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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1081/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza dell'8.1.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Budini del foro di Chieti in Parte_1 virtù di procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
on sede in Chieti Scalo rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Maria Sirolli del foro di Chieti ed elettivamente domiciliata in Chieti presso lo studio del predetto difensore, sito in Chieti alla Via Spaventa n. 29, giusta procura da intendersi in calce alla memoria di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 589/2023 del Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, pubblicata il 20.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< …Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità o annullare e comunque dichiarare illegittima e priva di efficacia la delibera in data 29.6.2018 adottata dalla assemblea dei soci della convenuta nella parte in cui ha deliberato la esclusione del .- CP_1 Parte_1
Con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite. >>
1 Appellata
<< … insiste nel rigetto del gravame e nella conferma in ogni suo capo della sentenza n. 589/2023 emessa dal Tribunale specializzato per le imprese de L'Aquila in data 20.9.2023, nel giudizio n.
2023/2019 RG Alla luce delle ragioni dedotte in atti, chiede ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 10.000,00 ovvero qualunque altra ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio … >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di L'Aquila, per quanto in questa sede ancora è
d'interesse evidenziare, decidendo sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti della (di seguito, per brevità, ) Controparte_1 Controparte_1 per l'annullamento della delibera assembleare in data 29.6.2018, nella parte in cui veniva disposta la loro esclusione dalla cooperativa, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la e la Pt_2
convenuta e, invece, rigettato la domanda formulata dal compensando integralmente le Parte_1
spese nel rapporto tra le prime parti e condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello sulla base dei motivi di seguito Parte_1
esposti.
2.1. E' erroneo l'assunto del giudice di prime cure secondo il quale occorre distinguere i vizi attinenti al bilancio, suscettibili di autonoma impugnativa, estranea alla presente controversia, dai vizi attinenti alla delibera di esclusione, motivata sulla base dell'art. 7, lett. d) ed e), dello Statuto sicché, nel presente giudizio, non rilevano le invalidità delle deliberazioni di approvazione dei bilanci che sono oggetto di un distinto contenzioso. Infatti, poiché l'inadempimento contestato all'appellante con la delibera di esclusione impugnata deriva dalla situazione debitoria dei soci approvata con il bilancio del 2016, è evidente che il sindacato sulla validità di tale delibera non può prescindere dalla verifica della validità del predetto bilancio che, pacificamente, è stato annullato dal Tribunale di Chieti, come da sentenza allegata agli atti, con la conseguenza che era, in realtà, insussistente la situazione debitoria dell'appellante.
2.2. E', altresì, erroneo ritenere, quanto al debito della cooperativa verso l'appellante per la somma di € 27.627,48 a titolo di “finanziamento soci”, che esso non facesse venire meno la rilevanza della posizione debitoria dello stesso appellante verso la cooperativa poiché non era stato chiarito il contenuto degli accordi con la società per la restituzione dei finanziamenti e, in tale ambito, se fosse o meno scaduto il termine di restituzione di detti versamenti e se, di conseguenza, detto credito fosse o meno esigibile al momento dell'esclusione dell'appellante. Invero, l'esistenza del predetto credito,
2 minimamente non considerato nella deliberazione impugnata, non avrebbe dovuto consentire alla l'esclusione dell'appellante. D'altra parte, l'esistenza della posizione debitoria del socio CP_1
è stata ritenuta sulla base dei bilanci del 2017 e 2018, asseritamente non impugnati, malgrado fossero successivi alla esclusione dell'appellante il quale, dunque, non poteva partecipare all'assemblea e non avrebbe potuto impugnare le delibere di approvazione degli stessi.
2.3. La decisione è censurabile ance nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità nell'inadempimento dell'appellante. L'omesso versamento del prezzo pattuito per la cessione degli immobili è stato valutato senza tenere conto della circostanza che, con delibera del 9.9.2016,
l'assemblea della cooperativa aveva deliberato di definire la questione con la stipula dell'atto di assegnazione dell'appartamento in favore dell'appellante, ove il predetto avesse accettato di pagare le somme richieste;
neppure è stato considerato che pro bono pacis, al solo fine di definire la vicenda e ottenere l'assegnazione dell'appartamento, l'appellante si era dichiarato disposto alla stipula ed al pagamento chiedendo, con nota datata 16.3.2017, la predisposizione e consegna da parte della cooperativa, di tutti i documenti di legge come indicati dal tecnico incaricato, indispensabili per la stipula, nota senza alcun riscontro, pur avendo egli consegnato alla cooperativa appellata l'assegno dell'importo richiesto da incassarsi alla data della stipula;
con successiva nota del 21.9.2017 la cooperativa era stata invitata alla stipula presso il notaio prescelto per il giorno 6.10.2017 ore 11,00 senza che essa fosse comparsa senza alcun motivo;
di tanto veniva data contezza alla cooperativa con nota del 10.10.2017 con allegata bozza dell'atto di assegnazione, ancora una volta senza alcun riscontro. Quindi, non sussiste neppure l'inadempimento dell'attore sotto il profilo soggettivo, posto che il mancato versamento della somma realmente dovuta è dipeso solo ed esclusivamente a fatto e colpa della cooperativa.
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituita la la quale Controparte_1
ha resistito agli avversi assunti.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'8.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il primo motivo è manifestamente infondato.
5.1. Il debito dell'appellante nei confronti della , per quote sia di spese Controparte_1
generali che di ratei del mutuo non corrisposte, al contrario di quanto si assume con il gravame, non discende dai bilanci consuntivi degli esercizi 2015 e 2016, bensì dalla sentenza di condanna n.
452/2009 del 12.6.2009 del Tribunale di Chieti (confermata con sentenza di questa Corte n. 154/2015
3 del 3.2.2015, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso del da parte della Corte di Parte_1
Cassazione n. 10752/2019 del 17.4.2019).
5.2. In ogni caso, le deliberazioni di approvazione dei sopraindicati bilanci dell'11.7.2016 e del
15.9.2017 sono state annullate, rispettivamente con sentenze del Tribunale di Chieti n. 150/2018 del
3.4.2018 e n. 477/2019 dell'1.7.2019 per motivi estranei alla esposizioni debitoria del nei Parte_1
confronti della . Ed anzi, in entrambe le sentenze, il motivo di opposizione Controparte_1
relativo a tale esposizione – legato all'asserita esistenza di un controcredito del socio nei confronti della cooperativa – è stato respinto. Tra l'altro, l'appellante non ha replicato alcunché in ordine alla affermazione dell'appellata circa l'omesso rimborso delle spese processuali di tutti i gradi del predetto giudizio.
5.3. Va aggiunto che, come esposto nella sentenza gravata sul punto non contestata, la posta debitoria in parola veniva riportata nei successivi bilanci degli esercizi 2017 e 2018 che sono stati approvati con deliberazioni non impugnate dall'appellante.
6. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
6.1. In relazione all'asserito controcredito dell'appellante di € 27.627,48 (riportato nel bilancio consuntivo del 2015) non può che ribadirsi il corretto rilievo del giudice di prime cure, ripreso dalle stesse soprarichiamate sentenze del Tribunale di Chieti relative ai bilanci 2015 e 2016, secondo cui il socio non ha mai chiarito la natura delle erogazioni effettuate in favore della cooperativa, da cui poter desumere tra l'altro l'esigibilità della pretesa restitutoria, onde l'impossibilità di ritenere estinta, al momento dell'esclusione, la posizione debitoria degli attori. Rilievo al quale, pure nel presente grado del giudizio, l'appellante non replica alcunché di concreto.
6.2. Si osserva, comunque, che il predetto controcredito sarebbe di ammontare ben inferiore a quello dell'appellata – tra l'altro, via via accresciuto dalla persistente morosità del socio, come si evince dai bilanci 2020, 2021 e 2022, non impugnati dall'appellante – e quindi inidoneo ad estinguere il debito complessivo dell'appellante.
7. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato.
7.1. A sostegno della non gravità del suo inadempimento, la parte appellante fa riferimento alla volontà conciliativa espressa dal medesimo nel corso della vicenda. Tuttavia, a tal fine, è irrilevante il comportamento successivo all'inadempimento e, peraltro, al contrario dell'altra socia impugnante
( con cui la cooperativa raggiungeva un accordo, le trattative non andavano a buon Parte_2 fine (avendo l'appellante preteso documentazione inutile ed avanzato eccezioni pretestuose) ed è pure incontestato che il ha continuato a possedere l'immobile (locandolo a terzi) senza versare Parte_1
alcunché alla cooperativa.
4 8. In conclusione, l'appello va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, compensi medi, nei limiti di quanto richiesto con la nota spese giudiziali allegata.
10. Alla luce di quanto esposto circa la manifesta inconsistenza, in fatto e in diritto, delle censure formulate con il gravame – che, appunto, è risultato obliterare completamente le risultanze istruttorie e la stessa motivazione della sentenza gravata – deve ritenersi che l'appellante abbia agito con dolo o quanto meno con colpa grave, cosicché sussistono i presupposti per ritenere, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria dell'appellante il quale va condannato a pagare in favore dell'appellata della somma, di € 2.000,00, determinata equitativamente in ragione di circa la metà dell'importo delle spese di lite da rimborsare. Segue la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00 ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
11. L'esito del presente grado del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
3) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali sino al saldo;
4) condanna l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00;
5) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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