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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1986/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “interdizione” e vertente
TRA
(C.F. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. ENNIO MORENA, elettivamente domiciliati C.F._2
come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , parte nata a TRECENTA (RO) in [...] Controparte_1 C.F._3
10/11/2006, rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE e – CP_2
NONCHÉ
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
,
[...]
- RESISTENTI CONTUMACI -
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
1 - INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 ed hanno Parte_1 Parte_2 chiesto che venga pronunciata l'interdizione di in considerazione della grave Controparte_1
situazione psico-fisica in cui si trova quest'ultima.
Verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione, all'udienza del giorno 18.2.2025 il giudice istruttore procedeva all'esame dell'interdicendo e all'assunzione delle informazioni dai ricorrenti presenti.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 18.2.2025, i ricorrenti hanno concluso come in atti.
Il P.M. non ha formulato conclusioni.
La causa è stata assegnata in decisione senza termini, all'esito della discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c..
3. Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia
L'art. 414 c.c. dispone: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
L'art. 404 c.c. stabilisce: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Ciò posto, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la
Legge 9 gennaio 2004, n.° 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente. Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2010, n° 4866).
Pertanto, nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione
2 dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c.., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole (Cass. civ., Sez. I, 22 aprile
2009, n° 9628).
4. Nel merito
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta in base alle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione sanitaria prodotta in atti, infatti, emerge che l'interdicenda risulta affetta da sindrome di Pitt-Hopkins, malattia genetica rara, che le provoca grave ritardo psicomotorio, con assenza totale del linguaggio e ipovisione, con invalidità riconosciuta al 100%.
Segnatamente, i ricorrenti hanno depositato:
- certificato del dell'Azienda Ospedaliera di Padova - Dipartimento di Pediatria – Genetica Clinica ed epidemiologica, nel quale è contenuta la diagnosi della sindrome di Pitt-Hopkins, all'esito delle indagini genetiche svolte, nonché descrizione dei sintomi invalidanti provocati da detta sindrome
(microcefalia, ritardo psicomotorio grave con assenza del linguaggio, marcia atassica, epilessia ad esordio tardivo, anomalie del respiro con episodi di iperventilazione, stipsi cronica e reflusso gastroesofageo, anomalie oculari, anomalie cerebrali, asimmetria ventricolare e atrofia della corteccia frontale e parietale);
- certificato dell' del 17.1.2022, relativo a visita di rivalutazione clinica, con Parte_3
sostanziale conferma della già riscontrate condizioni di Controparte_1
- certificato del 10.5.2023 rilasciato dalla pediatra, nel quale si descrive il quadro clinico dell'interdicenda (ipovisione, grave disabilità intellettiva, assenza del linguaggio);
- verbali di accertamento dell'invalidità per il riconoscimento di indennità di accompagnamento e di accertamento di handicap in connotazione di gravità (Cfr. doc. n. 3 e 4).
L'esame dell'interdicenda, compiuto all'udienza del 18.2.2025, ha evidenziato che questa non è stata in grado di rispondere ad alcuna delle domande basilari rivoltegli dal G.I. e neppure ha saputo dire come si chiamasse, la sua età o ancora il luogo dove vive.
In sostanza, la stessa non è apparsa in grado né di orientarsi nello spazio e nel tempo, né tantomeno di riuscire a comunicare verbalmente con il mondo esterno.
3 Nondimeno, va posto in rilievo che la è comparsa seduta su una sedia a rotelle, ha reagito alle Parte_1
domande gesticolando e voltando lo sguardo altrove, senza mai fornire una risposta, cercando il contatto con la madre seduta accanto a lei (Cfr. verbale dell'udienza del 18.2.2025).
In base a quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che le condizioni dell'interdicenda siano tali da renderla incapace di attendere con discernimento e consapevolezza alle occupazioni della vita quotidiana, con la conseguente necessità di assistenza continua e totale, al fine di assicurare l'adeguata protezione della sua persona e del suo patrimonio.
La ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessato, del resto, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi poteri che la legge riconosce al tutore, con un implicito giudizio di inadeguatezza della misura formalmente adottata.
In accoglimento del ricorso, dunque, deve dichiararsi l'interdizione di con la Controparte_1 contestuale: a) annotazione della presente sentenza nell'apposito registro ai sensi dell'art. 423 c.c.; b) trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.; c) trasmissione di copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c..
Quanto al soggetto da nominare tutore va tenuto conto del disposto dell'art. 408 c.c., richiamato dall'art. 424, comma 3, c.c., che prevede: “La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità … In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisi l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”.
4 Il titolo II del Libro I è quello riferito alle persone giuridiche.
Nel caso di specie, l'interdicenda ha diversi parenti e tra questi si è offerta di fare da tutore la madre,
Parte_2
A fronte di questa disponibilità (espressa dalla stessa come si evince dal verbale di udienza) l'unico altro parente presente in aula nulla ha osservato.
Pertanto, va nominata quale tutore provvisorio dell'interdicenda. Parte_2
5. Il regime delle spese
Le ragioni della decisione, unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una vera e propria soccombenza per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite, per cui ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta e dichiara l'interdizione di (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Guglielmo Marconi n. 7;
NOMINA tutore provvisorio dell'interdetta (C.F.: ), nata a Parte_2 C.F._2
Trecenta (RO) il 9.9.1976, residente in [...];
DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro, nonché per la sua trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c..
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 18.2.2025
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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