Articolo 22 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 21Articolo 23
Versione
2 gennaio 1968
Art. 22.
A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando cio' sia previsto da accordi internazionali.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968