Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1969, n. 1024
Articolo 1Articolo 3
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23 gennaio 1970
Art. 2.
All'onere annuo di lire 500.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1970