Articolo 1 della Legge 21 giugno 1971, n. 804
Articolo 2
Versione
23 ottobre 1971
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1971