Art. 2.
All'onere annuo di lire 500.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 500.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.