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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16168 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. POLCE CARLO C.F._1 che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PALAZZOLO C.F._2
VINCENZA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta nel 2012. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 6270/2015 pronunciata questo Tribunale in data 10/07-10/11/2015, passata in giudi- cato.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che la figlia della coppia, , nata a Palermo in [...] Per_1
5.01.2007, nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col padre.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pa- lermo in data 26/09/1998 con , ha richiesto l'elevazione Controparte_1 Parte_1 della misura d'assegno a carico del padre, posta in separazione in € 600,00, ad € 1.000,00 in favore dei figli, oltre al 60% delle spese extra.
Tale importo è successivamente stato modificato con l'Ordinanza Presidenziale resa in seno al presente giudizio in data 15/05/2023 in cui è stato dichiarato cessato l'obbligo po- sto in sede di separazione a carico del marito di versare alla moglie l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e confermato l'importo di € 300,00 a Per_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Orbene, reputa il Collegio che tale statuizione vada condivisa e confermata nell'odierna sede, per le ragioni che seguono.
Secondo l'ormai granitico principio giurisprudenziale anche da ultimo confermato da
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731, spetta al richiedente l'onere di provare il di- ritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età. In altri termini, in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume in- fatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ri- cerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al repe- rimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio au- menti, fermo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo con- to della “funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsa- bilità rispetto alla fattispecie concreta.
Nel caso di specie, è incontestato che abbia continuato i suoi studi a Milano, dove Per_2 sarebbe domiciliato sin dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, abbia ivi svolto un tirocinio retribuito di finanza nel 2022-2023 e faccia solo brevi rientri presso l'abitazione della madre, avendo ormai altrove il centro dei suoi interessi facendo così a monte venir meno la legittimazione della ricorrente ad avanzare la richiesta di un contri- buito per il suo mantenimento, indipendentemente dalla prova della sua definitiva autosuf- ficienza economica.
Quanto alla figlia , il superamento recente della maggiore età e l'incontestata con- Per_1 vivenza con la madre, oltre che la continuazione del suo percorso di studi, inducono all'accoglimento della domanda avanzata da . Parte_1
Quanto alla misura del contributo da porre a carico di , dalla scarna Controparte_1 documentazione versata in atti non può dirsi acquisita la prova di una sensibile modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della separazione: la discussa que- stione della nuova attività lavorativa del resistente, oggi dipendente con contratto a tempo determinato presso il Tribunale di Marsala con uno stipendio mensile di circa € 1.600,00
(fatto notorio), non ha avuto come contraltare la prova di una contrazione dei redditi della ricorrente che nulla ha prodotto rispetto alla sua situazione reddituale, né alle accresciute esigenze della figlia, solo labialmente affermate.
Da qui appare congruo confermare l'importo di € 300,00 da porre a carico di
[...]
da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente ri- CP_1 valutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im- piegati, a titolo di contributo per la figlia (la quale, peraltro, è facultata della percezione di- retta dell'assegno unico per i figli dal raggiungimento della maggiore età).
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA- LERMO, in data 19/09/1998, da , nata a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
05/03/1968, e da , nato a [...], in data [...], tra- Controparte_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 51, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 1998; dichiara cessato il regime di affidamento anche per la figlia;
Per_1 conferma la cessazione dell'obbligo di di versare mensilmente Controparte_1
l'importo di € 300,00 a a titolo di contributo al mantenimento del fi- Parte_1 glio Per_2 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...] della coppia, , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an- Per_1 nualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im- piegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 24/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16168 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. POLCE CARLO C.F._1 che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PALAZZOLO C.F._2
VINCENZA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta nel 2012. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 6270/2015 pronunciata questo Tribunale in data 10/07-10/11/2015, passata in giudi- cato.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che la figlia della coppia, , nata a Palermo in [...] Per_1
5.01.2007, nelle more del presente giudizio, ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col padre.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pa- lermo in data 26/09/1998 con , ha richiesto l'elevazione Controparte_1 Parte_1 della misura d'assegno a carico del padre, posta in separazione in € 600,00, ad € 1.000,00 in favore dei figli, oltre al 60% delle spese extra.
Tale importo è successivamente stato modificato con l'Ordinanza Presidenziale resa in seno al presente giudizio in data 15/05/2023 in cui è stato dichiarato cessato l'obbligo po- sto in sede di separazione a carico del marito di versare alla moglie l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e confermato l'importo di € 300,00 a Per_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Orbene, reputa il Collegio che tale statuizione vada condivisa e confermata nell'odierna sede, per le ragioni che seguono.
Secondo l'ormai granitico principio giurisprudenziale anche da ultimo confermato da
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731, spetta al richiedente l'onere di provare il di- ritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età. In altri termini, in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume in- fatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ri- cerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al repe- rimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio au- menti, fermo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo con- to della “funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsa- bilità rispetto alla fattispecie concreta.
Nel caso di specie, è incontestato che abbia continuato i suoi studi a Milano, dove Per_2 sarebbe domiciliato sin dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, abbia ivi svolto un tirocinio retribuito di finanza nel 2022-2023 e faccia solo brevi rientri presso l'abitazione della madre, avendo ormai altrove il centro dei suoi interessi facendo così a monte venir meno la legittimazione della ricorrente ad avanzare la richiesta di un contri- buito per il suo mantenimento, indipendentemente dalla prova della sua definitiva autosuf- ficienza economica.
Quanto alla figlia , il superamento recente della maggiore età e l'incontestata con- Per_1 vivenza con la madre, oltre che la continuazione del suo percorso di studi, inducono all'accoglimento della domanda avanzata da . Parte_1
Quanto alla misura del contributo da porre a carico di , dalla scarna Controparte_1 documentazione versata in atti non può dirsi acquisita la prova di una sensibile modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della separazione: la discussa que- stione della nuova attività lavorativa del resistente, oggi dipendente con contratto a tempo determinato presso il Tribunale di Marsala con uno stipendio mensile di circa € 1.600,00
(fatto notorio), non ha avuto come contraltare la prova di una contrazione dei redditi della ricorrente che nulla ha prodotto rispetto alla sua situazione reddituale, né alle accresciute esigenze della figlia, solo labialmente affermate.
Da qui appare congruo confermare l'importo di € 300,00 da porre a carico di
[...]
da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente ri- CP_1 valutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im- piegati, a titolo di contributo per la figlia (la quale, peraltro, è facultata della percezione di- retta dell'assegno unico per i figli dal raggiungimento della maggiore età).
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA- LERMO, in data 19/09/1998, da , nata a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
05/03/1968, e da , nato a [...], in data [...], tra- Controparte_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 51, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 1998; dichiara cessato il regime di affidamento anche per la figlia;
Per_1 conferma la cessazione dell'obbligo di di versare mensilmente Controparte_1
l'importo di € 300,00 a a titolo di contributo al mantenimento del fi- Parte_1 glio Per_2 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...] della coppia, , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an- Per_1 nualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im- piegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 24/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.