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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/09/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 186/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186/2022 R. G., vertente tra (P. IVA ), con sede in LC Li SI (ME), via della Parte_1 P.IVA_1
Rinascita, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Maurilio Scafidi, ed elettivamente domiciliato in Messina, corso Vittorio Emanuele II, 9, presso lo studio legale FA & Associati;
- appellante contro (c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._2 residente in [...]; (c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_3 C.F._3 residente in contrada Stazzone, 19; (c.f. ), nata a [...] il 1° agosto 1976 e ivi Parte_2 C.F._4 residente in via S. Maria, 28/A, tutti rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Natale Bonfiglio e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, 102;
- appellati
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 678/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti il 16 settembre 2021 nel giudizio iscritto al n. 925/2017 R.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il Comune:
“1.= Riformare la sentenza n. 678/2021 del Tribunale di Patti, emessa in data 16 settembre 2021 e pubblicata in pari data, rep. n. 1016/2021 del 16/09/2021, Giudice Monocratico, Dott.ssa Serena Andaloro. 2.= In riforma dell'impugnata sentenza ritenere e dichiarare la nullità dell'atto pubblico di donazione del 23 marzo 2015 nella parte in cui i coniugi e hanno donato alla figlia Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
i seguenti beni tutti di proprietà del Comune di a) Tratto di terreno della superficie
[...] Parte_1 catastale di are settantacinque e centiare sessantadue (are 75.62), in località San Giorgio Parte_1
Individuato al C.T. al foglio 25 della particella 264 seminativo di 2 di are 75,62 reddito euro 11,72, confinante
1 con le particelle 263, 266, 265 dello stesso foglio 25 e con strada comunale;
a1) Locale deposito al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17) in contrada San Giorgio. Parte_1
Individuato al C.F. al foglio 25 della particella 270 contrada San Giorgio, P.T, cat. C/2, cl.3, mq. 17, rendita euro 56,19. Confinante con cortile e con le particelle 269, 271 e 272 dello stesso foglio 25; b) ritenere e dichiarare la nullità dell'atto pubblico di donazione del 23 marzo 2015 nella parte in cui i coniugi e Controparte_1
hanno donato al figlio i seguenti beni tutti di proprietà del Comune di Controparte_2 Controparte_4
b1) Tratto di terreno della superficie catastale complessiva di are ottanta e centiare settantacinque Parte_1 uato al C.T. al foglio 25 delle particelle 263 seminativo di 2 di are 77,69 reddito euro 12,04 e 266 sem. di 2, di are 3,06, con Euro di E. 0,47. Confinante con le particelle 262, 264, 265 dello stesso foglio 25; b2) Locale deposito al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati quarantaquattro (44). Individuato al C.F. al foglio 25 della particella 271 contrada San Giorgio, P.T, cat. C/2, cl.2, mq 44, rendita euro 124,98. Confinante con le particelle 269, 270, 265 e 272 dello stesso foglio 25; b3) Tratto di terreno della superficie catastale complessiva di are settantatre e centiare nove (are 73, 09). Individuato al C.T al foglio 25 delle particelle 43 pascolo di 2 di are 24,20 reddito euro 1,37 e 301 (ex 42) seminativo di 4 di are 48,89 reddito euro
2,52. Confinante nell'insieme con le particelle 212, 300, 48 dello stesso foglio 25 e con strada.
3.= In riforma dell'impugnata sentenza ritenere e dichiarare che il Comune di è proprietario dei Parte_1 bei immobili indicati al numero due delle conclusioni di sopra riportate.
4.= In riforma dell'impugnata decisione ritenere e dichiarare che nel presente giudizio e quindi nel giudizio di primo grado, non si discuteva e non discute della usucapibilità o meno dei beni oggetto di causa, come ha erroneamente ritenuto il Tribunale di Patti, bensì della circostanza della nullità dell'atto pubblico di donazione che si fonda su una presunta intervenuta usucapione, in assenza della relativa sentenza di accertamento e declaratoria giudiziale 5.= Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”; Per gli appellati:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia respingere l'appello interposto dal come inammissibile e/o infondato e, comunque,
Parte_1 confermare la sentenza impugnata anche previo accoglimento delle domande, deduzioni ed eccezioni spiegate dagli odierni appellati in primo grado e sopra riproposte, e, quindi, pure in accoglimento delle seguenti domande e conclusioni: I. Respingere l'appello come inammissibile o, comunque, infondato, pure dopo avere ritenuto e dichiarato l'inammissibilità della modifica delle domande formulata dal con la prima memoria
Parte_1 ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. e, comunque, la relativa infondatezza anche sotto il profilo della carenza di prova, nonché espungere dal fascicolo telematico del giudizio la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata dal in data 30.05.2019 nel giudizio di primo grado, poiché il relativo
Parte_1 contenuto non ossequia il disposto della citata norma, e rispetto al quale non si accetta alcun contraddittorio;
II. In via subordinata, l'infondatezza dell'appello e delle riproposte domande dell'appellante. III. In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande riproposte dall'appellante in ragione del fatto che la proprietà dei beni per cui è causa, ovvero:
1. tratto di terreno della superficie catastale di are settantacinque e centiare sessantadue (are 75,62), in località San Giorgio individuato al C.T.
Parte_1 al foglio 25, part. n. 264; 2. locale deposito al piano terra della superficie catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17) in contrada San Giorgio, individuato al C.F. al foglio 25, part. 270; 3. tratto di
Parte_1 terreno della superficie catastale di are ottanta e centiare settantacinque (are 80,75), in individuato
Parte_1 al C.T. al foglio 25, part.lle nn. 263 e 266; 4. locale deposito al piano terra della superficie catastale di metri quadrati quarantaquattro (mq. 44) in contrada San Giorgio, individuato al C.F. al foglio 25,
Parte_1 part. 271; 5. tratto di terreno della superficie catastale di are settantatre e centiare nove (are 73,09), in Pt_1 individuato al C.T. al foglio 25, part.lle nn. 43 e 301 (ex 42) -- è stata acquisita dai Signori
[...] CP_1
e per effetto del rogito pubblico specificato dall'atto di donazione impugnato dal
[...] Controparte_2
Comune di e, comunque, per usucapione. Parte_1
2 IV. In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree in ragione dell'estinzione del livello risultante solo catastalmente, per effetto dell'art. 1 della L. 29.12.1974, n. 16. V. Condannare il alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese, competenze ed Parte_1 onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c il premesso che “I coniugi Parte_1
e , con atto anno donato alla loro figlia Controparte_1 Controparte_2
la nuda proprietà dei seguenti beni immobili ed esattamente: 1.= Tratto di terreno della superficie Parte_2 catastale di are settantacinque e centiare sessantadue (are 75.62), in località San Giorgio Parte_1
Individuato al C.T. al foglio 25 della particella 264 seminativo di 2 di are 75,62 reddito euro 11,72, confinante con le particelle 263, 266, 265 dello stesso foglio 25 e con strada comunale. 2.= Locale deposito al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17) in contrada San Giorgio. Parte_1
Individuato al C.F. al foglio 25 della particella 270 contrada San Giorgio, P.T., cat. C/2, cl. 3, mq 17, rendita euro 56,19. Confinante con cortile e con le particelle 269, 271 e 272 dello stesso foglio 25. 3.= Appartamento per civile abitazione, posto al piano secondo di un fabbricato più elevazioni f.t., composto da sei vani catastali e mezzo, in NG Via Santa Maria n. 28. Confinate con la via S. Maria, con terreno dei donanti, e con proprietà e germani Individuato al C.F. al foglio 6 della 1363 sub 5 Via Santa Maria n. 28 Persona_1 Per_2
P.2, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5 rendita euro 402,84. Con il medesimo atto i coniugi e Controparte_1 CP_2
hanno donato al figlio la nuda proprietà, dei seguenti beni immobili in
[...] Controparte_4 Parte_1 contrada San Giorgio, ed esattamente: 4.= Tratto di terreno della superficie catastale complessiva di are
[...] ottanta e centiare settantacinque (are 80,75). Individuato al C.T. al foglio 25 delle particelle 263 seminativo di 2 di are 77,69 reddito euro 12,04 e 266 sem. di 2, di are 3,06, con Euro di E. 0,47. Confinante con le particelle 262, 264, 265 dello stesso foglio 25. 5.= Locale deposito al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati quarantaquattro (44). Individuato al C.F. al foglio 25 della particella 271 contrada San Giorgio, P.T., cat. C/2, cl. 2, mq 44, rendita euro 124,98. Confinante con le particelle 269, 270, 265 e 272 dello stesso foglio 25. 6.= Tratto di terreno della superficie catastale di are settantatré e centiare nove (are 73,09). Individuato al C.T. al foglio 25 delle particelle 43 pascolo di 2 di are 24,20 reddito euro 1,37 e 301 (ex 42) seminativo di 4 di are 48,89 reddito euro 2,52. Confinante nell'insieme con le particelle 212, 300, 48 dello stesso foglio 25 e con strada”, chiedeva al Tribunale di Patti che si dichiarasse la nullità del citato atto di donazione, in cui i donanti avevano dichiarato, in assenza di sentenze dichiarative, di averli acquistati per usucapione, e che, di conseguenza, si accertasse il diritto di proprietà del sui detti beni. Pt_1
In particolare, l'atto era nullo sia perché gli immobili donati erano gravati da usi civici e, quindi, non potevano essere acquistati per usucapione;
sia perché mancava comunque la prova dell'acquisto per intervenuta usucapione.
2. I sigg.ri si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente il difetto Parte_3 di giurisdizione del giudice ordinario a favore del commissario liquidatore degli usi civici, sulla base di Cass. SS. UU. 19399/2017, nonché il difetto di legittimazione attiva del che non Pt_1 aveva fornito adeguata prova della titolarità del diritto di proprietà sui beni pe ausa;
nel merito, eccepivano l'intervenuta usucapione ventennale e comunque l'estinzione del livello gravante sugli stessi ai sensi dell'art. 1 L. 16/1974, per come pure risultante dall'atto di donazione. Concludevano quindi per il rigetto delle domande della parte attrice e per la condanna di questa al pagamento delle spese, da distrarre a favore del difensore antistatario.
3. La causa veniva istruita con le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Con la sua prima memoria istruttoria, depositata il 10 aprile 2019, il Comune, rilevato che
“i terreni di proprietà del Comune di che i convenuti asseriscono di avere usucapito non sono Parte_1
3 gravati da usi civici […]” e che, pertanto, “viene meno la necessità dell'accertamento e la competenza del commissario straordinario”, modificava di conseguenza la sua domanda, insistendo nelle restanti conclusioni formulate.
4. Dopo una serie di rinvii, il Tribunale fissava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 16 settembre 2021, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, in esito alla quale, precisate le conclusioni dalle parti, veniva pronunciata la sentenza in epigrafe. Con essa, il Tribunale, definitivamente pronunciando, così disponeva: “a) rigetta le eccezioni preliminari proposte dai convenuti come in parte motiva;
b) rigetta le domande del attore;
c) condanna il Pt_1 al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.738,00 per compensi, Pt_1 oltre iva e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Natale Bonfiglio”.
5. Il primo Giudice, ritenuto preliminarmente che fosse permesso al Comune di rinunciare alla propria domanda di accertamento dell'esistenza di usi civici sui beni oggetto di donazione incompatibili con la proprietà privata altrui e con l'accertamento dell'intervenuta usucapione, che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti fosse conseguentemente da respingere, e che sussistesse la legittimazione attiva del alla domanda di accertamento Pt_1 del diritto di proprietà sui detti beni, nel merito osservava tuttavia come quest'ultimo non avesse fornito la prova del suo diritto. In particolare, esso non aveva dimostrato che i beni in questione facessero parte del demanio necessario o accidentale, né, in generale, aveva prodotto atti pubblici o altri documenti idonei ad attestare il titolo per cui agiva, limitandosi a depositare alcune comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e risultanze catastali che però non certificavano la natura dei beni, la loro estensione e le iscrizioni e trascrizioni relative a essi compiute nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda.
6. Il Comune impugnava la richiamata sentenza con appello, notificato il 12 marzo 2022, depositato il 14 marzo 2022 e articolato in un unico motivo oltre alla richiesta di riforma della pronuncia sulle spese.
7. Con esso, opinava che la sentenza impugnata aveva trascurato di dichiarare la nullità dell'atto pubblico oggetto di causa per essere questo fondato su una dichiarazione di avvenuta usucapione – resa dai donanti – che, stando alla giurisprudenza di legittimità (e nello specifico a Cass. Civ. 24114/2014), non avrebbe mai potuto produrre gli stessi effetti di una sentenza di accertamento e declaratoria giudiziale. Parimenti, l'atto era da ritenere nullo perché in esso gli stessi donanti avevano ammesso di aver posseduto i beni donati “in forza di possesso pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio, e avere maturato i presupposti per l'acquisto per usucapione”, così negando di esserne proprietari e implicitamente affermando il titolo del Comune. Tale conclusione era altresì corroborata dalla richiesta di cancellazione del livello gravante sugli immobili, contenuta nell'art. 9 dell'atto, dalle difese svolte dalle controparti in primo grado (in particolar modo, dall'eccezione di usucapione, implicita ammissione della proprietà altrui degli immobili), e dai certificati dell'Agenzia delle Entrate prodotti in giudizio, che, non essendo semplici visure catastali ma vere e proprie comunicazioni inviate al erano certamente in grado di dimostrare che il era Pt_1 Pt_1 proprietario dei beni donati.
4 8. Il 15 settembre 2022 i sigg.ri si costituivano in giudizio depositando la Parte_3 propria comparsa e chiedendo il rigetto dell'appello. Deducevano che la pronuncia della Corte di cassazione invocata dalla controparte rappresentava una tesi isolata, contraddetta da un diverso e ben più diffuso orientamento secondo cui «è da escludersi la nullità dell'atto di vendita del bene di cui l'alienante assuma essere diventato proprietario per usucapione, sia pur senza alcun preventivo accertamento giudiziale di tale acquisto della proprietà, poiché non potrebbe logicamente sostenersi che chi abbia usucapito, pur essendo ormai proprietario, non sia legittimato a disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non sia accertato giudizialmente» (Cass. Civ. 32147/2018, 2485/2007, 10372/2000, 13184/1999) e comunque inidonea a ritenere l'atto nullo. Aggiungevano che lo stesso escludendo l'esistenza di usi civici sugli immobili per Pt_1 cui è causa con la sua memoria istruttoria di primo grado, ne aveva ammesso l'usucapibilità. Osservavano inoltre che: i documenti prodotti in giudizio dalla controparte, da cui questa pretenderebbe di desumere il suo titolo di proprietà, erano in realtà risultanze catastali (più nello specifico, atti di “apposizione di riserva negli atti catastali”) insufficienti alla prova del diritto di proprietà, in assenza degli atti negoziali o amministrativi individuati dalla legge a tale scopo, e comunque utili soltanto in via residuale e nella sola ipotesi dell'art. 950 c.c.; che tanto la dichiarazione di aver posseduto per l'intero periodo utile ai fini dell'usucapione, quanto la richiesta di cancellazione dei livelli, entrambe contenute nell'atto pubblico, impedivano di configurare l'ammissione del diritto di proprietà del adombrata da quest'ultimo nelle Pt_1 proprie difese;
che, a ogni modo, il non aveva dato prova del suo diritto di proprietà Pt_1 così come richiesto dall'ordinamento a chi agisce in rivendica.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e istruita la causa, il Collegio, dopo aver dato atto all'udienza del 7 aprile 2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che non sussistevano i presupposti per dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., e dopo alcuni rinvii, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni in forma cartolare per il 22 aprile 2025. In esito a tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, il Collegio rileva che non è stato proposto gravame avverso i capi della sentenza impugnata che hanno statuito rispettivamente sulle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del commissario liquidatore per gli usi civici, di difetto di legittimazione attiva del odierno appellante e di inammissibilità della modifica delle Pt_1 domande formulate dal con la sua memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.: di Pt_1 conseguenza, esse si intendono coperte dal giudicato.
§ 2. Nel merito, con il suo unico motivo d'appello il afferma che Parte_1 la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità dell'atto pubblico oggetto di causa in base agli elementi di fatto e di diritto, di cui si è detto in fatto, dai quali deriverebbe l'ammissione, da parte delle controparti, del suo diritto di proprietà sugli immobili donati. Conseguentemente, chiede l'accertamento del medesimo diritto sugli stessi immobili.
§ 3. Il motivo è infondato. Va premesso che, nel giudizio di primo grado, il odierno appellante, in seguito alla Pt_1 modifica delle sue originarie domande compiuta con memoria istruttoria di cui all'art. 5 183 comma 6 c.p.c., ha così concluso: “1.= Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto pubblico di donazione del 23 marzo 2015 nella parte in cui i coniugi e hanno donato alla figlia Controparte_1 Controparte_2
i seguenti beni tutti di proprietà del Comune di […]; 2.= Ritenere e dichiarare Parte_2 Parte_1 la nullità dell'atto pubblico di donazione del 23 marzo 2015 nella parte in cui i coniugi e Controparte_1
hanno donato al figlio i seguenti beni tutti di proprietà del Comune di Controparte_2 Controparte_4
[…]; 3.= Ritenere in conseguenza che i beni immobili indicati ai nn. 2 e 3 delle presenti Parte_1 conclusioni sono di proprietà del Comune di […]”. Parte_1
Il primo giudice, preso atto dell nclusioni, ha distinto le due azioni proposte dal – qualificandole come azione di accertamento della nullità dell'atto pubblico e azione
Pt_1 di rivendica degli immobili donati – rigettandole entrambe: l'una, perché sfornita della prova dell'appartenenza dei beni al demanio o al patrimonio indisponibile;
l'altra, perché sfornita della prova del titolo d'acquisto dei beni. Al riguardo, il Tribunale ha negato valore probatorio decisivo alle comunicazioni catastali dell'Agenzia delle Entrate che il ha prodotto con il fine di dimostrare di essere
Pt_1 proprietario degli immobili per cui è causa, evidenziando che “hanno natura meramente accertativa nei rapporti con il ma non è stato prodotto alcun atto amministrativo originario o altro titolo da cui sia
Pt_1 derivata l'acquisizione della proprietà dei beni in capo al attore. Né risultano prodotti i certificati storici
Pt_1 ipocatastali e la documentazione estratta dai registri immobiliari relativa alle iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda. Ai documenti prodotti, in particolare, non può attribuirsi valore certificativo della natura, demaniale o patrimoniale, dei beni appartenenti in proprietà allo Stato ed agli altri enti pubblici” (v. sentenza impugnata, p. 6). Il appellante, come già detto, ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo:
Pt_1 in via principale, che l'atto di donazione è nullo perché, in assenza di una sentenza che esplicitamente riconoscesse a loro favore l'avvenuta usucapione degli immobili donati, i donanti non potevano ritenersi proprietari degli stessi, e quindi non avrebbero potuto disporne;
in via subordinata, dichiarata la nullità dell'atto di donazione, la proprietà dei beni donati non poteva che appartenere al sulla base delle evidenze probatorie – di natura catastale –
Pt_1 versate in atti dal medesimo Ente, nonché dalle dichiarazioni rese dai donanti e contenute nell'atto di donazione.
§ 4. Ad avviso del Collegio, l'impugnazione può essere esaminata solo in riferimento alla domanda di accertamento del diritto di proprietà del sui beni donati, alla luce del Pt_1 principio della ragione più liquida. Stando all'insegnamento della Suprema Corte, è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni fissato dall'art. 276, comma 2 c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, consente di scegliere, tra queste ultime, quella che il giudice ritenga “più liquida”, a condizione che detta ragione più liquida, benché logicamente subordinata ad altri profili di merito, presenti rispetto a questi ultimi uguale capacità «di assicurare la definizione del giudizio» (v. Cass. SS. UU. 9936/2014). In altri termini, la soluzione prescelta deve caratterizzarsi per un uguale “impatto operativo” (v. tra le altre Cass. Civ. 693/2024, 363/2019, 11458/2018, 12002/2014), permettendo la definizione più rapida dell'intero giudizio e non di uno soltanto dei profili toccati da quest'ultimo, a garanzia delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (v. nella giurisprudenza di merito anche Corte Appello Roma, 3457/2023; Corte Appello Taranto, 45/2024, Corte Appello Cagliari sez. lav., 95/2021). Tale è il caso in esame, in cui, come già evidenziato, l'odierno appellante ha chiesto, oltre all'accertamento della nullità dell'atto di donazione per cui è causa, anche che si ritenesse “in conseguenza che i beni immobili indicati ai nn. 2 e 3 delle presenti conclusioni sono di proprietà del Comune di
6 […]”: vale a dire, che, in conseguenza dell'accertamento della nullità dell'atto, si Parte_1 accertasse e dichiarasse che il è proprietario dei beni oggetto dello stesso. Pt_1
E invero, tra le due domande è possibile costruire un rapporto di subordinazione logica tale per cui la pronuncia sulla domanda di accertamento della proprietà sugli immobili donati è di per sé in grado di definire il giudizio in piena conformità alle esigenze rappresentate dal principio di legittimità sopra richiamato. Di talché, nell'ipotesi di rigetto di quest'ultima domanda, verrebbe meno l'interesse dell'appellante a ottenere la nullità dell'atto di donazione, e quindi la necessità di una pronuncia sul punto. Nella specie, il Collegio, condividendo quanto già statuito dalla sentenza impugnata, ritiene che la domanda in questione sia infondata. E infatti, come ben rilevato dal primo giudice, il per sostenere con successo di Pt_1 essere proprietario dei beni donati, avrebbe dovuto fornire la prova del suo titolo, allegando i relativi atti pubblici o provvedimenti amministrativi: ma così non ha fatto, limitandosi ad affermare genericamente l'esistenza del suo diritto sulla base di documenti catastali, che, in quanto dotati di valore meramente indiziario, sono di per sé insufficienti a dimostrare il titolo di proprietà senza essere convalidati da altri elementi di causa (v. tra le altre Cass. Civ. 1650/1994, 24050/2022; Corte Appello Catanzaro, 1114/2023). Viceversa, pacifico che non sia (e che non fosse) nella disponibilità dei beni oggetto di donazione, l'Ente appellante avrebbe dovuto superare ex art. 2697 c.c. il rigoroso regime probatorio prescritto per l'azione esercitata, tenuto conto del principio di diritto per il quale «L'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene, diverga, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto. Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente a usucapire, con l'azione di rivendicazione ex articolo 948 del codice civile e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio, è imposto, viceversa, all'attore di fornire la cosiddetta probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione» (v. Cass. Civ. 4537/2025, 24050/2022, 1210/2017, 7894/2000, 1650/1994, 2621/1982). Da tale prova, peraltro, non era esonerato neppure a fronte dell'eccezione di usucapione sollevata dalle controparti già in primo grado (v. al riguardo Cass. Civ. 32530/2024 secondo cui «essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il
7 convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore»; v. anche Cass. Civ. 7091/2024, 30828/2023). Né, poi, il ha dimostrato l'appartenenza dei beni immobili per cui è causa al Pt_1 demanio necessario o accidentale, o comunque la loro natura di beni del patrimonio indisponibile, producendo alcun provvedimento o documento da cui risultasse detta natura o l'esistenza di un vincolo di destinazione gravante su di essi. Come noto, in materia di beni demaniali e di beni del patrimonio indisponibile vale il principio generale secondo cui essi, in quanto non alienabili, non possono neppure essere usucapiti. Da un lato, i beni demaniali, ai sensi degli artt. 823, 824, 826, 828 e 830 c.c., sono soggetti a un vincolo di destinazione che ne preclude l'usucapione perché destinati a un pubblico servizio, e quindi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. La limitazione di suddetto principio è rappresentata dall'istituto della sdemanializzazione, secondo cui un determinato bene può sempre perdere la sua natura demaniale e passare alla categoria di bene patrimoniale, a cui si applica il regime ordinario dei beni privati. Tale trasferimento può essere operato mediante atto ad hoc o per facta concludentia che attestino il venir meno dell'interesse pubblico da parte della Amministrazione (cosiddetta sdemanializzazione tacita). Dall'altro, i beni appartenenti al patrimonio indisponibile di un ente territoriale possono essere definiti tali non solo per l'esistenza di un atto amministrativo che li destini a uso pubblico, ma anche per effetto dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo incompatibile con l'utilizzo in concreto del bene a fini di pubblica utilità (Cass. Civ. SS. UU. 24563/2010; v. anche Cass. Civ. 26990/2020). Più nello specifico, affinché un bene rientri nel patrimonio indisponibile “deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (Cass. Civ. 5867/2007, 14865/2006). In definitiva, mancando la prova del diritto di proprietà del sui beni donati, nonché Pt_1 della nullità dell'atto di donazione perché avente ad oggetto beni non usucapibili in quanto demaniali o comunque sottoposti a vincolo di destinazione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
§ 5. In conseguenza di ciò, va ritenuta inammissibile per difetto d'interesse dell'Ente appellante ex art. 1421 c.c. l'azione di accertamento della nullità dell'atto di donazione. E infatti, esclusa la sussistenza del titolo di proprietà del sui beni donati, se ne Pt_1 ricava che esso non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'esperimento di detta azione: da un lato, perché non è parte contraente di detto atto, e quindi la sua sfera giuridica non è direttamente incisa da esso;
dall'altro, soprattutto, perché esso non ha dimostrato l'esistenza di un suo diverso o ulteriore interesse concreto, altro rispetto a quello fatto valere invano, a ottenere la declaratoria di nullità dell'atto (v. tra le altre Cass. Civ. 10703/2025, 1897/2023).
§ 6. Si rende per l'effetto superfluo anche lo scrutinio delle eccezioni degli appellati, che restano assorbite dalle pronunce di cui sopra.
§ 7. Spese del giudizio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello (indeterminabile- complessità bassa), secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui
8 applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”). Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Va disposta la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico del dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 678/2021,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
e zio iscritto al n. 925/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) conferma la sentenza appellata;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore degli appellati delle spese processuali del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.469,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 4) dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico del dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186/2022 R. G., vertente tra (P. IVA ), con sede in LC Li SI (ME), via della Parte_1 P.IVA_1
Rinascita, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Maurilio Scafidi, ed elettivamente domiciliato in Messina, corso Vittorio Emanuele II, 9, presso lo studio legale FA & Associati;
- appellante contro (c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._2 residente in [...]; (c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_3 C.F._3 residente in contrada Stazzone, 19; (c.f. ), nata a [...] il 1° agosto 1976 e ivi Parte_2 C.F._4 residente in via S. Maria, 28/A, tutti rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Natale Bonfiglio e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, 102;
- appellati
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 678/2021, emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti il 16 settembre 2021 nel giudizio iscritto al n. 925/2017 R.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il Comune:
“1.= Riformare la sentenza n. 678/2021 del Tribunale di Patti, emessa in data 16 settembre 2021 e pubblicata in pari data, rep. n. 1016/2021 del 16/09/2021, Giudice Monocratico, Dott.ssa Serena Andaloro. 2.= In riforma dell'impugnata sentenza ritenere e dichiarare la nullità dell'atto pubblico di donazione del 23 marzo 2015 nella parte in cui i coniugi e hanno donato alla figlia Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
i seguenti beni tutti di proprietà del Comune di a) Tratto di terreno della superficie
[...] Parte_1 catastale di are settantacinque e centiare sessantadue (are 75.62), in località San Giorgio Parte_1
Individuato al C.T. al foglio 25 della particella 264 seminativo di 2 di are 75,62 reddito euro 11,72, confinante
1 con le particelle 263, 266, 265 dello stesso foglio 25 e con strada comunale;
a1) Locale deposito al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17) in contrada San Giorgio. Parte_1
Individuato al C.F. al foglio 25 della particella 270 contrada San Giorgio, P.T, cat. C/2, cl.3, mq. 17, rendita euro 56,19. Confinante con cortile e con le particelle 269, 271 e 272 dello stesso foglio 25; b) ritenere e dichiarare la nullità dell'atto pubblico di donazione del 23 marzo 2015 nella parte in cui i coniugi e Controparte_1
hanno donato al figlio i seguenti beni tutti di proprietà del Comune di Controparte_2 Controparte_4
b1) Tratto di terreno della superficie catastale complessiva di are ottanta e centiare settantacinque Parte_1 uato al C.T. al foglio 25 delle particelle 263 seminativo di 2 di are 77,69 reddito euro 12,04 e 266 sem. di 2, di are 3,06, con Euro di E. 0,47. Confinante con le particelle 262, 264, 265 dello stesso foglio 25; b2) Locale deposito al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati quarantaquattro (44). Individuato al C.F. al foglio 25 della particella 271 contrada San Giorgio, P.T, cat. C/2, cl.2, mq 44, rendita euro 124,98. Confinante con le particelle 269, 270, 265 e 272 dello stesso foglio 25; b3) Tratto di terreno della superficie catastale complessiva di are settantatre e centiare nove (are 73, 09). Individuato al C.T al foglio 25 delle particelle 43 pascolo di 2 di are 24,20 reddito euro 1,37 e 301 (ex 42) seminativo di 4 di are 48,89 reddito euro
2,52. Confinante nell'insieme con le particelle 212, 300, 48 dello stesso foglio 25 e con strada.
3.= In riforma dell'impugnata sentenza ritenere e dichiarare che il Comune di è proprietario dei Parte_1 bei immobili indicati al numero due delle conclusioni di sopra riportate.
4.= In riforma dell'impugnata decisione ritenere e dichiarare che nel presente giudizio e quindi nel giudizio di primo grado, non si discuteva e non discute della usucapibilità o meno dei beni oggetto di causa, come ha erroneamente ritenuto il Tribunale di Patti, bensì della circostanza della nullità dell'atto pubblico di donazione che si fonda su una presunta intervenuta usucapione, in assenza della relativa sentenza di accertamento e declaratoria giudiziale 5.= Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”; Per gli appellati:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia respingere l'appello interposto dal come inammissibile e/o infondato e, comunque,
Parte_1 confermare la sentenza impugnata anche previo accoglimento delle domande, deduzioni ed eccezioni spiegate dagli odierni appellati in primo grado e sopra riproposte, e, quindi, pure in accoglimento delle seguenti domande e conclusioni: I. Respingere l'appello come inammissibile o, comunque, infondato, pure dopo avere ritenuto e dichiarato l'inammissibilità della modifica delle domande formulata dal con la prima memoria
Parte_1 ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. e, comunque, la relativa infondatezza anche sotto il profilo della carenza di prova, nonché espungere dal fascicolo telematico del giudizio la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., depositata dal in data 30.05.2019 nel giudizio di primo grado, poiché il relativo
Parte_1 contenuto non ossequia il disposto della citata norma, e rispetto al quale non si accetta alcun contraddittorio;
II. In via subordinata, l'infondatezza dell'appello e delle riproposte domande dell'appellante. III. In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande riproposte dall'appellante in ragione del fatto che la proprietà dei beni per cui è causa, ovvero:
1. tratto di terreno della superficie catastale di are settantacinque e centiare sessantadue (are 75,62), in località San Giorgio individuato al C.T.
Parte_1 al foglio 25, part. n. 264; 2. locale deposito al piano terra della superficie catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17) in contrada San Giorgio, individuato al C.F. al foglio 25, part. 270; 3. tratto di
Parte_1 terreno della superficie catastale di are ottanta e centiare settantacinque (are 80,75), in individuato
Parte_1 al C.T. al foglio 25, part.lle nn. 263 e 266; 4. locale deposito al piano terra della superficie catastale di metri quadrati quarantaquattro (mq. 44) in contrada San Giorgio, individuato al C.F. al foglio 25,
Parte_1 part. 271; 5. tratto di terreno della superficie catastale di are settantatre e centiare nove (are 73,09), in Pt_1 individuato al C.T. al foglio 25, part.lle nn. 43 e 301 (ex 42) -- è stata acquisita dai Signori
[...] CP_1
e per effetto del rogito pubblico specificato dall'atto di donazione impugnato dal
[...] Controparte_2
Comune di e, comunque, per usucapione. Parte_1
2 IV. In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree in ragione dell'estinzione del livello risultante solo catastalmente, per effetto dell'art. 1 della L. 29.12.1974, n. 16. V. Condannare il alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese, competenze ed Parte_1 onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c il premesso che “I coniugi Parte_1
e , con atto anno donato alla loro figlia Controparte_1 Controparte_2
la nuda proprietà dei seguenti beni immobili ed esattamente: 1.= Tratto di terreno della superficie Parte_2 catastale di are settantacinque e centiare sessantadue (are 75.62), in località San Giorgio Parte_1
Individuato al C.T. al foglio 25 della particella 264 seminativo di 2 di are 75,62 reddito euro 11,72, confinante con le particelle 263, 266, 265 dello stesso foglio 25 e con strada comunale. 2.= Locale deposito al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17) in contrada San Giorgio. Parte_1
Individuato al C.F. al foglio 25 della particella 270 contrada San Giorgio, P.T., cat. C/2, cl. 3, mq 17, rendita euro 56,19. Confinante con cortile e con le particelle 269, 271 e 272 dello stesso foglio 25. 3.= Appartamento per civile abitazione, posto al piano secondo di un fabbricato più elevazioni f.t., composto da sei vani catastali e mezzo, in NG Via Santa Maria n. 28. Confinate con la via S. Maria, con terreno dei donanti, e con proprietà e germani Individuato al C.F. al foglio 6 della 1363 sub 5 Via Santa Maria n. 28 Persona_1 Per_2
P.2, cat. A/2, cl. 4, vani 6,5 rendita euro 402,84. Con il medesimo atto i coniugi e Controparte_1 CP_2
hanno donato al figlio la nuda proprietà, dei seguenti beni immobili in
[...] Controparte_4 Parte_1 contrada San Giorgio, ed esattamente: 4.= Tratto di terreno della superficie catastale complessiva di are
[...] ottanta e centiare settantacinque (are 80,75). Individuato al C.T. al foglio 25 delle particelle 263 seminativo di 2 di are 77,69 reddito euro 12,04 e 266 sem. di 2, di are 3,06, con Euro di E. 0,47. Confinante con le particelle 262, 264, 265 dello stesso foglio 25. 5.= Locale deposito al piano terra, della superficie catastale di metri quadrati quarantaquattro (44). Individuato al C.F. al foglio 25 della particella 271 contrada San Giorgio, P.T., cat. C/2, cl. 2, mq 44, rendita euro 124,98. Confinante con le particelle 269, 270, 265 e 272 dello stesso foglio 25. 6.= Tratto di terreno della superficie catastale di are settantatré e centiare nove (are 73,09). Individuato al C.T. al foglio 25 delle particelle 43 pascolo di 2 di are 24,20 reddito euro 1,37 e 301 (ex 42) seminativo di 4 di are 48,89 reddito euro 2,52. Confinante nell'insieme con le particelle 212, 300, 48 dello stesso foglio 25 e con strada”, chiedeva al Tribunale di Patti che si dichiarasse la nullità del citato atto di donazione, in cui i donanti avevano dichiarato, in assenza di sentenze dichiarative, di averli acquistati per usucapione, e che, di conseguenza, si accertasse il diritto di proprietà del sui detti beni. Pt_1
In particolare, l'atto era nullo sia perché gli immobili donati erano gravati da usi civici e, quindi, non potevano essere acquistati per usucapione;
sia perché mancava comunque la prova dell'acquisto per intervenuta usucapione.
2. I sigg.ri si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente il difetto Parte_3 di giurisdizione del giudice ordinario a favore del commissario liquidatore degli usi civici, sulla base di Cass. SS. UU. 19399/2017, nonché il difetto di legittimazione attiva del che non Pt_1 aveva fornito adeguata prova della titolarità del diritto di proprietà sui beni pe ausa;
nel merito, eccepivano l'intervenuta usucapione ventennale e comunque l'estinzione del livello gravante sugli stessi ai sensi dell'art. 1 L. 16/1974, per come pure risultante dall'atto di donazione. Concludevano quindi per il rigetto delle domande della parte attrice e per la condanna di questa al pagamento delle spese, da distrarre a favore del difensore antistatario.
3. La causa veniva istruita con le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Con la sua prima memoria istruttoria, depositata il 10 aprile 2019, il Comune, rilevato che
“i terreni di proprietà del Comune di che i convenuti asseriscono di avere usucapito non sono Parte_1
3 gravati da usi civici […]” e che, pertanto, “viene meno la necessità dell'accertamento e la competenza del commissario straordinario”, modificava di conseguenza la sua domanda, insistendo nelle restanti conclusioni formulate.
4. Dopo una serie di rinvii, il Tribunale fissava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 16 settembre 2021, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, in esito alla quale, precisate le conclusioni dalle parti, veniva pronunciata la sentenza in epigrafe. Con essa, il Tribunale, definitivamente pronunciando, così disponeva: “a) rigetta le eccezioni preliminari proposte dai convenuti come in parte motiva;
b) rigetta le domande del attore;
c) condanna il Pt_1 al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.738,00 per compensi, Pt_1 oltre iva e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Natale Bonfiglio”.
5. Il primo Giudice, ritenuto preliminarmente che fosse permesso al Comune di rinunciare alla propria domanda di accertamento dell'esistenza di usi civici sui beni oggetto di donazione incompatibili con la proprietà privata altrui e con l'accertamento dell'intervenuta usucapione, che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti fosse conseguentemente da respingere, e che sussistesse la legittimazione attiva del alla domanda di accertamento Pt_1 del diritto di proprietà sui detti beni, nel merito osservava tuttavia come quest'ultimo non avesse fornito la prova del suo diritto. In particolare, esso non aveva dimostrato che i beni in questione facessero parte del demanio necessario o accidentale, né, in generale, aveva prodotto atti pubblici o altri documenti idonei ad attestare il titolo per cui agiva, limitandosi a depositare alcune comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e risultanze catastali che però non certificavano la natura dei beni, la loro estensione e le iscrizioni e trascrizioni relative a essi compiute nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda.
6. Il Comune impugnava la richiamata sentenza con appello, notificato il 12 marzo 2022, depositato il 14 marzo 2022 e articolato in un unico motivo oltre alla richiesta di riforma della pronuncia sulle spese.
7. Con esso, opinava che la sentenza impugnata aveva trascurato di dichiarare la nullità dell'atto pubblico oggetto di causa per essere questo fondato su una dichiarazione di avvenuta usucapione – resa dai donanti – che, stando alla giurisprudenza di legittimità (e nello specifico a Cass. Civ. 24114/2014), non avrebbe mai potuto produrre gli stessi effetti di una sentenza di accertamento e declaratoria giudiziale. Parimenti, l'atto era da ritenere nullo perché in esso gli stessi donanti avevano ammesso di aver posseduto i beni donati “in forza di possesso pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio, e avere maturato i presupposti per l'acquisto per usucapione”, così negando di esserne proprietari e implicitamente affermando il titolo del Comune. Tale conclusione era altresì corroborata dalla richiesta di cancellazione del livello gravante sugli immobili, contenuta nell'art. 9 dell'atto, dalle difese svolte dalle controparti in primo grado (in particolar modo, dall'eccezione di usucapione, implicita ammissione della proprietà altrui degli immobili), e dai certificati dell'Agenzia delle Entrate prodotti in giudizio, che, non essendo semplici visure catastali ma vere e proprie comunicazioni inviate al erano certamente in grado di dimostrare che il era Pt_1 Pt_1 proprietario dei beni donati.
4 8. Il 15 settembre 2022 i sigg.ri si costituivano in giudizio depositando la Parte_3 propria comparsa e chiedendo il rigetto dell'appello. Deducevano che la pronuncia della Corte di cassazione invocata dalla controparte rappresentava una tesi isolata, contraddetta da un diverso e ben più diffuso orientamento secondo cui «è da escludersi la nullità dell'atto di vendita del bene di cui l'alienante assuma essere diventato proprietario per usucapione, sia pur senza alcun preventivo accertamento giudiziale di tale acquisto della proprietà, poiché non potrebbe logicamente sostenersi che chi abbia usucapito, pur essendo ormai proprietario, non sia legittimato a disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non sia accertato giudizialmente» (Cass. Civ. 32147/2018, 2485/2007, 10372/2000, 13184/1999) e comunque inidonea a ritenere l'atto nullo. Aggiungevano che lo stesso escludendo l'esistenza di usi civici sugli immobili per Pt_1 cui è causa con la sua memoria istruttoria di primo grado, ne aveva ammesso l'usucapibilità. Osservavano inoltre che: i documenti prodotti in giudizio dalla controparte, da cui questa pretenderebbe di desumere il suo titolo di proprietà, erano in realtà risultanze catastali (più nello specifico, atti di “apposizione di riserva negli atti catastali”) insufficienti alla prova del diritto di proprietà, in assenza degli atti negoziali o amministrativi individuati dalla legge a tale scopo, e comunque utili soltanto in via residuale e nella sola ipotesi dell'art. 950 c.c.; che tanto la dichiarazione di aver posseduto per l'intero periodo utile ai fini dell'usucapione, quanto la richiesta di cancellazione dei livelli, entrambe contenute nell'atto pubblico, impedivano di configurare l'ammissione del diritto di proprietà del adombrata da quest'ultimo nelle Pt_1 proprie difese;
che, a ogni modo, il non aveva dato prova del suo diritto di proprietà Pt_1 così come richiesto dall'ordinamento a chi agisce in rivendica.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e istruita la causa, il Collegio, dopo aver dato atto all'udienza del 7 aprile 2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che non sussistevano i presupposti per dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., e dopo alcuni rinvii, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni in forma cartolare per il 22 aprile 2025. In esito a tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, il Collegio rileva che non è stato proposto gravame avverso i capi della sentenza impugnata che hanno statuito rispettivamente sulle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del commissario liquidatore per gli usi civici, di difetto di legittimazione attiva del odierno appellante e di inammissibilità della modifica delle Pt_1 domande formulate dal con la sua memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.: di Pt_1 conseguenza, esse si intendono coperte dal giudicato.
§ 2. Nel merito, con il suo unico motivo d'appello il afferma che Parte_1 la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare e dichiarare la nullità dell'atto pubblico oggetto di causa in base agli elementi di fatto e di diritto, di cui si è detto in fatto, dai quali deriverebbe l'ammissione, da parte delle controparti, del suo diritto di proprietà sugli immobili donati. Conseguentemente, chiede l'accertamento del medesimo diritto sugli stessi immobili.
§ 3. Il motivo è infondato. Va premesso che, nel giudizio di primo grado, il odierno appellante, in seguito alla Pt_1 modifica delle sue originarie domande compiuta con memoria istruttoria di cui all'art. 5 183 comma 6 c.p.c., ha così concluso: “1.= Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto pubblico di donazione del 23 marzo 2015 nella parte in cui i coniugi e hanno donato alla figlia Controparte_1 Controparte_2
i seguenti beni tutti di proprietà del Comune di […]; 2.= Ritenere e dichiarare Parte_2 Parte_1 la nullità dell'atto pubblico di donazione del 23 marzo 2015 nella parte in cui i coniugi e Controparte_1
hanno donato al figlio i seguenti beni tutti di proprietà del Comune di Controparte_2 Controparte_4
[…]; 3.= Ritenere in conseguenza che i beni immobili indicati ai nn. 2 e 3 delle presenti Parte_1 conclusioni sono di proprietà del Comune di […]”. Parte_1
Il primo giudice, preso atto dell nclusioni, ha distinto le due azioni proposte dal – qualificandole come azione di accertamento della nullità dell'atto pubblico e azione
Pt_1 di rivendica degli immobili donati – rigettandole entrambe: l'una, perché sfornita della prova dell'appartenenza dei beni al demanio o al patrimonio indisponibile;
l'altra, perché sfornita della prova del titolo d'acquisto dei beni. Al riguardo, il Tribunale ha negato valore probatorio decisivo alle comunicazioni catastali dell'Agenzia delle Entrate che il ha prodotto con il fine di dimostrare di essere
Pt_1 proprietario degli immobili per cui è causa, evidenziando che “hanno natura meramente accertativa nei rapporti con il ma non è stato prodotto alcun atto amministrativo originario o altro titolo da cui sia
Pt_1 derivata l'acquisizione della proprietà dei beni in capo al attore. Né risultano prodotti i certificati storici
Pt_1 ipocatastali e la documentazione estratta dai registri immobiliari relativa alle iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda. Ai documenti prodotti, in particolare, non può attribuirsi valore certificativo della natura, demaniale o patrimoniale, dei beni appartenenti in proprietà allo Stato ed agli altri enti pubblici” (v. sentenza impugnata, p. 6). Il appellante, come già detto, ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo:
Pt_1 in via principale, che l'atto di donazione è nullo perché, in assenza di una sentenza che esplicitamente riconoscesse a loro favore l'avvenuta usucapione degli immobili donati, i donanti non potevano ritenersi proprietari degli stessi, e quindi non avrebbero potuto disporne;
in via subordinata, dichiarata la nullità dell'atto di donazione, la proprietà dei beni donati non poteva che appartenere al sulla base delle evidenze probatorie – di natura catastale –
Pt_1 versate in atti dal medesimo Ente, nonché dalle dichiarazioni rese dai donanti e contenute nell'atto di donazione.
§ 4. Ad avviso del Collegio, l'impugnazione può essere esaminata solo in riferimento alla domanda di accertamento del diritto di proprietà del sui beni donati, alla luce del Pt_1 principio della ragione più liquida. Stando all'insegnamento della Suprema Corte, è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni fissato dall'art. 276, comma 2 c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, consente di scegliere, tra queste ultime, quella che il giudice ritenga “più liquida”, a condizione che detta ragione più liquida, benché logicamente subordinata ad altri profili di merito, presenti rispetto a questi ultimi uguale capacità «di assicurare la definizione del giudizio» (v. Cass. SS. UU. 9936/2014). In altri termini, la soluzione prescelta deve caratterizzarsi per un uguale “impatto operativo” (v. tra le altre Cass. Civ. 693/2024, 363/2019, 11458/2018, 12002/2014), permettendo la definizione più rapida dell'intero giudizio e non di uno soltanto dei profili toccati da quest'ultimo, a garanzia delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (v. nella giurisprudenza di merito anche Corte Appello Roma, 3457/2023; Corte Appello Taranto, 45/2024, Corte Appello Cagliari sez. lav., 95/2021). Tale è il caso in esame, in cui, come già evidenziato, l'odierno appellante ha chiesto, oltre all'accertamento della nullità dell'atto di donazione per cui è causa, anche che si ritenesse “in conseguenza che i beni immobili indicati ai nn. 2 e 3 delle presenti conclusioni sono di proprietà del Comune di
6 […]”: vale a dire, che, in conseguenza dell'accertamento della nullità dell'atto, si Parte_1 accertasse e dichiarasse che il è proprietario dei beni oggetto dello stesso. Pt_1
E invero, tra le due domande è possibile costruire un rapporto di subordinazione logica tale per cui la pronuncia sulla domanda di accertamento della proprietà sugli immobili donati è di per sé in grado di definire il giudizio in piena conformità alle esigenze rappresentate dal principio di legittimità sopra richiamato. Di talché, nell'ipotesi di rigetto di quest'ultima domanda, verrebbe meno l'interesse dell'appellante a ottenere la nullità dell'atto di donazione, e quindi la necessità di una pronuncia sul punto. Nella specie, il Collegio, condividendo quanto già statuito dalla sentenza impugnata, ritiene che la domanda in questione sia infondata. E infatti, come ben rilevato dal primo giudice, il per sostenere con successo di Pt_1 essere proprietario dei beni donati, avrebbe dovuto fornire la prova del suo titolo, allegando i relativi atti pubblici o provvedimenti amministrativi: ma così non ha fatto, limitandosi ad affermare genericamente l'esistenza del suo diritto sulla base di documenti catastali, che, in quanto dotati di valore meramente indiziario, sono di per sé insufficienti a dimostrare il titolo di proprietà senza essere convalidati da altri elementi di causa (v. tra le altre Cass. Civ. 1650/1994, 24050/2022; Corte Appello Catanzaro, 1114/2023). Viceversa, pacifico che non sia (e che non fosse) nella disponibilità dei beni oggetto di donazione, l'Ente appellante avrebbe dovuto superare ex art. 2697 c.c. il rigoroso regime probatorio prescritto per l'azione esercitata, tenuto conto del principio di diritto per il quale «L'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene, diverga, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto. Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente a usucapire, con l'azione di rivendicazione ex articolo 948 del codice civile e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio, è imposto, viceversa, all'attore di fornire la cosiddetta probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione» (v. Cass. Civ. 4537/2025, 24050/2022, 1210/2017, 7894/2000, 1650/1994, 2621/1982). Da tale prova, peraltro, non era esonerato neppure a fronte dell'eccezione di usucapione sollevata dalle controparti già in primo grado (v. al riguardo Cass. Civ. 32530/2024 secondo cui «essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il
7 convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore»; v. anche Cass. Civ. 7091/2024, 30828/2023). Né, poi, il ha dimostrato l'appartenenza dei beni immobili per cui è causa al Pt_1 demanio necessario o accidentale, o comunque la loro natura di beni del patrimonio indisponibile, producendo alcun provvedimento o documento da cui risultasse detta natura o l'esistenza di un vincolo di destinazione gravante su di essi. Come noto, in materia di beni demaniali e di beni del patrimonio indisponibile vale il principio generale secondo cui essi, in quanto non alienabili, non possono neppure essere usucapiti. Da un lato, i beni demaniali, ai sensi degli artt. 823, 824, 826, 828 e 830 c.c., sono soggetti a un vincolo di destinazione che ne preclude l'usucapione perché destinati a un pubblico servizio, e quindi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. La limitazione di suddetto principio è rappresentata dall'istituto della sdemanializzazione, secondo cui un determinato bene può sempre perdere la sua natura demaniale e passare alla categoria di bene patrimoniale, a cui si applica il regime ordinario dei beni privati. Tale trasferimento può essere operato mediante atto ad hoc o per facta concludentia che attestino il venir meno dell'interesse pubblico da parte della Amministrazione (cosiddetta sdemanializzazione tacita). Dall'altro, i beni appartenenti al patrimonio indisponibile di un ente territoriale possono essere definiti tali non solo per l'esistenza di un atto amministrativo che li destini a uso pubblico, ma anche per effetto dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo incompatibile con l'utilizzo in concreto del bene a fini di pubblica utilità (Cass. Civ. SS. UU. 24563/2010; v. anche Cass. Civ. 26990/2020). Più nello specifico, affinché un bene rientri nel patrimonio indisponibile “deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (Cass. Civ. 5867/2007, 14865/2006). In definitiva, mancando la prova del diritto di proprietà del sui beni donati, nonché Pt_1 della nullità dell'atto di donazione perché avente ad oggetto beni non usucapibili in quanto demaniali o comunque sottoposti a vincolo di destinazione, l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
§ 5. In conseguenza di ciò, va ritenuta inammissibile per difetto d'interesse dell'Ente appellante ex art. 1421 c.c. l'azione di accertamento della nullità dell'atto di donazione. E infatti, esclusa la sussistenza del titolo di proprietà del sui beni donati, se ne Pt_1 ricava che esso non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'esperimento di detta azione: da un lato, perché non è parte contraente di detto atto, e quindi la sua sfera giuridica non è direttamente incisa da esso;
dall'altro, soprattutto, perché esso non ha dimostrato l'esistenza di un suo diverso o ulteriore interesse concreto, altro rispetto a quello fatto valere invano, a ottenere la declaratoria di nullità dell'atto (v. tra le altre Cass. Civ. 10703/2025, 1897/2023).
§ 6. Si rende per l'effetto superfluo anche lo scrutinio delle eccezioni degli appellati, che restano assorbite dalle pronunce di cui sopra.
§ 7. Spese del giudizio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello (indeterminabile- complessità bassa), secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui
8 applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”). Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Va disposta la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico del dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 678/2021,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
e zio iscritto al n. 925/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) conferma la sentenza appellata;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore degli appellati delle spese processuali del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.469,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 4) dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico del dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
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