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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/12/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa AR RI ER, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3272\2024 Reg. Gen. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Pt_1 C.F._1
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Cesello Argiolas;
[...]
- parte opponente-
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , e CP_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. rappresentati e CP_3 C.F._4
difesi come in atti dall'avv. Marco Marchese;
-parte opposta-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.);
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto notificato in data 11.04.2024 (rinnovazione del precetto del
05.02.2024), , e avevano intimato a il CP_1 CP_3 CP_2 Pt_1
pagamento della somma complessiva di € 29.010,58, fondata sulla sentenza n.
1168/2022 del Tribunale di Cagliari (depositata il 03.05.2022), recante: conguaglio a carico di pari a € 17.606,25; spese processuali della fase contenziosa pari a Pt_1 € 7.254,00 oltre spese generali ed accessori;
spese di CTU 2013 e 2016 poste a carico di;
spese CTU a carico delle parti pro quota. Pt_1
Con atto di citazione del 15.05.2024, ha proposto opposizione a Pt_1
precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c., deducendo l'inesistenza (in parte) del diritto dei creditori a procedere esecutivamente per l'intero importo precettato, in ragione di fatti estintivi/riduttivi sopravvenuti al titolo, consistenti nell'indebita percezione da parte degli opposti dei frutti (canoni e cauzioni) degli immobili a lui assegnati con la sentenza n. 1168/2022: appartamento Cagliari, via Catalani 11 (canone € 550/mese); locale commerciale Cagliari, viale Bonaria 88 (canone € 500/mese). L'opponente ha quantificato il proprio controcredito in € 25.150,00 così composto: canoni post sentenza dal 03.05.2022 a 09.2023: € 17.850,00 (17 mesi × € 1.050,00); cauzioni: €
3.100,00 (via Catalani € 1.100; viale Bonaria € 2.000); canoni pre sentenza 01–
04.2022: € 4.200,00. Ha chiesto: dichiararsi la nullità/inefficacia del precetto;
accertarsi la compensazione con il controcredito e rideterminarsi il dovuto nel residuo di € 3.860,58 (o altra somma), nonché sospendere l'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte ex art. 615 c.p.c.
Si sono costituiti gli opposti, contestando integralmente le allegazioni e la fondatezza delle domande avanzate ex adverso. In particolare, hanno eccepito:
l'irrilevanza dei canoni pre -sentenza (01–04.2022), non essendo in quel periodo Pt_1
proprietario esclusivo degli immobili;
la prosecuzione della gestione post sentenza necessitata dall'inerzia di , che non avrebbe provveduto agli adempimenti per Pt_1
subentrare nei contratti e né al pagamento delle spese;
la compensazione già operata in via di fatto e comunicata in rendiconto, con debiti di verso di loro pari a € Pt_1
20.395,78, così dettagliati: registrazioni contratti locazione 2022: € 87,47; oneri condominiali + spese legali (via Catalani e viale Bonaria, sino al 31.10.2023): €
3.759,09; registrazione sentenza n. 1168/2022 (quota Aldo, incl. 9% sul conguaglio):
€ 4.539,26; trascrizione sentenza n. 1168/2022 (quota Aldo): € 225,00; restituzione per prelievo eccedente su somme ereditarie materne (quota percepita 1/4 anziché 1/6):
€ 11.784,06; l'esistenza di rendiconti comunicati il 20.11.2023 (saldo dare/avere al 21.09.2023), non contestati, con offerta ad di € 4.153,61 (o € 3.153,61 al netto Pt_1
di accantonamento € 1.000), tramite assegno circolare non ritirato;
l'infondatezza dell'istanza di sospensione del titolo, per mancanza di gravi motivi (art. 615 c.p.c.).
Gli opposti hanno altresì contestato l'eccezione di “abuso del diritto” per la pluralità di procedure esecutive e hanno negato i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Essi hanno concluso chiedendo: il rigetto integrale dell'opposizione; l'accertamento dei loro crediti e compensazione con quelli di;
Pt_1
in via riconvenzionale, accertarsi i loro crediti pari a € 20.395,78 (o altra somma) e compensarsi con i crediti di;
ove non ritenuta intervenuta compensazione, Pt_1
condannarsi al pagamento di € 20.395,78 oltre interessi e la condanna alle spese Pt_1
per comportamento processuale ritenuto scorretto.
Con provvedimento del 18.11.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. La causa è stata istruita per via documentale.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 e all'udienza del 3.12.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente, quanto alla richiesta di trattazione orale formulata da parte opponente, va ricordato che il magistrato applicato a distanza svolge le udienze da remoto o in trattazione scritta, ex art. 127 bis e ter c.p.c.; che se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-bis e il giudice ritiene che l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio ed in tal caso al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di specie, la richiesta deve ritenersi infondata, poiché la trattazione in presenza non avrebbe apportato alcuna utilità, avendo le parti avuto piena possibilità di svolgere le proprie difese nel corso del giudizio. L'udienza in modalità cartolare non ha in alcun modo compromesso il principio del contraddittorio e le parti hanno, inoltre, depositato note conclusive. Ulteriormente, la rimessione degli atti si sarebbe posta in contrasto con il principio di economicità processuale.
Tanto posto, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente ha dedotto che il titolo esecutivo non giustifica la richiesta di pagamento per l'intero importo intimato, poiché dopo la sentenza di divisione gli opposti avrebbero continuato a percepire i frutti degli immobili assegnati, trattenendo canoni e cauzioni per una somma che ritiene certa, liquida ed esigibile. Ha chiesto che il precetto venga dichiarato inefficace per la parte eccedente, invocando la compensazione tra il proprio controcredito e quello azionato dagli opposti, con rideterminazione del saldo e sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, sostenendo che i controcrediti dedotti dagli opposti non dipendono dal medesimo titolo e che, in particolare, la somma di € 11.784,06 non è esigibile, ma subordinata al definitivo scioglimento dell'intero patrimonio.
Gli opposti, dal canto loro, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, affermando che i crediti vantati da sono già stati compensati con ulteriori debiti a suo carico, Pt_1
analiticamente indicati e documentati, per spese condominiali, registrazioni e trascrizioni della sentenza, oltre che per la restituzione della quota di denaro ereditario indebitamente trattenuta.
È noto che l'opposizione ante esecuzione consente unicamente il controllo sulla persistenza e misura del credito azionato alla luce di eventi successivi al titolo, senza riesame del merito del titolo stesso. Ne consegue che l'eccezione dell'opponente tesa ad imputare ai convenuti i frutti anteriori alla pubblicazione della sentenza n.
1168/2022 è infondata: prima dell'assegnazione esclusiva, gli immobili ricadevano nella comunione ereditaria e i frutti maturati ante sentenza affluiscono alla massa, regolati dai rendiconti periodici, peraltro ricevuti e non specificamente contestati dall'opponente (assegno 2021 € 7.065,20). Non ricorre, dunque, un credito personale, liquido ed esigibile dell'opponente verso i convenuti per tale periodo. Per il periodo successivo alla sentenza, è principio non controverso che i frutti e le cauzioni degli immobili assegnati spettino all'assegnatario. Tuttavia, gli opposti hanno documentato di aver proseguito transitoriamente la gestione per inerzia dell'opponente e di aver anticipato oneri strettamente connessi (condominiali, registrazioni, trascrizioni) (cfr. doc. allegata dagli opposti). Ne discende che il credito dell'opponente per canoni e cauzioni è astrattamente esistente, ma soggetto a compensazione con i controcrediti degli opposti.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dall'opponente, essa non è fondata. La compensazione ex artt. 1241–1243
c.c. non richiede identità di titolo causale: è sufficiente che i crediti siano reciproci, omogenei e liquidi ed esigibili (o di pronta liquidazione). I controcrediti per spese condominiali, registrazioni e trascrizioni correlate alla sentenza n. 1168/2022 e la restituzione di somme ereditarie indebitamente trattenute sono omogenei (denaro) e riconducibili al medesimo rapporto divisorio o ai suoi effetti esecutivi. La domanda riconvenzionale degli opposti è quindi ammissibile ed è comunque assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di compensazione.
Non assume rilievo la circostanza che la divisione non sia stata completata e che permangano beni in comunione. La scrittura privata del 24.05.2016 prevedeva una ripartizione provvisoria con conguaglio “all'esito dell'impugnazione” del testamento;
tale impugnazione è stata rigettata con sentenza del 19.07.2017, consolidando il diritto dei convenuti alla restituzione immediata della differenza. Non risulta alcuna clausola che subordini la restituzione al compimento di ulteriori operazioni divisionali. La voce
è pertanto certa, liquida ed esigibile e, come tale, compensabile.
Va, poi, considerato che gli opposti, con raccomandata del 20.11.2023, hanno comunicato all'opponente il rendiconto complessivo dare/avere e messo a disposizione la somma residua di € 4.153,61, successivamente trasmessa con assegno circolare di € 3.153,51 (al netto dell'accantonamento concordato di € 1.000,00 per spese di gestione dei beni indivisi di Seui). Tale assegno, già emesso nel 2023 e non ritirato dall'opponente, è stato annullato e riemesso, secondo quanto indicato con raccomandata del 04.11.2025. La circostanza, non contestata, conferma la correttezza della gestione contabile da parte degli opposti, rafforzando la conclusione circa l'infondatezza dell'opposizione. Specificamente, il saldo teorico favorevole all'opponente è assorbito dall'offerta già effettuata dagli opposti.
Alla luce di quanto dedotto, la compensazione opera fino a concorrenza tra il credito dell'opponente per canoni post-sentenza e cauzioni (al netto dei canoni pre- sentenza non dovuti) e i crediti opposti complessivi, inclusa la differenza di €
11.784,06 e le spese connesse alla gestione e all'attuazione della sentenza n.
1168/2022. Il materiale contabile prodotto consente una pronta liquidazione: il controcredito degli opposti assorbe pressoché per intero il credito dell'opponente, con saldo residuo non significativo, e determina il rigetto della richiesta di dichiarare l'inefficacia del precetto per eccedenza.
Quanto all'eccezione di abuso del mezzo esecutivo, essa è generica e priva di pregio. La mera sommatoria degli importi vincolati non equivale all'effettiva assegnazione, e la normativa consente la pluralità di azioni esecutive, purché nel rispetto dei limiti di legge e con possibilità di riduzione ove necessario. Dagli atti emerge che, a seguito delle contestazioni, il Giudice dell'esecuzione ha disposto la riunione delle procedure e l'opponente ha presentato istanza di riduzione, circostanza che conferma il corretto funzionamento dei rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Dette spese vanno liquidiate in complessivi euro 6.713,00, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro
1.204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: - rigetta l'opposizione proposta da;
Pt_1
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, Pt_1
che liquida in euro 6.713,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso il 14.12.2025
IL GIUDICE
AR RI ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa AR RI ER, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3272\2024 Reg. Gen. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Pt_1 C.F._1
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Cesello Argiolas;
[...]
- parte opponente-
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , e CP_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. rappresentati e CP_3 C.F._4
difesi come in atti dall'avv. Marco Marchese;
-parte opposta-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.);
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto notificato in data 11.04.2024 (rinnovazione del precetto del
05.02.2024), , e avevano intimato a il CP_1 CP_3 CP_2 Pt_1
pagamento della somma complessiva di € 29.010,58, fondata sulla sentenza n.
1168/2022 del Tribunale di Cagliari (depositata il 03.05.2022), recante: conguaglio a carico di pari a € 17.606,25; spese processuali della fase contenziosa pari a Pt_1 € 7.254,00 oltre spese generali ed accessori;
spese di CTU 2013 e 2016 poste a carico di;
spese CTU a carico delle parti pro quota. Pt_1
Con atto di citazione del 15.05.2024, ha proposto opposizione a Pt_1
precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c., deducendo l'inesistenza (in parte) del diritto dei creditori a procedere esecutivamente per l'intero importo precettato, in ragione di fatti estintivi/riduttivi sopravvenuti al titolo, consistenti nell'indebita percezione da parte degli opposti dei frutti (canoni e cauzioni) degli immobili a lui assegnati con la sentenza n. 1168/2022: appartamento Cagliari, via Catalani 11 (canone € 550/mese); locale commerciale Cagliari, viale Bonaria 88 (canone € 500/mese). L'opponente ha quantificato il proprio controcredito in € 25.150,00 così composto: canoni post sentenza dal 03.05.2022 a 09.2023: € 17.850,00 (17 mesi × € 1.050,00); cauzioni: €
3.100,00 (via Catalani € 1.100; viale Bonaria € 2.000); canoni pre sentenza 01–
04.2022: € 4.200,00. Ha chiesto: dichiararsi la nullità/inefficacia del precetto;
accertarsi la compensazione con il controcredito e rideterminarsi il dovuto nel residuo di € 3.860,58 (o altra somma), nonché sospendere l'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte ex art. 615 c.p.c.
Si sono costituiti gli opposti, contestando integralmente le allegazioni e la fondatezza delle domande avanzate ex adverso. In particolare, hanno eccepito:
l'irrilevanza dei canoni pre -sentenza (01–04.2022), non essendo in quel periodo Pt_1
proprietario esclusivo degli immobili;
la prosecuzione della gestione post sentenza necessitata dall'inerzia di , che non avrebbe provveduto agli adempimenti per Pt_1
subentrare nei contratti e né al pagamento delle spese;
la compensazione già operata in via di fatto e comunicata in rendiconto, con debiti di verso di loro pari a € Pt_1
20.395,78, così dettagliati: registrazioni contratti locazione 2022: € 87,47; oneri condominiali + spese legali (via Catalani e viale Bonaria, sino al 31.10.2023): €
3.759,09; registrazione sentenza n. 1168/2022 (quota Aldo, incl. 9% sul conguaglio):
€ 4.539,26; trascrizione sentenza n. 1168/2022 (quota Aldo): € 225,00; restituzione per prelievo eccedente su somme ereditarie materne (quota percepita 1/4 anziché 1/6):
€ 11.784,06; l'esistenza di rendiconti comunicati il 20.11.2023 (saldo dare/avere al 21.09.2023), non contestati, con offerta ad di € 4.153,61 (o € 3.153,61 al netto Pt_1
di accantonamento € 1.000), tramite assegno circolare non ritirato;
l'infondatezza dell'istanza di sospensione del titolo, per mancanza di gravi motivi (art. 615 c.p.c.).
Gli opposti hanno altresì contestato l'eccezione di “abuso del diritto” per la pluralità di procedure esecutive e hanno negato i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Essi hanno concluso chiedendo: il rigetto integrale dell'opposizione; l'accertamento dei loro crediti e compensazione con quelli di;
Pt_1
in via riconvenzionale, accertarsi i loro crediti pari a € 20.395,78 (o altra somma) e compensarsi con i crediti di;
ove non ritenuta intervenuta compensazione, Pt_1
condannarsi al pagamento di € 20.395,78 oltre interessi e la condanna alle spese Pt_1
per comportamento processuale ritenuto scorretto.
Con provvedimento del 18.11.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. La causa è stata istruita per via documentale.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 e all'udienza del 3.12.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente, quanto alla richiesta di trattazione orale formulata da parte opponente, va ricordato che il magistrato applicato a distanza svolge le udienze da remoto o in trattazione scritta, ex art. 127 bis e ter c.p.c.; che se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-bis e il giudice ritiene che l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio ed in tal caso al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di specie, la richiesta deve ritenersi infondata, poiché la trattazione in presenza non avrebbe apportato alcuna utilità, avendo le parti avuto piena possibilità di svolgere le proprie difese nel corso del giudizio. L'udienza in modalità cartolare non ha in alcun modo compromesso il principio del contraddittorio e le parti hanno, inoltre, depositato note conclusive. Ulteriormente, la rimessione degli atti si sarebbe posta in contrasto con il principio di economicità processuale.
Tanto posto, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente ha dedotto che il titolo esecutivo non giustifica la richiesta di pagamento per l'intero importo intimato, poiché dopo la sentenza di divisione gli opposti avrebbero continuato a percepire i frutti degli immobili assegnati, trattenendo canoni e cauzioni per una somma che ritiene certa, liquida ed esigibile. Ha chiesto che il precetto venga dichiarato inefficace per la parte eccedente, invocando la compensazione tra il proprio controcredito e quello azionato dagli opposti, con rideterminazione del saldo e sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, sostenendo che i controcrediti dedotti dagli opposti non dipendono dal medesimo titolo e che, in particolare, la somma di € 11.784,06 non è esigibile, ma subordinata al definitivo scioglimento dell'intero patrimonio.
Gli opposti, dal canto loro, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, affermando che i crediti vantati da sono già stati compensati con ulteriori debiti a suo carico, Pt_1
analiticamente indicati e documentati, per spese condominiali, registrazioni e trascrizioni della sentenza, oltre che per la restituzione della quota di denaro ereditario indebitamente trattenuta.
È noto che l'opposizione ante esecuzione consente unicamente il controllo sulla persistenza e misura del credito azionato alla luce di eventi successivi al titolo, senza riesame del merito del titolo stesso. Ne consegue che l'eccezione dell'opponente tesa ad imputare ai convenuti i frutti anteriori alla pubblicazione della sentenza n.
1168/2022 è infondata: prima dell'assegnazione esclusiva, gli immobili ricadevano nella comunione ereditaria e i frutti maturati ante sentenza affluiscono alla massa, regolati dai rendiconti periodici, peraltro ricevuti e non specificamente contestati dall'opponente (assegno 2021 € 7.065,20). Non ricorre, dunque, un credito personale, liquido ed esigibile dell'opponente verso i convenuti per tale periodo. Per il periodo successivo alla sentenza, è principio non controverso che i frutti e le cauzioni degli immobili assegnati spettino all'assegnatario. Tuttavia, gli opposti hanno documentato di aver proseguito transitoriamente la gestione per inerzia dell'opponente e di aver anticipato oneri strettamente connessi (condominiali, registrazioni, trascrizioni) (cfr. doc. allegata dagli opposti). Ne discende che il credito dell'opponente per canoni e cauzioni è astrattamente esistente, ma soggetto a compensazione con i controcrediti degli opposti.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dall'opponente, essa non è fondata. La compensazione ex artt. 1241–1243
c.c. non richiede identità di titolo causale: è sufficiente che i crediti siano reciproci, omogenei e liquidi ed esigibili (o di pronta liquidazione). I controcrediti per spese condominiali, registrazioni e trascrizioni correlate alla sentenza n. 1168/2022 e la restituzione di somme ereditarie indebitamente trattenute sono omogenei (denaro) e riconducibili al medesimo rapporto divisorio o ai suoi effetti esecutivi. La domanda riconvenzionale degli opposti è quindi ammissibile ed è comunque assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di compensazione.
Non assume rilievo la circostanza che la divisione non sia stata completata e che permangano beni in comunione. La scrittura privata del 24.05.2016 prevedeva una ripartizione provvisoria con conguaglio “all'esito dell'impugnazione” del testamento;
tale impugnazione è stata rigettata con sentenza del 19.07.2017, consolidando il diritto dei convenuti alla restituzione immediata della differenza. Non risulta alcuna clausola che subordini la restituzione al compimento di ulteriori operazioni divisionali. La voce
è pertanto certa, liquida ed esigibile e, come tale, compensabile.
Va, poi, considerato che gli opposti, con raccomandata del 20.11.2023, hanno comunicato all'opponente il rendiconto complessivo dare/avere e messo a disposizione la somma residua di € 4.153,61, successivamente trasmessa con assegno circolare di € 3.153,51 (al netto dell'accantonamento concordato di € 1.000,00 per spese di gestione dei beni indivisi di Seui). Tale assegno, già emesso nel 2023 e non ritirato dall'opponente, è stato annullato e riemesso, secondo quanto indicato con raccomandata del 04.11.2025. La circostanza, non contestata, conferma la correttezza della gestione contabile da parte degli opposti, rafforzando la conclusione circa l'infondatezza dell'opposizione. Specificamente, il saldo teorico favorevole all'opponente è assorbito dall'offerta già effettuata dagli opposti.
Alla luce di quanto dedotto, la compensazione opera fino a concorrenza tra il credito dell'opponente per canoni post-sentenza e cauzioni (al netto dei canoni pre- sentenza non dovuti) e i crediti opposti complessivi, inclusa la differenza di €
11.784,06 e le spese connesse alla gestione e all'attuazione della sentenza n.
1168/2022. Il materiale contabile prodotto consente una pronta liquidazione: il controcredito degli opposti assorbe pressoché per intero il credito dell'opponente, con saldo residuo non significativo, e determina il rigetto della richiesta di dichiarare l'inefficacia del precetto per eccedenza.
Quanto all'eccezione di abuso del mezzo esecutivo, essa è generica e priva di pregio. La mera sommatoria degli importi vincolati non equivale all'effettiva assegnazione, e la normativa consente la pluralità di azioni esecutive, purché nel rispetto dei limiti di legge e con possibilità di riduzione ove necessario. Dagli atti emerge che, a seguito delle contestazioni, il Giudice dell'esecuzione ha disposto la riunione delle procedure e l'opponente ha presentato istanza di riduzione, circostanza che conferma il corretto funzionamento dei rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Dette spese vanno liquidiate in complessivi euro 6.713,00, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro
1.204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: - rigetta l'opposizione proposta da;
Pt_1
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, Pt_1
che liquida in euro 6.713,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso il 14.12.2025
IL GIUDICE
AR RI ER