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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER TA Presidente
Dott. IA IN Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5494/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DEPETRIS FEDERICO Parte_1 presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 14/03/2025:
“in via temporanea ed urgente: autorizzare i coniugi a vivere separati;
nel merito: pronunciare la separazione personale dei coniugi ed ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e trascrizioni;
rigettare le eventuali domande avversarie di assegno di mantenimento.
In via istruttoria, con ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze nei termini di legge.
pagina 1 di 3 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis)”.
Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 CP_1 Controparte_1 matrimonio in TORINO il 13/01/2020.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/03/2025, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 01/12/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il difensore di parte ricorrente rinunciava alle istanze istruttorie e il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati con contestuale rinuncia alle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo da parte ricorrente, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve pertanto accogliersi la domanda di parte ricorrente in ordine alla pronuncia di sentenza di separazione.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., CP_1 Controparte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA IN ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER TA Presidente
Dott. IA IN Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5494/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DEPETRIS FEDERICO Parte_1 presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 14/03/2025:
“in via temporanea ed urgente: autorizzare i coniugi a vivere separati;
nel merito: pronunciare la separazione personale dei coniugi ed ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle conseguenti iscrizioni e trascrizioni;
rigettare le eventuali domande avversarie di assegno di mantenimento.
In via istruttoria, con ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze nei termini di legge.
pagina 1 di 3 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis)”.
Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 CP_1 Controparte_1 matrimonio in TORINO il 13/01/2020.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/03/2025, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 01/12/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il difensore di parte ricorrente rinunciava alle istanze istruttorie e il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati con contestuale rinuncia alle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo da parte ricorrente, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve pertanto accogliersi la domanda di parte ricorrente in ordine alla pronuncia di sentenza di separazione.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., CP_1 Controparte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA IN ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3