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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: SARTORE MARTINO, Presidente
ER IU, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Venezia - Via Torino 180 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11980202400006628000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210002029181000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorre
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE nonché
contro
AGENZIA
DELLE ENTRATE avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo del veicolo n.
11980202400006628000, notificata in data 24 maggio 2024.
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione dell'atto impugnato, la causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione.
E' costituita parte resistente Agenzia delle Entrate.
Sentiti i procuratori delle parti la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La comunicazione preventiva impugnata fa seguito alla cartella di pagamento 11920210002029181000, che sarebbe stata notificata in data 27 giugno 2022.
Parte ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto l'avviso di liquidazione prodromico alla emissione della cartella né la notifica della cartella sopracitata.
Nel merito lamenta l'illegittimità, la nullità e la conseguente inefficacia della comunicazione oggi impugnata e di ogni altro atto presupposto.
-Evidenzia per quanto ricostruito - che:
la cartella sottostante alla comunicazione oggi impugnata si riferisce alla asserita violazione dell'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art 10 e seg. DPR 131 / 1986, della dichiarazione ricognitiva di data 23 novembre 2011 con cui le signore Ricorrente_1 e Nominativo 1 si sono riconosciute debitrici nei confronti del signor Nominativo_2 della somma di euro 870.000,00, versata loro tramite assegni circolari;
l'omessa registrazione sarebbe emersa a seguito della registrazione del ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pordenone n. 1068/2019, depositato in data 11 ottobre 2019 a cui sarebbe stata allegata la predetta ricognizione di debito;
per l'Agenzia tale dichiarazione di debito sarebbe atto soggetto a obbligo di registrazione in termine fisso soggetto a una imposta proporzionale pari all'1%, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa parte prima allegata al testo unico dell'imposta di registro, sull'importo di euro 870.000,00, all'imposta di bollo di 16,00 € ai sensi dell'articolo 2 della tariffa parte prima allegata al testo unico;
l'Agenzia ha provveduto a recuperare gli interessi con decorrenza dal 13 dicembre 2011, data di scadenza del termine di registrazione, e a irrogare sanzioni.
Deduce parte ricorrente: la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo - violazione art. 76 TUR;
l'insussistenza delle condizioni per la tassazione della ricognizione del debito in termine fisso e in misura proporzionale assoggettabilità a imposta fissa;
l'inapplicabilità delle sanzioni e interessi - omessa indicazione del tasso interessi applicato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni che attengono anche all'operato dell'Agenzia della
Riscossione, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992 in quanto il prodromico avviso di liquidazione n.2019/ORA00023 del 8.11.2019 è stato notificato a mezzo posta con avviso di ricevimento in data 14.11.2019; la mancata impugnazione preclude, ora, la possibilità di formulare contestazioni nel merito della pretesa contenuta nell'atto, in quanto definitiva, nonché delle sanzioni.
In seguito al mancato pagamento delle somme riportate nell'avviso di liquidazione, è avvenuta l'iscrizione a ruolo delle stesse, con ruolo n. 2021/000137, reso esecutivo in data 18-01-2021, di cui alla cartella n. 119
20210002029181, la cui notifica si è perfezionata in data 27.6.2022.
L'Agenzia delle Entrate precisa che, anche, il comportamento dell'agente della Riscossione è corretto.
La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento per l'intervenuta decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo e sanzionatorio ex art. 76 TUIR.
L'atto ricognitivo sottoposto a tassazione reca la data del 23 novembre 2011 e il recupero a tassazione è avvenuto nell'ottobre 2019.
L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione.
Orbene dalla data di sottoscrizione del 23 novembre 2011 alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo dell'11 ottobre 2019 sono decorsi i 5 anni previsti dall'art. 76, con intervenuta decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo.
Ciò premesso ritiene la Corte che la acclarata decadenza dell'ufficio finanziario dal potere di accertamento comporta la nullità dell'atto impositivo che non può costituire titolo per l'attività di riscossione, anche se non impugnato.
Ne discende che la nullità di tale atto e la sua caducazione possono essere fatti valere da parte contribuente in sede di inizio dell'attività di riscossione, così argomentando ex Cass. n. 20868/2017 e Cass. 1005/2020 che ha affrontato tale tematica in sede di opposizione all'esecuzione.
A fronte dell'intervenuta decadenza che ha comportato il venir meno dell'atto impositivo, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte resistente.
La Corte compensa tra le parti le spese di lite anche con riguardo alla fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa interamente le spese del giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: SARTORE MARTINO, Presidente
ER IU, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso Email_2
-Ag.entrate Riscossione - Venezia - Via Torino 180 30100 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11980202400006628000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210002029181000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorre
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE nonché
contro
AGENZIA
DELLE ENTRATE avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo del veicolo n.
11980202400006628000, notificata in data 24 maggio 2024.
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione dell'atto impugnato, la causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione.
E' costituita parte resistente Agenzia delle Entrate.
Sentiti i procuratori delle parti la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La comunicazione preventiva impugnata fa seguito alla cartella di pagamento 11920210002029181000, che sarebbe stata notificata in data 27 giugno 2022.
Parte ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto l'avviso di liquidazione prodromico alla emissione della cartella né la notifica della cartella sopracitata.
Nel merito lamenta l'illegittimità, la nullità e la conseguente inefficacia della comunicazione oggi impugnata e di ogni altro atto presupposto.
-Evidenzia per quanto ricostruito - che:
la cartella sottostante alla comunicazione oggi impugnata si riferisce alla asserita violazione dell'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art 10 e seg. DPR 131 / 1986, della dichiarazione ricognitiva di data 23 novembre 2011 con cui le signore Ricorrente_1 e Nominativo 1 si sono riconosciute debitrici nei confronti del signor Nominativo_2 della somma di euro 870.000,00, versata loro tramite assegni circolari;
l'omessa registrazione sarebbe emersa a seguito della registrazione del ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pordenone n. 1068/2019, depositato in data 11 ottobre 2019 a cui sarebbe stata allegata la predetta ricognizione di debito;
per l'Agenzia tale dichiarazione di debito sarebbe atto soggetto a obbligo di registrazione in termine fisso soggetto a una imposta proporzionale pari all'1%, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa parte prima allegata al testo unico dell'imposta di registro, sull'importo di euro 870.000,00, all'imposta di bollo di 16,00 € ai sensi dell'articolo 2 della tariffa parte prima allegata al testo unico;
l'Agenzia ha provveduto a recuperare gli interessi con decorrenza dal 13 dicembre 2011, data di scadenza del termine di registrazione, e a irrogare sanzioni.
Deduce parte ricorrente: la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo - violazione art. 76 TUR;
l'insussistenza delle condizioni per la tassazione della ricognizione del debito in termine fisso e in misura proporzionale assoggettabilità a imposta fissa;
l'inapplicabilità delle sanzioni e interessi - omessa indicazione del tasso interessi applicato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni che attengono anche all'operato dell'Agenzia della
Riscossione, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992 in quanto il prodromico avviso di liquidazione n.2019/ORA00023 del 8.11.2019 è stato notificato a mezzo posta con avviso di ricevimento in data 14.11.2019; la mancata impugnazione preclude, ora, la possibilità di formulare contestazioni nel merito della pretesa contenuta nell'atto, in quanto definitiva, nonché delle sanzioni.
In seguito al mancato pagamento delle somme riportate nell'avviso di liquidazione, è avvenuta l'iscrizione a ruolo delle stesse, con ruolo n. 2021/000137, reso esecutivo in data 18-01-2021, di cui alla cartella n. 119
20210002029181, la cui notifica si è perfezionata in data 27.6.2022.
L'Agenzia delle Entrate precisa che, anche, il comportamento dell'agente della Riscossione è corretto.
La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento per l'intervenuta decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo e sanzionatorio ex art. 76 TUIR.
L'atto ricognitivo sottoposto a tassazione reca la data del 23 novembre 2011 e il recupero a tassazione è avvenuto nell'ottobre 2019.
L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione.
Orbene dalla data di sottoscrizione del 23 novembre 2011 alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo dell'11 ottobre 2019 sono decorsi i 5 anni previsti dall'art. 76, con intervenuta decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo.
Ciò premesso ritiene la Corte che la acclarata decadenza dell'ufficio finanziario dal potere di accertamento comporta la nullità dell'atto impositivo che non può costituire titolo per l'attività di riscossione, anche se non impugnato.
Ne discende che la nullità di tale atto e la sua caducazione possono essere fatti valere da parte contribuente in sede di inizio dell'attività di riscossione, così argomentando ex Cass. n. 20868/2017 e Cass. 1005/2020 che ha affrontato tale tematica in sede di opposizione all'esecuzione.
A fronte dell'intervenuta decadenza che ha comportato il venir meno dell'atto impositivo, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte resistente.
La Corte compensa tra le parti le spese di lite anche con riguardo alla fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa interamente le spese del giudizio.