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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/11/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello G.O.P
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3617/2024 promossa da:
, (C.F. ), con l'avv.to VIGNOLI ALESSANDRA, come Parte_1 C.F._1
in atti domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'avv.to SALICE LUIGI, come in Controparte_1 C.F._2
atti domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO (visto agli atti);
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 12.11.2025, hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 7/7/1996 nel Comune di Serra Riccò (GE), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (anno 1996, parte II, serie A, n. 16).
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 13/11/2025, premesso che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 7/7/1996 nel Comune di Serra Riccò (GE), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (anno 1996, parte II, serie A, n. 16).
Per_
- che dall'unione coniugale sono nati due figli: in data 1/8/1998 e in data 30/3/2003, Per_2
oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che i coniugi, stante l'insorta crisi coniugale, si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale del 2/4/2004 omologato dal Tribunale di Genova con decreto reso in data 15/4/2015 nell'ambito del procedimento di cui al n. R.G. 16582/2003;
- che con ricorso depositato in data 20/11/2024, la moglie ha chiesto che il tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni;
- che il marito ha aderito alla domanda divorzile;
Considerato:
- che sussistono le condizioni di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Genova, nel corso del procedimento di separazione personale, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, in assenza di ulteriori domande, null'altro deve essere disposto, atteso che i figli sono maggiori ed autonomi, e la sentenza ha natura definitiva;
- che stante la natura necessaria del giudizio, e la non contestazione delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in data
7/7/1996 nel Comune di Serra Riccò (GE), trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune (anno 1996, parte II, serie A, n. 16);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serra Riccò (GE), per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como in data 13/11/2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello G.O.P
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3617/2024 promossa da:
, (C.F. ), con l'avv.to VIGNOLI ALESSANDRA, come Parte_1 C.F._1
in atti domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'avv.to SALICE LUIGI, come in Controparte_1 C.F._2
atti domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO (visto agli atti);
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 12.11.2025, hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 7/7/1996 nel Comune di Serra Riccò (GE), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (anno 1996, parte II, serie A, n. 16).
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 13/11/2025, premesso che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 7/7/1996 nel Comune di Serra Riccò (GE), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (anno 1996, parte II, serie A, n. 16).
Per_
- che dall'unione coniugale sono nati due figli: in data 1/8/1998 e in data 30/3/2003, Per_2
oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che i coniugi, stante l'insorta crisi coniugale, si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale del 2/4/2004 omologato dal Tribunale di Genova con decreto reso in data 15/4/2015 nell'ambito del procedimento di cui al n. R.G. 16582/2003;
- che con ricorso depositato in data 20/11/2024, la moglie ha chiesto che il tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni;
- che il marito ha aderito alla domanda divorzile;
Considerato:
- che sussistono le condizioni di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Genova, nel corso del procedimento di separazione personale, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, in assenza di ulteriori domande, null'altro deve essere disposto, atteso che i figli sono maggiori ed autonomi, e la sentenza ha natura definitiva;
- che stante la natura necessaria del giudizio, e la non contestazione delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in data
7/7/1996 nel Comune di Serra Riccò (GE), trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune (anno 1996, parte II, serie A, n. 16);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serra Riccò (GE), per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como in data 13/11/2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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