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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 281/2021
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 281/2021 RG, alla quale è stata riunita la causa n.
282/2021 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1654/2020 del
Tribunale di Firenze e vertente
TRA
, in persona del Presidente della Giunta regionale pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Falsini, dell'Avvocatura
Regionale in Firenze, con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Falsini,
dell'Avvocatura Regionale in Firenze, con domicilio pec.
Email_1
1 APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentato e difeso daggli Avv.ti Giovanni Calugi e Luca
Giraldi del Foro di Firenze, con domicilio pec.
e Email_2 Email_3
APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_3
APPELLATO contumace
All'udienza del 10.09.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze adita, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza impugnata, e previo annullamento e/o riforma della sentenza
impugnata, del10 luglio 2020, pubblicata il 13 luglio 2020 (n. 1654/2020 del Tribunale
di Firenze, Giudice dott. M. Donnarumma): - accertare e dichiarare infondate le domande
della e per l'effetto rigettare tali domande;
- accertare e dichiarare Parte_2
la legittimità degli atti e provvedimenti della e di mpugnati Parte_1 CP_1
con il procedimento di 1° grado;
- accertare e dichiarare che ha il diritto di CP_1
recuperare dalla società attrice l'intero contributo oggetto di causa e che non è tenuta a
restituire alla società attrice l'importo recuperato in corso di causa;
- riformare la parte di
sentenza che ha disposto in ordine alle spese di giudizio, dichiarando la condanna della
al pagamento delle stesse per entrambi i gradi di giudizio. - Parte_2
dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto da o, in Parte_2
subordine, in denegata ipotesi di ammissione dello stesso, rigettarlo in quanto infondato
nel merito. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, di entrambi
2 i gradi del giudizio e con condanna di alla restituzione di quanto Parte_2
eventualmente pagato, medio tempore, da o in esecuzione della Parte_1 CP_1
sentenza di primo grado. >>.
Per : < Controparte_1
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata, e previo annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, del 10 luglio
2020, pubblicata il 13 luglio 2020 (n. 1654/2020 del Tribunale di Firenze, Giudice dott.
M. Donnarumma): - accertare e dichiarare infondate le domande della Parte_2
e per l'effetto rigettare tali domande;
- accertare e dichiarare la legittimità degli atti
[...]
e provvedimenti della e di impugnati con il procedimento Parte_3 CP_1
di 1° grado;
- accertare e dichiarare che ha il diritto di recuperare dalla società CP_1
attrice l'intero contributo oggetto di causa e che non è tenuta a restituire alla società
attrice l'importo recuperato in corso di causa;
- riformare la parte di sentenza che ha
disposto in ordine alle spese di giudizio, dichiarando la condanna della Parte_2
al pagamento delle stesse per entrambi i gradi di giudizio. - dichiarare inammissibile
[...]
l'appello incidentale proposto da o, in subordine, in denegata ipotesi Parte_2
di ammissione dello stesso, rigettarlo in quanto infondato nel merito. In ogni caso con
vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, di entrambi i gradi del giudizio e con
condanna di lla restituzione di quanto eventualmente pagato, medio Parte_2
tempore, da o in esecuzione della sentenza di primo grado >>. Parte_1 CP_1
Per Società << Si conclude affinché questa Ecc.ma Corte Parte_2
d'Appello, voglia: - in via preliminare, respingere la domanda di sospensione della
sentenza n. 1654/2020 del Tribunale di Firenze;
- respingere l'impugnazione principale
proposta e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello
incidentale, in riforma della sentenza impugnata, previa occorrendo disapplicazione degli
atti amministrativi sopra indicati, accertare e dichiarare che l'
[...]
[...
[...] non ha il diritto di recuperare dalla Società attrice il Parte_4
contributo oggetto di causa nell'importo di € 41.109,57 (oltre € 186,52 a titolo di
interessi) e condannare l , Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire ad in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo del contributo recuperato
nelle more del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di
giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniali
già formulati nel precedente grado di giudizio e ritrascritti al paragrafo 23.1 del presente
atto>>.
I FATTI DI CAUSA
Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
(PSR) per il periodo 2007/2013, nell'Asse “Miglioramento dell'Ambiente e dello
Spazio Rurale” erano state previste “Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli” ed in particolare la sottomisura 214a “Pagamenti
Agroambientali ”, per l'Azione specifica 214.a2 “Introduzione o mantenimento dell'Agricoltura Integrata”.
Tale sottomisura aveva l'obiettivo di diffondere metodi di produzione agricola a basso impatto ambientale, ed era correlata ad uno specifico obiettivo del PSR relativo alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, correlandovi dei pagamenti per gli impegni agroambientali volontariamente assunti dagli agricoltori. A fronte di tali impegni, della durata di un quinquennio, veniva versato un pagamento forfettario per compensare i costi aggiuntivi o i minori ricavi sostenuti dal beneficiario, tanto più che i principi regionali toscani per le produzioni agricole svolte nel rispetto dell'agricoltura integrata erano più
restrittivi dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli artt. 4, 5, 6 e allegati II e III del reg.
(CE) 73/2009 e rispetto a questi, andavano a costituire gli impegni ulteriori
4 richiesti dalla misura 214, azione A2 “Agricoltura integrata del Piano di Sviluppo
Rurale della 2007/2013”. Parte_1
Con Decreto Dirigenziale n. 5302 del 09.12.2013 la Parte_1
approvava il Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Misura 214, sottomisura 214 a “Pagamenti agroambientali” con particolare riferimento all'Azione a1 “Introduzione e mantenimento dell'agricoltura Biologica “ e all'Azione a2 “Introduzione e mantenimento dell'Agricoltura integrata” e provvedeva ad aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative a tali azioni per l'annualità 2014.
La presentava istanza per aderire al regime Parte_2
pluriennale della Misura 214 a2 del PSR 2007-2013 e richiedeva il premio per l'annualità 2014.
Con successivo Decreto del Dirigente del Sostegno allo Sviluppo Rurale
della veniva approvata la Graduatoria contenente l'elenco delle Parte_1
domande ammissibili al finanziamento, e la società veniva prima Parte_2
finanziata parzialmente per € 37.454,28, e poi totalmente per € 46.295,10.
In ossequio alle disposizioni Comunitarie, la effettuava dei Pt_1
controlli a campione. Di questo campione non faceva parte la società . Pt_2
Tuttavia, in ragione dell'elevato tasso di errore che era stato riscontrato a seguito di questi controlli, la Commissione europea chiedeva alla di procedere Pt_1
ad una verifica di tutte le domande. L'elevata percentuale di errore era imputabile ad infrazioni riferite all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Con comunicazione della venivano informate le aziende Pt_1
interessate da tale procedimento circa le modalità con cui sarebbe stato condotto il controllo.
La società risultava inadempiente in merito al corretto dosaggio Pt_2
dei prodotti fitosanitari (nell'utilizzo del prodotto R6 Erresei Albis sulla coltura
5 “Vite”, il tecnico rilevava il superamento del dosaggio previsto dalle schede tecniche per il principio attivo Fluopicolide Pura Fosetil). Veniva quindi avviata la procedura di recupero ai sensi dell'art. 15 del D.M. 30125/2009.
Con atto di citazione la conveniva in giudizio la Parte_2 Pt_1
unitamente ad e al
[...] CP_1 Controparte_5
per accertare e dichiarare che non aveva il diritto
[...] CP_1
di recuperare dalla Società attrice il contributo oggetto di causa nell'importo di €
41.296,09 e pertanto chiedeva che l' fosse condannata alla restituzione CP_1
dell'importo all'attrice.
Dopo aver disposto la CTU al fine di chiarire la disciplina applicabile,
nonché i requisiti per la concessione e il mantenimento dell'aiuto comunitario,
oltreché l'effettiva infrazione da parte della società alle prescrizioni del disciplinare, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea.
Disattese le istanze istruttorie formulate da , con sentenza n. Pt_2
1654/2020, pubblicata il 10.7.2020, il Tribunale di Firenze, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva la domanda proposta evidenziando che:
- il 23.12.2015 aveva intrapreso l'attività di verifica con vidimazione CP_1
dei registri da parte dell'incaricato regionale e la successiva attività di controllo in ordine all'uso dei prodotti ed alle relative quantità. All'esito della verifica,
completata il 17.5.2016, era emersa l'infrazione dell'atto B9 del regolamento CE
b, 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, perché
nel trattamento “difesa”, effettuato il 26.5.2014 sui vigneti aziendali, Parte_2
aveva superato la dose massima consentita in etichetta per il prodotto R6
[...]
Albis, avendo distribuito 230 Kg del prodotto in questione su una superficie vitata di Ha 65.64.32, ossia per una quantità di 3,5 Kg per ettaro superiore a quella consentita pari a 0,5 Kg/Ha;
6 - che il trattamento sanzionatorio per la relativa infrazione aveva fonte sia nei regolamenti comunitari sia nella normativa nazionale. Tuttavia, mentre la normativa nazionale (art. 15 DM 30125/2009) stabiliva che in caso di infrazione il beneficiario era escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso,
i regolamenti comunitari (e, segnatamente il regolamento CE 1698/2005, il regolamento CE 65/2011, il regolamento CE 1122/2009 ed il regolamento CE
640/2014 stabilivano un diverso trattamento sanzionatorio, ancorato al criterio della proporzionalità (per cui la sanzione doveva tenere conto della gravità,
dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza) che consentiva la revoca o l'esclusione integrale dal contributo solo nei casi connotati da particolare gravità o da intenzionalità;
- che, in base al principio di preminenza del diritto comunitario su quello nazionale, la stessa avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna ed CP_1
applicare i citati regolamenti comunitari e quindi solo ridurre e non escludere tout court dal contributo, tenuto conto della non particolare gravità Parte_2
dell'infrazione e della non intenzionalità rilevabile dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per cui il decreto di revoca del contributo era da reputarsi illegittimo;
- per tali ragioni così statuiva: <dichiara la contumacia del
[...]
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, Controparte_5
dichiara che non ha diritto di recuperare dalla società attrice l'intero contributo e CP_1
condanna la stessa ( a restituire all'attrice l'importo recuperato nel corso del CP_1
giudizio; condanna le convenute costituite, in solido, a rimborsare alla società attrice le
spese di lite, che liquida in complessivi € 7.254,00 per compenso, oltre spese di iscrizione
a ruolo, spese di notifica, spese generali, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u.
definitivamente a carico delle parti convenute in solido>>.
7 Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze proponevano appello, con atti di citazione del 11.02.2021, notificati l'11.02.2021 e depositati il 18.02.2021,
rispettivamente e , di cui quello successivo dava origine Parte_1 CP_1
alla causa RG. 282/2021 pendente presso questa Corte di Appello, riunita alla presente all'udienza del 06.02.2024, formulando entrambe le seguenti censure:
1) con il primo motivo si lamentava la violazione di legge per errata applicazione e interpretazione dei Regolamenti CE 1698/2005; 65/2011; 1122/2019;
640/2014, nonché del D.M. n. 30125/2009, del decreto dirigenziale della Pt_1
n. 53012/2013 e della delibera della Giunta regionale n.
[...] Pt_1
1243/2012. Argomentavano le Amministrazioni appellanti che la normativa comunitaria applicata dal tribunale non era riferibile al caso di specie, poiché
l'aiuto conseguito dalla società rientrava tra i c.d. “pagamenti agroambientali” di cui al punto IV) della lettera a) del primo paragrafo dell'art. 36 del Regolamento
CE n. 1698/2005. In particolare, l'art. 51 del Reg. CE 1698/2005 citato dal primo giudice riguardava le ipotesi di non rispetto dei criteri di gestione obbligatoria e di buona condizione agronomica. Mentre l'art.18 del Reg. CE n. 65/2011 non stabiliva sanzioni specifiche sugli impegni di misura, ma lasciava allo Stato
membro la decisione sul recupero o la riduzione del sostegno economico. Né
poteva trovare applicazione il Reg. UE 640/2014 e il DM 08.02.2016 e la Delibera
di Giunta regionale toscana che ne erano derivati, poiché questo, ai sensi dell'art. 44, si applicava alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni di domanda o periodi di erogazione che decorrevano dal 01.01.2015.
Pertanto, a dire delle parti appellanti, l'asserito contrasto era da ritenersi insussistente atteso che la normativa europea riservava agli Stati, e a cascata alle
Regioni, ogni decisione sulle misure sanzionatorie da adottare in caso di contravvenzione agli impegni assunti dagli agricoltori nell'ambito dei pagamenti agroambientali. Per di più che non esisteva nell'ordinamento europeo una
8 regolamentazione relativa alla produzione integrata. Per queste ragioni il DM
30125/2009 all'art. 15 contemplava le esclusioni dai contributi economici in caso di violazione di uno o più impegni ambientali. Quanto al rispetto della condizione di riduzione dei dosaggi nell'impiego di fitofarmaci, ribadivano le appellanti che il parametro di riferimento restava sempre quello dell'etichetta.
Nel caso de quo la società aveva superato quanto prescritto Pt_2
dall'etichetta, e pertanto doveva essere esclusa dal contributo al quale era stata ammessa.
2) con il secondo motivo si eccepiva la violazione di legge per errata applicazione e interpretazione dei Reg. CE 1698/2005; 65/2011, 1122/2019;
640/2014, DM n. 30125/2009, nonché la violazione omessa o errata applicazione della lex specialis di cui al Decreto dirigenziale della n. 5302/2013 Parte_1
e alla delibera della Giunta regionale n. 1243/2012. Infatti, secondo le Pt_1
argomentazioni delle appellanti, il primo giudice aveva omesso di applicare la normativa sanzionatoria nazionale quale lex specialis della procedura, in quanto richiamata dal Decreto dirigenziale n. 5302/2013 (Bando) e dalla delibera di
Giunta di cui sopra. Dopo aver ribadito che non sussisteva un constato tra i due livelli normativi, quello europeo e quello nazionale, le appellanti contestavano altresì l'assunto del tribunale secondo il quale l'importo concesso avrebbe dovuto essere ridotto e non revocato, poiché erano carenti i presupposti per l'irrogazione della sanzione massima: la particolare gravità e l'intenzionalità dell'infrazione.
Rimarcavano a sostegno della propria tesi che, trattandosi di violazione di impegno pertinente, non vi era alcuna tolleranza nel superamento del dosaggio da etichetta, né era prevista una sanzione diversa dalla decadenza in caso di violazione non intenzionale.
9 3) con l'ultimo motivo impugnavano la sentenza appellata nel punto in cui le aveva condannate alla refusione delle spese di lite, ritenendo che la complessità
delle questioni trattate nella controversia giustificava la loro compensazione.
Concludevano, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e formulavano istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il 17.01.2024 la società , formulando Pt_2
altresì “appello incidentale” per due motivi:
1) col primo motivo, ribadiva la violazione del principio della certezza del diritto, stante l'oscurità della disciplina chiedendo a questa Corte di disapplicare la sanzione irrogata;
2) col secondo, si doleva del travisamento dei fatti, poiché la società non aveva superato il dosaggio delle schede tecniche, essendosi limitata ad una ripetizione del trattamento sui vitigni in ragione delle avverse condizioni atmosferiche. Tant'è che il prodotto usato aveva come indicazione la ripetibilità
del trattamento ogni 10-14 giorni in condizioni ambientali favorevoli. E anche la circolare AGEA ai fini dell'applicazione della condizionalità, ribadiva che nel calcolo delle dosi di prodotti fitosanitari dovevano essere tenute in considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi e delle condizioni metereologiche. Al fine di dimostrare tale ricostruzione dei fatti, insisteva anche nei capitoli di prova già
formulati in primo grado. Rimarcava, in particolare, che la disciplina comunitaria dei pagamenti agroambientali definiva come condizionalità, ex art. 19 Reg. UE
61/2011, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 50 bis, paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005 e anche i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'art. 51, paragrafo 1, secondo comma. Proprio questi due articoli riguardavano il rispetto dei requisiti relativi ai pagamenti agroambientali, qualificandole come
10 condizionalità. Nel caso di specie, premesso che la contestazione mossa dalle
Amministrazioni appellanti era quella del superamento del dosaggio di un principio attivo ammesso dal disciplinare, la disposizione applicabile era quella dell'art. 18 Reg. UE 65/2011, nel quale le sanzioni erano gradate dalla riduzione fino all'esclusione per il mancato rispetto delle condizionalità. Per di più la revoca dell'aiuto disposta da era da considerarsi illegittima, poiché il CP_1
margine di discrezionalità lasciato agli Stati nella determinazione della sanzione era contenuto. In particolare, l'Amministrazione doveva ridurre l'importo di un ammontare non superiore al 5% del premio erogato, e questo anche in applicazione delle deliberazioni della Giunta n. 1243/2012 e 1193/2014.
Concludeva come in epigrafe per il rigetto dell'appello principale riproponendo le domande già svolte in primo grado.
All'udienza del 06.02.2024 la Corte dichiarava la contumacia del
[...]
e rigettava le istanze istruttorie Controparte_5
formulate dall'appellante incidentale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.09.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse e memorie quanto già
sostenuto nei precedenti scritti difensivi.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene questa Corte che l'appello incidentale proposto da debba riqualificato come una mera comparsa di costituzione con Pt_2
riproposizione delle eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado ex. art. 346 cod. proc. civ.. Per di più che la società era risultata come totalmente vittoriosa in primo grado, per cui non si apprezzano ragioni di censura che
11 possano condurre ad una riforma della sentenza impugnata in favore di
, neppure con riguardo alla condanna alla restituzione del contributo Pt_2
recuperato nelle more del giudizio, già contemplata nella sentenza di primo grado.
Si esaminano adesso i primi due motivi degli appelli proposti dalla e da Parte_1 CP_1
Essi sono infondati.
Detti motivi riguardano la questione relativa alla corretta interpretazione della normativa interna applicabile, nonché il suo eventuale contrasto con le disposizioni comunitarie in materia. Per questa ragione ne sarà data una trattazione unitaria.
Si verte, nel caso di specie, in materia di recupero del contributo per violazione del dosaggio previsto da etichetta, per cui risultano inconferenti i precedenti di sezione citati dalle appellanti (riguardanti casi di utilizzo di prodotti non ammessi, mentre nel caso di specie il prodotto fitosanitario era consentito, ma ne era stato superato il dosaggio lecito), mentre risulta pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte di Appello, del 22.03.2024, n. 590 a cui questo Collegio intende uniformarsi.
È lo stesso decreto di recupero emesso da a fare espresso richiamo CP_1
alle “infrazioni riferite all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che la DGR 1243/2012 e s.m.i.
individua come impegno pertinente con l'Atto B9 del Regime di Condizionalità”, ed evidenzia inoltre che nello specifico veniva in rilevo “un'infrazione dovuta al
mancato rispetto delle dosi del prodotto previste in etichetta che determina, ai sensi
dell'art. 15 del D.M. 30125/2009 e s.m.i. riguardante gli impegni pertinenti di
condizionalità, l'esclusione dal pagamento ammesso per la campagna oggetto di
indagine”.
12 Ai fini della individuazione della disciplina applicabile, si rileva che proprio la normativa comunitaria regola le ipotesi di riduzione o esclusione dei pagamenti nei casi come quello in esame, mediante le disposizioni che saranno di volta in volta richiamate di seguito.
L'art. 36 lett. A), punto IV del Regolamento CE 1698/20025 contempla i pagamenti agroambientali tra le misure di sostegno volte al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. Ed è poi l'art. 39, paragrafo 3 del medesimo regolamento a specificare che “i pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli
impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione
degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti
minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme
obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. La durata
degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e
giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui
all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni”. E il Regolamento UE
65/2011, all'art 19, fornisce la definizione di condizionalità: “per condizionalità si
intendono i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali
di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento e i re quisiti minimi
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1,
secondo comma, del medesimo regolamento”.
Pertanto, è proprio l'articolo 51 del Reg. CE 1698/2005, in punto di sanzioni, a fare chiarezza.
“
1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno
civile considerato”) i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e
ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al
beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera
a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile considerato, l'importo
13 totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione
all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali
pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4.
La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in
qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti
o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di
pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.
Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in
questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al
cedente del terreno. Ai fini del presente paragrafo si intende per “cessione” qualsiasi tipo
di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità del terreno. […]
4. Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto
della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate nonché dei
seguenti criteri: a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il
5% e, in caso di inadempienza reiterata, il 15%. In casi debitamente giustificati gli Stati
membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e
durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di
inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali
non sono considerati di scarsa rilevanza. A meno che il beneficiario non adotti
immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità
competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo
amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in
questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure
correttive sono notificati al beneficiario. b) In caso di inadempienza intenzionale, la
percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino
14 all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni
civili. c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno
civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1”.
Dunque, le sanzioni della riduzione o della esclusione sono contemplate per qualsiasi tipo di condizionalità, tra cui rientrano anche i pagamenti agroambientali espressamente contemplati, come si è già visto, tanto dall'art. 36,
lett. A), punto IV quanto dall'art. 39, paragrafo 3 del medesimo regolamento,
entrambi ricompresi tra le fattispecie (art. 51) le cui violazioni danno origine alle già menzionate sanzioni.
Inoltre, l'art. 18 del Reg. UE n. 65/2011, già art. 18 dell'abrogato Reg. CE
1975/2006, che si pone come fonte stabilente le modalità di applicazione del Reg.
CE 1698/2005, prevede:
“
1. L'aiuto viene ridotto o rifiutato se i seguenti criteri e obblighi non sono
soddisfatti: (a) per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti iv) e v) nonché lettera
b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti obbligatori pertinenti nonché
i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti
specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 3, articolo 40, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli impegni che vanno al di là di tali norme e
requisiti; oppure (b) criteri di ammissibilità diversi da quelli connessi alla dimensione
della superficie o al numero degli animali dichiarati. In caso di impegni pluriennali, le
riduzioni, le esclusioni e i recuperi degli aiuti si applicano anche agli importi già versati
per l'impegno in questione nel corso di anni precedenti.
2. Lo Stato membro recupera e/o rifiuta il sostegno oppure stabilisce l'importo
della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e al carattere
permanente dell'inadempienza constatata. La gravità dell'inadempienza dipende, in
particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli
obiettivi dei criteri che non sono stati rispettati. L'entità di un'inadempienza dipende, in
15 particolare, dai suoi effetti sul l'operazione nel suo insieme. La natura permanente di
un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura
l'effetto o dalla possibilità di eliminare tale effetto con mezzi ragionevoli.
3. Se l'inadempienza è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente, il
beneficiario è escluso dalla misura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per
l'anno civile successivo”.
Anche in questo caso, pertanto, la normativa europea non si contenta di enunciare genericamente dei principi, ma dettaglia le ipotesi e quelle che sono le sanzioni applicabili al ricorrere delle stesse: dalla riduzione alla revoca.
Per questo anche la , in attuazione del suddetto articolo Parte_1
18, ha adottato la Delibera della Giunta regionale toscana n. 1243/2012, in cui nella premessa di cui all'Allegato A, manifesta la volontà di rendere quell'atto una fonte di applicazione dell'articolo 18 Reg UE 65/2011, per le “fattispecie di
inadempienze dovute al mancato rispetto degli impegni delle misure 211, 212, 214
(limitatamente alle azioni 214 a1, 214 a2, 214 a3, 214 a4, 214 b1, e parte della 214 b2,
215, 221, 223 e 225 nonché i livelli degli indici di gravità, entità e livello di permanenza
(durata) di ciascuna inadempienza ai sensi dell'art. 14 e dell'allegato 5 del D.M. 22
dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i.)”.
Ed è proprio quell'Allegato che, per il caso della violazione del dosaggio dei principi attivi – Atto B9 Direttiva 91/4147CEE, dispone l'applicazione dell'art. 18 Reg. UE 65/2011, nonché del D.M. 30125/2009, e segnatamente l'art. 14 di quest'ultimo che si pone come norma di attuazione dell'art. 18 già menzionato.
Giustappunto l'articolo 14 del D.M. 30125/2009, in armonia con le disposizioni comunitarie, non fa altro che ripetere lo schema sanzionatorio già delineato dai richiamati regolamenti europei, seppure il successivo articolo 15 sottragga, in violazione delle fonti europee, la materia dei pagamenti agroambientali alla disciplina sanzionatoria prescritta da quella sovranazionale. Tanto più che le
16 autorità nazionali non detengono un'abilitazione all'inasprimento delle sanzioni neppure alla luce dell'art. 4, paragrafo 9 del Reg. CE 65/2011, il quale riconosce la possibilità che possa coesistere accanto all'apparto sanzionatorio europeo un apparato sanzionatorio europeo e/o nazionale complementare. Il quale deve avere presupposti fattuali diversi da quelli contemplati dalle richiamate disposizioni europee.
Pertanto, neppure si porrebbe un'ipotesi di contrasto normativo tra la fonte comunitaria e quella nazionale, ma solo un caso di errata applicazione della normativa appropriata. Infatti, l'Amministrazione, riconosciuta l'illegittimità
dell'art. 15 del DM 30125/2009, avrebbe dovuto fare applicazione dell'articolo 14
dello stesso testo, come peraltro prescritto dalla Delibera di Giunta n. 1243/2012.
Da questa ricostruzione normativa emerge chiaramente che non CP_1
poteva procedere ad una totale esclusione della dall'aiuto Parte_2
concesso, ma solo ad una sua riduzione, qualora da una verifica dei parametri posti in tema di gravità, entità, e durata delle condotte ciò fosse emerso come possibile. E ciò tanto più in considerazione del fatto che l'espletata consulenza tecnica d'ufficio dava atto che, con ogni probabilità, il superamento dei limiti quantitativi del prodotto fitosanitario consentito, era dovuto alla necessità di ripetere il trattamento dopo eventi piovosi.
Ne consegue la illegittimità del decreto di recupero integrale dell'aiuto emesso da (n. 656/2016), con la conseguente conferma della gravata CP_1
sentenza per le ragioni sopra esposte.
Giova puntualizzare che né la né hanno proposto motivi di Pt_1 CP_1
impugnazione né hanno concluso per la riduzione del contributo, per cui appare preclusa in questa ogni statuizione al riguardo.
I primi due motivi di appello proposti dalla e da Parte_1
vanno quindi respinti. CP_1
17 E', invece, da accogliere il terzo motivo, inerente alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado, posto che la complessità del quadro normativo di riferimento anche ai fini della esatta classificazione della infrazione riscontrata, nonché la novità della questione relativa alla compatibilità del quadro sanzionatorio previsto dalla normativa interna con la disciplina comunitaria di settore, integrano, ad avviso del Collegio, i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Per analogo ordine di ragioni, tenuto altresì conto della parziale soccombenza reciproca delle parti in appello, le spese di questo grado vanno parimenti compensate.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da nei Parte_1 CP_1
confronti di e Parte_2 Controparte_5
con separati atti di citazione del 11.02.2021, entrambi notificati il
[...]
11.02.2021 e depositati il 18.02.2021 avverso la sentenza n. 1654/2020 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 10.07.2020, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del presente grado.
Firenze, 7.4.2025.
L'Estensore Il Presidente
Chiara Ermini Giovanni Sgambati
18 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 281/2021 RG, alla quale è stata riunita la causa n.
282/2021 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1654/2020 del
Tribunale di Firenze e vertente
TRA
, in persona del Presidente della Giunta regionale pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Falsini, dell'Avvocatura
Regionale in Firenze, con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Falsini,
dell'Avvocatura Regionale in Firenze, con domicilio pec.
Email_1
1 APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentato e difeso daggli Avv.ti Giovanni Calugi e Luca
Giraldi del Foro di Firenze, con domicilio pec.
e Email_2 Email_3
APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_3
APPELLATO contumace
All'udienza del 10.09.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze adita, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza impugnata, e previo annullamento e/o riforma della sentenza
impugnata, del10 luglio 2020, pubblicata il 13 luglio 2020 (n. 1654/2020 del Tribunale
di Firenze, Giudice dott. M. Donnarumma): - accertare e dichiarare infondate le domande
della e per l'effetto rigettare tali domande;
- accertare e dichiarare Parte_2
la legittimità degli atti e provvedimenti della e di mpugnati Parte_1 CP_1
con il procedimento di 1° grado;
- accertare e dichiarare che ha il diritto di CP_1
recuperare dalla società attrice l'intero contributo oggetto di causa e che non è tenuta a
restituire alla società attrice l'importo recuperato in corso di causa;
- riformare la parte di
sentenza che ha disposto in ordine alle spese di giudizio, dichiarando la condanna della
al pagamento delle stesse per entrambi i gradi di giudizio. - Parte_2
dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto da o, in Parte_2
subordine, in denegata ipotesi di ammissione dello stesso, rigettarlo in quanto infondato
nel merito. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, di entrambi
2 i gradi del giudizio e con condanna di alla restituzione di quanto Parte_2
eventualmente pagato, medio tempore, da o in esecuzione della Parte_1 CP_1
sentenza di primo grado. >>.
Per : < Controparte_1
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata, e previo annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, del 10 luglio
2020, pubblicata il 13 luglio 2020 (n. 1654/2020 del Tribunale di Firenze, Giudice dott.
M. Donnarumma): - accertare e dichiarare infondate le domande della Parte_2
e per l'effetto rigettare tali domande;
- accertare e dichiarare la legittimità degli atti
[...]
e provvedimenti della e di impugnati con il procedimento Parte_3 CP_1
di 1° grado;
- accertare e dichiarare che ha il diritto di recuperare dalla società CP_1
attrice l'intero contributo oggetto di causa e che non è tenuta a restituire alla società
attrice l'importo recuperato in corso di causa;
- riformare la parte di sentenza che ha
disposto in ordine alle spese di giudizio, dichiarando la condanna della Parte_2
al pagamento delle stesse per entrambi i gradi di giudizio. - dichiarare inammissibile
[...]
l'appello incidentale proposto da o, in subordine, in denegata ipotesi Parte_2
di ammissione dello stesso, rigettarlo in quanto infondato nel merito. In ogni caso con
vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, di entrambi i gradi del giudizio e con
condanna di lla restituzione di quanto eventualmente pagato, medio Parte_2
tempore, da o in esecuzione della sentenza di primo grado >>. Parte_1 CP_1
Per Società << Si conclude affinché questa Ecc.ma Corte Parte_2
d'Appello, voglia: - in via preliminare, respingere la domanda di sospensione della
sentenza n. 1654/2020 del Tribunale di Firenze;
- respingere l'impugnazione principale
proposta e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello
incidentale, in riforma della sentenza impugnata, previa occorrendo disapplicazione degli
atti amministrativi sopra indicati, accertare e dichiarare che l'
[...]
[...
[...] non ha il diritto di recuperare dalla Società attrice il Parte_4
contributo oggetto di causa nell'importo di € 41.109,57 (oltre € 186,52 a titolo di
interessi) e condannare l , Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire ad in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo del contributo recuperato
nelle more del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di
giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniali
già formulati nel precedente grado di giudizio e ritrascritti al paragrafo 23.1 del presente
atto>>.
I FATTI DI CAUSA
Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
(PSR) per il periodo 2007/2013, nell'Asse “Miglioramento dell'Ambiente e dello
Spazio Rurale” erano state previste “Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli” ed in particolare la sottomisura 214a “Pagamenti
Agroambientali ”, per l'Azione specifica 214.a2 “Introduzione o mantenimento dell'Agricoltura Integrata”.
Tale sottomisura aveva l'obiettivo di diffondere metodi di produzione agricola a basso impatto ambientale, ed era correlata ad uno specifico obiettivo del PSR relativo alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, correlandovi dei pagamenti per gli impegni agroambientali volontariamente assunti dagli agricoltori. A fronte di tali impegni, della durata di un quinquennio, veniva versato un pagamento forfettario per compensare i costi aggiuntivi o i minori ricavi sostenuti dal beneficiario, tanto più che i principi regionali toscani per le produzioni agricole svolte nel rispetto dell'agricoltura integrata erano più
restrittivi dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli artt. 4, 5, 6 e allegati II e III del reg.
(CE) 73/2009 e rispetto a questi, andavano a costituire gli impegni ulteriori
4 richiesti dalla misura 214, azione A2 “Agricoltura integrata del Piano di Sviluppo
Rurale della 2007/2013”. Parte_1
Con Decreto Dirigenziale n. 5302 del 09.12.2013 la Parte_1
approvava il Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Misura 214, sottomisura 214 a “Pagamenti agroambientali” con particolare riferimento all'Azione a1 “Introduzione e mantenimento dell'agricoltura Biologica “ e all'Azione a2 “Introduzione e mantenimento dell'Agricoltura integrata” e provvedeva ad aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative a tali azioni per l'annualità 2014.
La presentava istanza per aderire al regime Parte_2
pluriennale della Misura 214 a2 del PSR 2007-2013 e richiedeva il premio per l'annualità 2014.
Con successivo Decreto del Dirigente del Sostegno allo Sviluppo Rurale
della veniva approvata la Graduatoria contenente l'elenco delle Parte_1
domande ammissibili al finanziamento, e la società veniva prima Parte_2
finanziata parzialmente per € 37.454,28, e poi totalmente per € 46.295,10.
In ossequio alle disposizioni Comunitarie, la effettuava dei Pt_1
controlli a campione. Di questo campione non faceva parte la società . Pt_2
Tuttavia, in ragione dell'elevato tasso di errore che era stato riscontrato a seguito di questi controlli, la Commissione europea chiedeva alla di procedere Pt_1
ad una verifica di tutte le domande. L'elevata percentuale di errore era imputabile ad infrazioni riferite all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Con comunicazione della venivano informate le aziende Pt_1
interessate da tale procedimento circa le modalità con cui sarebbe stato condotto il controllo.
La società risultava inadempiente in merito al corretto dosaggio Pt_2
dei prodotti fitosanitari (nell'utilizzo del prodotto R6 Erresei Albis sulla coltura
5 “Vite”, il tecnico rilevava il superamento del dosaggio previsto dalle schede tecniche per il principio attivo Fluopicolide Pura Fosetil). Veniva quindi avviata la procedura di recupero ai sensi dell'art. 15 del D.M. 30125/2009.
Con atto di citazione la conveniva in giudizio la Parte_2 Pt_1
unitamente ad e al
[...] CP_1 Controparte_5
per accertare e dichiarare che non aveva il diritto
[...] CP_1
di recuperare dalla Società attrice il contributo oggetto di causa nell'importo di €
41.296,09 e pertanto chiedeva che l' fosse condannata alla restituzione CP_1
dell'importo all'attrice.
Dopo aver disposto la CTU al fine di chiarire la disciplina applicabile,
nonché i requisiti per la concessione e il mantenimento dell'aiuto comunitario,
oltreché l'effettiva infrazione da parte della società alle prescrizioni del disciplinare, il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea.
Disattese le istanze istruttorie formulate da , con sentenza n. Pt_2
1654/2020, pubblicata il 10.7.2020, il Tribunale di Firenze, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva la domanda proposta evidenziando che:
- il 23.12.2015 aveva intrapreso l'attività di verifica con vidimazione CP_1
dei registri da parte dell'incaricato regionale e la successiva attività di controllo in ordine all'uso dei prodotti ed alle relative quantità. All'esito della verifica,
completata il 17.5.2016, era emersa l'infrazione dell'atto B9 del regolamento CE
b, 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, perché
nel trattamento “difesa”, effettuato il 26.5.2014 sui vigneti aziendali, Parte_2
aveva superato la dose massima consentita in etichetta per il prodotto R6
[...]
Albis, avendo distribuito 230 Kg del prodotto in questione su una superficie vitata di Ha 65.64.32, ossia per una quantità di 3,5 Kg per ettaro superiore a quella consentita pari a 0,5 Kg/Ha;
6 - che il trattamento sanzionatorio per la relativa infrazione aveva fonte sia nei regolamenti comunitari sia nella normativa nazionale. Tuttavia, mentre la normativa nazionale (art. 15 DM 30125/2009) stabiliva che in caso di infrazione il beneficiario era escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso,
i regolamenti comunitari (e, segnatamente il regolamento CE 1698/2005, il regolamento CE 65/2011, il regolamento CE 1122/2009 ed il regolamento CE
640/2014 stabilivano un diverso trattamento sanzionatorio, ancorato al criterio della proporzionalità (per cui la sanzione doveva tenere conto della gravità,
dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza) che consentiva la revoca o l'esclusione integrale dal contributo solo nei casi connotati da particolare gravità o da intenzionalità;
- che, in base al principio di preminenza del diritto comunitario su quello nazionale, la stessa avrebbe dovuto disapplicare la normativa interna ed CP_1
applicare i citati regolamenti comunitari e quindi solo ridurre e non escludere tout court dal contributo, tenuto conto della non particolare gravità Parte_2
dell'infrazione e della non intenzionalità rilevabile dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per cui il decreto di revoca del contributo era da reputarsi illegittimo;
- per tali ragioni così statuiva: <dichiara la contumacia del
[...]
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, Controparte_5
dichiara che non ha diritto di recuperare dalla società attrice l'intero contributo e CP_1
condanna la stessa ( a restituire all'attrice l'importo recuperato nel corso del CP_1
giudizio; condanna le convenute costituite, in solido, a rimborsare alla società attrice le
spese di lite, che liquida in complessivi € 7.254,00 per compenso, oltre spese di iscrizione
a ruolo, spese di notifica, spese generali, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u.
definitivamente a carico delle parti convenute in solido>>.
7 Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze proponevano appello, con atti di citazione del 11.02.2021, notificati l'11.02.2021 e depositati il 18.02.2021,
rispettivamente e , di cui quello successivo dava origine Parte_1 CP_1
alla causa RG. 282/2021 pendente presso questa Corte di Appello, riunita alla presente all'udienza del 06.02.2024, formulando entrambe le seguenti censure:
1) con il primo motivo si lamentava la violazione di legge per errata applicazione e interpretazione dei Regolamenti CE 1698/2005; 65/2011; 1122/2019;
640/2014, nonché del D.M. n. 30125/2009, del decreto dirigenziale della Pt_1
n. 53012/2013 e della delibera della Giunta regionale n.
[...] Pt_1
1243/2012. Argomentavano le Amministrazioni appellanti che la normativa comunitaria applicata dal tribunale non era riferibile al caso di specie, poiché
l'aiuto conseguito dalla società rientrava tra i c.d. “pagamenti agroambientali” di cui al punto IV) della lettera a) del primo paragrafo dell'art. 36 del Regolamento
CE n. 1698/2005. In particolare, l'art. 51 del Reg. CE 1698/2005 citato dal primo giudice riguardava le ipotesi di non rispetto dei criteri di gestione obbligatoria e di buona condizione agronomica. Mentre l'art.18 del Reg. CE n. 65/2011 non stabiliva sanzioni specifiche sugli impegni di misura, ma lasciava allo Stato
membro la decisione sul recupero o la riduzione del sostegno economico. Né
poteva trovare applicazione il Reg. UE 640/2014 e il DM 08.02.2016 e la Delibera
di Giunta regionale toscana che ne erano derivati, poiché questo, ai sensi dell'art. 44, si applicava alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni di domanda o periodi di erogazione che decorrevano dal 01.01.2015.
Pertanto, a dire delle parti appellanti, l'asserito contrasto era da ritenersi insussistente atteso che la normativa europea riservava agli Stati, e a cascata alle
Regioni, ogni decisione sulle misure sanzionatorie da adottare in caso di contravvenzione agli impegni assunti dagli agricoltori nell'ambito dei pagamenti agroambientali. Per di più che non esisteva nell'ordinamento europeo una
8 regolamentazione relativa alla produzione integrata. Per queste ragioni il DM
30125/2009 all'art. 15 contemplava le esclusioni dai contributi economici in caso di violazione di uno o più impegni ambientali. Quanto al rispetto della condizione di riduzione dei dosaggi nell'impiego di fitofarmaci, ribadivano le appellanti che il parametro di riferimento restava sempre quello dell'etichetta.
Nel caso de quo la società aveva superato quanto prescritto Pt_2
dall'etichetta, e pertanto doveva essere esclusa dal contributo al quale era stata ammessa.
2) con il secondo motivo si eccepiva la violazione di legge per errata applicazione e interpretazione dei Reg. CE 1698/2005; 65/2011, 1122/2019;
640/2014, DM n. 30125/2009, nonché la violazione omessa o errata applicazione della lex specialis di cui al Decreto dirigenziale della n. 5302/2013 Parte_1
e alla delibera della Giunta regionale n. 1243/2012. Infatti, secondo le Pt_1
argomentazioni delle appellanti, il primo giudice aveva omesso di applicare la normativa sanzionatoria nazionale quale lex specialis della procedura, in quanto richiamata dal Decreto dirigenziale n. 5302/2013 (Bando) e dalla delibera di
Giunta di cui sopra. Dopo aver ribadito che non sussisteva un constato tra i due livelli normativi, quello europeo e quello nazionale, le appellanti contestavano altresì l'assunto del tribunale secondo il quale l'importo concesso avrebbe dovuto essere ridotto e non revocato, poiché erano carenti i presupposti per l'irrogazione della sanzione massima: la particolare gravità e l'intenzionalità dell'infrazione.
Rimarcavano a sostegno della propria tesi che, trattandosi di violazione di impegno pertinente, non vi era alcuna tolleranza nel superamento del dosaggio da etichetta, né era prevista una sanzione diversa dalla decadenza in caso di violazione non intenzionale.
9 3) con l'ultimo motivo impugnavano la sentenza appellata nel punto in cui le aveva condannate alla refusione delle spese di lite, ritenendo che la complessità
delle questioni trattate nella controversia giustificava la loro compensazione.
Concludevano, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e formulavano istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il 17.01.2024 la società , formulando Pt_2
altresì “appello incidentale” per due motivi:
1) col primo motivo, ribadiva la violazione del principio della certezza del diritto, stante l'oscurità della disciplina chiedendo a questa Corte di disapplicare la sanzione irrogata;
2) col secondo, si doleva del travisamento dei fatti, poiché la società non aveva superato il dosaggio delle schede tecniche, essendosi limitata ad una ripetizione del trattamento sui vitigni in ragione delle avverse condizioni atmosferiche. Tant'è che il prodotto usato aveva come indicazione la ripetibilità
del trattamento ogni 10-14 giorni in condizioni ambientali favorevoli. E anche la circolare AGEA ai fini dell'applicazione della condizionalità, ribadiva che nel calcolo delle dosi di prodotti fitosanitari dovevano essere tenute in considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi e delle condizioni metereologiche. Al fine di dimostrare tale ricostruzione dei fatti, insisteva anche nei capitoli di prova già
formulati in primo grado. Rimarcava, in particolare, che la disciplina comunitaria dei pagamenti agroambientali definiva come condizionalità, ex art. 19 Reg. UE
61/2011, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 50 bis, paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005 e anche i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'art. 51, paragrafo 1, secondo comma. Proprio questi due articoli riguardavano il rispetto dei requisiti relativi ai pagamenti agroambientali, qualificandole come
10 condizionalità. Nel caso di specie, premesso che la contestazione mossa dalle
Amministrazioni appellanti era quella del superamento del dosaggio di un principio attivo ammesso dal disciplinare, la disposizione applicabile era quella dell'art. 18 Reg. UE 65/2011, nel quale le sanzioni erano gradate dalla riduzione fino all'esclusione per il mancato rispetto delle condizionalità. Per di più la revoca dell'aiuto disposta da era da considerarsi illegittima, poiché il CP_1
margine di discrezionalità lasciato agli Stati nella determinazione della sanzione era contenuto. In particolare, l'Amministrazione doveva ridurre l'importo di un ammontare non superiore al 5% del premio erogato, e questo anche in applicazione delle deliberazioni della Giunta n. 1243/2012 e 1193/2014.
Concludeva come in epigrafe per il rigetto dell'appello principale riproponendo le domande già svolte in primo grado.
All'udienza del 06.02.2024 la Corte dichiarava la contumacia del
[...]
e rigettava le istanze istruttorie Controparte_5
formulate dall'appellante incidentale.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.09.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse e memorie quanto già
sostenuto nei precedenti scritti difensivi.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene questa Corte che l'appello incidentale proposto da debba riqualificato come una mera comparsa di costituzione con Pt_2
riproposizione delle eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado ex. art. 346 cod. proc. civ.. Per di più che la società era risultata come totalmente vittoriosa in primo grado, per cui non si apprezzano ragioni di censura che
11 possano condurre ad una riforma della sentenza impugnata in favore di
, neppure con riguardo alla condanna alla restituzione del contributo Pt_2
recuperato nelle more del giudizio, già contemplata nella sentenza di primo grado.
Si esaminano adesso i primi due motivi degli appelli proposti dalla e da Parte_1 CP_1
Essi sono infondati.
Detti motivi riguardano la questione relativa alla corretta interpretazione della normativa interna applicabile, nonché il suo eventuale contrasto con le disposizioni comunitarie in materia. Per questa ragione ne sarà data una trattazione unitaria.
Si verte, nel caso di specie, in materia di recupero del contributo per violazione del dosaggio previsto da etichetta, per cui risultano inconferenti i precedenti di sezione citati dalle appellanti (riguardanti casi di utilizzo di prodotti non ammessi, mentre nel caso di specie il prodotto fitosanitario era consentito, ma ne era stato superato il dosaggio lecito), mentre risulta pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte di Appello, del 22.03.2024, n. 590 a cui questo Collegio intende uniformarsi.
È lo stesso decreto di recupero emesso da a fare espresso richiamo CP_1
alle “infrazioni riferite all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che la DGR 1243/2012 e s.m.i.
individua come impegno pertinente con l'Atto B9 del Regime di Condizionalità”, ed evidenzia inoltre che nello specifico veniva in rilevo “un'infrazione dovuta al
mancato rispetto delle dosi del prodotto previste in etichetta che determina, ai sensi
dell'art. 15 del D.M. 30125/2009 e s.m.i. riguardante gli impegni pertinenti di
condizionalità, l'esclusione dal pagamento ammesso per la campagna oggetto di
indagine”.
12 Ai fini della individuazione della disciplina applicabile, si rileva che proprio la normativa comunitaria regola le ipotesi di riduzione o esclusione dei pagamenti nei casi come quello in esame, mediante le disposizioni che saranno di volta in volta richiamate di seguito.
L'art. 36 lett. A), punto IV del Regolamento CE 1698/20025 contempla i pagamenti agroambientali tra le misure di sostegno volte al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. Ed è poi l'art. 39, paragrafo 3 del medesimo regolamento a specificare che “i pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli
impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione
degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti
minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme
obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. La durata
degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e
giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui
all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni”. E il Regolamento UE
65/2011, all'art 19, fornisce la definizione di condizionalità: “per condizionalità si
intendono i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali
di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento e i re quisiti minimi
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1,
secondo comma, del medesimo regolamento”.
Pertanto, è proprio l'articolo 51 del Reg. CE 1698/2005, in punto di sanzioni, a fare chiarezza.
“
1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno
civile considerato”) i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e
ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al
beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera
a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile considerato, l'importo
13 totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione
all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali
pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4.
La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in
qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti
o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di
pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.
Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in
questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al
cedente del terreno. Ai fini del presente paragrafo si intende per “cessione” qualsiasi tipo
di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità del terreno. […]
4. Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto
della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate nonché dei
seguenti criteri: a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il
5% e, in caso di inadempienza reiterata, il 15%. In casi debitamente giustificati gli Stati
membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e
durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di
inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali
non sono considerati di scarsa rilevanza. A meno che il beneficiario non adotti
immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità
competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo
amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in
questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure
correttive sono notificati al beneficiario. b) In caso di inadempienza intenzionale, la
percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino
14 all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni
civili. c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno
civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1”.
Dunque, le sanzioni della riduzione o della esclusione sono contemplate per qualsiasi tipo di condizionalità, tra cui rientrano anche i pagamenti agroambientali espressamente contemplati, come si è già visto, tanto dall'art. 36,
lett. A), punto IV quanto dall'art. 39, paragrafo 3 del medesimo regolamento,
entrambi ricompresi tra le fattispecie (art. 51) le cui violazioni danno origine alle già menzionate sanzioni.
Inoltre, l'art. 18 del Reg. UE n. 65/2011, già art. 18 dell'abrogato Reg. CE
1975/2006, che si pone come fonte stabilente le modalità di applicazione del Reg.
CE 1698/2005, prevede:
“
1. L'aiuto viene ridotto o rifiutato se i seguenti criteri e obblighi non sono
soddisfatti: (a) per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti iv) e v) nonché lettera
b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti obbligatori pertinenti nonché
i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti
specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 3, articolo 40, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli impegni che vanno al di là di tali norme e
requisiti; oppure (b) criteri di ammissibilità diversi da quelli connessi alla dimensione
della superficie o al numero degli animali dichiarati. In caso di impegni pluriennali, le
riduzioni, le esclusioni e i recuperi degli aiuti si applicano anche agli importi già versati
per l'impegno in questione nel corso di anni precedenti.
2. Lo Stato membro recupera e/o rifiuta il sostegno oppure stabilisce l'importo
della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e al carattere
permanente dell'inadempienza constatata. La gravità dell'inadempienza dipende, in
particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli
obiettivi dei criteri che non sono stati rispettati. L'entità di un'inadempienza dipende, in
15 particolare, dai suoi effetti sul l'operazione nel suo insieme. La natura permanente di
un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura
l'effetto o dalla possibilità di eliminare tale effetto con mezzi ragionevoli.
3. Se l'inadempienza è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente, il
beneficiario è escluso dalla misura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per
l'anno civile successivo”.
Anche in questo caso, pertanto, la normativa europea non si contenta di enunciare genericamente dei principi, ma dettaglia le ipotesi e quelle che sono le sanzioni applicabili al ricorrere delle stesse: dalla riduzione alla revoca.
Per questo anche la , in attuazione del suddetto articolo Parte_1
18, ha adottato la Delibera della Giunta regionale toscana n. 1243/2012, in cui nella premessa di cui all'Allegato A, manifesta la volontà di rendere quell'atto una fonte di applicazione dell'articolo 18 Reg UE 65/2011, per le “fattispecie di
inadempienze dovute al mancato rispetto degli impegni delle misure 211, 212, 214
(limitatamente alle azioni 214 a1, 214 a2, 214 a3, 214 a4, 214 b1, e parte della 214 b2,
215, 221, 223 e 225 nonché i livelli degli indici di gravità, entità e livello di permanenza
(durata) di ciascuna inadempienza ai sensi dell'art. 14 e dell'allegato 5 del D.M. 22
dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i.)”.
Ed è proprio quell'Allegato che, per il caso della violazione del dosaggio dei principi attivi – Atto B9 Direttiva 91/4147CEE, dispone l'applicazione dell'art. 18 Reg. UE 65/2011, nonché del D.M. 30125/2009, e segnatamente l'art. 14 di quest'ultimo che si pone come norma di attuazione dell'art. 18 già menzionato.
Giustappunto l'articolo 14 del D.M. 30125/2009, in armonia con le disposizioni comunitarie, non fa altro che ripetere lo schema sanzionatorio già delineato dai richiamati regolamenti europei, seppure il successivo articolo 15 sottragga, in violazione delle fonti europee, la materia dei pagamenti agroambientali alla disciplina sanzionatoria prescritta da quella sovranazionale. Tanto più che le
16 autorità nazionali non detengono un'abilitazione all'inasprimento delle sanzioni neppure alla luce dell'art. 4, paragrafo 9 del Reg. CE 65/2011, il quale riconosce la possibilità che possa coesistere accanto all'apparto sanzionatorio europeo un apparato sanzionatorio europeo e/o nazionale complementare. Il quale deve avere presupposti fattuali diversi da quelli contemplati dalle richiamate disposizioni europee.
Pertanto, neppure si porrebbe un'ipotesi di contrasto normativo tra la fonte comunitaria e quella nazionale, ma solo un caso di errata applicazione della normativa appropriata. Infatti, l'Amministrazione, riconosciuta l'illegittimità
dell'art. 15 del DM 30125/2009, avrebbe dovuto fare applicazione dell'articolo 14
dello stesso testo, come peraltro prescritto dalla Delibera di Giunta n. 1243/2012.
Da questa ricostruzione normativa emerge chiaramente che non CP_1
poteva procedere ad una totale esclusione della dall'aiuto Parte_2
concesso, ma solo ad una sua riduzione, qualora da una verifica dei parametri posti in tema di gravità, entità, e durata delle condotte ciò fosse emerso come possibile. E ciò tanto più in considerazione del fatto che l'espletata consulenza tecnica d'ufficio dava atto che, con ogni probabilità, il superamento dei limiti quantitativi del prodotto fitosanitario consentito, era dovuto alla necessità di ripetere il trattamento dopo eventi piovosi.
Ne consegue la illegittimità del decreto di recupero integrale dell'aiuto emesso da (n. 656/2016), con la conseguente conferma della gravata CP_1
sentenza per le ragioni sopra esposte.
Giova puntualizzare che né la né hanno proposto motivi di Pt_1 CP_1
impugnazione né hanno concluso per la riduzione del contributo, per cui appare preclusa in questa ogni statuizione al riguardo.
I primi due motivi di appello proposti dalla e da Parte_1
vanno quindi respinti. CP_1
17 E', invece, da accogliere il terzo motivo, inerente alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado, posto che la complessità del quadro normativo di riferimento anche ai fini della esatta classificazione della infrazione riscontrata, nonché la novità della questione relativa alla compatibilità del quadro sanzionatorio previsto dalla normativa interna con la disciplina comunitaria di settore, integrano, ad avviso del Collegio, i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Per analogo ordine di ragioni, tenuto altresì conto della parziale soccombenza reciproca delle parti in appello, le spese di questo grado vanno parimenti compensate.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da nei Parte_1 CP_1
confronti di e Parte_2 Controparte_5
con separati atti di citazione del 11.02.2021, entrambi notificati il
[...]
11.02.2021 e depositati il 18.02.2021 avverso la sentenza n. 1654/2020 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 10.07.2020, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del presente grado.
Firenze, 7.4.2025.
L'Estensore Il Presidente
Chiara Ermini Giovanni Sgambati
18 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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