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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1706/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. CAVARRETTA SILVANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALASCIANO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio degli avv.ti CURTI FRANCESCO e VENEZIANO ANTONELLO, CP_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore avv. CURTI FRANCESCO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 [...]
si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 472/2020, emesso in data 29.06.2020 Parte_3 dall'intestato Tribunale in favore della per l'importo di € 2.638.240,31. Controparte_1
Gli opponenti hanno dedotto:
- la nullità del contratto di fideiussione per utilizzo di moduli ABI 2003 dichiarati anticoncorrenziali, evidenziando che il contratto contiene le clausole 2, 6 e 8 del modello ABI 2003, specificamente la clausola di “reviviscenza” che obbliga il fideiussore a rimborsare somme incassate dalla banca che dovessero essere restituite per annullamento, inefficacia o revoca;
la clausola che deroga all'art. 1957
c.c. esonerando la banca dal proporre istanze nei confronti del debitore entro i termini previsti;
e la clausola di insensibilità della garanzia ai vizi del titolo, mantenendo efficace la fideiussione anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale;
- la carenza di legittimazione attiva della società opposta, sostenendo che la cessione di credito da
Monte dei Paschi di Siena a non è stata mai notificata ai terzi garanti, che invece Controparte_1
avrebbero dovuto prenderne conoscenza per rendere efficace la cessione nei loro confronti;
- l'infondatezza del quantum debeatur, argomentando che il debito originario di € 2.500.000,00 era garantito da un complesso immobiliare del valore di oltre € 5.000.000,00, come da perizia giudiziaria della procedura esecutiva n. 11/2014 del Tribunale di Crotone;
- la riduzione del credito in ragione della cessione pro soluto effettuata da MPS per € 353.599,00, sostenendo che MPS ha “convertito in perdita” la parte restante (€ 1.937.629,00) deducendola fiscalmente, sicché il credito ceduto non può eccedere l'importo effettivamente pagato dal cessionario;
- la violazione delle aspettative dei garanti, i quali avevano prestato garanzia confidando nell'esistenza del patrimonio immobiliare di elevato valore su cui poter agire in rivalsa, patrimonio poi “svenduto” a prezzo irrisorio nella procedura esecutiva.
Ha concluso chiedendo: “A) in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto, del successivo decreto ingiuntivo, stante la nullità del contratto di fideiussione per le motivazioni sopra riportate;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Società “ e per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo emesso a sua Controparte_1
richiesta; B) in via sostanziale e nel merito: e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via preliminare, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo il pagina 2 di 7 D.I. opposto con conseguente sua revoca, perché assolutamente illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto e privo dei presupposti per legittimarlo;
C) In via subordinata: e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle altre richieste sopra formulate: ridurre l'entità del credito oggetto di garanzia, pari alla differenza tra quanto originariamente acquistato dalla Società opposta e quanto realizzato a seguito di pignoramento immobiliare”.
1).1 Si è costituita la creditrice con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
16.12.2020, chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo:
- che il provvedimento di Banca d'AL n. 55/2005 non comporta l'automatica nullità di tutti i contratti stipulati sulla base del modello ABI 2003;
- che trova applicazione l'art. 1419 c.c., per cui la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto;
- che l'opponente deve allegare e provare che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole dichiarate nulle;
- che trova applicazione l'art. 58 del TUB, per cui nelle cessioni in blocco di crediti bancari è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- che tale pubblicazione è regolarmente avvenuta con avviso pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n.
151 del 23.12.2017;
- che la cessione pro soluto non riduce il valore nominale del credito ceduto, essendo fisiologico che i crediti vengano ceduti a prezzo inferiore per il rischio di recupero;
- che dai conteggi allegati risulta che il credito è stato epurato della somma incassata dalla procedura immobiliare (€ 181.460,69).
Ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione avversaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo venisse annullato, condannare parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di € 2.638.240,31, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
1).2 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.03.2021, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice Istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del
20.10.2021.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 18.01.2022 il Giudice Istruttore, viste l'istanza di mediazione e la procura alle liti depositate dalla parte opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.09.2022.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo, la causa giungeva avanti allo scrivente
Giudice Istruttore, assegnatario della medesima a far data dal 30.11.2022.
1).3 Con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., del 22.01.2024, si costituiva la CP_2
specificando che nelle more del giudizio, a seguito di contratto di cessione di crediti,
[...] [...]
aveva ceduto a titolo oneroso e pro soluto a un portafoglio di crediti CP_1 Controparte_2
comprendente anche quello vantato nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 [...]
Interveniva, pertanto, nel giudizio facendo proprie tutte le già adottate conclusioni, Parte_3
istanze e richieste di Controparte_1
1).4 All'udienza del 16.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Preliminarmente, in ordine al difetto di procura eccepito dagli opponenti, deve rilevarsi che si tratta di mero errore materiale nell'indicazione del soggetto rappresentante di Controparte_1 nell'intestazione dell'atto di costituzione. Infatti, mentre in tale atto veniva erroneamente indicata quale rappresentante, correttamente ad agire quale mandataria di Parte_4 Controparte_1
è il cui mandato alle liti a favore dell'Avv. Palasciano è regolarmente versato in atti e
[...] CP_4
coerentemente indicato nella fase monitoria. Non sussiste, pertanto, alcun difetto di rappresentanza processuale di Controparte_1
2).1 Quanto al merito, la questione oggetto di causa riguarda le fideiussioni predisposte unilateralmente dalle banche con un contenuto uniforme a un modello redatto dall'ABI nel 2003; tale modello, previo parere dell'AGCM, è stato ritenuto dalla Banca d'AL contenere “disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, 2° comma, lett. a) l. 287/1990”
(così il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005).
Più precisamente, con tale provvedimento la Banca d'AL ha affermato che le clausole n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema contrattuale ABI del 2003 (clausola di reviviscenza, clausola di rinuncia al termine ex
1957 c.c., clausola di sopravvivenza) possono essere in contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/1990, se e nella misura in cui tali clausole vengano applicate in modo uniforme nel sistema bancario, privando in tal modo il consumatore finale della possibilità di scegliere tra prodotti diversi.
pagina 4 di 7 La giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - (v. ex multis Cass. civ., sez. I, n. 24044/2019; Cass.
Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021).
L'orientamento giurisprudenziale prevalente, a cui questo Giudice ritiene di aderire, chiarisce poi che la nullità delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento di Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005, riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus e non è estensibile anche alla c.d.
“fideiussioni specifiche” (v., nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, sentenza n. 7015/2022 pubbl. il 6.09.2022, est. Marangoni;
nella giurisprudenza di legittimità la recente Cass. civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 1170 del 2025: “il provvedimento della Banca d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”).
Deve dunque essere chiarito che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'AL ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, all'esito di un'istruttoria che aveva coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, e solo per tali fideiussioni il provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale.
Nel caso di specie, è agevole rilevare come il contratto di fideiussione in oggetto non rientra nella categoria delle fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'AL, trattandosi invece di una garanzia specifica prestata a fronte di un contratto di mutuo.
In ogni caso, il garante che invoca la nullità per violazione della normativa antitrust è gravato dell'onere della prova circa l'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della L. 287/1990, nonché della concreta ricaduta pagina 5 di 7 della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Nel caso in esame, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova dell'effettiva applicazione di una delle clausole contestate nella fattispecie concreta, limitandosi a generiche affermazioni, né tantomeno hanno specificato quali delle clausole in questione avrebbero influito sul credito fatto valere dalla banca.
Per le ragioni esposte, l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust deve essere rigettata.
2).2 Quanto alla doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva della società opposta, il motivo di opposizione è infondato.
Come correttamente rilevato dalla parte opposta, l'art. 58 del T.U.B. stabilisce che, nell'ambito delle cessioni in blocco di crediti bancari, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per la comunicazione al debitore ceduto. Tale pubblicazione è regolarmente avvenuta, come risulta dall'avviso pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017 (v. all. 3 fasc. monitorio).
2).3 Parimenti infondate sono le doglianze degli opponenti relativamente al quantum debeatur.
Gli opponenti hanno sostenuto che il credito ingiunto di € 2.638.240,31 dovrebbe essere ridotto, sulla base delle seguenti motivazioni: il debito originario era di € 2.500.000,00 ed era garantito da un complesso immobiliare dell'Hotel Villaggio S. Antonio del valore di oltre € 5.000.000,00; MPS, anziché attendere il pieno recupero, ha scelto di cedere il credito pro soluto incassando solo €
353.599,00 e classificando la differenza di € 1.937.629,00 come “perdita” fiscalmente deducibile;
tale operazione equivarrebbe a una “rinuncia” di MPS alla parte maggiore del credito;
pertanto, il cessionario non potrebbe pretendere più di quanto effettivamente pagato (€ 353.599,00), CP_1
non potendo la scelta discrezionale del cedente ripercuotersi negativamente sui garanti, i quali avevano fatto affidamento sul patrimonio immobiliare di € 5.000.000,00 per un'eventuale azione di rivalsa.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Nella cessione del credito è normale che i crediti vengano ceduti a un prezzo inferiore al loro valore nominale, poiché chi li acquista si assume il rischio del recupero ed è pertanto disposto a corrispondere una cifra più bassa. Tale circostanza, tuttavia, non comporta che il cessionario rinunci al valore nominale del credito, poiché è il valore nominale che viene trasferito con la cessione.
Infine, quanto alla richiesta di detrazione degli importi recuperati dalla procedura esecutiva n. 11/2014, dalla certificazione ex art. 50 TUB allegata al ricorso monitorio risulta che il creditore ha già detratto le pagina 6 di 7 somme incassate dalla procedura immobiliare per complessivi € 181.460,69 (come da mandato di pagamento del 27-29 maggio 2019 allegato al fascicolo monitorio).
2).4 Per quanto riguarda intervenuta ex art. 111 c.p.c., va dichiarato che la stessa è Controparte_2
succeduta nel credito di cui al Decreto Ingiuntivo opposto. Priva di pregio è la contestazione di parte opponente - avanzata in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. - circa la mancata estromissione del primo opposto, in quanto alla stregua dell'art 111 c.p.c., non essendo stato estromesso il cedente, il processo prosegue nei suoi confronti e la decisione ha effetto anche nei confronti dell'intervenuta in quanto la cedente riveste la funzione di sostituto processuale ex art 81
c.p.c.
3) Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 472/2020, emesso dal Tribunale di Crotone in data 29.06.2020, deve essere integralmente confermato. Ne risulta assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 472/2020 emesso dal Tribunale di
Crotone in data 29.06.2020;
2. condanna in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifondere a e le spese di lite sostenute per il presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio che si liquidano in complessivi € 24.668,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Crotone, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1706/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. CAVARRETTA SILVANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALASCIANO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio degli avv.ti CURTI FRANCESCO e VENEZIANO ANTONELLO, CP_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore avv. CURTI FRANCESCO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 [...]
si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 472/2020, emesso in data 29.06.2020 Parte_3 dall'intestato Tribunale in favore della per l'importo di € 2.638.240,31. Controparte_1
Gli opponenti hanno dedotto:
- la nullità del contratto di fideiussione per utilizzo di moduli ABI 2003 dichiarati anticoncorrenziali, evidenziando che il contratto contiene le clausole 2, 6 e 8 del modello ABI 2003, specificamente la clausola di “reviviscenza” che obbliga il fideiussore a rimborsare somme incassate dalla banca che dovessero essere restituite per annullamento, inefficacia o revoca;
la clausola che deroga all'art. 1957
c.c. esonerando la banca dal proporre istanze nei confronti del debitore entro i termini previsti;
e la clausola di insensibilità della garanzia ai vizi del titolo, mantenendo efficace la fideiussione anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale;
- la carenza di legittimazione attiva della società opposta, sostenendo che la cessione di credito da
Monte dei Paschi di Siena a non è stata mai notificata ai terzi garanti, che invece Controparte_1
avrebbero dovuto prenderne conoscenza per rendere efficace la cessione nei loro confronti;
- l'infondatezza del quantum debeatur, argomentando che il debito originario di € 2.500.000,00 era garantito da un complesso immobiliare del valore di oltre € 5.000.000,00, come da perizia giudiziaria della procedura esecutiva n. 11/2014 del Tribunale di Crotone;
- la riduzione del credito in ragione della cessione pro soluto effettuata da MPS per € 353.599,00, sostenendo che MPS ha “convertito in perdita” la parte restante (€ 1.937.629,00) deducendola fiscalmente, sicché il credito ceduto non può eccedere l'importo effettivamente pagato dal cessionario;
- la violazione delle aspettative dei garanti, i quali avevano prestato garanzia confidando nell'esistenza del patrimonio immobiliare di elevato valore su cui poter agire in rivalsa, patrimonio poi “svenduto” a prezzo irrisorio nella procedura esecutiva.
Ha concluso chiedendo: “A) in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto, del successivo decreto ingiuntivo, stante la nullità del contratto di fideiussione per le motivazioni sopra riportate;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Società “ e per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo emesso a sua Controparte_1
richiesta; B) in via sostanziale e nel merito: e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via preliminare, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo il pagina 2 di 7 D.I. opposto con conseguente sua revoca, perché assolutamente illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto e privo dei presupposti per legittimarlo;
C) In via subordinata: e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle altre richieste sopra formulate: ridurre l'entità del credito oggetto di garanzia, pari alla differenza tra quanto originariamente acquistato dalla Società opposta e quanto realizzato a seguito di pignoramento immobiliare”.
1).1 Si è costituita la creditrice con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
16.12.2020, chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo:
- che il provvedimento di Banca d'AL n. 55/2005 non comporta l'automatica nullità di tutti i contratti stipulati sulla base del modello ABI 2003;
- che trova applicazione l'art. 1419 c.c., per cui la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto;
- che l'opponente deve allegare e provare che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole dichiarate nulle;
- che trova applicazione l'art. 58 del TUB, per cui nelle cessioni in blocco di crediti bancari è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- che tale pubblicazione è regolarmente avvenuta con avviso pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n.
151 del 23.12.2017;
- che la cessione pro soluto non riduce il valore nominale del credito ceduto, essendo fisiologico che i crediti vengano ceduti a prezzo inferiore per il rischio di recupero;
- che dai conteggi allegati risulta che il credito è stato epurato della somma incassata dalla procedura immobiliare (€ 181.460,69).
Ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione avversaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo venisse annullato, condannare parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di € 2.638.240,31, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
1).2 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.03.2021, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice Istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, c. 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del
20.10.2021.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 18.01.2022 il Giudice Istruttore, viste l'istanza di mediazione e la procura alle liti depositate dalla parte opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.09.2022.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo, la causa giungeva avanti allo scrivente
Giudice Istruttore, assegnatario della medesima a far data dal 30.11.2022.
1).3 Con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., del 22.01.2024, si costituiva la CP_2
specificando che nelle more del giudizio, a seguito di contratto di cessione di crediti,
[...] [...]
aveva ceduto a titolo oneroso e pro soluto a un portafoglio di crediti CP_1 Controparte_2
comprendente anche quello vantato nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 [...]
Interveniva, pertanto, nel giudizio facendo proprie tutte le già adottate conclusioni, Parte_3
istanze e richieste di Controparte_1
1).4 All'udienza del 16.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Preliminarmente, in ordine al difetto di procura eccepito dagli opponenti, deve rilevarsi che si tratta di mero errore materiale nell'indicazione del soggetto rappresentante di Controparte_1 nell'intestazione dell'atto di costituzione. Infatti, mentre in tale atto veniva erroneamente indicata quale rappresentante, correttamente ad agire quale mandataria di Parte_4 Controparte_1
è il cui mandato alle liti a favore dell'Avv. Palasciano è regolarmente versato in atti e
[...] CP_4
coerentemente indicato nella fase monitoria. Non sussiste, pertanto, alcun difetto di rappresentanza processuale di Controparte_1
2).1 Quanto al merito, la questione oggetto di causa riguarda le fideiussioni predisposte unilateralmente dalle banche con un contenuto uniforme a un modello redatto dall'ABI nel 2003; tale modello, previo parere dell'AGCM, è stato ritenuto dalla Banca d'AL contenere “disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, 2° comma, lett. a) l. 287/1990”
(così il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005).
Più precisamente, con tale provvedimento la Banca d'AL ha affermato che le clausole n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema contrattuale ABI del 2003 (clausola di reviviscenza, clausola di rinuncia al termine ex
1957 c.c., clausola di sopravvivenza) possono essere in contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/1990, se e nella misura in cui tali clausole vengano applicate in modo uniforme nel sistema bancario, privando in tal modo il consumatore finale della possibilità di scegliere tra prodotti diversi.
pagina 4 di 7 La giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - (v. ex multis Cass. civ., sez. I, n. 24044/2019; Cass.
Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021).
L'orientamento giurisprudenziale prevalente, a cui questo Giudice ritiene di aderire, chiarisce poi che la nullità delle clausole di cui allo schema ABI, sanzionato dal provvedimento di Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005, riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus e non è estensibile anche alla c.d.
“fideiussioni specifiche” (v., nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, sentenza n. 7015/2022 pubbl. il 6.09.2022, est. Marangoni;
nella giurisprudenza di legittimità la recente Cass. civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 1170 del 2025: “il provvedimento della Banca d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”).
Deve dunque essere chiarito che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'AL ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, all'esito di un'istruttoria che aveva coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, e solo per tali fideiussioni il provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale.
Nel caso di specie, è agevole rilevare come il contratto di fideiussione in oggetto non rientra nella categoria delle fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'AL, trattandosi invece di una garanzia specifica prestata a fronte di un contratto di mutuo.
In ogni caso, il garante che invoca la nullità per violazione della normativa antitrust è gravato dell'onere della prova circa l'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della L. 287/1990, nonché della concreta ricaduta pagina 5 di 7 della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Nel caso in esame, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova dell'effettiva applicazione di una delle clausole contestate nella fattispecie concreta, limitandosi a generiche affermazioni, né tantomeno hanno specificato quali delle clausole in questione avrebbero influito sul credito fatto valere dalla banca.
Per le ragioni esposte, l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust deve essere rigettata.
2).2 Quanto alla doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva della società opposta, il motivo di opposizione è infondato.
Come correttamente rilevato dalla parte opposta, l'art. 58 del T.U.B. stabilisce che, nell'ambito delle cessioni in blocco di crediti bancari, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per la comunicazione al debitore ceduto. Tale pubblicazione è regolarmente avvenuta, come risulta dall'avviso pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017 (v. all. 3 fasc. monitorio).
2).3 Parimenti infondate sono le doglianze degli opponenti relativamente al quantum debeatur.
Gli opponenti hanno sostenuto che il credito ingiunto di € 2.638.240,31 dovrebbe essere ridotto, sulla base delle seguenti motivazioni: il debito originario era di € 2.500.000,00 ed era garantito da un complesso immobiliare dell'Hotel Villaggio S. Antonio del valore di oltre € 5.000.000,00; MPS, anziché attendere il pieno recupero, ha scelto di cedere il credito pro soluto incassando solo €
353.599,00 e classificando la differenza di € 1.937.629,00 come “perdita” fiscalmente deducibile;
tale operazione equivarrebbe a una “rinuncia” di MPS alla parte maggiore del credito;
pertanto, il cessionario non potrebbe pretendere più di quanto effettivamente pagato (€ 353.599,00), CP_1
non potendo la scelta discrezionale del cedente ripercuotersi negativamente sui garanti, i quali avevano fatto affidamento sul patrimonio immobiliare di € 5.000.000,00 per un'eventuale azione di rivalsa.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Nella cessione del credito è normale che i crediti vengano ceduti a un prezzo inferiore al loro valore nominale, poiché chi li acquista si assume il rischio del recupero ed è pertanto disposto a corrispondere una cifra più bassa. Tale circostanza, tuttavia, non comporta che il cessionario rinunci al valore nominale del credito, poiché è il valore nominale che viene trasferito con la cessione.
Infine, quanto alla richiesta di detrazione degli importi recuperati dalla procedura esecutiva n. 11/2014, dalla certificazione ex art. 50 TUB allegata al ricorso monitorio risulta che il creditore ha già detratto le pagina 6 di 7 somme incassate dalla procedura immobiliare per complessivi € 181.460,69 (come da mandato di pagamento del 27-29 maggio 2019 allegato al fascicolo monitorio).
2).4 Per quanto riguarda intervenuta ex art. 111 c.p.c., va dichiarato che la stessa è Controparte_2
succeduta nel credito di cui al Decreto Ingiuntivo opposto. Priva di pregio è la contestazione di parte opponente - avanzata in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. - circa la mancata estromissione del primo opposto, in quanto alla stregua dell'art 111 c.p.c., non essendo stato estromesso il cedente, il processo prosegue nei suoi confronti e la decisione ha effetto anche nei confronti dell'intervenuta in quanto la cedente riveste la funzione di sostituto processuale ex art 81
c.p.c.
3) Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 472/2020, emesso dal Tribunale di Crotone in data 29.06.2020, deve essere integralmente confermato. Ne risulta assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 472/2020 emesso dal Tribunale di
Crotone in data 29.06.2020;
2. condanna in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifondere a e le spese di lite sostenute per il presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio che si liquidano in complessivi € 24.668,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Crotone, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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