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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2359/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 07/07/2016 al n. 2359/2016
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 424/2016 del
Tribunale di Potenza, emesso in data 15/06/2016 e notificato in data
08/07/2016
TRA
P. Parte_1
IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti
Federico Carbonara e Rocco Mario Visconti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla via Pietro Leonida Laforgia n. 4;
OPPONENTE
E
P. IVA , in persona del l.r.p.t., e per Controparte_1 P.IVA_2
essa, quale mandataria nuova denominazione assunta CP_2 da – (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., CP_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Fausta Matteo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Piazza De Gasperi n. 17;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_1
e (C.F. Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla
[...]
1 Proc. n. 2359/2016 R.G.
comparsa di intervento volontario, dagli Avv.ti Federico Carbonara e
Rocco Mario Visconti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla via Pietro Leonida Laforgia n. 4;
INTERVENTORI VOLONTARI
E
C.F. e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_5 P.IVA_4
per essa, nella sua qualità di mandataria. Controparte_6
(C.F. e P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata
[...] P.IVA_5
e difesa, come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario, dall'Avv. Fausta Matteo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Piazza De Gasperi n. 17;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società
[...]
proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 424/2016 del Tribunale di Potenza, emesso in data
15/06/2016 e notificato in data 08/07/2016, con il quale, su ricorso della
(per il tramite della mandataria oggi Controparte_1 CP_3
, le veniva ingiunto il pagamento (in solido con i fideiussori CP_2
e di € 96.439,09, Controparte_4 Parte_2
oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di debitoria residua relativa al contratto di mutuo chirografario n. 6433939 del 07/07/2009.
1.1. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi: 1) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti minimi di legge e per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art.633 c.p.c.; 2) l'erroneità di dati, conteggi e documenti;
3) la continenza e litispendenza ex art. 39
c.p.c. tra il presente giudizio e quello contrassegnato dal n. 3060/2015 R.G.;
4) la mancata comunicazione ai fideiussori della situazione contabile del debitore principale.
2 Proc. n. 2359/2016 R.G.
Su tali basi, gli opponenti instavano per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
2. Successivamente, con comparsa del 31/08/2016, dispiegavano intervento volontario e Controparte_4 Parte_2
nella qualità di fideiussori della società opponente, rassegnando
[...]
le medesime conclusioni del debitore principale.
3. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 16/12/2016, la banca opposta (mediante la mandataria Controparte_1 CP_3
contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
4. Nelle more, interveniva in giudizio la società per il Controparte_5
tramite della mandataria deducendo Controparte_6
l'intervenuta cessione, in proprio favore, del credito controverso ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art.58 del D.L.gs
385/1993, e pertanto facendo proprie le conclusioni dell'istituto bancario cedente.
5. La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 13/12/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
6. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
7. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
7.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la
3 Proc. n. 2359/2016 R.G.
sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
7.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di mutuo chirografario, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
4 Proc. n. 2359/2016 R.G.
8. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, costituisce dato non contestato, peraltro pienamente suffragato a livello documentale quello per cui, in data 07/07/2009, la società obbligata principale ha chiesto ed ottenuto un finanziamento ordinario chirografario n. 6433939 dell'importo di €. 150.000,00 (revocato il 12/05/2014) della allora filiale di Controparte_7
Potenza, garantito con fideiussione a firma di Controparte_4
e Parte_2
Tanto si ricava dalla documentazione presente nel fascicolo monitorio, in cui sono presenti il contratto di finanziamento chirografario n.6433939, il piano di ammortamento, la richiesta e l'accoglimento della sospensione temporanea delle rate di mutuo, la lettera di revoca-recesso e intimazione di pagamento, l'estratto delle scritture contabili certificato ai sensi dell'art.50 del T.U.B. di cui al D.lgs. n.385/1993.
sia intervenuto, tra gli opponenti e la il contratto di Controparte_1
finanziamento n. 13794711, sottoscritto in data 28/03/2014, con annesso piano di ammortamento (doc. 8 fascicolo di parte opposta).
Sulla base della documentazione predetta non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla banca opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, anche sul profilo quantitativo.
9. Acclarato, dunque, l'adempimento degli oneri assertivi e dimostrativi incombenti sull'opposta, sul frapposto versante risulta che la parte opponente non ha ottemperato al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
9.1. Al riguardo, in disparte la contestazione relativa alla documentazione avversaria, di natura assolutamente generica e, dunque, da considerarsi tamquam non esset, l'articolato difensivo della parte opponente (e dei fideiussori intervenuti) si è incentrato sull'asserzione per cui il contratto di mutuo sarebbe da considerarsi inscindibilmente collegato con il rapporto di
5 Proc. n. 2359/2016 R.G.
conto corrente n. 5393011, in ragione del fatto che: a) i ratei del mutuo sono stati pagati con prelievi dal conto corrente;
b) l'applicazione di condizioni indebite al conto corrente hanno indotto la società a ritenerne passivo il saldo, con ciò sospingendola a stipulare il mutuo.
In ragione di tale assunto è stata reiteratamente richiesta la declaratoria di litispendenza con il procedimento n. 3060/2015 R.G., relativo appunto all'accertamento del saldo effettivo del rapporto di conto corrente n.
5393011, ovvero, in subordine, la riunione tra il presente procedimento e quello suindicato.
9.2. Orbene, all'evidenza il richiamo operato all'art. 39 c.p.c. risulta del tutto improprio: la litispendenza, infatti, ricorre allorquando tra due (o più) giudizi sussista identità, oltre che dei soggetti, anche del petitum (inteso come bene della vita del quale si chiede la tutela) e causa petendi (intesa come fatto costitutivo della domanda) (v. Cass. n. 792/2001; Cass. n.
27783/2005; Cass. S.U. n. 17433/2014; Cass. n. 3306/2018), e sempre che la contemporanea pendenza dei giudizi intercorra tra “giudici diversi”, per tali intendendosi Uffici giudiziari diversi (Cass. n. 9510/2010); la continenza, invece, presuppone, in alternativa, che le due cause siano differenziate – a parità di soggetti e causae petendi – soltanto in via quantitativa sul petitum (cd. continenza in senso stretto) ovvero che esse siano connotate da una parziale coincidenza delle causae petendi, che ricorre allorquando le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione dell'altra causa,
o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine nel medesimo rapporto e risultando tra loro interdipendenti e contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità) (si vedano, ex multis,
Cass. n. 17737/2005; Cass. n. 21102/2005; Cass. n. 15532/2011), precisandosi ancora una volta che di continenza può parlarsi soltanto quando le cause siano proposte davanti a giudici diversi, e non anche davanti allo stesso giudice (Cass. n. 12681/1999; Cass. n. 671/1997; Cass.
n. 1162/1997).
Ciò posto, nel caso di specie non sussiste alcuno dei succitati requisiti: all'evidenza non vertendosi nell'ipotesi di “stessa causa” proposta davanti
6 Proc. n. 2359/2016 R.G.
a giudici diversi (in quanto la presente controversia e quella incardinata nel procedimento n. 3060/2015 R.G. hanno ad oggetto due rapporti negoziali differenti), non sussiste nemmeno quel rapporto di parziale coincidenza delle causae petendi di cui si è detto, risultando i due contratti (mutuo e conto corrente) totalmente autonomi e svincolati.
A ciò aggiungasi che, pendendo le cause dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, al più potrebbe discorrersi di riunione ex art. 274 c.p.c., ma anch'essa è da escludersi per non essere emerso alcun elemento di connessione tra le due controversie.
9.3. A tale ultimo proposito, invero, è da sottolinearsi come la parte che voglia far valere un collegamento negoziale (anche al fine dell'applicazione del principio simul stabunt, simul cadent) deve fornire idonea dimostrazione (o quantomeno allegare elementi utili a tal fine) della volontà delle parti di rendere i contratti interdipendenti l'uno rispetto alle vicende dell'altro (Cass. civ., III, 19.07.2012 n. 12454; Cass. II, 21.09.2011
n. 19211; Cass. III, 17.05.2010, n. 11974), e ciò in quanto il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che si realizza attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (cfr.
Cass., Sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884; 12 luglio 2005, n. 14611; Cass.,
Sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410).
Dunque, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 17/05/2010).
7 Proc. n. 2359/2016 R.G.
Ebbene, nel caso di specie è mancata del tutto la dimostrazione (ma prima ancora l'allegazione) del comune intento pratico asseritamente perseguito mediante il collegamento negoziale, così come non è emersa alcuna prova della comune volontà delle parti in tal senso, a tal fine essendo del tutto irrilevante l'unica circostanza allegata dall'opponente, ossia il fatto che le rate del mutuo venissero pagate con prelevamenti effettuati sul conto corrente.
9.4. Chiarita l'insussistenza del collegamento negoziale paventato dall'opponente e dagli intervenuti, e dunque la piena autonomia del contratto di mutuo di cui alla presente controversia rispetto a quello di conto corrente, non può che rigettarsi la presente opposizione, non essendo stata formulata alcuna contestazione (giuridica o contabile) al titolo fondante il provvedimento monitorio.
10. Per completezza, occorre chiarire l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione articolata, dall'opponente, ai danni della società intervenuta Controparte_5
10.1. Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la cessione del credito controverso mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo, inoltre, dichiarazione della cedente confermativa della cessione e della inclusione del credito controverso nel perimetro della cessione.
Orbene, la titolarità della cessionaria ben può desumersi anche dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, con la quale il debitore è stato reso edotto, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., della cessione, in conformità con il consolidato orientamento, che si condivide, per cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano (come nel caso di specie) di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, ex multis, Tribunale , SS , 06/02/2024 , n. 188;
Corte appello, OM , sez. I , 10/10/2023 , n. 6472; Tribunale SS sez.
8 Proc. n. 2359/2016 R.G.
I, 28/07/2023, n.1028; Tribunale , OM , sez. XVII , 27/02/2023 , n. 3283;
Tribunale , NZ , sez. III , 12/12/2022 , n. 3464; Tribunale , RI , sez. I , 21/10/2022, n. 1006; Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017; Cassazione civile
, sez. III , 10/02/2023 n. 4277), essendosi al riguardo chiarito che, invece, occorre offrire l'effettiva dimostrazione della cessione – a ciò non bastando la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U., che piuttosto tiene luogo del solo adempimento di cui all'art. 1264 c.c. – solo allorquando, dissimilmente dal caso di specie, venga dal debitore specificamente contestato il fatto storico della cessione, ovvero il fatto stesso che tale cessione sia intervenuta, e non già la mera inclusione, nell'ambito della cessione, del credito controverso (Cassazione civile , sez. III , 22/06/2023
n. 17944).
Nella controversia de qua, invero, gli opponenti non hanno mosso una puntuale e specifica contestazione in ordine all'effettivo verificarsi della cessione del credito, essendosi limitati a contestare l'avvenuta ricezione della comunicazione della cessione e la ricomprensione del credito al suo interno;
pertanto, conformemente ai rilievi poc'anzi espressi (e, da ultimo, ribaditi da Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n.5478) non può che validarsi la legittimazione del cessionario.
10.2. Per completezza, con riferimento alla doglianza inerente al fatto che la società cessionaria non sarebbe iscritta nell'albo degli intermediari bancari ex art.106 TUB, è bastevole il richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma
6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per
9 Proc. n. 2359/2016 R.G.
eventuali profili penalistici” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del
18/03/2024).
11. In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
12. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a €
260.000), con applicazione dei valori minimi alla fase istruttoria-di trattazione, non essendo stata espletata attività di prova, e con esclusione di tale fase nei confronti della intervenuta la quale si è Controparte_5
costituita in giudizio soltanto in seguito alla precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel procedimento n. 2359/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 11.268,00 per Controparte_1
competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
4. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte intervenuta che si liquidano in € 8.433,00 per Controparte_5
competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 07/07/2016 al n. 2359/2016
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 424/2016 del
Tribunale di Potenza, emesso in data 15/06/2016 e notificato in data
08/07/2016
TRA
P. Parte_1
IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti
Federico Carbonara e Rocco Mario Visconti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla via Pietro Leonida Laforgia n. 4;
OPPONENTE
E
P. IVA , in persona del l.r.p.t., e per Controparte_1 P.IVA_2
essa, quale mandataria nuova denominazione assunta CP_2 da – (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., CP_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Fausta Matteo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Piazza De Gasperi n. 17;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_1
e (C.F. Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla
[...]
1 Proc. n. 2359/2016 R.G.
comparsa di intervento volontario, dagli Avv.ti Federico Carbonara e
Rocco Mario Visconti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla via Pietro Leonida Laforgia n. 4;
INTERVENTORI VOLONTARI
E
C.F. e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_5 P.IVA_4
per essa, nella sua qualità di mandataria. Controparte_6
(C.F. e P. IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata
[...] P.IVA_5
e difesa, come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario, dall'Avv. Fausta Matteo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Piazza De Gasperi n. 17;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società
[...]
proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 424/2016 del Tribunale di Potenza, emesso in data
15/06/2016 e notificato in data 08/07/2016, con il quale, su ricorso della
(per il tramite della mandataria oggi Controparte_1 CP_3
, le veniva ingiunto il pagamento (in solido con i fideiussori CP_2
e di € 96.439,09, Controparte_4 Parte_2
oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di debitoria residua relativa al contratto di mutuo chirografario n. 6433939 del 07/07/2009.
1.1. A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi: 1) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti minimi di legge e per assenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art.633 c.p.c.; 2) l'erroneità di dati, conteggi e documenti;
3) la continenza e litispendenza ex art. 39
c.p.c. tra il presente giudizio e quello contrassegnato dal n. 3060/2015 R.G.;
4) la mancata comunicazione ai fideiussori della situazione contabile del debitore principale.
2 Proc. n. 2359/2016 R.G.
Su tali basi, gli opponenti instavano per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
2. Successivamente, con comparsa del 31/08/2016, dispiegavano intervento volontario e Controparte_4 Parte_2
nella qualità di fideiussori della società opponente, rassegnando
[...]
le medesime conclusioni del debitore principale.
3. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 16/12/2016, la banca opposta (mediante la mandataria Controparte_1 CP_3
contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
4. Nelle more, interveniva in giudizio la società per il Controparte_5
tramite della mandataria deducendo Controparte_6
l'intervenuta cessione, in proprio favore, del credito controverso ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art.58 del D.L.gs
385/1993, e pertanto facendo proprie le conclusioni dell'istituto bancario cedente.
5. La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 13/12/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
6. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
7. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
7.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la
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sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n.
3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
7.2. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di mutuo chirografario, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
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8. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, costituisce dato non contestato, peraltro pienamente suffragato a livello documentale quello per cui, in data 07/07/2009, la società obbligata principale ha chiesto ed ottenuto un finanziamento ordinario chirografario n. 6433939 dell'importo di €. 150.000,00 (revocato il 12/05/2014) della allora filiale di Controparte_7
Potenza, garantito con fideiussione a firma di Controparte_4
e Parte_2
Tanto si ricava dalla documentazione presente nel fascicolo monitorio, in cui sono presenti il contratto di finanziamento chirografario n.6433939, il piano di ammortamento, la richiesta e l'accoglimento della sospensione temporanea delle rate di mutuo, la lettera di revoca-recesso e intimazione di pagamento, l'estratto delle scritture contabili certificato ai sensi dell'art.50 del T.U.B. di cui al D.lgs. n.385/1993.
sia intervenuto, tra gli opponenti e la il contratto di Controparte_1
finanziamento n. 13794711, sottoscritto in data 28/03/2014, con annesso piano di ammortamento (doc. 8 fascicolo di parte opposta).
Sulla base della documentazione predetta non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla banca opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, anche sul profilo quantitativo.
9. Acclarato, dunque, l'adempimento degli oneri assertivi e dimostrativi incombenti sull'opposta, sul frapposto versante risulta che la parte opponente non ha ottemperato al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., a fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
9.1. Al riguardo, in disparte la contestazione relativa alla documentazione avversaria, di natura assolutamente generica e, dunque, da considerarsi tamquam non esset, l'articolato difensivo della parte opponente (e dei fideiussori intervenuti) si è incentrato sull'asserzione per cui il contratto di mutuo sarebbe da considerarsi inscindibilmente collegato con il rapporto di
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conto corrente n. 5393011, in ragione del fatto che: a) i ratei del mutuo sono stati pagati con prelievi dal conto corrente;
b) l'applicazione di condizioni indebite al conto corrente hanno indotto la società a ritenerne passivo il saldo, con ciò sospingendola a stipulare il mutuo.
In ragione di tale assunto è stata reiteratamente richiesta la declaratoria di litispendenza con il procedimento n. 3060/2015 R.G., relativo appunto all'accertamento del saldo effettivo del rapporto di conto corrente n.
5393011, ovvero, in subordine, la riunione tra il presente procedimento e quello suindicato.
9.2. Orbene, all'evidenza il richiamo operato all'art. 39 c.p.c. risulta del tutto improprio: la litispendenza, infatti, ricorre allorquando tra due (o più) giudizi sussista identità, oltre che dei soggetti, anche del petitum (inteso come bene della vita del quale si chiede la tutela) e causa petendi (intesa come fatto costitutivo della domanda) (v. Cass. n. 792/2001; Cass. n.
27783/2005; Cass. S.U. n. 17433/2014; Cass. n. 3306/2018), e sempre che la contemporanea pendenza dei giudizi intercorra tra “giudici diversi”, per tali intendendosi Uffici giudiziari diversi (Cass. n. 9510/2010); la continenza, invece, presuppone, in alternativa, che le due cause siano differenziate – a parità di soggetti e causae petendi – soltanto in via quantitativa sul petitum (cd. continenza in senso stretto) ovvero che esse siano connotate da una parziale coincidenza delle causae petendi, che ricorre allorquando le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione dell'altra causa,
o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine nel medesimo rapporto e risultando tra loro interdipendenti e contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità) (si vedano, ex multis,
Cass. n. 17737/2005; Cass. n. 21102/2005; Cass. n. 15532/2011), precisandosi ancora una volta che di continenza può parlarsi soltanto quando le cause siano proposte davanti a giudici diversi, e non anche davanti allo stesso giudice (Cass. n. 12681/1999; Cass. n. 671/1997; Cass.
n. 1162/1997).
Ciò posto, nel caso di specie non sussiste alcuno dei succitati requisiti: all'evidenza non vertendosi nell'ipotesi di “stessa causa” proposta davanti
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a giudici diversi (in quanto la presente controversia e quella incardinata nel procedimento n. 3060/2015 R.G. hanno ad oggetto due rapporti negoziali differenti), non sussiste nemmeno quel rapporto di parziale coincidenza delle causae petendi di cui si è detto, risultando i due contratti (mutuo e conto corrente) totalmente autonomi e svincolati.
A ciò aggiungasi che, pendendo le cause dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, al più potrebbe discorrersi di riunione ex art. 274 c.p.c., ma anch'essa è da escludersi per non essere emerso alcun elemento di connessione tra le due controversie.
9.3. A tale ultimo proposito, invero, è da sottolinearsi come la parte che voglia far valere un collegamento negoziale (anche al fine dell'applicazione del principio simul stabunt, simul cadent) deve fornire idonea dimostrazione (o quantomeno allegare elementi utili a tal fine) della volontà delle parti di rendere i contratti interdipendenti l'uno rispetto alle vicende dell'altro (Cass. civ., III, 19.07.2012 n. 12454; Cass. II, 21.09.2011
n. 19211; Cass. III, 17.05.2010, n. 11974), e ciò in quanto il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che si realizza attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (cfr.
Cass., Sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884; 12 luglio 2005, n. 14611; Cass.,
Sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410).
Dunque, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 17/05/2010).
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Ebbene, nel caso di specie è mancata del tutto la dimostrazione (ma prima ancora l'allegazione) del comune intento pratico asseritamente perseguito mediante il collegamento negoziale, così come non è emersa alcuna prova della comune volontà delle parti in tal senso, a tal fine essendo del tutto irrilevante l'unica circostanza allegata dall'opponente, ossia il fatto che le rate del mutuo venissero pagate con prelevamenti effettuati sul conto corrente.
9.4. Chiarita l'insussistenza del collegamento negoziale paventato dall'opponente e dagli intervenuti, e dunque la piena autonomia del contratto di mutuo di cui alla presente controversia rispetto a quello di conto corrente, non può che rigettarsi la presente opposizione, non essendo stata formulata alcuna contestazione (giuridica o contabile) al titolo fondante il provvedimento monitorio.
10. Per completezza, occorre chiarire l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione articolata, dall'opponente, ai danni della società intervenuta Controparte_5
10.1. Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la cessione del credito controverso mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo, inoltre, dichiarazione della cedente confermativa della cessione e della inclusione del credito controverso nel perimetro della cessione.
Orbene, la titolarità della cessionaria ben può desumersi anche dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, con la quale il debitore è stato reso edotto, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., della cessione, in conformità con il consolidato orientamento, che si condivide, per cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano (come nel caso di specie) di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, ex multis, Tribunale , SS , 06/02/2024 , n. 188;
Corte appello, OM , sez. I , 10/10/2023 , n. 6472; Tribunale SS sez.
8 Proc. n. 2359/2016 R.G.
I, 28/07/2023, n.1028; Tribunale , OM , sez. XVII , 27/02/2023 , n. 3283;
Tribunale , NZ , sez. III , 12/12/2022 , n. 3464; Tribunale , RI , sez. I , 21/10/2022, n. 1006; Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017; Cassazione civile
, sez. III , 10/02/2023 n. 4277), essendosi al riguardo chiarito che, invece, occorre offrire l'effettiva dimostrazione della cessione – a ciò non bastando la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U., che piuttosto tiene luogo del solo adempimento di cui all'art. 1264 c.c. – solo allorquando, dissimilmente dal caso di specie, venga dal debitore specificamente contestato il fatto storico della cessione, ovvero il fatto stesso che tale cessione sia intervenuta, e non già la mera inclusione, nell'ambito della cessione, del credito controverso (Cassazione civile , sez. III , 22/06/2023
n. 17944).
Nella controversia de qua, invero, gli opponenti non hanno mosso una puntuale e specifica contestazione in ordine all'effettivo verificarsi della cessione del credito, essendosi limitati a contestare l'avvenuta ricezione della comunicazione della cessione e la ricomprensione del credito al suo interno;
pertanto, conformemente ai rilievi poc'anzi espressi (e, da ultimo, ribaditi da Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n.5478) non può che validarsi la legittimazione del cessionario.
10.2. Per completezza, con riferimento alla doglianza inerente al fatto che la società cessionaria non sarebbe iscritta nell'albo degli intermediari bancari ex art.106 TUB, è bastevole il richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma
6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per
9 Proc. n. 2359/2016 R.G.
eventuali profili penalistici” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del
18/03/2024).
11. In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
12. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a €
260.000), con applicazione dei valori minimi alla fase istruttoria-di trattazione, non essendo stata espletata attività di prova, e con esclusione di tale fase nei confronti della intervenuta la quale si è Controparte_5
costituita in giudizio soltanto in seguito alla precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel procedimento n. 2359/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 11.268,00 per Controparte_1
competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
4. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte intervenuta che si liquidano in € 8.433,00 per Controparte_5
competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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