativi al danno patrimoniale patito dall'attrice:
1) "vero che Parte 1 all'epoca del sinistro occorsole il 1.11.2019 lavorava quale impiegata aeroportuale Liv. 2b - F3 alle dipendenze di Turkish Airlines".
2) "vero che la medesima ha ripreso il proprio lavoro a giugno 2020".
3) "vero che le trattenute sulla retribuzione subite dalla medesima durante il periodo di assenza dal lavoro ammonta ad euro 5.513,24 come da buste paga che si esibiscono (doc. 7 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)". Si indica a teste sui capitoli da 1) a 3): Testimone_1
[...] domiciliato c/o Turkish Airlines piazza Fontana 6 Milano. c) ammettersi ulteriore prova per testi sui seguenti capitoli relativi al costo sostenuto dall'attrice per assistenza domiciliare:
4) "vero che Parte 1 all'epoca del sinistro occorsole il 1.11.2019, viveva da sola in
Venezia-Zelarino via Teruda n. 7 come da certificato contestuale di stato di famiglia e residenza che si esibisce (doc. 8 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)". 5) "vero che [...]
durante il periodo di malattia e convalescenza trascorso sia in ospedale sia presso la Parte 1
propria abitazione dopo il sinistro del 1.11.2019 si è avvalsa dell'ausilio di Controparte 3 per lo svolgimento delle incombenze domestiche quali lavare, stirare, riassettare la casa, preparare i pasti".
6) "vero che detta attività è stata prestata da Controparte_3 dal 3.11.2019 al 10.12.2019 a mezzo
contratto di prestazione d'opera occasionale come da ricevuta e contestuale quietanza di pagamento di euro 1.000,00 che si esibisce
(doc. 9 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)”.
7) "vero che dall'11.12.2019 al 31.3.2020 detta attività è stata prestata da Controparte_3 a mezzo contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato da Parte 1 con
CP_4 n data 11.12.2019 e prorogato in data 30.1.2020 e in data 28.2.2020 che si esibiscono
(doc. 9 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)".
8) "vero che per detta attività svolta dall'11.12.2019 al 31.3.2020 Parte 1 ha corrisposto la somma complessiva di euro 4.610,31 di cui euro 414,48 a titolo di contributi ad CP 4
previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro come da certificazione del 2.4.2021 e da fatture nn. 1446 del 10.1.2020 - 8263 del 10.2.2020 - 14995 del 10.3.2020 - 21662 del 10.4.2020 che si esibiscono (doc. 9 fascicolo parte ricorrente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)". Si indicano a testi sui capitoli da 5) a 7): Controparte_3 residente in [...]; sui capitoli 7) e 8): responsabile Ufficio Amministrazione di CP 4 corrente in Venezia-
Marghera via Colombara n. 113. d) ove ritenuti insufficienti i documenti versati in actis e l'espletanda prova orale capitolata sub b) disporsi C.T.U. contabile volta ad accertare l'ammontare del danno patrimoniale sofferto dall'attrice per trattenute sulla retribuzione durante il periodo di assenza dal lavoro
Per parte convenuta:
NEL MERITO Dato atto che CP 1 che copriva con polizza RCA il motociclo BMW 1200 Tg. EP35758 nell'occasione condotto dal proprietario Controparte_2 sul quale era trasportata l'attrice il giorno dell'evento 01.11.19 ha versato all'attrice prima di ogni azione giudiziale in data
05.05.20 la somma di € 350,00, in data 24.06.21 la somma di € 60.000,00, in data 22.10.21 l'ulteriore somma di € 11.300,00 ed infine, dopo l'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo l'ulteriore somma di € 5.182,00 in data 07.08.23, e così per complessivi € 76.832,00, respingersi ogni ulteriore domanda proposta dall'attrice con la rifusione delle spese ed onorari di lite.
Per parte intervenuta:
Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa - se del caso - declaratoria di ammissibilità dello spiegato intervento, accertare validità ed efficacia del rapporto assicurativo intercorrente all'epoca del sinistro de quo agitur tra Controparte_2 ed CP 1 giusta polizza n. M13287554.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12.9.2023 ed a mezzo posta in data 7.9.2022
Parte 1 ha chiamato in giudizio Controparte_5 e CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore onde ottenere, ai sensi dell'art. 141 Codice Assicurazioni Private, il risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - patiti in conseguenza del sinistro stradale occorsole il 1.11.2019 in Zero Branco (TV) nel mentre si trovava a percorrere via Treviso in direzione
Quinto di Treviso in veste di trasportata a bordo del motociclo BMW 1200 GS tg. EP35758 assicurato con CP 1 (polizza n. M13287554) e condotto dal proprietario Controparte_2
L'attrice ha esposto che nelle predette circostanze di tempo e luogo, all'altezza del civico n. 52, il motociclo è venuto a collisione con il veicolo Fiat Fiorino tg. EA416DD, assicurato con CP_6
(polizza n. 00113789767) e condotto dal proprietario che, fermo sul margineControparte_5 destro della carreggiata, si era immesso nel flusso stradale con manovra di svolta a sinistra omettendo di concedergli la precedenza. All'epoca del sinistro la medesima lavorava quale impiegata aeroportuale alle dipendenze di Turkish
Airlines ed a causa del superamento del periodo di comporto ella avrebbe subito trattenute sulla retribuzione per complessivi € 5.513,24.
L'attrice, vivendo da sola, durante il periodo di malattia e convalescenza trascorso sia in ospedale sia presso la propria abitazione, si è avvalsa dell'aiuto di terze persone per provvedere alle necessità personali e per lo svolgimento delle comuni attività quotidiane e delle faccende domestiche.
Tale assistenza sarebbe stata prestata dal 3.11.2019 al 10.12.2019 da Controparte_3 a mezzo contratto di prestazione d'opera occasionale e, successivamente, a mezzo contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
L'importo complessivamente corrisposto dall'attrice per detta attività ammonterebbe ad € 5.610,31.
Per recarsi presso le strutture ospedaliere e gli ambulatori medici ove è stata sottoposta ad esami strumentali e visite specialistiche nonché presso i centri specializzati ove effettuava riabilitazione Parte 1 avrebbe sostenuto spese di viaggio per complessivi € 656,20.
Inoltre l'attrice ha lamentato danni ai propri indumenti.
,CP 1 ricevuta la richiesta di risarcimento danni e sottoposta la danneggiata ad accertamento medico-legale, ha avanzato offerta reale di € 350,00 per danni materiali in data 5.5.2020; di €
60.000,00 per danno da lesioni in data 24.6.2021; di € 11.300,00 per danno da lesioni in data
22.10.2021.
L'attrice ha trattenuto in acconto le anzidette somme ed ha corrisposto ai propri procuratori l'importo di € 9.046,54 (accessori di legge compresi) a titolo di compenso per l'attività stragiudiziale prestata.
La danneggiata con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ha promosso in seguito, il procedimento n. 3258/22
R.G. di consulenza tecnica preventiva medico-legale.
Persona 1 sono stati riconosciutiAll'esito delle operazioni peritali condotte dalla dr.ssa inabilità lavorativa assoluta di 147 gg;
danno biologico temporaneo totale di 11 gg;
parziale al 75% di 60 gg;
al 50% di 40 gg;
al 25% di 60 gg;
danno biologico permanente quantificabile nella misura del 17-18%; livello di sofferenza di grado medio in acuto e medio-lieve nel cronico;
spese mediche congrue e pertinenti per complessivi € 12.616,00 importo comprensivo del compenso spettante al fiduciario medico-legale di parte per l'espletato accertamento stragiudiziale.
Il compenso liquidato al C.T.U. dr.ssa Persona 1 ammonta ad € 2.792,01 e quello spettante al Consulente Tecnico di Parte ad € 3.660,00. Il compenso maturato dai procuratori per l'attività prestata nell'ambito del cennato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ammonterebbe ad euro 6.014,43 (accessori di legge ed anticipazioni comprese).
A seguito del deposito dell'elaborato peritale CP 1 in data 9.3.2023 ha manifestato la volontà di integrare la precedente offerta reale con la corresponsione dell'ulteriore importo di € 5.182,00 pervenuto alla danneggiata in data 7.8.2023 ed accettato a titolo di acconto.
Si è costituita la convenuta contestando gli importi richiesti.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 267 c.p.c. depositata in data 17.1.2024 [...]
CP_2 si è costituito in giudizio in veste di litisconsorte necessario pretermesso ai fini dell'integrazione del contraddittorio, dichiarando di accettare la causa nello stato in cui si trovava e chiedendo accertarsi validità ed efficacia del rapporto assicurativo intercorrente all'epoca del sinistro tra il medesimo e CP 1 giusta polizza n. M13287554.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 3258/22 r.g..
***
L'attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il completo risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ritenendo che quanto già ricevuto dalla compagnia assicuratrice debba essere considerato un acconto.
La dinamica del sinistro non è contestata, l'attrice agisce ex art. 141 1° co. cod. ass., fattispecie per cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro.
Neppure è contestata dall'assicurazione l'operatività della polizza e, quindi, il rapporto assicurativo tra la stessa e l'intervenuto.
Alla luce degli esiti della ctu svoltasi nel corso del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e delle prove documentali offerte dall'attrice si deve quindi valutare se quanto corrisposto dall'assicurazione debba essere integrato, come chiesto in atto di citazione.
1. Del Danno non patrimoniale.
La dott.ssa Per 1 in sede di ctu, ha riscontrato un politraumatismo contusivo - distorsivo, da cui sono derivati un periodo di invalidità temporanea di undici giorni al 100%, sessanta giorni al 75%, quaranta giorni al 50%, sessanta giorni al 25% ed un'invalidità permanente del 17-18%.
Non è stata allegata alcuna circostanza tale da giustificare un aumento per la personalizzazione. Ciò premesso, il danno può essere liquidato con l'ausilio delle Tabelle di Milano, che assicurano una coerente applicazione su tutto il territorio nazionale.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 17-18% (e preso in considerazione il valore più elevato, dovendosi ritenere che, al contrario,
si darebbe luogo ad un'applicazione in peius delle risultanze della ctu), compete la liquidazione di un importo pari ad € 67.170,00 (con punto base pari ad € 3.570,28, adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Tale importo deve essere incrementato, nella misura del 34%, in ragione del riconoscimento della sofferenza patita dal danneggiato e riconosciuta dal ctu stesso.
A titolo di danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma di euro 10.465,00.
L'importo relativo al danno non patrimoniale è quindi di euro 77.635,00.
Nel caso concreto oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per un aumento personalizzato dell'importo, non avendo l'attore fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva.
2) Del danno patrimoniale
2.1) Delle spese mediche sostenute
Le spese mediche che l'attrice ha sostenuto nella fase immediatamente successiva all'incidente e nella fase riabilitativa, documentate ed allegate per un importo pari ad € 11.396,00 e di cui il c.t.u. ha dichiarato la pertinenza e la congruità, devono considerarsi senza dubbio risarcibili a titolo di danno emergente.
Il costo della consulenza di parte resa ante causam può essere risarcito.
Il documento allegato all'atto di citazione ha infatti ad oggetto la fattura n. 258 del 13.7.21, riportante la dicitura "pagato".
Vi è dunque in atti la prova dell'esborso e, di conseguenza, del danno emergente.
Può quindi essere riconosciuta la somma di euro 12.616. 2.2) Delle spese per l'assistenza tecnica stragiudiziale
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase pre-contenziosa.
Nel caso in esame, peraltro, l'attività del legale ha consentito alla danneggiata di ottenere il pagamento di un acconto e quindi, si è rivelata utile.
Il danneggiato, anche nel caso in esame, quindi, deve dare la prova di aver subito un danno patrimoniale.
L'attrice ha prodotto sub doc. 23 la fattura del legale avente ad oggetto il compenso dovuto per la fase stragiudiziale di euro 9.046,54 riportante la dicitura "pagato".
Anche in tal caso è stata raggiunta la prova dell'esborso e, quindi, del danno emergente subito.
Tuttavia l'importo corrisposto appare eccedere il valore ottenibile mediante l'applicazione dei parametri relativi all'attività stragiudiziale con riferimento allo scaglione 52.001 - 260.000 euro che,
applicando valori medi, indicherebbe un compenso di 4.320 euro oltre accessori.
Deve quindi essere liquidato il danno in tale importo.
2.3. Dell'aiuto domestico.
L'attrice allega le spese sostenute perché durante il periodo di malattia e convalescenza trascorso dapprima in ospedale e successivamente presso la propria abitazione si è avvalsa dell'ausilio di terze persone per provvedere alle necessità personali e per lo svolgimento delle comuni attività quotidiane e delle faccende domestiche.
In considerazione del fatto che l'attrice viveva sola ed in ragione delle sue condizioni di salute è
verosimile che ella abbia avuto bisogno di aiuto ed assistenza.
Per tale ragione le somme spese con tale finalità possono essere considerate conseguenze immediate e dirette dell'incidente.
Tale assistenza è stata prestata dal 3.11.2019 al 10.12.2019 da Controparte_3 a mezzo contratto di
prestazione d'opera occasionale e, successivamente, a mezzo contratto di somministrazione di lavoro determinato stipulato dall'attrice con CP 4 prorogato in data 30.1.2020 e in data 20.2.2020.
L'importo complessivamente corrisposto per detta attività ammonta ad € 5.610,31 di cui € 1.000,00
versati a Controparte 3 ed € 4.610,31 ad CP 4
Sono stati prodotti in giudizio (doc. 9 fascicolo procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) i seguenti documenti: ricevuta per prestazione d'opera occasionale del 10.12.2019 e carta d'identità [...]
del 2.4.2021; contratto di somministrazione di lavoro aCP 3 ; certificazione CP 4
tempo determinato dell'11.12.2019 CP 4 integrazione contratto di somministrazione di del 1.1.2020; proroga contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato CP 4
lavoro a tempo determinato CP 4 el 30.1.2020; fattura n. 1446 del 10.1.2020 CP 4 CP 4 e distinta di bonifico;
fattura 14995 e distinta di bonifico;
fattura 8263 del 10.2.2020
CP 4 e distinta di bonifico;
fattura n. 21662 del 10.4.2020 CP 4 del 10.3.2020
Vi è quindi in atti quietanza per euro 1.000 (documento non contestato dalla convenuta), prova di
bonifici per un totale di euro 3.560,89 e dichiarazione di CP 4 di aver ricevuto dall'attrice la somma di euro 4.610,31 (dichiarazione, non contestata, che consente di superare la mancanza di prova a mezzo bonifico della fattura riportante l'importo di euro 1049,42).
Deve quindi essere riconosciuta la somma di euro 5.610,31.
2.4. Del danno da lucro cessante.
Parte 1 all'epoca del sinistro lavorava quale impiegata aeroportuale Liv. 2b - F3 alle dipendenze di Turkish Airlines. Le trattenute sulla retribuzione subite dalla medesima durante il forzoso periodo di assenza dal lavoro ammonterebbero ad € 5.513,24. Sono stati prodotti in giudizio
(doc. 7 fascicolo procedimento ex art. 696 bis c.p.c.) i seguenti documenti: dichiarazione
Turkish Airlines del 6.8.2021; buste paga da agosto 2019 a dicembre 2019; buste paga da gennaio
2020 a dicembre 2020; buste paga da gennaio 2021 a marzo 2021. Nel primo dei summenzionati rappresentante legale per l'Italia certifica "che l'importo lordo delladocumenti Testimone 1
retribuzione persa dalla dipendente Parte 1 per il superamento del periodo di comporto, nonché a quanto previsto dall'Art. 24 Comma 3 del CCNL Fairo, è pari ad € 5.513,24 come si evince dalle buste paghe elaborate".
La domanda deve essere rigettata.
Non vi è infatti la prova della perdita subita.
Dall'analisi dei documenti non si rinviene tale danno, mentre la dichiarazione in atti, documento di unilaterale produzione, è stata contestata da controparte;
lo stesso dichiarante indica, peraltro, un importo lordo.
In assenza di più precise allegazioni dell'attrice, delle quali sarebbe stata onerata, lo svolgimento di una ctu sul punto si sarebbe rivelato esplorativo, mentre i relativi capitoli di prova sarebbero stati inammissibili poiché aventi ad oggetto circostanze documentali.
2.5. Degli ulteriori danni patrimoniali.
Con riferimento al danneggiamento di vestiario e casco si ritiene congrua l'offerta dell'assicurazione,
già pagata.
Non sussiste la prova della condizione preesistente degli oggetti, né del loro costo.
Si ritiene quindi equa la liquidazione come già avvenuta.
Neppure può essere riconosciuto il danno avente ad oggetto il pagamento dell'abbonamento della palestra.
Lo scontrino riporta la data del 1.1.2020, successiva, quindi all'incidente; l'attrice, già vittima delle lesioni derivate dall'incidente, non avrebbe dovuto rinnovare l'abbonamento.
La relativa spesa, da cui deriverebbe il danno lamentato, quindi, non può dirsi conseguenza immediata e diretta del sinistro.
La richiesta delle spese di viaggio è stato solo genericamente contestato dalla convenuta, che nulla ha detto circa l'opportunità degli spostamenti o l'ammontare ella richiesta.
In atti è presente prova dei pagamenti.
Deve quindi essere riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 656,20. 2.6. Del procedimento 696 bis c.p.c.
L'attrice domanda inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del procedimento ex art. 696
bis c.p.c..
In atti è presente il decreto di liquidazione del ctu, la fattura relativa all'attività del dott. Per_2 ctp ed il preavviso di parcella dell'avv. Caldera.
Le prime due spese possono essere riconosciute.
Nel primo caso, infatti, la spesa è provata dal decreto di liquidazione, nel secondo caso la fattura riporta la dicitura “pagato", che attesta l'avvenuto pagamento da parte dell'attrice, mentre, nel terzo caso, manca la prova dell'esborso.
Deve quindi essere liquidata la somma totale di euro 6.452,00 (2.792 + 3660 euro).
3. Degli interessi e della rivalutazione.
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma,
devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass.
civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato un acconto pari a complessivi € 76.832,00 per i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti dall'attrice, al fine di decurtare tale importo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).
4. Del rapporto assicurativo.
CP
Parte intervenuta chiede l'accertamento del rapporto assicurativo in essere tra lo stesso e
CP Nessuna contestazione è stata mossa in proposito da
La domanda può quindi essere accolta.
5. Delle spese di lite, di c.t.u. e di c.t.p.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per l'importo effettivamente liquidato, valori medi, relativamente alle quattro fasi processuali.
Gli esiti processuali conducono a compensare le spese di lite nel rapporto tra CP 1 e
Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Accerta il diritto al risarcimento del danno patito da Parte 1 Condanna CP 1 e Controparte_5 in solido al pagamento delle seguenti somme, come liquidate, con applicazione di interessi e rivalutazione come in motivazione, detratto l'acconto già ricevuto:
euro 77.635 a titolo di danno non patrimoniale;
a titolo di danno patrimoniale:
euro 12.616 per spese mediche sostenute;
euro 4.320 oltre accessori per attività stragiudiziale;
euro 5616,31 per collaborazione domestica;
euro 656,20 per spese di viaggio;
euro 6452 per spese di ATP;
Accerta il rapporto assicurativo in essere tra CP_1
Condanna parte convenuta e parte intervenuta in solido favore dell'attrice, che liquida in euro 7.254 oltre accessori
Compensa tra le parti convenuta ed intervenuta le spese di
Treviso, 17.9.25
e Controparte_5
al pagamento delle spese processuali in di legge;
lite.
Il Giudice
Marina Righi