Ordinanza collegiale 11 febbraio 2021
Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/04/2021, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2021
N. 00543/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2020, proposto da
Studio Martini Ingegneria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Susegana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sulla domanda di accesso agli atti inoltrata da parte della ricorrente all'Amministrazione intimata con PEC dell'11 settembre ad oggetto “ riscontro Vs. note del 12.8.2020 ad oggetto ^Comune di Susegana – lavori di costruzione Scuola Primaria ON LA – Perizia di Variante e suppletiva n. 1 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 48/2018 – contestazione inadempimento^ e ^Comune di Susegana – lavori di costruzione Scuola Primaria ON LA – Perizia di Variante e suppletiva n. 2 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 58/2019 – contestazione inadempimento^ e contestuale istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi”
nonché per l'accesso
agli atti e documenti meglio specificati nella predetta nota.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con note del 12 agosto 2020, il Comune di Susegana (in seguito, il Comune) chiedeva, ai sensi dell’art. 106, commi 2, 9 e 10, del d.lgs. 50 del 2016, alla società Studio Martini Ingegneria s.r.l. (in seguito, Studio Marini) il risarcimento dei danni derivanti dalla affermata necessità di procedere a due varianti, di cui alle delibere della Giunta nn. 48/2018 e 58/2019, al progetto per la costruzione della Scuola Primaria “ ON LA ”, per il quale la società Studio Martini Ingegneria s.r.l. ha svolto le funzioni di verificatore ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. Con nota del 10 settembre 2020, ricevuta in data 11 settembre 2020, la ricorrente rigettava ogni addebito e chiedeva al Comune, “ ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241 ”, di accedere ai seguenti documenti:
“ a) delibera di Giunta Comunale n. 48/2018 del 03 aprile 2018 relativa all’approvazione della perizia di variante n. 1 completa dei relativi allegati (relazione, computo metrico estimativo di perizia, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, elaborati grafici);
b) delibera di Giunta Comunale n. 58/2019 del 30 aprile 2019 completa dei relativi allegati (relazione seconda perizia, computo metrico estimativo seconda perizia, quadro comparativo seconda perizia, analisi nuovi prezzi, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, elaborati grafici di perizia, elaborativi integrativi al PSC);
c) corrispondenza/carteggio intercorso tra Direttore Lavori, RUP, Progettista e Impresa, citato nelle premesse della delibera n. 48/2018 a presupposto del ricorso alla perizia di variante n. 1 e, specificamente, la caratterizzazione chimica dei terreni da scavo effettuata da parte dell’impresa, gli accordi intervenuti tra RUP e direzione lavori in merito allo smaltimento dei materiali terrosi da scavo, la constatazione della non idoneità del piano di imposta dei plinti ipotizzato in fase progettuale e della necessità di un suo ulteriore approfondimento, l’esigenza di lavorazioni aggiuntive per la risoluzione di aspetti di dettaglio e quant’altro necessario a inquadrare l’avvenuta decisione del ricorso alla perizia di variante;
d) carteggio menzionato nel ^riscontrato che^ della delibera 58/2019 quale presupposto per l'assunzione della perizia di variante n. 2 e specificamente le segnalazioni della direzione lavori relativa a presunte problematiche ^sia attinenti ai lavori edili che impiantistici dipendenti da carenze progettuali, da intervenute modifiche normative e dalla modifica della posizione del punto di consegna da parte dell'ente gestore della rete elettrica^ nonché gli accordi intervenuti tra RUP e Direzione Lavori in ordine alle pretese migliorie da apportare al progetto originale;
e) corrispondenza completa intercorsa tra Direttore Lavori, RUP, Progettista e Impresa a presupposto del ricorso alla perizia di variante n. 1 e n. 2;
f) ogni ulteriore e diverso atto istruttorio relativo al procedimento che ha portato all'approvazione delle perizie di variante di cui si controverte ivi compreso, ove esistente, l'atto di assenso del progettista alle intervenute modifiche ”.
3. Tale istanza rimaneva senza riscontro e con ricorso, notificato in data 4 novembre 2020 e depositato in data 16 novembre 2020, la ricorrente impugnava il silenzio diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, in quanto “ l'odierno ricorrente ha piena legittimazione e interesse ad accedere alla documentazione attinente alle perizie di variante che, secondo la stessa prospettazione del Comune, fondano la pretesa risarcitoria formalizzata nei suoi confronti ”.
L’accesso a tali documenti sarebbe strumentale alla cura e alla difesa degli interessi della ricorrente.
4. La ricorrente dava successivamente atto che il Comune in data 9 novembre 2020 – a seguito della notifica del ricorso – aveva parzialmente adempiuto all’istanza di accesso, e insisteva per ottenere:
“ - quanto al punto a): tutti gli elaborati grafici della perizia di variante n. 1 nonché la documentazione tecnica a supporto del rilievo che ‘il piano di imposta delle fondazioni (…) non era idoneo alla posa dei plinti’;
- quanto al punto b): tutti gli elaborati grafici della perizia di variante n. 2 nonché gli elaborati integrativi al PSC. Inoltre, dalla lettura della relazione di perizia, si evince che questa fa riferimento ad altri documenti che non si riscontrano nella documentazione fornita quali, a titolo indicativo e non esaustivo: la ‘apposita verifica [acustica n.d.r.] con relazione finale consegnata all’Amministrazione in data 26/06/2018 (pag. 5 – ottava riga) nonché la ‘verifica strutturale della […] vetrata lato nord’ (pag. 5 undicesima riga). Più in generale, non si riscontrano documenti ‘tecnici’ a supporto delle affermazioni riportate al paragrafo ‘Carenze progettuali’;
- quanto al punto c): la constatazione della non idoneità del piano di imposta dei plinti ipotizzato in fase progettuale e della necessità di un suo ulteriore approfondimento;
- quanto al punto d): le segnalazioni della direzione lavori relative a presunte problematiche sia attinenti ai lavori edili che impiantistici nonché gli accordi intervenuti tra RUP e Direzione Lavori in ordine alle pretese migliorie da apportare al progetto originale;
- quanto al punto e): la corrispondenza completa intercorsa tra Direttore Lavori, RUP, Progettista e Impresa a presupposto del ricorso alla perizia di variante n. 1 e n. 2 (è presente agli atti solo la ‘richiesta di perizia di variante e suppletiva’ datata 4/12/2017 redatta dal Direttore dei Lavori, che peraltro è relativa ai soli temi della Perizia di variante n.1. Non si riscontra corrispondenza per quanto riguarda la variante n. 2);
- quanto al punto f): l'atto di assenso del progettista alle intervenute modifiche” .
5. Con ordinanza n. 200 del 12 febbraio 2021 questa Sezione:
- rilevava la possibile inammissibilità della domanda di accesso, in quanto in essa i documenti richiesti non risultavano individuati in modo sufficientemente preciso, e, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., assegnava alle parti termine per dedurre sul punto;
- in via istruttoria disponeva l’acquisizione da parte dell’Amministrazione resistente di “ una breve relazione sui fatti di causa con particolare riferimento alla ostensibilità dei documenti richiesti ”.
6. In esecuzione di tale ordinanza la ricorrente depositava una memoria in cui evidenziava di avere “ individuato la documentazione oggetto della istanza negli stessi termini in cui quest'ultima veniva richiamata nelle premesse delle due delibere” della Giunta nn. 48/2018 e 58/2019.
Il Comune invece depositava brevi note in cui rilevava di avere soddisfatto l'istanza di accesso con l’ostensione della documentazione già trasmessa, in quanto la richiesta presentata era generica ed indeterminata e comportava “ una ricerca eccessivamente estesa ”. Inoltre non esisteva alcun “ atto di assenso dei progettisti” di cui alla lett. f) dell'istanza.
7. All’udienza del 10 marzo 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Le censure proposte sono fondate e l’istanza di accesso va accolta nei limiti di seguito precisati.
In base all’art. 22, comma 7, legge n. 241 del 1990, infatti, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Il c.d. accesso difensivo è subordinato alla sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici: l’interesse all’accesso deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (c.d. corrispondenza) e il documento richiesto deve essere collegato, in modo concreto ed attuale, alla situazione legittimante (c.d. collegamento).
E’ attraverso il nesso di strumentalità che va anche operato il bilanciamento tra l’accesso difensivo e l’interesse alla riservatezza.
8.1. Nel caso di specie tale nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse difensivo risulta effettivamente sussistente.
In ragione delle richieste di risarcimento dei danni formulate dal Comune con le note del 12 agosto 2020, deve ritenersi che la ricorrente abbia un’effettiva esigenza difensiva e che i documenti richiamati nelle deliberazioni della Giunta e richiesti dalla ricorrente presentino un effettivo collegamento con tale interesse difensivo.
Né d’altra parte il Comune, anche a seguito dell’ordinanza dell’11 febbraio 2021, ha evidenziato la sussistenza di ragioni di riservatezza o di carattere difensivo che possano giustificare la sottrazione di tali documenti all’accesso.
8.2. Fermo quanto sopra deve ribadirsi che per giurisprudenza costante l’istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, dato che in tale ipotesi l’istanza assume un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68).
Nel caso di specie la ricorrente ha presentato istanza di accesso documentale – ai sensi della legge n. 241 del 1990 – e ai sensi dell’art. 24, comma 3, della medesima legge devono ritenersi vietate le istanze di accesso aventi carattere esplorativo, dirette ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
Il diritto di accesso deve inoltre essere contemperato con il necessario rispetto dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa: l’istanza di accesso non deve essere formulata in modo da richiedere all’Amministrazione lo svolgimento di complesse attività di ricerca e di rielaborazione dei dati acquisiti.
In questo senso non può essere accolta, in quanto non individua in modo adeguatamente preciso e circoscritto i documenti richiesti, la richiesta di esibizione dei documenti di cui alle lett. e) ed f) della medesima istanza del 10 settembre 2020 e ribadita con la memoria del 22 gennaio 2021.
Non può altresì essere accolta la richiesta di accesso all’eventuale atto di assenso del progettista alle intervenute modifiche in quanto il Comune ha dato atto che tale atto di assenso non sussiste.
8.3. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso deve essere annullato il diniego tacito all’accesso del Comune e deve essere disposta l’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza del 10 settembre 2020 e confermati con la memoria 22 gennaio 2021, con esclusione di quelli di cui alle lett. e) ed f) della medesima istanza.
9. In ragione del parziale riscontro dell’istanza di accesso da parte del Comune in data anteriore al deposito del ricorso e dell’accoglimento parziale della domanda proposta dalla ricorrente, sussistono le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- annulla il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata dal ricorrente;
- ordina al Comune resistente di ostendere entro trenta giorni i documenti richiesti dalla parte ricorrente indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO