Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 95
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo e sanzionatorio

    La Corte ha accolto il ricorso ritenendo sussistente la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere impositivo, poiché tra la data di sottoscrizione dell'atto ricognitivo (23 novembre 2011) e la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (11 ottobre 2019), sono decorsi i cinque anni previsti dall'art. 76 del TUIR. La decadenza comporta la nullità dell'atto impositivo.

  • Accolto
    Decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto che la decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento comporta la nullità dell'atto impositivo, che non può costituire titolo per l'attività di riscossione. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente in sede di opposizione all'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 95
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo