Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. R.V. 506/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BELLI MICHELE C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 9
– parte 1 – anno 2004;
2) disporre che il figlio venga affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, i quali, conseguentemente, eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre SI.ra Pt_1
3) la residenza coniugale, sita in Modena (MO), Via Zucconi n. 41/9, composta da un appartamento, un'autorimessa pertinenziale e quattro posti auto pertinenziali, identificati come di seguito al Catasto Fabbricati del Comune di Modena (MO):
• appartamento – foglio 155, mappale 216, sub. 11, Via Zucconi n.
41/9, p. 2-3, interno 9, z.c. 3, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, RC €
921,88;
• autorimessa – foglio 155, mappale 224, sub. 12, Via Guglielmo
Zucconi snc, P.S1, z.c. 3, cat. C/6, cl. 6, mq. 34, RC € 86,04;
• posto auto – foglio 155, mappale 224, sub. 30, Via Guglielmo
Zucconi snc, P.S1, z.c. 3, cat. C/6, cl. 4, mq. 18, RC € 33,47;
• posto auto – foglio 155, mappale 224, sub. 31, Via Guglielmo
Zucconi snc, P.S1, z.c. 3, cat. C/6, cl. 4, mq. 21, RC € 39,04;
• posto auto – foglio 155, mappale 224, sub. 28, Via Guglielmo
Zucconi snc, P.S1, z.c. 3, cat. C/6, cl. 4, mq. 15, RC € 27,89;
• posto auto – foglio 155, mappale 224, sub. 29, Via Guglielmo
Zucconi snc, P.S1, z.c. 2, cat. C/6, cl. 4, mq. 18, RC € 74,37; viene assegnata alla SI.ra sino al verificarsi dell'ultimo dei seguenti Pt_1 eventi: (i) la cessazione della convivenza con entrambi i figli nella abitazione medesima e (ii) 10 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
il SI. in adempimento dell'obbligo di mantenimento della moglie e Pt_2 dei figli, si obbliga a pagare tutte le utenze, le spese condominiali e le spese per un collaboratore domestico (con un costo di circa € 600,00 netti) fino alla cessazione di tale assegnazione;
pagina 2 di 9 4) in adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli e considerando tali atti in favore dei figli medesimi - quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale -, il SI. entro otto Pt_2 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, trasferirà ai figli e Per_2 il diritto di nuda proprietà per la quota di ½ (un mezzo) ciascuno Per_1 sulla casa coniugale sopra identificata al punto n. 3), con riserva del diritto di usufrutto in capo al SI. per tutta la vita dello stesso, sull'intero Pt_2 della casa coniugale medesima;
in merito i ricorrenti chiedono sin d'ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74 (Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999) (Circolare Agenzia
Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E; Circolare Agenzia Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E) così come confermate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
5) il figlio (che, come testé indicato, sarà collocato in modo prevalente Per_1 presso la madre, nella casa coniugale di cui sopra) salvo diversi accordi, starà con il padre:
• a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18,00 a lunedì mattina;
• nelle settimane in cui il week-end è di spettanza del padre, Per_1 starà con quest'ultimo dal lunedì, della medesima settimana, dall'uscita da scuola al mercoledì mattina successivo;
• nelle settimane in cui il week-end non è di spettanza del padre, starà con quest'ultimo dal mercoledì della medesima Per_1 settimana, dall'uscita da scuola, al venerdì mattina successivo;
6) inoltre, durante le vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo, trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane non Per_1 consecutive;
7) il periodo delle vacanze estive di cui sopra sarà comunicato reciprocamente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno, ove possibile, e i genitori pagina 3 di 9 dovranno indicare reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze;
8) salvo diverso accordo, trascorrerà ogni anno Pasqua o Pasquetta col Per_1 padre, ad anni alterni, ed il resto delle vacanze scolastiche pasquali verranno suddivise equamente tra i genitori;
9) durante le vacanze estive e pasquali che trascorrerà con ciascuno Per_1 dei genitori, fatto salvo quanto sopra specificamente e diversamente stabilito, saranno sospese le visite dell'altro, mentre, in tutti gli altri periodi, verrà osservato l'ordinario calendario delle visite di cui al punto 5);
10) il SI. in aggiunta alle Pt_2 obbligazioni di cui ai punti nn. 3) e 4) sopra, verserà alla SI.ra a Pt_1 titolo di contributo di mantenimento dei figli per le spese di vitto degli stessi per il tempo che trascorreranno presso la madre, la somma di € 1.000,00
(mille//00 - € 500,00 per ogni figlio) al mese, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese e a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
11) ogni altra spesa ordinaria per i figli, diversa da quella per il vitto sopra citata, sarà a carico del SI.
a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
Pt_2
12) saranno a carico SI. Pt_2 inoltre, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, il 100% delle spese straordinarie riguardanti i figli, tra cui a titolo esemplificativo: spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente:
• visite specialistiche prescritte dal medico curante;
• cure dentistiche, ortodontiche e/o oculistiche presso strutture pubbliche, ivi compresi i costi di eventuali apparecchi e dispostivi per la funzione visiva;
• esami, accertamenti e/o trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
• tickets sanitari;
• farmaci da banco e non, purché prescritti da un medico;
• tickets sanitari;
pagina 4 di 9 • interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private ed erogati (in tutto o in parte) dal SSN;
• tasse scolastiche ed universitarie (eventuale mensa compresa) imposte da istituti pubblici;
• libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno scolastico/accademico e relativa assicurazione scolastica;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• trasporto pubblico per la scuola e/o l'università;
spese extrascolastiche da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
• centro ricreativo estivo;
• ricarica cellulare;
spese straordinarie extra assegno, da concordare preventivamente:
• cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
• cure termali e fisioterapiche;
• cure non convenzionali;
• farmaci particolari;
• interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• tasse scolastiche e universitarie (eventuale mensa compresa) imposte da istituti privati;
• corsi di specializzazione;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
• corsi privati di lingua straniera;
• corsi di istruzione (musicali e artistici compresi), attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature (anche presso la scuola);
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero, boyscout;
pagina 5 di 9 • acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione dei figli, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto per i figli;
13) in relazione alle spese straordinarie da concordare di cui sopra, la madre richiederà il consenso all'altro genitore
(tramite sms, e-mail, PEC, Whatsapp, ecc.), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
14) il rimborso delle spese ordinarie di cui al punto 11) e straordinarie di cui al punto 12) a favore della SI.ra qualora ella abbia provveduto ad anticiparne il relativo importo, Pt_1 avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta detraibilità della stessa;
15) il SI. sosterrà tutte le Pt_2 spese per la locazione annuale dell'immobile sito al Cinquale (MS) utilizzato sino ad oggi dalla famiglia, ponendo il medesimo immobile a disposizione della SI.ra e si impegna altresì a sostenere tutte le spese della Pt_1 spiaggia attrezzata (“Bagno Nical” o di pari prestigio e zona) sino ad ora frequentata dalla famiglia;
16) qualora la locazione dell'immobile di cui al punto che precede dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivo,
e la SI.ra intendesse trascorrere vacanze con uno od entrambi i figli, Pt_1 il SI. quale ulteriore contributo al mantenimento dei figli Pt_2 medesimi, pagherà le vacanze della moglie e del/i figlio/i fino alla concorrenza della somma di € 5.000,00 ogni anno;
pagina 6 di 9 17) l'eventuale assegno unico e/o ogni altra misura analoga correlata ai figli (con espressa esclusione delle detrazioni e/o deduzioni spettanti al SI. in forza di quanto previsto Pt_2
e/o speso a titolo di contributo ordinario e straordinario per i figli), da qualunque genitore concretamente percepiti, spetteranno integralmente alla
SI.ra Pt_1
18) i genitori danno fin d'ora, reciprocamente, il consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità, impegnandosi a ribadire detto consenso nelle forme e nelle modalità richieste dall'Autorità competente;
19) i genitori prestano sin d'ora, inoltre, il consenso per il rilascio e per il rinnovo della carta d'identità e del passaporto di impegnandosi a ribadire detto consenso nelle forme Per_1
e secondo le modalità richieste dall'Autorità competente;
20) il SI. quale contributo al Pt_2 mantenimento della moglie, verserà alla stessa € 500,00 (cinquecento//00) al mese entro il giorno 10 di ogni mese;
21) qualora il rapporto di lavoro della
SI.ra con dovesse cessare a causa di Pt_1 Controparte_1 licenziamento, il contributo al mantenimento di cui sopra incrementerà ad €
2.600,00 (duemilaseicento//00) mensili;
22) se, invece, il rapporto di lavoro della SI.ra con dovesse cessare a causa di Pt_1 Controparte_1 dimissioni volontarie e la SI.ra dovesse stipulare un contratto di Pt_1 lavoro con un terzo, il contributo al mantenimento di cui al punto n. 20) verrà incrementato in modo che la somma dello stesso e della retribuzione netta mensile (per come emergente dai cedolini paga) giunga alla concorrenza della somma di € 2.600,00;
23) nelle ipotesi previste dai punti nn.
21) e 22) di cui sopra, oltre che nel caso in cui l'auto aziendale attualmente assegnata alla SI.ra dovesse essere restituita a Pt_1 Controparte_1
pagina 7 di 9 per qualsivoglia motivo, il SI. in adempimento dell'obbligo di Pt_2 mantenimento della stessa, si obbliga ad acquistare e ad intestare alla
SI.ra un'autovettura di pari livello, sostenendo i relativi costi d'uso e Pt_1 manutenzione, come sino ad ora accaduto;
24) il SI. inoltre, si impegna, Pt_2 anche in qualità di legale rappresentante di a mantenere Controparte_1 inalterato l'attuale rapporto di lavoro della SI.ra (ivi inclusi il diritto Pt_1 all'auto ed al cellulare aziendale) ed altresì a concedere il lavoro agile (a distanza), nei limiti e con le modalità dalla stessa richieste;
25) il SI. riconosce la piena Pt_2 proprietà della SI.ra sull'immobile sito in Modena (MO), Via Pt_1
Vignolese n. 156, e sosterrà tutti i costi rimanenti della ristrutturazione dello stesso e del suo arredamento, manlevando e tenendo indenne la moglie al riguardo, rimanendo inteso che le agevolazioni fiscali derivanti da detta ristrutturazione rimarranno ad esclusivo vantaggio della SI.ra Pt_1
26) la SI.ra rimuoverà la Pt_1 propria intestazione dal c.c. avente IBAN n.
[...], presso con diritto a Controparte_2 trasferire in altro conto corrente l'intero saldo presente su tale c.c. alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
27) spese legali integralmente a carico del SI. . Pt_2
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole, anche minorenne, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione pagina 8 di 9 consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 5/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2004 Atto n. 91 Parte I;
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7/5/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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