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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7722/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Antonella Paone;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 7722 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5963/2024 del Giudice di pace di
Napoli Nord e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, con Parte_1 P.IVA_1 giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Carlo Carile, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n.15
Appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
Appellato contumace
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' Controparte_3
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo avente ad Controparte_1 oggetto la cartella di pagamento n. 02820150013876590, relativa a contravvenzioni elevate dal
Controparte_2 CP_2
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda proposta Controparte_3 dall'attore e chiedendone l'integrale rigetto.
Con la sentenza n. 5963/2024, pubblicata il 28/06/2024, il Giudice di pace di Napoli Nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito con declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella sopra indicata e condanna dell' alle spese di giudizio. CP_3
Con atto di citazione in appello, l' chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza n. 5963/2024, lamentando l'erroneità nella parte in cui veniva dichiarato impugnabile l'estratto di ruolo.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, ed il Controparte_1 Controparte_2 non si costituivano;
ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia con ordinanza del
[...]
19.2.2025, con la quale, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione. In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n.
602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle
SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5963/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord, pubblicata il 28/06/2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
- spese irripetibili per il presente grado di giudizio..
Così deciso in Aversa, il 13.3.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Antonella Paone
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Antonella Paone;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 7722 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5963/2024 del Giudice di pace di
Napoli Nord e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa, con Parte_1 P.IVA_1 giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Carlo Carile, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n.15
Appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
Appellato contumace
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' Controparte_3
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo avente ad Controparte_1 oggetto la cartella di pagamento n. 02820150013876590, relativa a contravvenzioni elevate dal
Controparte_2 CP_2
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda proposta Controparte_3 dall'attore e chiedendone l'integrale rigetto.
Con la sentenza n. 5963/2024, pubblicata il 28/06/2024, il Giudice di pace di Napoli Nord dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito con declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella sopra indicata e condanna dell' alle spese di giudizio. CP_3
Con atto di citazione in appello, l' chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza n. 5963/2024, lamentando l'erroneità nella parte in cui veniva dichiarato impugnabile l'estratto di ruolo.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, ed il Controparte_1 Controparte_2 non si costituivano;
ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia con ordinanza del
[...]
19.2.2025, con la quale, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione. In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n.
602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle
SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5963/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord, pubblicata il 28/06/2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
- spese irripetibili per il presente grado di giudizio..
Così deciso in Aversa, il 13.3.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Antonella Paone