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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA NI GH, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6842/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3698/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- PREAVV ISCRIZIO n. 20240000041391 IMU 2012
- PREAVV ISCRIZIO n. 20240000041391 IMU 2015
- PREAVV ISCRIZIO n. 20240000041391 IMU 2016
- PREAVV ISCRIZIO n. 20240000041391 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio muove dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2024/0000041391 del
25.1.2024 emesso dal Comune di Montecorvino Rovella per le somme iscritte a ruolo per un importo pari ad € 23.312,76 e relative ad IMU anni 2012, 2015 e 2016 e Tasi 2015.
Con sentenza n. 3698/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, veniva ritenuto tardivo il deposito della documentazione volta a provare la notifica degli atti presupposti al preavviso impugnato.
La ET Spa proponeva appello ribadendo che la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata il
7.3.2024 e che quindi il termine di costituzione del resistente, di cui all'art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, sarebbe scaduto il 6.5.2024, mentre il provvedimento che fissava l'udienza di trattazione in pubblica udienza veniva disposto in data 2.5.2024, in anticipo, quindi, rispetto ai termini previsti per la costituzione di parte resistente. Da ciò, secondo la ET si sarebbe verificata una grave lesione del diritto alla difesa di parte resistente, che ha comportato ingiustamente il rigetto delle sue ragioni.
Si costituiva la resistente Resistente_1 chiedendo la conferma della pronuncia di prime cure e ribadendo la tardività dei documenti depositati per la prova della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La questione processuale sollevata da ET non coglie nel segno. In tutta evidenza il deposito dei documenti in questione è intervenuto in data posteriore alla scadenza sia dei termini di costituzione che di quelli concessi con la fissazione della pubblica udienza.
Di qui la correttezza del decisum di prime cure.
Anche la fissazione della pubblica udienza in un momento antecedente alla scadenza dei termini di costituzione non ha frustrato in tutta evidenza la possibilità di produrre i documenti tempestivamente. La
ET li ha prodotti in ritardo rispetto a ciascuna delle tempistiche menzionate.
Considerata la questione di natura interpretativa le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta L'appello
Spese compensate
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA NI GH, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6842/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3698/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 7 e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- PREAVV ISCRIZIO n. 20240000041391 IMU 2012
- PREAVV ISCRIZIO n. 20240000041391 IMU 2015
- PREAVV ISCRIZIO n. 20240000041391 IMU 2016
- PREAVV ISCRIZIO n. 20240000041391 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio muove dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2024/0000041391 del
25.1.2024 emesso dal Comune di Montecorvino Rovella per le somme iscritte a ruolo per un importo pari ad € 23.312,76 e relative ad IMU anni 2012, 2015 e 2016 e Tasi 2015.
Con sentenza n. 3698/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, veniva ritenuto tardivo il deposito della documentazione volta a provare la notifica degli atti presupposti al preavviso impugnato.
La ET Spa proponeva appello ribadendo che la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata il
7.3.2024 e che quindi il termine di costituzione del resistente, di cui all'art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, sarebbe scaduto il 6.5.2024, mentre il provvedimento che fissava l'udienza di trattazione in pubblica udienza veniva disposto in data 2.5.2024, in anticipo, quindi, rispetto ai termini previsti per la costituzione di parte resistente. Da ciò, secondo la ET si sarebbe verificata una grave lesione del diritto alla difesa di parte resistente, che ha comportato ingiustamente il rigetto delle sue ragioni.
Si costituiva la resistente Resistente_1 chiedendo la conferma della pronuncia di prime cure e ribadendo la tardività dei documenti depositati per la prova della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La questione processuale sollevata da ET non coglie nel segno. In tutta evidenza il deposito dei documenti in questione è intervenuto in data posteriore alla scadenza sia dei termini di costituzione che di quelli concessi con la fissazione della pubblica udienza.
Di qui la correttezza del decisum di prime cure.
Anche la fissazione della pubblica udienza in un momento antecedente alla scadenza dei termini di costituzione non ha frustrato in tutta evidenza la possibilità di produrre i documenti tempestivamente. La
ET li ha prodotti in ritardo rispetto a ciascuna delle tempistiche menzionate.
Considerata la questione di natura interpretativa le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta L'appello
Spese compensate