Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1744/2024 RG Collegiale definitiva
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA CIVILE
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 1744/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto, domanda di rettificazione ex art. 1 legge 164/82 e 31 D.lvo 150/2011 promossa
DA
nata ad [...] il [...] e residente a [...] in Località Coste Parte_1
S.Paolo-Coste n.13, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Guercio ed elettivamente domiciliata in
Roma al Viale G. Mazzini n.113
Ricorrente
Nei confronti del
PM c/o il Tribunale di Perugia
Resistente
Conclusioni : come da verbale di udienza del 4.02.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto
Sintetica esposizione ragioni in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 4
Ha rappresentato che: sin dall'infanzia ha sempre avvertito e vissuto la propria identità psico-sessuale come maschile;
al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche ha sempre assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, vive con sofferenza la propria condizione e intende sottoporsi ad intervento chirurgico diretto al mutamento dei suoi caratteri sessuali. Ha rappresentato che a tal fine ha già da tempo preso contatti con l'Azienda
Ospedaliera “Careggi” di Firenze, nonché con gli psicologi e psichiatri del suddetto nosocomio, in particolare con la Dott.ssa la Dott.ssa e con il Dott. che hanno accertato, come Per_2 Per_3 Per_4 da allegata relazione, la sua condizione di “disforia di genere” e che, inoltre, grazie alla somministrazione di terapia ormonale ha assunto l'aspetto esteriore di un uomo. Ha quindi chiesto, al fine di adeguare il suo stato di diritto a quello di fatto che sia autorizzata a procedere con l'intervento chirurgico di mutamento del sesso e contestualmente alla rettifica dei suoi dati anagrafici. Instaurato il contraddittorio all'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione di parte ricorrente che ha confermato la volontà espressa nel ricorso.
Il PM, al quale il ricorso introduttivo è stato notificato, non è intervenuto in giudizio né ha formulato le sue conclusioni.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda deve essere accolta. Alla luce della documentazione depositata in giudizio, richiamata in premessa, può ritenersi accertata l'esistenza di disforia di genere e ritenuto completo il percorso di mutamento dell'identità di genere di parte ricorrente in termini ormai irreversibili e tali da giustificare sia la richiesta rettificazione, sia l'autorizzazione all'esecuzione di intervento di adeguamento chirurgico (ancorché non necessario per la rettifica). In via generale si ricorda che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale, l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche
“fisiche” ( maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale ( Corte Costituzionale nr. 161/1985). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 164/1982 che “ … il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa "quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari L'interesse pubblico alla pagina 2 di 4 definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale…” ( così Cass. Civ. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 221/2015 ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui
"il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". La documentazione allegata al ricorso introduttivo attesta come la ricorrente sia affetta da “disforia di genere” ed ha iniziato terapia ormonale diretta a modificare i caratteri “femminili”, manifestando in modo persistente di sentirsi come appartenente al genere maschile e di voler vivere ufficialmente questa sua condizione senza evidenziare ripensamenti o dubbi sul percorso scelto. Sulla base degli accertamenti psicologici e medici cui si è sottoposta può, in definitiva, ritenersi certo che ha ormai una certa percezione di sé come maschio e che tale percezione si è accompagnata anche alla progressiva modifica dei caratteri fisici “femminili “(che saranno irreversibilmente modificati con l'intervento al quale l'attrice intende sottoporti) e nel vivere come un maschio anche a livello relazionale e nei rapporti familiari e sociali. Va dunque accolta, apparendo accertato in giudizio l'acquisizione, per effetto dell'inizio di percorso di trattamenti ormonali e supporti psicologici e medici che dura ormai da oltre tempo, l'acquisizione da parte dell'attrice di una “diversa” identità sessuale e di genere. Occorre, pertanto, ordinare all'ufficiale dello stato civile la chiesta rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro dello Stato Civile. Va rettificato anche il prenome come richiesto e tanto è da ritenersi ammissibile, pur in assenza di una apposita previsione normativa nella legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, trattandosi di normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso. Si tratta di conseguenza giustificata oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, funzionali a non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona. Va ricordato, sul punto, che l'art. 5 della legge 164/1982 prevede – traendosi quindi conferma anche letterale della possibilità di procedere alla rettifica del nome nell'ambito dello stesso procedimento di rettificazione del genere - che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo intendere la possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione, senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure, sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal giudice che procede.
pagina 3 di 4 Va, infine, autorizzata l'esecuzione del richiesto intervento chirurgico di adeguamento sessuale al
“nuovo” genere di appartenenza alla luce del percorso di trattamento clinico iniziato e proseguito presso l'istituto clinico di Firenze.
Le spese di lite – da liquidarsi con separato provvedimento stante l'ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio - considerando la natura della controversia che vede quale contraddittore il solo PM, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia visti gli artt. 1 legge 164/82 e 31 D.lvo 150/2011 così provvede:
1. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bevagna (atto nr. 14, parte II, serie B, anno 2003) la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...] il Parte_1
23.09.2003, da femminile a maschile;
2. Ordina la variazione del prenome anagrafico da “NI” a “Luke”
3. Autorizza la ricorrente ad effettuare gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
Dichiara le spese di lite irripetibili
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 17.3.2025 – 2.4.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Loredana Giglio
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