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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo -Presidente Est. dott. Alessandro Carra -Giudice dott. MI Grande -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 995/2025 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
e , entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosa Vanzarelli e Claudia Parte_1 Parte_2
Coluccia, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 26.10.2013;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 13.05.2013 e in data 05.11.2014;
− di essere stati destinatari della sentenza definitiva di separazione n. 551/2024 resa dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 13.02.2024 R.G. n. n. 8213/2023;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza cartolare di prima comparizione del 18.04.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al
Presidente; ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate ed integrate con successiva istanza di modifica, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i coniugi continueranno a vivere separati;
la SI.ra che ha già stabilito la sua residenza in altra abitazione Pt_2 diversa dalla casa coniugale, per la quale ha stipulato un contratto di locazione, sita in Supersano alla via Cadorna, Per_ n.3/A, trasferirà la propria residenza assieme a quella dei due figli minori e MI, in Frosinone, alla via
Mola D'Atri, n.2, con obbligo reciproco - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 - sexies, ultimo comma, c.c. - di comunicazione dei rispettivi luoghi di residenza e/o di domicilio in caso di mutamento degli stessi;
a questo proposito, si precisa che sia la SI.ra che il SI. hanno provveduto a sottoscrivere i moduli di iscrizione alla scuola Pt_2 Pt_1 secondaria di primo grado 4 Frosinone "Campo CONI", sita in Frosinone, via Marittima, n.728, sede legale sita al
Viale Tevere, n. 72, per il prossimo anno scolastico, dei due figli minori su menzionati, rispettivamente in prima e seconda classe;
Per_
2. l'affidamento dei figli minori e MI sarà condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_
3) i genitori continuano ad impegnarsi, reciprocamente, a garantire la libertà di rapporti dei figli minori e MI con entrambi e, a tal fine, stabiliscono che i minori continueranno a vivere con la madre e che il padre avrà diritto di vederli e di tenerli con sé, nei fine settimana alternati, con pernottamento, dalle ore 16:00 o dall'orario di uscita dalla scuola del sabato alle ore 20:00 della domenica, con impegno del padre in periodo scolastico di provvedere ai compiti quando saranno con lui e, ad ogni modo, ogni qualvolta vorrà e potrà recarsi a Frosinone, al di fuori del diritto di visita qui stabilito, previo accordo tra le parti, anche in considerazione dell'età dei figli (12 e quasi 11 anni) e compatibilmente con le eSIenze di salute, di studio, ricreative e personali dei medesimi e con i propri impegni di lavoro, con un preavviso alla SI.ra di almeno quarantotto ore. In caso di malattia dei figli, ambedue i coniugi si impegnano, sin da ora, Pt_2
a collaborare tra loro nel migliore interesse della prole;
nel caso in cui i bambini avessero impegni di scuola o ludici, sportivi e ricreativi che si accavallino con gli orari di visita del padre, quest'ultimo avrà diritto di tenerli con sé a partire dall'orario di fine impegno dei figli minori, fino alle ore 20:00 della domenica, con riferimento al diritto di visita nei fine settimana alternati e sino alle ore 21.00, durante i periodi fuori dal diritto di visita liberamente concordati dalle parti. Per_ 4. i ricorrenti stabiliscono, inoltre, che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli minori e MI, durante le festività natalizie, nei giorni 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00; lo stesso avverrà durante le festività pasquali, il giorno della Santa Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo. Resta ferma la possibilità per le parti di alternare tali date di anno in anno, previo reciproco accordo;
5. durante il periodo estivo - (12 giugno - 12 settembre) - i minori potranno andare in vacanza con il padre, per un periodo di sette giorni, da concordarsi tra i genitori con preavviso minimo di quindici giorni;
6. i minori trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore, con il genitore festeggiato;
lo stesso avverrà in occasione della festa della mamma e della festa del papà;
7. la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali concorderanno le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni attinenti alle medesime situazioni che non siano di particolare rilevanza, (es. scelte di vita quotidiana quali: la frequenza di attività extrascolastiche, le uscite con i coetanei, le visite di controllo rituali, ecc.) saranno assoggettate alla verifica del genitore, presso cui si troveranno collocati in quel momento i minori, senza necessità di preventiva comunicazione ed accordo con l'altro genitore;
8. sono fatti salvi, sin da ora, tutti i diversi accordi tra i genitori in ordine ad una differente e più ampia frequentazione dei figli minori con il padre, purché i diversi accordi tengano sempre conto delle eSIenze di studio, di salute e personali dei minori, ai quali viene riconosciuta l'espressa facoltà di esprimere la propria volontà su tutte le decisioni in merito che li riguardino, non appena avranno maturato la relativa capacità di discernimento;
9. il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), di cui euro Pt_1 Pt_2
Per_ 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore ed euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore MI;
somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese mediante modalità tracciabile di pagamento, su un conto corrente intestato alla SI.ra come già avviene;
Pt_2
10. il SI. dovrà corrispondere, altresì, alla SI.ra euro 100,00 (cento/00) al mese, a titolo di assegno di Pt_1 Pt_2 mantenimento, sempre da versare su conto corrente ad ella intestato, entro il giorno 10 di ogni mese, come già avviene;
il predetto, invece, provvederà autonomamente al proprio personale mantenimento, con espressa rinuncia a qualsivoglia forma di sostentamento, essendo per sé autosufficiente e non sussistendo diritto alcuno per vantare pretese economiche nei confronti della moglie, come già avviene;
11. il SI. sarà tenuto, altresì, a partecipare nella misura del 50% a tutte le spese (mediche, ludiche, sportive, Pt_1 scolastiche) straordinarie non attualmente preventivate e/o preventivabili, che dovessero essere necessarie per l'istruzione, Per_ l'educazione e la salute dei figli minori e MI, con l'espressa precisazione che le stesse dovranno essere tutte debitamente documentate e che talune andranno preventivamente concordate tra i genitori. Si rinvia, sul punto, a quanto ampiamente stabilito dal Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie, sottoscritto in data 21.05.2018 tra il
Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le Associazioni Forensi specialistiche;
a questo proposito, si precisa che, in caso di spese ordinarie superiori ad euro 150,00, da sostenere in occasione di particolari ricorrenze riguardanti i figli minori, le spese saranno divise a metà tra i coniugi;
12. le somme spettanti a titolo di assegno unico continueranno ad essere percepite interamente dalla SI.ra , Parte_2 come è avvenuto fino a tutt'oggi; si precisa che il SI. continuerà a rinunciare a qualsiasi pretesa su tali importi;
Pt_1
Per_ 13. dal momento che la SI.ra abita, assieme ai figli minori e MI, in un immobile condotto dalla stessa Pt_2 in locazione, il SI. dovrà corrispondere, altresì, alla SI.ra una somma pari alla metà del costo dell'affitto Pt_1 Pt_2 che la moglie sostiene, sempre da versare su conto corrente ad ella intestato, entro il giorno 10 di ogni mese;
14. i coniugi si impegnano reciprocamente a far conservare ai figli i rapporti con i propri ascendenti;
15. i ricorrenti prestano, sin d'ora, il consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 26.10.2013 in
Melendugno (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n.5 parte II Serie A anno 2013, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 18.6.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo