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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/09/2024, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18383/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 18383/17 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da codice fiscale: , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa per procura in atti dall'avv. Giuseppe Silvio Vignera;
- parte attrice -
contro
, con sede in , Via S. Maria La Controparte_1 CP_1
Grande n.5, Cod. Fisc. e P.IVA , rappresentata e difesa, per P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Massimo Angelo Asero;
- convenuta -
----------------------
pagina 1 di 11 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 27 maggio 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con citazione del 6 novembre 2017 l'attrice conveniva l CP_2
deducendo di essere caduta accidentalmente il 12.10.2014 con conseguente trauma alla caviglia sn. e di essersi recata al PS del Presidio ospedaliero di Giarre;
lamentava che nel periodo 12/10/2014 - 15/11/2014 la convenuta non aveva approntato le corrette cure e, soprattutto, il necessario trattamento chirurgico di cui l'attrice necessitava per la cura della “frattura trimalleolare” alla caviglia sinistra contratta a seguito della citata caduta del 12/10/2014; specificava che tale necessario trattamento chirurgico era stato eseguito solo il 22/11/2014 presso altra struttura ospedaliera (A.O. Cannizzaro di ). Ciò premesso, si chiedeva la CP_1
condanna della convenuta al risarcimento dei danni specificati in citazione.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Venivano assunte delle prove testimoniali. Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale con un successivo supplemento della stessa.
Preliminarmente, malgrado le ampie e articolate deduzioni svolte da parte convenuta in seno alla comparsa conclusionale, va nuovamente rigettata la richiesta della stessa di rinnovazione della c.t.u. in atti: infatti, quest'ultima va condivisa, tenuto conto della completezza, esattezza e puntualità dei relativi rilievi, aggiungendosi che le doglianze riguardanti il consulente d'ufficio dott. Per_1
andavano fatte valere nei termini di rito con apposita istanza di ricusazione.
pagina 2 di 11 Nel merito, la domanda attrice va accolta nei limiti di cui si dirà.
La fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero trova la sua fonte nel contratto atipico c.d.
di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura
(o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007).
pagina 3 di 11 La struttura sanitaria pertanto, con l'accettazione del paziente ha concluso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria ed è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n. 1620/2012).
Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato (o il suo erede) deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non",
potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché
qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU
11.1.2008 n. 577), proprio come nella fattispecie concreta per come si dirà in seguito. Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria;
nella specie tale prova non è stata fornita da parte convenuta.
Infatti, i consulenti d'ufficio hanno accertato la lamentata responsabilità,
rilevando in particolare quanto segue:
“La IG.ra risulta essere stata affetta da una frattura trimalleolare Pt_1
pagina 4 di 11 della caviglia sx per la quale, in occasione del primo accesso avvenuto presso
l'Ospedale di Giarre, non fu sottoposta a trattamento cruento, benché in occasione della consulenza ortopedica eseguita in quell'occasione (12.10.14), il trattamento chirurgico fosse stato ritenuto opportuno.
Una sua lesione rende la caviglia instabile. Per tale motivo diviene indicato il
trattamento chirurgico, al fine di ristabilire la stabilità della caviglia ed evitare
esiti particolarmente invalidanti e dolorosi.
Ciò in particolar modo, quando la lesione sindesmotica si associa ad una frattura
trimalleolare, la più grave possibile in quanto coinvolge i tre malleoli.
L'intervento sulla sindesmosi, oltre a quello di sintesi malleolare, prevede
l'applicazione di una o due viti tra tibia e perone, per salvaguardare il legamento rotto da ulteriori lesioni, tenendolo in posizione durante il processo di guarigione.
Le viti potranno essere rimosse successivamente.
Nel caso in esame, come già detto, l'intervento non ha potuto essere tempestivo data la scelta dei sanitari di Giarre di trattare la incruentamente. Pt_1
Il ritardo causato dal temporaneo trattamento in apparecchio gessato, rivelatosi poi insufficiente a garantire un'adeguata guarigione, ha comportato l'instaurarsi di un processo riparativo anomalo, non del tutto reversibile attraverso il trattamento chirurgico, eseguito in epoca successiva, presso l'Ospedale
Cannizzaro.
Opportuno evidenziare come la tipologia di frattura di cui si tratta, trimalleolare
di caviglia, classificabile tra il tipo B ed il tipo C secondo DANIS – CP_3
risulta essere per sua natura intrinsecamente instabile e, pertanto, in tali casi
pagina 5 di 11 risulta indicata la stabilizzazione chirurgica.
Infatti è proprio l'AO che identifica questo tipo di affezione Controparte_4
come una frattura instabile e meritevole di trattamento chirurgico in quanto, durante l'evento traumatico, si verifica compromissione tanto delle strutture scheletriche (malleoli tibiale e peroneale) che perdono la loro congruenza
anatomica, quanto delle strutture capsulo legamentose (sindesmosi tibio-
peroneale distale e ligamento deltoideo, ligamento peroneo – astragalici e
peroneo –calcaneare) che a causa della forza lesiva vanno incontro a lesioni
parziali o totali.
Pertanto è risultata omissiva la condotta dei sanitari di Giarre che, nonostante in
un primo tempo avessero posto indicazione al trattamento chirurgico, effettuarono
un trattamento conservativo in gesso, rendendosi così responsabili di un
deficitario timing di trattamento.
Ciò ha determinato una consolidazione viziata della frattura con conseguente
parziale insufficienza dei risultati clinici che si sarebbero potuti ottenere con
trattamento in timing corretto.
Infatti l'adozione di un trattamento incruento ha fatto sì che il corretto intervento chirurgico intervenisse, a consolidazione già iniziata attraverso la formazione di
un callo fibroso, la cui presenza ha impedito un corretto ripristino dei rapporti articolari”.
I consulenti d'ufficio hanno poi così concluso:
“In atto la risulta affetta da lieve limitazione articolare della caviglia Pt_1
sinistra, associata a moderata instabilità, in esito a frattura trimalleolare con
pagina 6 di 11 lesione della sindesmosi, trattata incruentamente dai Sanitari dell'Ospedale di
Giarre e, soltanto in epoca tardiva, attraverso l'indicato intervento chirurgico, presso l'Ospedale Cannizzaro.
- Sulla base degli elementi di cui si dispone, si ritiene siano ravvisabili profili di
responsabilità professionale, con riferimento alle vicende oggetto del contendere e
alle contestazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, nella condotta dell'odierna convenuta, . Ciò in quanto il Controparte_1
mancato tempestivo trattamento chirurgico delle lesioni occorse alla , si Pt_1
è reso responsabile di un insufficiente ripristino della sindesmosi tibio-peroneae,
con conseguente residua instabilità della caviglia.
-Trattasi di prestazioni routinarie per una Divisione di Ortopedia afferente ad un
presidio ospedaliero.
-Precedentemente all'intervento l'attrice era affetta da una grave alterazione
osteoarticolare caratterizzata da frattura trimalleolare con lesione della
sindesmosi.
Qualora detta lesione fosse stata trattata, sin dall'inizio, con intervento chirurgico, questo avrebbe consentito di ottenere, oltre ad un ripristino degli assi
anatomici e dei rapporti articolari, anche un corretto recupero della stabilità della
caviglia, attraverso il trattamento della sindesmosi.
La mancata attuazione di detto trattamento ha fatto si che esso venisse eseguito,
ad opera di sanitari (Cannizzaro) diversi da quelli convenuti, in epoca tardiva,
ovvero quando già si era formato un callo fibroso, con conseguente impossibilità
di ripristinare in maniera ottimale i rapporti sindesmotici.
pagina 7 di 11 Pertanto può affermarsi che, qualora il trattamento chirurgico fosse stato
tempestivo, sarebbero ugualmente residuati i deficit articolari derivanti dalla
frattura, ma sarebbe stato possibile ripristinare la stabilità articolare della
caviglia. Le condizioni di salute della IG.ra possono ritenersi stabili. Pt_1
-Nel caso in esame, il danno biologico differenziale, attribuibile all'erroneo
trattamento, è quantificabile nella misura del 5% (cinque percento)
-Quale danno differenziale da inabilità temporanea vanno riconosciuti 36 giorni
di inabilità temporanea parziale al 75%, trascorsi in assenza del corretto
trattamento chirurgico. I successivi periodi di malattia, sono da ascrivere alla guarigione degli esiti dell'intervento e degli esiti della frattura, cui in ogni caso
l'attrice sarebbe andata incontro anche a seguito di un corretto trattamento”.
Nella relazione suppletiva del 5 maggio 2022 i consulenti d'ufficio hanno correttamente confermato tali conclusioni, non ritenendo condivisibili le contrarie osservazioni svolte da parte convenuta.
In merito alla quantificazione dei danni, essendosi accertato un grado di postumo permanente inferiore al 10%, deve trovare applicazione l'art. 3 comma 3
L. n. 189/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.
209, nella loro versione aggiornata all'incremento dell'indice Istat. Tale parametro costituisce il parametro normativo per i casi più lievi come quello di specie. Nel
caso in esame l'applicazione della c.d. legge Balduzzi consegue alla circostanza che l'intervento individuato come fatto generatore del danno si è verificato in pagina 8 di 11 epoca successiva alla entrata in vigore della cd legge Balduzzi la quale ha fissato nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Sez. Un. n.
2926/67; n. 2433/00; n. 14073/02; n.16620/2013). In tal senso depone anche il consolidato principio secondo cui il valore del punto da porre alla base della liquidazione del danno alla salute è quello vigente al momento della liquidazione,
e non a quello del sinistro (cfr. Cass. 11.05.2012, n. 7272 e Cass. 29.5.2015, n.
11152: : “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale.... cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”). Sulla base di tali considerazioni si deve ritenere in linea generale operativo il richiamo svolto dall'art. 3 agli artt. 138 e 139 Codice
delle assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9%; criterio peraltro fatto proprio espressamente anche dalla recente legge di riforma delle professioni sanitarie (Legge Gelli) all'art. 7 comma 4.
Ciò posto, a titolo di danno biologico va riconosciuto l'importo di euro 7.400,21, di cui € 5.920,61 per invalidità permanente e € 1.479,60 per invalidità temporanea
(considerata anche l'età di 42 anni dell'attrice al momento dei fatti de quibus)- applicando i criteri normativamente aggiornati di cui sopra si è detto.
La modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo ed il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive meramente allegate– nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza – non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., il quale prevede il possibile pagina 9 di 11 aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
Sull'importo di euro 7.400,21 liquidato al valore attuale della moneta (con riferimento al danno non patrimoniale) non possono essere riconosciuti i c.d.
interessi (legali) compensativi con decorrenza dall'illecito (alla luce dell'insegnamento risalente a Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n.1712), giacché si verte in tema di debito di valore;
non risulta infatti provato alcun maggior danno. Sulla
somma così risultante, corrispondente all'intero danno risarcibile liquidato a parte attrice, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
All'attrice spetta altresì rimborso delle due documentate spese sanitarie pari a complessivi euro 127,72, ritenute congrue dai consulenti d'ufficio, oltre agli interessi legali dalla data dei relativi esborsi e sino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 7.527,93, oltre agli interessi legali per come sovra esposto.
In virtù del principio della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 18383/17 R.G.:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 7.527,93, oltre agli interessi legali per come specificato in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 280,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., disponendone la distrazione ex articolo 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice;
pone a carico della convenuta le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Catania, 25 settembre 2024
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 18383/17 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da codice fiscale: , rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa per procura in atti dall'avv. Giuseppe Silvio Vignera;
- parte attrice -
contro
, con sede in , Via S. Maria La Controparte_1 CP_1
Grande n.5, Cod. Fisc. e P.IVA , rappresentata e difesa, per P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Massimo Angelo Asero;
- convenuta -
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pagina 1 di 11 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 27 maggio 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con citazione del 6 novembre 2017 l'attrice conveniva l CP_2
deducendo di essere caduta accidentalmente il 12.10.2014 con conseguente trauma alla caviglia sn. e di essersi recata al PS del Presidio ospedaliero di Giarre;
lamentava che nel periodo 12/10/2014 - 15/11/2014 la convenuta non aveva approntato le corrette cure e, soprattutto, il necessario trattamento chirurgico di cui l'attrice necessitava per la cura della “frattura trimalleolare” alla caviglia sinistra contratta a seguito della citata caduta del 12/10/2014; specificava che tale necessario trattamento chirurgico era stato eseguito solo il 22/11/2014 presso altra struttura ospedaliera (A.O. Cannizzaro di ). Ciò premesso, si chiedeva la CP_1
condanna della convenuta al risarcimento dei danni specificati in citazione.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Venivano assunte delle prove testimoniali. Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale con un successivo supplemento della stessa.
Preliminarmente, malgrado le ampie e articolate deduzioni svolte da parte convenuta in seno alla comparsa conclusionale, va nuovamente rigettata la richiesta della stessa di rinnovazione della c.t.u. in atti: infatti, quest'ultima va condivisa, tenuto conto della completezza, esattezza e puntualità dei relativi rilievi, aggiungendosi che le doglianze riguardanti il consulente d'ufficio dott. Per_1
andavano fatte valere nei termini di rito con apposita istanza di ricusazione.
pagina 2 di 11 Nel merito, la domanda attrice va accolta nei limiti di cui si dirà.
La fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero trova la sua fonte nel contratto atipico c.d.
di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura
(o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007).
pagina 3 di 11 La struttura sanitaria pertanto, con l'accettazione del paziente ha concluso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria ed è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n. 1620/2012).
Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato (o il suo erede) deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non",
potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché
qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU
11.1.2008 n. 577), proprio come nella fattispecie concreta per come si dirà in seguito. Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria;
nella specie tale prova non è stata fornita da parte convenuta.
Infatti, i consulenti d'ufficio hanno accertato la lamentata responsabilità,
rilevando in particolare quanto segue:
“La IG.ra risulta essere stata affetta da una frattura trimalleolare Pt_1
pagina 4 di 11 della caviglia sx per la quale, in occasione del primo accesso avvenuto presso
l'Ospedale di Giarre, non fu sottoposta a trattamento cruento, benché in occasione della consulenza ortopedica eseguita in quell'occasione (12.10.14), il trattamento chirurgico fosse stato ritenuto opportuno.
Una sua lesione rende la caviglia instabile. Per tale motivo diviene indicato il
trattamento chirurgico, al fine di ristabilire la stabilità della caviglia ed evitare
esiti particolarmente invalidanti e dolorosi.
Ciò in particolar modo, quando la lesione sindesmotica si associa ad una frattura
trimalleolare, la più grave possibile in quanto coinvolge i tre malleoli.
L'intervento sulla sindesmosi, oltre a quello di sintesi malleolare, prevede
l'applicazione di una o due viti tra tibia e perone, per salvaguardare il legamento rotto da ulteriori lesioni, tenendolo in posizione durante il processo di guarigione.
Le viti potranno essere rimosse successivamente.
Nel caso in esame, come già detto, l'intervento non ha potuto essere tempestivo data la scelta dei sanitari di Giarre di trattare la incruentamente. Pt_1
Il ritardo causato dal temporaneo trattamento in apparecchio gessato, rivelatosi poi insufficiente a garantire un'adeguata guarigione, ha comportato l'instaurarsi di un processo riparativo anomalo, non del tutto reversibile attraverso il trattamento chirurgico, eseguito in epoca successiva, presso l'Ospedale
Cannizzaro.
Opportuno evidenziare come la tipologia di frattura di cui si tratta, trimalleolare
di caviglia, classificabile tra il tipo B ed il tipo C secondo DANIS – CP_3
risulta essere per sua natura intrinsecamente instabile e, pertanto, in tali casi
pagina 5 di 11 risulta indicata la stabilizzazione chirurgica.
Infatti è proprio l'AO che identifica questo tipo di affezione Controparte_4
come una frattura instabile e meritevole di trattamento chirurgico in quanto, durante l'evento traumatico, si verifica compromissione tanto delle strutture scheletriche (malleoli tibiale e peroneale) che perdono la loro congruenza
anatomica, quanto delle strutture capsulo legamentose (sindesmosi tibio-
peroneale distale e ligamento deltoideo, ligamento peroneo – astragalici e
peroneo –calcaneare) che a causa della forza lesiva vanno incontro a lesioni
parziali o totali.
Pertanto è risultata omissiva la condotta dei sanitari di Giarre che, nonostante in
un primo tempo avessero posto indicazione al trattamento chirurgico, effettuarono
un trattamento conservativo in gesso, rendendosi così responsabili di un
deficitario timing di trattamento.
Ciò ha determinato una consolidazione viziata della frattura con conseguente
parziale insufficienza dei risultati clinici che si sarebbero potuti ottenere con
trattamento in timing corretto.
Infatti l'adozione di un trattamento incruento ha fatto sì che il corretto intervento chirurgico intervenisse, a consolidazione già iniziata attraverso la formazione di
un callo fibroso, la cui presenza ha impedito un corretto ripristino dei rapporti articolari”.
I consulenti d'ufficio hanno poi così concluso:
“In atto la risulta affetta da lieve limitazione articolare della caviglia Pt_1
sinistra, associata a moderata instabilità, in esito a frattura trimalleolare con
pagina 6 di 11 lesione della sindesmosi, trattata incruentamente dai Sanitari dell'Ospedale di
Giarre e, soltanto in epoca tardiva, attraverso l'indicato intervento chirurgico, presso l'Ospedale Cannizzaro.
- Sulla base degli elementi di cui si dispone, si ritiene siano ravvisabili profili di
responsabilità professionale, con riferimento alle vicende oggetto del contendere e
alle contestazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, nella condotta dell'odierna convenuta, . Ciò in quanto il Controparte_1
mancato tempestivo trattamento chirurgico delle lesioni occorse alla , si Pt_1
è reso responsabile di un insufficiente ripristino della sindesmosi tibio-peroneae,
con conseguente residua instabilità della caviglia.
-Trattasi di prestazioni routinarie per una Divisione di Ortopedia afferente ad un
presidio ospedaliero.
-Precedentemente all'intervento l'attrice era affetta da una grave alterazione
osteoarticolare caratterizzata da frattura trimalleolare con lesione della
sindesmosi.
Qualora detta lesione fosse stata trattata, sin dall'inizio, con intervento chirurgico, questo avrebbe consentito di ottenere, oltre ad un ripristino degli assi
anatomici e dei rapporti articolari, anche un corretto recupero della stabilità della
caviglia, attraverso il trattamento della sindesmosi.
La mancata attuazione di detto trattamento ha fatto si che esso venisse eseguito,
ad opera di sanitari (Cannizzaro) diversi da quelli convenuti, in epoca tardiva,
ovvero quando già si era formato un callo fibroso, con conseguente impossibilità
di ripristinare in maniera ottimale i rapporti sindesmotici.
pagina 7 di 11 Pertanto può affermarsi che, qualora il trattamento chirurgico fosse stato
tempestivo, sarebbero ugualmente residuati i deficit articolari derivanti dalla
frattura, ma sarebbe stato possibile ripristinare la stabilità articolare della
caviglia. Le condizioni di salute della IG.ra possono ritenersi stabili. Pt_1
-Nel caso in esame, il danno biologico differenziale, attribuibile all'erroneo
trattamento, è quantificabile nella misura del 5% (cinque percento)
-Quale danno differenziale da inabilità temporanea vanno riconosciuti 36 giorni
di inabilità temporanea parziale al 75%, trascorsi in assenza del corretto
trattamento chirurgico. I successivi periodi di malattia, sono da ascrivere alla guarigione degli esiti dell'intervento e degli esiti della frattura, cui in ogni caso
l'attrice sarebbe andata incontro anche a seguito di un corretto trattamento”.
Nella relazione suppletiva del 5 maggio 2022 i consulenti d'ufficio hanno correttamente confermato tali conclusioni, non ritenendo condivisibili le contrarie osservazioni svolte da parte convenuta.
In merito alla quantificazione dei danni, essendosi accertato un grado di postumo permanente inferiore al 10%, deve trovare applicazione l'art. 3 comma 3
L. n. 189/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.
209, nella loro versione aggiornata all'incremento dell'indice Istat. Tale parametro costituisce il parametro normativo per i casi più lievi come quello di specie. Nel
caso in esame l'applicazione della c.d. legge Balduzzi consegue alla circostanza che l'intervento individuato come fatto generatore del danno si è verificato in pagina 8 di 11 epoca successiva alla entrata in vigore della cd legge Balduzzi la quale ha fissato nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Sez. Un. n.
2926/67; n. 2433/00; n. 14073/02; n.16620/2013). In tal senso depone anche il consolidato principio secondo cui il valore del punto da porre alla base della liquidazione del danno alla salute è quello vigente al momento della liquidazione,
e non a quello del sinistro (cfr. Cass. 11.05.2012, n. 7272 e Cass. 29.5.2015, n.
11152: : “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale.... cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”). Sulla base di tali considerazioni si deve ritenere in linea generale operativo il richiamo svolto dall'art. 3 agli artt. 138 e 139 Codice
delle assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9%; criterio peraltro fatto proprio espressamente anche dalla recente legge di riforma delle professioni sanitarie (Legge Gelli) all'art. 7 comma 4.
Ciò posto, a titolo di danno biologico va riconosciuto l'importo di euro 7.400,21, di cui € 5.920,61 per invalidità permanente e € 1.479,60 per invalidità temporanea
(considerata anche l'età di 42 anni dell'attrice al momento dei fatti de quibus)- applicando i criteri normativamente aggiornati di cui sopra si è detto.
La modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo ed il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive meramente allegate– nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza – non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., il quale prevede il possibile pagina 9 di 11 aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
Sull'importo di euro 7.400,21 liquidato al valore attuale della moneta (con riferimento al danno non patrimoniale) non possono essere riconosciuti i c.d.
interessi (legali) compensativi con decorrenza dall'illecito (alla luce dell'insegnamento risalente a Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n.1712), giacché si verte in tema di debito di valore;
non risulta infatti provato alcun maggior danno. Sulla
somma così risultante, corrispondente all'intero danno risarcibile liquidato a parte attrice, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
All'attrice spetta altresì rimborso delle due documentate spese sanitarie pari a complessivi euro 127,72, ritenute congrue dai consulenti d'ufficio, oltre agli interessi legali dalla data dei relativi esborsi e sino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 7.527,93, oltre agli interessi legali per come sovra esposto.
In virtù del principio della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 18383/17 R.G.:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 7.527,93, oltre agli interessi legali per come specificato in motivazione;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 280,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., disponendone la distrazione ex articolo 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice;
pone a carico della convenuta le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Catania, 25 settembre 2024
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
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