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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, AN HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 466-2025 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco C.F._3
IA MA (C.F. ; C.F._4
proc. e dom. in Roma, viale Email_1
Pasteur 41, per procure speciali allegate al ricorso ricorrenti contro
, (C.F. e Part. IVA Controparte_1
), con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Thomas Alva Edison P.IVA_1
pagina 1 di 18 10/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore
Dott. rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2
disgiuntamente a mezzo degli Avv.ti Sonia Gasparri (C.F.
, pec: , Alfredo C.F._5 Email_2
CO NE DD (C.F. , pec: avv- C.F._6
, IT IN (C.F. Email_3
, pec: , Elena C.F._7 Email_4
EL (C.F. , pec: C.F._8 [...]
, RI ER (C.F. , Email_5 C.F._9
pec: e RE CI (C.F. Email_6
, pec: , tutti del foro C.F._10 Email_7
di Bolzano, proc. e dom presso l'Ufficio Legale dell'Ente sito in Bolzano,
Corso della Libertà n. 23, giusta procura alla lite in calce alla comparsa di costituzione e giusta lettera di incarico allegata al ricorso;
convenuto
In punto: decorrenza dell'indennità di esclusività
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
(in ricorso) disattesa ogni istanza contraria o diversa, voglia:
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti in epigrafe a percepire l'importo dell'indennità di esclusività, prevista dal contratto collettivo della pagina 2 di 18 Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2016-2018, a favore del personale dirigente medico con anzianità di servizio superiore a 15 anni, maggiorato del 27%, pari a complessivi €. 1.311,81 mensili lordi per tredici mensilità, a partire dal 1/1/2021 sino alla data di effettiva corresponsione dell'incremento in esame in busta paga o, comunque, sino alla data ritenuta di giustizia (con espressa riserva di quantificare e richiedere il pagamento dell'importo complessivamente dovuto per ciascuno dei medesimi ricorrenti a titolo di differenza fra l'importo dovuto e quello percepito a titolo di indennità di esclusività in separato giudizio);
2) il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari. di parte convenuta
(in comparsa di costituzione)
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare:
In via pregiudiziale / preliminare,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della sollevata eccezione di legittimità costituzionale in quanto infondata e irrilevante per mancanza di interesse, per i motivi esposti in diritto;
In via principale,
- respingere qualsivoglia pretesa avanzata dai ricorrenti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa, considerata l'inapplicabilità diretta della normativa nazionale citata da pagina 3 di 18 parte dell e considerata la tempestiva attuazione da Controparte_1
parte di quest'ultima della disposizione provinciale dell'incremento dell'indennità di esclusività;
- respingere qualsivoglia pretesa avanzata dal Dott. , al Parte_3
quale nulla spetta in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro e collocamento a riposo è anteriore al momento di decorrenza della previsione dell'Accordo - contratto collettivo del 07 novembre 2023 - 1°
Accordo Stralcio 2019-2021 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto della Dirigenza Sanitaria del Servizio
Sanitario Provinciale;
- respingere qualsivoglia pretesa avanzata dal Dott. , al Parte_1
quale è già stato irrogato il conguaglio retroattivo al 01/01/2023;
- respingere qualsivoglia pretesa avanzata dal Dott. , al Parte_2
quale è già stato irrogato il conguaglio retroattivo al 01/01/2023;
In via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, ridurre nella misura minima gli importi richiesti dai ricorrenti per tutti i motivi esposti nella presente memoria e in particolare per l'errato calcolo di parte ricorrente che individua il termine di adempimento dell' al 01/01/2024 (con Controparte_1
espressa riserva di contestare la successiva quantificazione di controparte).
In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori.
pagina 4 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.08.2025 i dott.ri , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio l
[...] Parte_3 Controparte_1
ed esponevano al Tribunale di essere dirigenti medici assunti
[...]
alle dipendenze dell convenuta, in servizio alla data del 1/1/2021 (e CP_1
successivamente collocati in quiescenza rispettivamente il 4/11/2024
[...]
, il 20/2/2025 ( ed il 31/1/2022 ( )), inquadrati nella Pt_1 Pt_2 Parte_3
fascia funzionale A con 15 anni di servizio;
in regime di rapporto esclusivo e, come tali, percettori dell'indennità di esclusività di cui al D.Lgs. n.502 del
1992.
I ricorrenti proseguivano poi evidenziando che l'art. 15 quater, comma 5,
D.lgs. 502/1992 aveva rimesso alla contrattazione collettiva la determinazione della misura di tale indennità e che tale previsione era stata successivamente integrata dal comma 407 delle Legge 178/2020 che aveva previsto a propria volta: “…a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aumento del 27% degli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità …, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità
2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020,..”. Tanto premesso, i ricorrenti si lamentavano del fatto che la Provincia
pagina 5 di 18 autonoma di Bolzano abbia dato attuazione all'incremento del 27% dell'indennità di esclusività prevista dal comma 407 della Legge 178/2020 solo con decorrenza dal 1/1/2024, a seguito della sottoscrizione dell'accordo collettivo provinciale del 18/12/2024. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come la disposizione in esame preveda l'incremento dell'indennità di esclusività a favore di tutto il personale del S.s.n. ivi compreso il personale medico della Provincia autonoma di Bolzano, ancorchè abbia fatto riferimento quale base di calcolo per la misura dell'incremento di tale voce retributiva, al
CCNL per l'area sanità e non al contratto collettivo provinciale di Bolzano.
Quanto al difetto di coordinamento della disposizione legislativa statale in esame, che cita il CCNL per l'area della dirigenza sanitaria e non anche il contratto collettivo della Provincia di Bolzano, proponevano un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in conformità ai principi di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano di disapplicare la contrattazione della
Provincia autonoma di Bolzano per la dirigenza sanitaria anteriore all'ultimo accordo del 18/12/2024, nella parte in cui non prevede per tale categoria di personale, a differenza di tutti gli altri dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, l'incremento del 27% dell'importo dell'indennità di esclusività anche nel triennio 2021-2023; in subordine, chiedevano sollevarsi questione di illegittimità costituzionale e rassegnavano le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 6 di 18 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , Controparte_1
contestando in toto le avversarie doglianze. Parte convenuta eccepiva innanzitutto che la Provincia Autonoma di Bolzano aveva incrementato l'indennità di esclusività fin dal 1.1.2023 (con l'Accordo – contratto collettivo del 07 novembre 2023) e pertanto i ricorrenti e all'epoca Pt_1 Pt_2
ancora dipendenti, avevano ricevuto i rispettivi conguagli con i cedolini di novembre 2023; e chiariva poi che successivamente, la Provincia Autonoma di Bolzano, con l'Accordo – contratto collettivo del 18 dicembre 2024, aveva previsto un ulteriore adeguamento degli importi dell'indennità di esclusività con decorrenza 1.1.2024: in particolare, in tale ultimo contratto collettivo si teneva conto del rateo della tredicesima mensilità ed i ricorrenti Parte_1
e avevano ricevuto i rispettivi conguagli con i
[...] Parte_2
cedolini di aprile 2024. Nel merito la convenuta sottolineava il chiaro dettato della legge, che fa espresso riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019 e non altresì alla contrattazione collettiva provinciale;
eccepiva che l Controparte_1
non avrebbe mai potuto disapplicare le disposizioni contrattuali provinciali e procedere lei stessa in applicazione della normativa statale;
evidenziava che non vi era alcuna legge provinciale che potesse essere tacciata di essere costituzionalmente illegittima e che nemmeno la contrattazione collettiva provinciale prestava il fianco a tali critiche. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 7 di 18 All'udienza del 4.11.2025, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 19.12.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 3.12.2025 e termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. fino al
18.12.2025.
Entrambe le parti depositavano in termini note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter cpc.
In particolare nelle note conclusionali parte ricorrente precisava, “Ne consegue che il comma 407 citato va interpretato intendendo il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità come rivolto più in generale a tutti i contratti collettivi applicabili alla dirigenza medica del S.s.n. compresi quelli stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con conseguente diritto dei ricorrenti a percepire l'incremento dell'indennità di esclusività di cui è causa anche nel periodo dal 1/1/2021 sino al 31/12/2022, atteso che la
Provincia autonoma ha dato attuazione pacificamente al medesimo incremento solo a partire dal 1/1/2023”.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato con riferimento al lasso temporale 2021 - 2022 e troverà accoglimento nei termini che si andranno a chiarire.
Fonti
L'indennità di esclusività è disciplinata – come riconosciuto anche dall - dalla normativa nazionale dagli artt. 15 quater e 15 Controparte_1
pagina 8 di 18 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421.
In particolare, l'art. 15 quater, comma 5, del citato decreto legislativo rimanda ai contratti collettivi di lavoro l'individuazione del trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti medici con rapporto esclusivo, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
La successiva legge del 30 dicembre 2020, n. 178 riguardante il
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ha incrementato la suddetta indennità del 27% ed è entrata in vigore in data 01/01/2021. L'art. 1, comma 407, prevede infatti che “Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento”.
pagina 9 di 18 Per quanto concerne la contrattazione collettiva, occorre dar conto del fatto che accanto alla contrattazione collettiva nazionale, vi è la contrattazione collettiva “provinciale”.
E' invero pacifico che, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome, all'articolo 46, comma 13, del D.lgs. 165/2001, il legislatore ha tenuto conto della speciale condizione giuridica prevedendo la possibilità di avvalersi di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale per la contrattazione collettiva di competenza.
In tal modo si è consentita, in forza delle prerogative previste a livello statutario e all'articolo 1, comma 3, D.lgs. 165/2001, l'istituzione di un'area di contrattazione collettiva provinciale che, al pari dei contratti collettivi nazionali, disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della provincia di
Bolzano, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001.
In sede di prima udienza ex art. 420 c.p.c. le parti hanno chiarito che a livello di contrattazione collettiva nazionale con il contratto 2021 – 2023 l'importo dell'indennità di esclusività è stato incrementato del 27% con decorrenza
1.1.2024, arrivando ad un importo lordo annuo di euro 17.599,13.-.
Anche la contrattazione per la provincia autonoma di Bolzano ha dato attuazione all'art. 15 quater, comma 5, D.lgs. 502/1992 prevedendo la corresponsione dell'indennità di esclusività alla dirigenza medica del Servizio sanitario provinciale.
Più nello specifico, l'art. 18, commi 1 e 2, del contratto collettivo provinciale per il triennio 2005-2008 bienni economici 2005 – 2006 e 2007 – 2008,
pagina 10 di 18 sottoscritto in data 17 febbraio 2009 (documento n. 3 di parte ricorrente) ha stabilito:
“(1) In concomitanza con la nuova disciplina dell'attività libero professionale del personale medico è istituita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto collettivo, l'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari. (2) L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l'indennità è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non è soggetto agli incrementi contrattuali generali”.
Successivamente, con l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale area della dirigenza sanitaria Servizio sanitario provinciale del 24 luglio 2018, ha previsto una modifica agli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (art. 11) (doc. 07 di parte convenuta).
Quindi, con l'Accordo – contratto collettivo del 07 novembre 2023 (1°
Accordo Stralcio 2019-2021 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale), ha previsto ai sensi dell'art. 3 – disposizione che richiamava l'art. 11 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – un ulteriore incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Ai sensi del medesimo articolo, tali modifiche hanno decorrenza dal 01/01/2023 (doc. 08 di parte convenuta).
pagina 11 di 18 In sede di prima udienza ex art. 420 c.p.c. le parti hanno chiarito che in forza del suddetto incremento l'indennità di esclusività è stata portata da euro
13.428,00 a 17.053,56.
Infine, con l'Accordo – contratto collettivo del 18 dicembre 2024 (3° contratto collettivo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell'area della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale - Chiusura triennio 2019-2021), è stato previsto un ulteriore adeguamento degli importi dell'indennità di esclusività. Ai sensi dell'art. 3 di tale accordo, tali modifiche hanno decorrenza dal 01/01/2024 (doc. 11 di parte convenuta).
In sede di prima udienza le parti hanno chiarito che in forza di tale ultimo aumento l'indennità di esclusività, ancorchè solo con decorrenza 1.1.2024 è stata allineata a quella corrisposta a livello nazionale, ovvero ad euro
17.599,13 importo lordo annuo.
Chiarito in questi termini il quadro delle fonti, occorre prendere atto del fatto che l'unica legge che disciplina l'indennità di esclusività è la legge 502 del
1992, come successivamente integrata dal comma 407 della legge 178/2020.
Non consta alcuna legge provinciale in materia.
Interpretazione del comma 407 della legge 178/2020
Il comma 407 delle Legge 178/2020 recita: “Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15- quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in
pagina 12 di 18 favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-
2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento”.
La disposizione in esame prevede l'incremento dell'indennità di esclusività a favore di tutto il personale del S.s.n., ivi compreso, quindi, il personale medico della Provincia autonoma Bolzano;
solo in seconda battuta, fa riferimento quale base di calcolo per la misura dell'incremento di tale voce retributiva, al
CCNL per l'area sanità (e non al contratto collettivo provinciale di Bolzano).
Il fine chiaramente espresso dalla disposizione in parola è quello di
“valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale”, senza distinzione / eccezione di sorta, quindi anche il servizio reso dalla dirigenza medica della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Ed invero, ove così non fosse, la disposizione de qua sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio di eguaglianza
(art. 3 Cost).
Non vi è alcun ragionevole motivo per cui situazioni uguali (id est il servizio in regime di esclusività reso dai dirigenti medici a livello nazionale e provinciale) dovrebbe essere regolato in maniera diversa. Un trattamento diverso integrerebbe invero una irragionevole discriminazione.
pagina 13 di 18 Al riguardo si osserva che nemmeno l' convenuta ha Controparte_1
indicato quale ragionevole motivo potrebbe giustificare una simile disparità di trattamento, tale non potendosi reputare l'esistenza di “autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano”, che non ha emanato alcuna legge in materia.
A fronte della sussistenza di un identico obbligo di esclusività per il personale medico della Provincia autonoma di Bolzano, ossia una situazione sostanzialmente identica, la previsione di una diversa misura dell'indennità di esclusività rispetto al restante territorio nazionale sarebbe indubbiamente una ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Ne consegue che il comma 407 citato va interpretato intendendo il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità come rivolto più in generale a tutti i contratti collettivi applicabili alla dirigenza medica del S.s.n. compresi quelli stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Del resto, tale interpretazione costituzionalmente orientata trova conferma anche sul piano sistematico, tenuto conto che, in assenza di una legge provinciale che disciplini diversamente la materia, la contrattazione collettiva ha evidentemente voluto dare attuazione alla legge nazionale ed avrebbe quindi dovuto recepirla in pieno, anche con riferimento alla data di decorrenza dell'incremento.
Legittimità costituzionale del comma 407 Art. 1 la legge 178/20
pagina 14 di 18 La disposizione in parola si sottrae a qualsiasi critica anche con riferimento al riparto di competenze legislative tra Stato e Provincia Autonoma.
Non è invero la prima volta che il legislatore nazionale incide sull'autonomia negoziale collettiva dell'intero settore del pubblico impiego, limitandola sia per quanto concerne i dipendenti dello Stato che i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome;
si pensi ai commi 213 e 214 dell'art. 1 della
L.23.12.2005 n.266, che sono stati oggetto di giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza 95/07, che ne ha affermato la legittimità, in quanto vertenti in materia di ordinamento civile.
In quel caso la legge nazionale aveva disposto la soppressione di determinate indennità e la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità della norma, in quanto materia rientrante nell'”ordinamento civile” e non nell'”organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del personale, che, secondo la
C. Costituzionale è invece di competenza delle Regioni ai sensi dell'art. 117 co. 4 Cost..
“Infatti, il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato “privatizzato” ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed
è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità,
pagina 15 di 18 costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali.
Nella specie, come già evidenziato, la norma censurata fissa, nell'intero settore del pubblico impiego, un tipico limite di diritto privato, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, si vedano le sentenze n. 234 e n. 50 del 2005; n. 282 del 2004; n. 352 del 2001;
n. 82 del 1998), è «fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati» e, come tale, si impone anche alle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 234 e 106 del 2005;
n. 282 del 2004).
La pertinenza della norma denunciata alla materia dell'ordinamento civile esclude la fondatezza di tutte le proposte censure, comprese quelle basate sulla non riconducibilità della norma stessa ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica” (C.Cost. 95/07).
Gli stessi principi valgono nel caso oggetto del presente giudizio.
Gerarchia delle fonti – contrasto del contratto collettivo con la legge
Appare quindi evidente che la contrattazione della Provincia autonoma di
Bolzano per la dirigenza sanitaria anteriore all'accordo 7/11/2023, si palesa illegittima ed invalida, siccome prevede un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dalla legge e come tale va disapplicata nella parte in cui non pagina 16 di 18 prevede per i dirigenti medici dell in Controparte_1
regime di esclusività, a differenza di tutti gli altri dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, l'incremento del 27% dell'importo dell'indennità di esclusività anche nel biennio 2021 - 2022.
Non vi è dubbio che la Provincia Autonoma sia legittimata alla stipula di contratti collettivi, ciò non significa però che in fase di contrattazione possano prevedersi (in assenza di legge provinciale che eventualmente e legittimamente lo preveda) deroghe alla legge nazionale.
Dunque, i ricorrenti hanno diritto a percepire l'importo dell'indennità di esclusività prevista dal contratto collettivo della provincia di Bolzano per il triennio 2016-2018, a favore del personale dirigente medico con anzianità di servizio superiore a 15 anni, in misura maggiorata del 27%, a partire dal
1/1/2021 e fino alla data del 31/12/2022.
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento
(esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo) (valore di lite dichiarato ai fini del contributo unificato: indeterminabile), vengono poste a carico di parte convenuta in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 466-2025 promossa con ricorso depositato il 30.08.2025 da , , Parte_3 Parte_1 Parte_4
contro così provvede:
[...] Controparte_1
pagina 17 di 18 ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disapplicato l'art. 3 dell'Accordo – contratto collettivo del 07 novembre 2023
(1° Accordo Stralcio 2019-2021 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario
Provinciale), nella parte in cui ha disposto la decorrenza dell'incremento dal
01/01/2023 anziché dal 01/01/2021, siccome in contrasto con il comma 407 dell'art. 1 della Legge 178/2020, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo dell'indennità di esclusività, prevista dal contratto collettivo della Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2016-2018, a favore del personale dirigente medico con anzianità di servizio superiore a 15 anni, maggiorato del 27%, a partire dal 1/1/2021 sino alla data del 31/12/2022, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in euro 7377,00.- per compenso, euro 259,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Addì, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AN HE
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, AN HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 466-2025 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco C.F._3
IA MA (C.F. ; C.F._4
proc. e dom. in Roma, viale Email_1
Pasteur 41, per procure speciali allegate al ricorso ricorrenti contro
, (C.F. e Part. IVA Controparte_1
), con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Thomas Alva Edison P.IVA_1
pagina 1 di 18 10/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore
Dott. rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2
disgiuntamente a mezzo degli Avv.ti Sonia Gasparri (C.F.
, pec: , Alfredo C.F._5 Email_2
CO NE DD (C.F. , pec: avv- C.F._6
, IT IN (C.F. Email_3
, pec: , Elena C.F._7 Email_4
EL (C.F. , pec: C.F._8 [...]
, RI ER (C.F. , Email_5 C.F._9
pec: e RE CI (C.F. Email_6
, pec: , tutti del foro C.F._10 Email_7
di Bolzano, proc. e dom presso l'Ufficio Legale dell'Ente sito in Bolzano,
Corso della Libertà n. 23, giusta procura alla lite in calce alla comparsa di costituzione e giusta lettera di incarico allegata al ricorso;
convenuto
In punto: decorrenza dell'indennità di esclusività
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
(in ricorso) disattesa ogni istanza contraria o diversa, voglia:
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti in epigrafe a percepire l'importo dell'indennità di esclusività, prevista dal contratto collettivo della pagina 2 di 18 Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2016-2018, a favore del personale dirigente medico con anzianità di servizio superiore a 15 anni, maggiorato del 27%, pari a complessivi €. 1.311,81 mensili lordi per tredici mensilità, a partire dal 1/1/2021 sino alla data di effettiva corresponsione dell'incremento in esame in busta paga o, comunque, sino alla data ritenuta di giustizia (con espressa riserva di quantificare e richiedere il pagamento dell'importo complessivamente dovuto per ciascuno dei medesimi ricorrenti a titolo di differenza fra l'importo dovuto e quello percepito a titolo di indennità di esclusività in separato giudizio);
2) il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari. di parte convenuta
(in comparsa di costituzione)
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare:
In via pregiudiziale / preliminare,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della sollevata eccezione di legittimità costituzionale in quanto infondata e irrilevante per mancanza di interesse, per i motivi esposti in diritto;
In via principale,
- respingere qualsivoglia pretesa avanzata dai ricorrenti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa, considerata l'inapplicabilità diretta della normativa nazionale citata da pagina 3 di 18 parte dell e considerata la tempestiva attuazione da Controparte_1
parte di quest'ultima della disposizione provinciale dell'incremento dell'indennità di esclusività;
- respingere qualsivoglia pretesa avanzata dal Dott. , al Parte_3
quale nulla spetta in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro e collocamento a riposo è anteriore al momento di decorrenza della previsione dell'Accordo - contratto collettivo del 07 novembre 2023 - 1°
Accordo Stralcio 2019-2021 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto della Dirigenza Sanitaria del Servizio
Sanitario Provinciale;
- respingere qualsivoglia pretesa avanzata dal Dott. , al Parte_1
quale è già stato irrogato il conguaglio retroattivo al 01/01/2023;
- respingere qualsivoglia pretesa avanzata dal Dott. , al Parte_2
quale è già stato irrogato il conguaglio retroattivo al 01/01/2023;
In via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, ridurre nella misura minima gli importi richiesti dai ricorrenti per tutti i motivi esposti nella presente memoria e in particolare per l'errato calcolo di parte ricorrente che individua il termine di adempimento dell' al 01/01/2024 (con Controparte_1
espressa riserva di contestare la successiva quantificazione di controparte).
In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori.
pagina 4 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.08.2025 i dott.ri , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio l
[...] Parte_3 Controparte_1
ed esponevano al Tribunale di essere dirigenti medici assunti
[...]
alle dipendenze dell convenuta, in servizio alla data del 1/1/2021 (e CP_1
successivamente collocati in quiescenza rispettivamente il 4/11/2024
[...]
, il 20/2/2025 ( ed il 31/1/2022 ( )), inquadrati nella Pt_1 Pt_2 Parte_3
fascia funzionale A con 15 anni di servizio;
in regime di rapporto esclusivo e, come tali, percettori dell'indennità di esclusività di cui al D.Lgs. n.502 del
1992.
I ricorrenti proseguivano poi evidenziando che l'art. 15 quater, comma 5,
D.lgs. 502/1992 aveva rimesso alla contrattazione collettiva la determinazione della misura di tale indennità e che tale previsione era stata successivamente integrata dal comma 407 delle Legge 178/2020 che aveva previsto a propria volta: “…a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aumento del 27% degli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità …, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità
2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020,..”. Tanto premesso, i ricorrenti si lamentavano del fatto che la Provincia
pagina 5 di 18 autonoma di Bolzano abbia dato attuazione all'incremento del 27% dell'indennità di esclusività prevista dal comma 407 della Legge 178/2020 solo con decorrenza dal 1/1/2024, a seguito della sottoscrizione dell'accordo collettivo provinciale del 18/12/2024. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come la disposizione in esame preveda l'incremento dell'indennità di esclusività a favore di tutto il personale del S.s.n. ivi compreso il personale medico della Provincia autonoma di Bolzano, ancorchè abbia fatto riferimento quale base di calcolo per la misura dell'incremento di tale voce retributiva, al
CCNL per l'area sanità e non al contratto collettivo provinciale di Bolzano.
Quanto al difetto di coordinamento della disposizione legislativa statale in esame, che cita il CCNL per l'area della dirigenza sanitaria e non anche il contratto collettivo della Provincia di Bolzano, proponevano un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in conformità ai principi di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano di disapplicare la contrattazione della
Provincia autonoma di Bolzano per la dirigenza sanitaria anteriore all'ultimo accordo del 18/12/2024, nella parte in cui non prevede per tale categoria di personale, a differenza di tutti gli altri dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, l'incremento del 27% dell'importo dell'indennità di esclusività anche nel triennio 2021-2023; in subordine, chiedevano sollevarsi questione di illegittimità costituzionale e rassegnavano le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 6 di 18 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , Controparte_1
contestando in toto le avversarie doglianze. Parte convenuta eccepiva innanzitutto che la Provincia Autonoma di Bolzano aveva incrementato l'indennità di esclusività fin dal 1.1.2023 (con l'Accordo – contratto collettivo del 07 novembre 2023) e pertanto i ricorrenti e all'epoca Pt_1 Pt_2
ancora dipendenti, avevano ricevuto i rispettivi conguagli con i cedolini di novembre 2023; e chiariva poi che successivamente, la Provincia Autonoma di Bolzano, con l'Accordo – contratto collettivo del 18 dicembre 2024, aveva previsto un ulteriore adeguamento degli importi dell'indennità di esclusività con decorrenza 1.1.2024: in particolare, in tale ultimo contratto collettivo si teneva conto del rateo della tredicesima mensilità ed i ricorrenti Parte_1
e avevano ricevuto i rispettivi conguagli con i
[...] Parte_2
cedolini di aprile 2024. Nel merito la convenuta sottolineava il chiaro dettato della legge, che fa espresso riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019 e non altresì alla contrattazione collettiva provinciale;
eccepiva che l Controparte_1
non avrebbe mai potuto disapplicare le disposizioni contrattuali provinciali e procedere lei stessa in applicazione della normativa statale;
evidenziava che non vi era alcuna legge provinciale che potesse essere tacciata di essere costituzionalmente illegittima e che nemmeno la contrattazione collettiva provinciale prestava il fianco a tali critiche. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 7 di 18 All'udienza del 4.11.2025, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 19.12.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 3.12.2025 e termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. fino al
18.12.2025.
Entrambe le parti depositavano in termini note conclusionali e note scritte ex art. 127 ter cpc.
In particolare nelle note conclusionali parte ricorrente precisava, “Ne consegue che il comma 407 citato va interpretato intendendo il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità come rivolto più in generale a tutti i contratti collettivi applicabili alla dirigenza medica del S.s.n. compresi quelli stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con conseguente diritto dei ricorrenti a percepire l'incremento dell'indennità di esclusività di cui è causa anche nel periodo dal 1/1/2021 sino al 31/12/2022, atteso che la
Provincia autonoma ha dato attuazione pacificamente al medesimo incremento solo a partire dal 1/1/2023”.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato con riferimento al lasso temporale 2021 - 2022 e troverà accoglimento nei termini che si andranno a chiarire.
Fonti
L'indennità di esclusività è disciplinata – come riconosciuto anche dall - dalla normativa nazionale dagli artt. 15 quater e 15 Controparte_1
pagina 8 di 18 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421.
In particolare, l'art. 15 quater, comma 5, del citato decreto legislativo rimanda ai contratti collettivi di lavoro l'individuazione del trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti medici con rapporto esclusivo, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
La successiva legge del 30 dicembre 2020, n. 178 riguardante il
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, ha incrementato la suddetta indennità del 27% ed è entrata in vigore in data 01/01/2021. L'art. 1, comma 407, prevede infatti che “Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento”.
pagina 9 di 18 Per quanto concerne la contrattazione collettiva, occorre dar conto del fatto che accanto alla contrattazione collettiva nazionale, vi è la contrattazione collettiva “provinciale”.
E' invero pacifico che, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome, all'articolo 46, comma 13, del D.lgs. 165/2001, il legislatore ha tenuto conto della speciale condizione giuridica prevedendo la possibilità di avvalersi di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale per la contrattazione collettiva di competenza.
In tal modo si è consentita, in forza delle prerogative previste a livello statutario e all'articolo 1, comma 3, D.lgs. 165/2001, l'istituzione di un'area di contrattazione collettiva provinciale che, al pari dei contratti collettivi nazionali, disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della provincia di
Bolzano, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001.
In sede di prima udienza ex art. 420 c.p.c. le parti hanno chiarito che a livello di contrattazione collettiva nazionale con il contratto 2021 – 2023 l'importo dell'indennità di esclusività è stato incrementato del 27% con decorrenza
1.1.2024, arrivando ad un importo lordo annuo di euro 17.599,13.-.
Anche la contrattazione per la provincia autonoma di Bolzano ha dato attuazione all'art. 15 quater, comma 5, D.lgs. 502/1992 prevedendo la corresponsione dell'indennità di esclusività alla dirigenza medica del Servizio sanitario provinciale.
Più nello specifico, l'art. 18, commi 1 e 2, del contratto collettivo provinciale per il triennio 2005-2008 bienni economici 2005 – 2006 e 2007 – 2008,
pagina 10 di 18 sottoscritto in data 17 febbraio 2009 (documento n. 3 di parte ricorrente) ha stabilito:
“(1) In concomitanza con la nuova disciplina dell'attività libero professionale del personale medico è istituita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto collettivo, l'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari. (2) L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l'indennità è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non è soggetto agli incrementi contrattuali generali”.
Successivamente, con l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale area della dirigenza sanitaria Servizio sanitario provinciale del 24 luglio 2018, ha previsto una modifica agli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (art. 11) (doc. 07 di parte convenuta).
Quindi, con l'Accordo – contratto collettivo del 07 novembre 2023 (1°
Accordo Stralcio 2019-2021 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale), ha previsto ai sensi dell'art. 3 – disposizione che richiamava l'art. 11 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – un ulteriore incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Ai sensi del medesimo articolo, tali modifiche hanno decorrenza dal 01/01/2023 (doc. 08 di parte convenuta).
pagina 11 di 18 In sede di prima udienza ex art. 420 c.p.c. le parti hanno chiarito che in forza del suddetto incremento l'indennità di esclusività è stata portata da euro
13.428,00 a 17.053,56.
Infine, con l'Accordo – contratto collettivo del 18 dicembre 2024 (3° contratto collettivo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell'area della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale - Chiusura triennio 2019-2021), è stato previsto un ulteriore adeguamento degli importi dell'indennità di esclusività. Ai sensi dell'art. 3 di tale accordo, tali modifiche hanno decorrenza dal 01/01/2024 (doc. 11 di parte convenuta).
In sede di prima udienza le parti hanno chiarito che in forza di tale ultimo aumento l'indennità di esclusività, ancorchè solo con decorrenza 1.1.2024 è stata allineata a quella corrisposta a livello nazionale, ovvero ad euro
17.599,13 importo lordo annuo.
Chiarito in questi termini il quadro delle fonti, occorre prendere atto del fatto che l'unica legge che disciplina l'indennità di esclusività è la legge 502 del
1992, come successivamente integrata dal comma 407 della legge 178/2020.
Non consta alcuna legge provinciale in materia.
Interpretazione del comma 407 della legge 178/2020
Il comma 407 delle Legge 178/2020 recita: “Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15- quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in
pagina 12 di 18 favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-
2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento”.
La disposizione in esame prevede l'incremento dell'indennità di esclusività a favore di tutto il personale del S.s.n., ivi compreso, quindi, il personale medico della Provincia autonoma Bolzano;
solo in seconda battuta, fa riferimento quale base di calcolo per la misura dell'incremento di tale voce retributiva, al
CCNL per l'area sanità (e non al contratto collettivo provinciale di Bolzano).
Il fine chiaramente espresso dalla disposizione in parola è quello di
“valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale”, senza distinzione / eccezione di sorta, quindi anche il servizio reso dalla dirigenza medica della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Ed invero, ove così non fosse, la disposizione de qua sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio di eguaglianza
(art. 3 Cost).
Non vi è alcun ragionevole motivo per cui situazioni uguali (id est il servizio in regime di esclusività reso dai dirigenti medici a livello nazionale e provinciale) dovrebbe essere regolato in maniera diversa. Un trattamento diverso integrerebbe invero una irragionevole discriminazione.
pagina 13 di 18 Al riguardo si osserva che nemmeno l' convenuta ha Controparte_1
indicato quale ragionevole motivo potrebbe giustificare una simile disparità di trattamento, tale non potendosi reputare l'esistenza di “autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano”, che non ha emanato alcuna legge in materia.
A fronte della sussistenza di un identico obbligo di esclusività per il personale medico della Provincia autonoma di Bolzano, ossia una situazione sostanzialmente identica, la previsione di una diversa misura dell'indennità di esclusività rispetto al restante territorio nazionale sarebbe indubbiamente una ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Ne consegue che il comma 407 citato va interpretato intendendo il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità come rivolto più in generale a tutti i contratti collettivi applicabili alla dirigenza medica del S.s.n. compresi quelli stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Del resto, tale interpretazione costituzionalmente orientata trova conferma anche sul piano sistematico, tenuto conto che, in assenza di una legge provinciale che disciplini diversamente la materia, la contrattazione collettiva ha evidentemente voluto dare attuazione alla legge nazionale ed avrebbe quindi dovuto recepirla in pieno, anche con riferimento alla data di decorrenza dell'incremento.
Legittimità costituzionale del comma 407 Art. 1 la legge 178/20
pagina 14 di 18 La disposizione in parola si sottrae a qualsiasi critica anche con riferimento al riparto di competenze legislative tra Stato e Provincia Autonoma.
Non è invero la prima volta che il legislatore nazionale incide sull'autonomia negoziale collettiva dell'intero settore del pubblico impiego, limitandola sia per quanto concerne i dipendenti dello Stato che i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome;
si pensi ai commi 213 e 214 dell'art. 1 della
L.23.12.2005 n.266, che sono stati oggetto di giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza 95/07, che ne ha affermato la legittimità, in quanto vertenti in materia di ordinamento civile.
In quel caso la legge nazionale aveva disposto la soppressione di determinate indennità e la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità della norma, in quanto materia rientrante nell'”ordinamento civile” e non nell'”organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del personale, che, secondo la
C. Costituzionale è invece di competenza delle Regioni ai sensi dell'art. 117 co. 4 Cost..
“Infatti, il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato “privatizzato” ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed
è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità,
pagina 15 di 18 costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali.
Nella specie, come già evidenziato, la norma censurata fissa, nell'intero settore del pubblico impiego, un tipico limite di diritto privato, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, si vedano le sentenze n. 234 e n. 50 del 2005; n. 282 del 2004; n. 352 del 2001;
n. 82 del 1998), è «fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati» e, come tale, si impone anche alle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 234 e 106 del 2005;
n. 282 del 2004).
La pertinenza della norma denunciata alla materia dell'ordinamento civile esclude la fondatezza di tutte le proposte censure, comprese quelle basate sulla non riconducibilità della norma stessa ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica” (C.Cost. 95/07).
Gli stessi principi valgono nel caso oggetto del presente giudizio.
Gerarchia delle fonti – contrasto del contratto collettivo con la legge
Appare quindi evidente che la contrattazione della Provincia autonoma di
Bolzano per la dirigenza sanitaria anteriore all'accordo 7/11/2023, si palesa illegittima ed invalida, siccome prevede un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dalla legge e come tale va disapplicata nella parte in cui non pagina 16 di 18 prevede per i dirigenti medici dell in Controparte_1
regime di esclusività, a differenza di tutti gli altri dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, l'incremento del 27% dell'importo dell'indennità di esclusività anche nel biennio 2021 - 2022.
Non vi è dubbio che la Provincia Autonoma sia legittimata alla stipula di contratti collettivi, ciò non significa però che in fase di contrattazione possano prevedersi (in assenza di legge provinciale che eventualmente e legittimamente lo preveda) deroghe alla legge nazionale.
Dunque, i ricorrenti hanno diritto a percepire l'importo dell'indennità di esclusività prevista dal contratto collettivo della provincia di Bolzano per il triennio 2016-2018, a favore del personale dirigente medico con anzianità di servizio superiore a 15 anni, in misura maggiorata del 27%, a partire dal
1/1/2021 e fino alla data del 31/12/2022.
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento
(esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo) (valore di lite dichiarato ai fini del contributo unificato: indeterminabile), vengono poste a carico di parte convenuta in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 466-2025 promossa con ricorso depositato il 30.08.2025 da , , Parte_3 Parte_1 Parte_4
contro così provvede:
[...] Controparte_1
pagina 17 di 18 ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disapplicato l'art. 3 dell'Accordo – contratto collettivo del 07 novembre 2023
(1° Accordo Stralcio 2019-2021 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario
Provinciale), nella parte in cui ha disposto la decorrenza dell'incremento dal
01/01/2023 anziché dal 01/01/2021, siccome in contrasto con il comma 407 dell'art. 1 della Legge 178/2020, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo dell'indennità di esclusività, prevista dal contratto collettivo della Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2016-2018, a favore del personale dirigente medico con anzianità di servizio superiore a 15 anni, maggiorato del 27%, a partire dal 1/1/2021 sino alla data del 31/12/2022, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in euro 7377,00.- per compenso, euro 259,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Addì, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
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