Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi da versare in rate uguali di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1989, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; e per gli anni 1986, 1987 e 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali".
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni di cambio si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni di cambio si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.