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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3883 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE MARCHIS Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Con atto introduttivo depositato in data 30.1.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 31.8.2020 al 27.1.2923 e la CP_1 condanna della parte convenu delle conseguenti differenze retributive. All'udienza del 30.10.2024 la causa è stata rinviata all'odierna udienza con concessione, su istanza del difensore di parte ricorrente, di termine per nuova notifica del ricorso entro 20 giorni dalla data dell'udienza. Alla odierna udienza, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia di parte convenuta e chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori e, a seguito del rilievo del giudice in ordine alla tardività della notifica rispetto al termine assegnato, ha chiesto nuovo termine per la notifica. Questo giudice, all'esito della camera di consiglio, decide la causa con pronuncia contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (Cass. n. 28080/2023, che ha confermato la sentenza della Corte territoriale di inammissibilità dell'appello in fattispecie in cui la parte, dopo aver chiesto un termine per la notifica, non vi aveva validamente provveduto, consegnando l'atto all'ufficiale giudiziario con ritardo rispetto al termine concesso). Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. 1.2.2017, n. 2621); tuttavia, nel caso di specie, un nuovo termine per la notifica è già stato concesso a parte ricorrente alla precedente udienza del 30.10.2024 entro 20 giorni dall'udienza ossia entro il 19.11.2024, mentre la notifica è stata richiesta il 21.11.2024 dunque oltre il termine perentorio, come risulta dalla documentazione depositata nel fascicolo telematico ed esibita in originale all'odierna udienza. Pertanto, non può autorizzarsi la rinnovazione della notifica non essendo consentito che condotte omissive prive di valida giustificazione, o non provate in tale senso, come nel caso di specie, portino a procrastinare i tempi del processo, sostanzialmente disattendendo il principio della sua "ragionevole durata". A fronte della pacifica violazione del termine perentorio e in assenza di qualsivoglia giustificazione, il giudice non può concedere ulteriore termine per effettuare nuova notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, per cui lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Roma, 05/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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