Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 19.06.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
ha rappresentato che, alla redazione delle note scritte delDa atto che il procuratore del CP 1
19.06.2025, ha partecipato, ai fini della pratica forense, il dr. Persona_1
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.50.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12272 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA Parte_1 (Avv. Francesco Pepe)
attrice
E
,in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Claudio Trovato) Controparte_2
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Parte_1 con atto di citazione del
- In accoglimento delle domande spiegate da
28.09.2022, condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_2
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 7.147,97, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
liquidate, in complessivi € 3.553,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in CP_2 in data 30.03.2021
alle ore 16.00 circa, allorquando, dopo avere parcheggiato la propria auto nella Via S. Candido in CP_2 salendo sul marciapiedi, rovinava in terra a causa di un
elemento in basolato basculante, che le faceva perdere l'equilibrio.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso,
in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - denotano la possibilità di un sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 14.11.2023, da Tes_1
testimone oculare del sinistro, che, premettendo di essere il cugino dell'attrice, ha riferito di avere assistito al fatto perché si trovava sull'autovettura, da cui quest'ultima era scesa poco prima della caduta.
Secondo il racconto del teste, "l'attrice è scesa dal lato del conducente e ha aggirato l'auto,
passandole davanti per salire sul marciapiede. Ho visto che, non appena ha poggiato il piede, non ricordo quale, sul marciapiede, il basolato si è mosso, oscillando, e lei è caduta".
Molto significativamente, il Tes_1 ha precisato che “il basolato era integro e ha oscillato quando lei vi ha messo il piede sopra"; ancor più incisivamente, a detta del teste, il basolato - che ha riconosciuto nelle fotografie che gli sono state esibite in sede di escussione - "era allineato al resto del marciapiede e si è mosso appena l'attrice è salita sul marciapiede".
Il Tes_1 ha, poi, riferito che non vi erano segnalazioni dell'elemento basculante e il marciapiede era aperto al transito dei pedoni.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della Parte_1 sul basolato basculante del margine esterno del marciapiede e la sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra l'anomalia e il punto in cui il testimone oculare ha visto cadere la donna, poi, completano l'accertamento attinente al nesso di causalità.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il marciapiedi con il basolato danneggiato) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria,
esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel CP_1 di CP_2 proprietario e custode delle strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
D'altra parte, pur valutandosi il comportamento dell'attrice, non si ritiene di doverle muovere addebiti, se solo si consideri che come emerso dalla prova orale non furono apposte segnalazioni dello stato di pericolo e che il tratto non era precluso all'incedere dei pedoni,
nonostante vi fossero elementi disancorati dal resto del marciapiede.
Si aggiunga a tanto che il basolato esterno del marciapiede, adiacente alla carreggiata, si presentava all'apparenza integro e correttamente ancorato al resto del marciapiede come gli altri che lo
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seguivano e lo precedevano –, così dando la percezione che esso fosse stabile, e che si è mosso soltanto al passaggio dell'attrice, dopo che la donna vi mise il piede sopra.
Stando così le cose, a poco rilevano, nella dinamica dell'evento, le condizioni di illuminazione, se solo si consideri che, in ogni caso, il basolato era esteriormente integro e, dunque, di sicura percorribilità per i pedoni che vi transitassero sopra: la presenza di quel basolato, difficilmente percepibile per tutte le motivazioni appena dedotte, si configura come circostanza imprevedibile e inevitabile.
Parte_1 deviando da un modello diNon vi è prova, dunque, che lasci intendere che condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posta in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla e non potendolesi richiedere un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada e del marciapiede, in particolare (per sua natura destinato proprio al transito dei pedoni), che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali.
Non è stato dimostrato, ancora, che l'insidia de qua si trovasse sul marciapiede da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro per cui è causa: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni - neppure contestate dalle parti -,
cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Il Ctu ha ritenuto che l'attrice "ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo suddette una distorsione del collo piede sinistro".
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi di lievissima entità quantificati con la percentuale del 2%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (10 giorni di
I.T.T., 20 giorni di I.T.P. al 75%, 15 giorni di I.T.P. al 50% e 15 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce"
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero,
il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139
del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 -
che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.
danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare", con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei lievissimi postumi permanenti accertati (2%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (31 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano tempestivamente allegate né provate peculiari sofferenze morali né
circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore che sarebbe derivata all'attrice in connessione causale con il sinistro, si liquida all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 2.517,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – ben contenuti nei limiti- - oltre che della ridotta durata complessiva del periodo di inabilità delle micro-invalidità
temporanea, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di €
115,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di €
4.168,75 (di cui € 1.150,00 per I.T.T., € 1.725,00 per I.T.P. al 75%, € 862,50 per I.T.P. al 50% ed €
431,25 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocatele dal sinistro;
compete, pertanto, alla Parte_1 la somma di € 462,22 giuste fatture e scontrini in atti, di cui il Ctu ha acclarato la congruità – per la Ctp e le
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prestazioni sanitarie eseguite in correlazione causale con l'incidente medesimo, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta complessivamente ad € 7.147,97, sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (30.03.2021),
commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. "danno da ritardo”.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il CP_1 va condannato a rifondere
all'attrice le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.553,00
di cui € 270,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore,
che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
Il convenuto dovrà rifondere all'attrice anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 19 giugno 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina