Sentenza 11 giugno 1963
Massime • 3
L'accettazione tacita dell'eredita di cui all'art 476 cod civ puo desumersi non solo dal compimento da parte del chiamato alla successione di Atti che per la loro natura presuppongono l'acquisto della eredita ed all'eredita si riferiscono, ma benanche dal comportamento processuale del successibile, che si riveli incompatibile con la volonta di non accettare. ( Conf 3811/58).*
La donazione di un'azienda, dissimulata sotto l'apparenza di una vendita stipulata per scrittura privata e nulla per difetto di Forma (arg 782 cod civ), non ricorrendo nemmeno gli estremi di una donazione manuale, che dalla Forma dell'atto pubblico puo prescindere (art 783 cod civ), considerata la rilevante entita dell'oggetto della liberalita.*
Nei riguardi della parte costituitasi in giudizio a mezzo di procuratore, la perdita della capacita di stare in giudizio deve essere dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, perche solo dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e interrotto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/1963, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1963 |
Testo completo
L'accettazione tacita dell'eredita di cui all'art 476 cod civ puo desumersi non solo dal compimento da parte del chiamato alla successione di Atti che per la loro natura presuppongono l'acquisto della eredita ed all'eredita si riferiscono, ma benanche dal comportamento processuale del successibile, che si riveli incompatibile con la volonta di non accettare. ( Conf 3811/58).*