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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 138/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024, promossa da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Adriano Tolomeo, presso il cui studio in Lecce, via G. Oberdan n. 70, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Tommaso De Mauro, presso il cui studio in Lecce, Via Monte San Michele n. 10, è elettivamente domiciliato;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
in persona Controparte_2 del in carica, rappresentata e difesa ex lege CP_3
1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui uffici in
Lecce, Via Rubichi, 39, elettivamente domiciliata;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.06.2013 adiva il Parte_1
Tribunale di Lecce ex lege 117/88 (vigente ratione temporis) al fine di conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati per effetto dei provvedimenti e dei comportamenti del dott. Controparte_1 nell'esercizio delle sue funzioni di Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Larino nell'ambito dei procedimenti penali nn.rr. 343/11-21, 1121/11-21, 2064/11-21, 2173/11-21,
2285/11-21 nonché di quelli in stralcio trasmessi ad altre Autorità
(ordinarie e militari).
Con sentenza n. 1284/2018, il Tribunale di Lecce respingeva la domanda e compensava le spese di lite.
Con sentenza n. 610/2021, la Corte di Appello adita, decidendo il giudizio di gravame, ne respingeva i motivi, confermando, integralmente, la decisione di prime cure e, quindi, il rigetto della domanda.
Per la cassazione di quella pronuncia, adiva la Corte di Parte_2 legittimità, articolando due motivi di ricorso.
Nel giudizio così instaurato, iscritto al n. 666/2022, si sono costituiti l' e il Dott. , resistendo Controparte_4 CP_1 all'impugnazione avversaria con rispettivi controricorsi.
Con ordinanza n. 30309 del 31.10.2023, la Suprema Corte decideva dell'impugnazione proposta innanzi a sé alla luce della sentenza n.
2 205/2022 depositata il 15.09.2022, con la quale la Corte
Costituzionale, investita – con ordinanza n. 31321 della stessa Corte di legittimità- della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l.
117/1988., nel testo anteriore alla modifica di cui alla l. 18/2015, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma nella sua formulazione ratione temporis vigente, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale, dichiarando, invece, la infondatezza delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale pure sollevate.
Alla luce di tale, sopravvenuta, decisione, la Corte di Cassazione accoglieva, quindi, il primo motivo di ricorso ( violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3,32 117 Cost e dell'art, 2059 c.c. e violazione degli artt. 2 e 3 della L: 117/1988, in relazione al motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.)e cassava la decisione gravata con rinvio alla Corte
Territoriale alla quale demandava il compito di procedere “a nuovo esame della domanda concernente il risarcimento del danno non patrimoniale non correlato a privazione della libertà personale, sulla base di un accertamento che, muovendo dalla astratta risarcibilità di tale pregiudizio alla stregua della l. 117/1988, come risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, verifichi se ricorrano in concreto le condizioni per riconoscere il risarcimento del danno richiesto dall'odierno ricorrente e provveda – se del caso- alla sua liquidazione”.
Tanto premesso, ha riassunto il giudizio dinanzi a Parte_1 questa Corte d'appello, con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: : “accertare
e dichiarare l'esistenza di un danno ingiusto cagionato al ricorrente per effetto di comportamenti, atti e provvedimenti adottati dal Dott.
con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni CP_1 di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino nell'ambito dei procedimenti penali nn.rr. procedimenti penali nn.rr.
343/11- 21, 1121/11-21, 2064/11-21, 2173/11-21, 2285/11-21 nonché di quelli, in stralcio, trasmessi ad altre AA.GG. (ordinaria e militare)
3 per le ipotesi di reato di cui agli artt. art. 323 c.p., art. 368 c.p., art.
479 c.p., art. 115 co. 4 c.p., art. 640 co. 1 e 3 c.p., art. 640 co. 2 c.p., ancora art. 640 co. 1 e 3 c.p., art. 167 D.Lgs 196/2003, art. 326 co. 1
e 3 c.p., art. 615 e 617 c.p., art. 314 c.p. e 215 c.p.m.p. (peculato militare), art. 215 c.p.m.p., artt. 2 bis e 4 L. 895/1967, art. 120 co 1 e
2 c.p.m.p. (violata consegna), art. 483 c.p., art. 341 bis co. 2 c.p., art.
10 Legge 497/1974, art. 256 co. 3 cp., art. 490 c.p., art 640 co. 2 e art.
12 quinquies DL 306/92 conv. in L. 356/92, a cui va aggiunto un ulteriore procedimento penale avviato sempre dal dott. CP_1
a carico della del ricorrente accusata di CP_5
FAVOREGGIAMENTO DEL FIGLIO nei reati sopra elencati;
procedimenti successivamente (dopo l'allontanamento coattivo del dott. ) tutti archiviati per insussistenza di anche solo un CP_1 mero fumus degli elementi costitutivi del reato;
e conseguentemente, di condannare lo stato della Repubblica Italiana, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, ovvero la Presidenza del Consiglio dei della Repubblica Italiana, in persona del l.r. CP_2
p.t. alla corresponsione, in favore del Magg. della Parte_1 somma che apparirà di giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali ammissibili ex lege patiti dall'appellante, da quantificarsi anche in via quantitativa”
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio
, concludendo testualmente: “1) in via preliminare Controparte_1 dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni in narrativa;
2) In subordine rigettare comunque l'appello perché infondato in fatto e in diritto in ogni sua parte per le ragioni in narrativa;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e anche per il pregresso giudizio di legittimità”.
Si è costituita, altresì, in giudizio la Controparte_2
chiedendo, a sua volta, il rigetto dell'impugnazione.
[...]
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
4 Motivi della decisione
La Corte è nuovamente investita della controversia per effetto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 30309 del 31 ottobre 2023, la quale – in applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 205/2022 – ha accolto solo il primo motivo del ricorso di cassando con rinvio la decisione n. Parte_1
610/2021 della Corte d'appello di Lecce, affinché si proceda a nuovo esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non correlato a privazione della libertà personale, verificandone l'esistenza in concreto ed, eventualmente, la liquidazione.
Conseguentemente, l'ambito del giudizio di rinvio è ristretto alla verifica dell'an debeatur relativamente al danno non patrimoniale.
È, invece, coperta da giudicato la pronuncia di rigetto delle pretese patrimoniali (spese, rimborsi e ogni altra voce economica): tali domande sono state respinte dal Tribunale (sent. n. 1284/2018), la relativa decisione è stata confermata in appello (sent. n. 610/2021) e non è stata riformata dalla Cassazione.
Ogni riproposizione di profili patrimoniali esula dunque dall'oggetto del rinvio ed è inammissibile.
La Corte è chiamata, pertanto, non a riconoscere in via generale la risarcibilità del danno non patrimoniale (profilo ormai definito dallo ius superveniens costituzionale), ma a stabilire se, alla luce degli atti già acquisiti e nei limiti dell'istruttoria cristallizzata in primo grado, abbia provato di aver subito un pregiudizio non Parte_1 patrimoniale effettivo causalmente ricollegabile ai comportamenti ascritti al dott. . CP_1
La legge n. 117/1988, come interpretata a seguito della sentenza della
Corte cost. n. 205/2022, consente il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da lesione di diritti inviolabili anche diversi dalla libertà personale.
Non è più consentita, dunque, una preclusione in astratto alla risarcibilità di tali danni.
5 Ciò precisato, resta immutato l'ordinario riparto dell'onere della prova
(art. 2697 c.c.): chi agisce per il risarcimento è tenuto a dimostrare fatto, nesso causale e danno (artt. 2043 e 2059 c.c.).
Il danno non patrimoniale, secondo l'elaborazione nomofilattica (Sez.
Un., 11.11.2008, nn. 26972–26975), costituisce danno-conseguenza e non danno-evento: non si presume, non è “in re ipsa”, e richiede allegazione specifica e prova, anche per presunzioni, ma sorrette da fatti noti gravi, precisi e concordanti.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto -cosi definitivamente superandosi la concessione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento- (Cass. n. 25164/2020;); la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque la dimostrazione dell'an: non può supplire alla carenza assoluta di prova dell'esistenza del pregiudizio (Cass. 26914/2020).
I giudici di legittimità hanno altresì evidenziato che “…il danno da sofferenza morale dovrà essere allegato e provato specificamente anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri asserivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) una erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale” (Cass. civ. n. 7753/2020).
Da tali principi si desume che il danno non patrimoniale (quale quello di cui si tratta in questa sede), deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo considerarsi in re ipsa, e che la sua liquidazione deve essere effettuata sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla
6 vittima, da questa dedotto e provato, anche attraverso presunzioni, che siano però fondate su elementi indiziari diversi dall'evento in sé.
E' quindi necessario che il danneggiato prospetti e dimostri l'insorgenza di 'sofferenze' di natura personale e soggettiva (che, astrattamente, potrebbero ricollegarsi al dolore manifestatosi, per esempio, come vergogna, disistima di sé, timore, disperazione ecc.), non essendo sufficiente, ai fini del risarcimento, la (sola) indicazione del fatto.
Nel caso concreto deve registrarsi l'assenza dell'allegazione di qualsiasi situazione idonea a prospettare che dai comportamenti, atti e provvedimenti addottati dal e dai procedimenti penali sia CP_1 derivata una sofferenza morale, nel senso sopra delineato.
Questa non può desumersi, neanche in via presuntiva, dagli elementi dedotti e valorizzati dal che non hanno trovato riscontro Parte_1 probatorio
Il compendio istruttorio rilevante è quello cristallizzato nel giudizio di primo grado (v. ordinanza 8 gennaio 2016 sui limiti dell'ammissione delle prove), non essendo state ammesse, né potrebbero ammettersi ora, nuove prove eccedenti i confini del rinvio.
Ebbene, i testi escussi – in prevalenza colleghi del ricorrente – hanno riferito di un periodo di stress, ansia e turbamento collegato alle vicende giudiziarie.
Le dichiarazioni, tuttavia, restano generiche, prive di indicazioni su intensità, durata, trattamenti o ricadute stabili nella vita personale e relazionale.
In non pochi passaggi, la sofferenza è descritta come transitoria e legata a comprensibili stati d'animo, non come alterazione seria e apprezzabile dell'esistenza.
Particolarmente debole è la narrazione del mutamento della vita privata e familiare: i testimoni richiamano percezioni soggettive in ambito lavorativo, senza indicare fatti concreti (es. interruzione di relazioni significative, isolamento sociale, rinunce forzate, trasferimenti coatti, ecc.) idonei a fungere da fatti noti per una presunzione grave e univoca del danno.
7 La dichiarazione della madre dell'attore, oltre a porsi in una prospettiva inevitabilmente parziale, presenta profili di dubbia attendibilità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e, comunque, non fornisce riscontri oggettivi. In sé, non può fondare l'accertamento del danno.
Non risultano inoltre agli atti referti, diagnosi, certificazioni mediche o psicologiche che attestino l'insorgenza di patologie (ansioso- depressive o di altra natura), né la necessità di terapie o percorsi clinici riconducibili, con ragionevole probabilità, alle condotte denunciate.
Questo silenzio documentale, in un quadro già povero di fatti specifici, indebolisce in modo decisivo la pretesa risarcitoria.
Quanto al profilo professionale e d'immagine, è pacifico che abbia proseguito la carriera con avanzamenti (fino al grado Parte_1 di e con incarichi di responsabilità (anche presso strutture Pt_3 di rilievo).
Tali dati smentiscono l'assunto di una compromissione della reputazione professionale o di occasioni perdute;
e, per converso, neutralizzano l'argomento secondo cui la vicenda avrebbe inciso in modo negativo sulla dimensione lavorativa.
La circostanza che siano stati archiviati o si siano conclusi con assoluzioni i procedimenti penali (a carico dell'appellante e persino della madre) rileva sul piano dell'innocenza e, al più, dell'eventuale scorrettezza di alcuni atti investigativi, ma non dimostra, di per sé,
l'esistenza di conseguenze dannose nella sfera non patrimoniale dell'attore.
Il passaggio dal fatto alla conseguenza non è stato colmato da elementi probatori specifici.
Ampio rilievo è stato attribuito dal alla decisione della Parte_1
Sezione disciplinare del C.S.M. n. 111/2014 (confermata, quanto al rigetto del ricorso, da Cass., Sez. Un., n. 17585/2015), che ha sanzionato il dott. . CP_1
Secondo la tesi dell'appellante, tale pronuncia, attestando un
“accanimento investigativo”, costituirebbe prova dell'illecito civile e, correlativamente, del danno risarcibile.
La tesi non è condivisibile.
8 L'ordinamento appresta strumenti autonomi per la responsabilità disciplinare (d.lgs. n. 109/2006) e per la responsabilità civile ex L.
117/1988; l'art. 20 d.lgs. 106/2009 e gli artt. 6 e 9 L. 117/1988 sanciscono l'indipendenza dei due piani.
L'illecito disciplinare tutela il prestigio e la correttezza dell'ordine giudiziario nei rapporti tra magistrato e Stato-datore di lavoro;
l'illecito civile tutela il cittadino, esigendo la prova di dolo/colpa grave, nesso causale e danno conseguenza.
Di qui l'impossibilità di attribuire al giudicato disciplinare efficacia vincolante nel giudizio civile;
esso può fungere, al più, da mero indizio circa il fatto o il contesto, ma non prova l'esistenza del pregiudizio non patrimoniale in capo al danneggiato, né consente di inferirne automaticamente la liquidabilità.
Diversamente opinando, si reintrodurrebbe, per via surrettizia, un automatismo risarcitorio incompatibile con i principi di cui sopra.
Non ignora il Collegio che il in prime cure, ha ricalcato i Parte_1 capi di incolpazione disciplinare per fondare in sede civile l'illecito e il danno.
Ma siffatta sovrapposizione è, giuridicamente, inammissibile: le fattispecie non coincidono;
il giudizio civile richiede ulteriori e autonomi requisiti (in primis, il danno conseguenza), che, nel caso concreto, non sono stati allegati e provati in modo sufficiente.
Rileva, infine, che il procedimento penale evocato a carico del magistrato è stato definito con archiviazione: evenienza che, pur non precludendo ex se la responsabilità civile dello Stato, conferma la non sovrapponibilità dei piani e indebolisce l'assunto di una condotta dolosa o gravemente colposa nelle forme richieste per l'accoglimento della domanda.
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene non dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile.
Mancano allegazioni circostanziate e riscontri oggettivi su: sofferenze personali stabilmente incidenti sulla qualità della vita (oltre la soglia di normale tollerabilità); alterazioni della vita familiare e relazionale dotate di stabilità e rilevanza;
pregiudizi alla carriera o all'immagine
9 professionale, smentiti dai concreti sviluppi professionali dell'attore; spese o costi correlati a cure o sostegni psicologici.
Né la mancanza di prova diretta può essere colmata dal solo ricorso alle presunzioni: gli elementi indicati dall'appellante (esiti dei procedimenti penali;
sanzione disciplinare;
testimonianze generiche) non integrano, nel loro complesso, quella serie concatenata di fatti noti, gravi, precisi e concordanti che consenta di risalire, con elevata probabilità logica, al fatto ignoto del danno conseguenza.
Siamo, piuttosto, al cospetto di un contesto che, pur potendo suscitare comprensibili disagi, non si traduce in pregiudizi giuridicamente apprezzabili nei termini richiesti.
Da ciò discende l'inapplicabilità della liquidazione equitativa: l'equità opera sul quantum, non può surrogare l'assenza di prova dell'an.
Diversamente opinando, si legittimerebbe un automatismo risarcitorio proprio della disattesa figura del danno in re ipsa.
Il Collegio non minimizza la gravità delle vicende vissute dal né la censura disciplinare mossa al magistrato. Tuttavia, la Parte_1 traslazione automatica di tali evenienze nel piano risarcitorio civile non è consentita dall'ordinamento: la responsabilità dello Stato ex L.
117/1988 presuppone, oltre al fatto ed al coefficiente soggettivo, la dimostrazione del danno conseguenza.
È questo passaggio che, nel caso di specie, difetta.
L'appello in riassunzione deve pertanto essere rigettato, non potendo questa Corte riconoscere – in difetto di prova idonea – un risarcimento per danno non patrimoniale.
Resta fermo, per giudicato, quanto già deciso in ordine alle pretese patrimoniali.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, relative al giudizio di appello, a quello di cassazione ed al presente giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
10 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della e di , che Controparte_2 Controparte_1 liquida, per ciascuno, in euro 3.500,00 per compensi per il giudizio di appello, in euro 4.000,00 per compensi per il giudizio di cassazione,
e, per il presente giudizio, in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Lecce, 27.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele) perrucci
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 138/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024, promossa da:
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Adriano Tolomeo, presso il cui studio in Lecce, via G. Oberdan n. 70, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Tommaso De Mauro, presso il cui studio in Lecce, Via Monte San Michele n. 10, è elettivamente domiciliato;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
in persona Controparte_2 del in carica, rappresentata e difesa ex lege CP_3
1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui uffici in
Lecce, Via Rubichi, 39, elettivamente domiciliata;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.06.2013 adiva il Parte_1
Tribunale di Lecce ex lege 117/88 (vigente ratione temporis) al fine di conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati per effetto dei provvedimenti e dei comportamenti del dott. Controparte_1 nell'esercizio delle sue funzioni di Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Larino nell'ambito dei procedimenti penali nn.rr. 343/11-21, 1121/11-21, 2064/11-21, 2173/11-21,
2285/11-21 nonché di quelli in stralcio trasmessi ad altre Autorità
(ordinarie e militari).
Con sentenza n. 1284/2018, il Tribunale di Lecce respingeva la domanda e compensava le spese di lite.
Con sentenza n. 610/2021, la Corte di Appello adita, decidendo il giudizio di gravame, ne respingeva i motivi, confermando, integralmente, la decisione di prime cure e, quindi, il rigetto della domanda.
Per la cassazione di quella pronuncia, adiva la Corte di Parte_2 legittimità, articolando due motivi di ricorso.
Nel giudizio così instaurato, iscritto al n. 666/2022, si sono costituiti l' e il Dott. , resistendo Controparte_4 CP_1 all'impugnazione avversaria con rispettivi controricorsi.
Con ordinanza n. 30309 del 31.10.2023, la Suprema Corte decideva dell'impugnazione proposta innanzi a sé alla luce della sentenza n.
2 205/2022 depositata il 15.09.2022, con la quale la Corte
Costituzionale, investita – con ordinanza n. 31321 della stessa Corte di legittimità- della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l.
117/1988., nel testo anteriore alla modifica di cui alla l. 18/2015, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma nella sua formulazione ratione temporis vigente, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale, dichiarando, invece, la infondatezza delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale pure sollevate.
Alla luce di tale, sopravvenuta, decisione, la Corte di Cassazione accoglieva, quindi, il primo motivo di ricorso ( violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3,32 117 Cost e dell'art, 2059 c.c. e violazione degli artt. 2 e 3 della L: 117/1988, in relazione al motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.)e cassava la decisione gravata con rinvio alla Corte
Territoriale alla quale demandava il compito di procedere “a nuovo esame della domanda concernente il risarcimento del danno non patrimoniale non correlato a privazione della libertà personale, sulla base di un accertamento che, muovendo dalla astratta risarcibilità di tale pregiudizio alla stregua della l. 117/1988, come risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, verifichi se ricorrano in concreto le condizioni per riconoscere il risarcimento del danno richiesto dall'odierno ricorrente e provveda – se del caso- alla sua liquidazione”.
Tanto premesso, ha riassunto il giudizio dinanzi a Parte_1 questa Corte d'appello, con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: : “accertare
e dichiarare l'esistenza di un danno ingiusto cagionato al ricorrente per effetto di comportamenti, atti e provvedimenti adottati dal Dott.
con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni CP_1 di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino nell'ambito dei procedimenti penali nn.rr. procedimenti penali nn.rr.
343/11- 21, 1121/11-21, 2064/11-21, 2173/11-21, 2285/11-21 nonché di quelli, in stralcio, trasmessi ad altre AA.GG. (ordinaria e militare)
3 per le ipotesi di reato di cui agli artt. art. 323 c.p., art. 368 c.p., art.
479 c.p., art. 115 co. 4 c.p., art. 640 co. 1 e 3 c.p., art. 640 co. 2 c.p., ancora art. 640 co. 1 e 3 c.p., art. 167 D.Lgs 196/2003, art. 326 co. 1
e 3 c.p., art. 615 e 617 c.p., art. 314 c.p. e 215 c.p.m.p. (peculato militare), art. 215 c.p.m.p., artt. 2 bis e 4 L. 895/1967, art. 120 co 1 e
2 c.p.m.p. (violata consegna), art. 483 c.p., art. 341 bis co. 2 c.p., art.
10 Legge 497/1974, art. 256 co. 3 cp., art. 490 c.p., art 640 co. 2 e art.
12 quinquies DL 306/92 conv. in L. 356/92, a cui va aggiunto un ulteriore procedimento penale avviato sempre dal dott. CP_1
a carico della del ricorrente accusata di CP_5
FAVOREGGIAMENTO DEL FIGLIO nei reati sopra elencati;
procedimenti successivamente (dopo l'allontanamento coattivo del dott. ) tutti archiviati per insussistenza di anche solo un CP_1 mero fumus degli elementi costitutivi del reato;
e conseguentemente, di condannare lo stato della Repubblica Italiana, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, ovvero la Presidenza del Consiglio dei della Repubblica Italiana, in persona del l.r. CP_2
p.t. alla corresponsione, in favore del Magg. della Parte_1 somma che apparirà di giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali ammissibili ex lege patiti dall'appellante, da quantificarsi anche in via quantitativa”
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio
, concludendo testualmente: “1) in via preliminare Controparte_1 dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni in narrativa;
2) In subordine rigettare comunque l'appello perché infondato in fatto e in diritto in ogni sua parte per le ragioni in narrativa;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e anche per il pregresso giudizio di legittimità”.
Si è costituita, altresì, in giudizio la Controparte_2
chiedendo, a sua volta, il rigetto dell'impugnazione.
[...]
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
4 Motivi della decisione
La Corte è nuovamente investita della controversia per effetto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 30309 del 31 ottobre 2023, la quale – in applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 205/2022 – ha accolto solo il primo motivo del ricorso di cassando con rinvio la decisione n. Parte_1
610/2021 della Corte d'appello di Lecce, affinché si proceda a nuovo esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non correlato a privazione della libertà personale, verificandone l'esistenza in concreto ed, eventualmente, la liquidazione.
Conseguentemente, l'ambito del giudizio di rinvio è ristretto alla verifica dell'an debeatur relativamente al danno non patrimoniale.
È, invece, coperta da giudicato la pronuncia di rigetto delle pretese patrimoniali (spese, rimborsi e ogni altra voce economica): tali domande sono state respinte dal Tribunale (sent. n. 1284/2018), la relativa decisione è stata confermata in appello (sent. n. 610/2021) e non è stata riformata dalla Cassazione.
Ogni riproposizione di profili patrimoniali esula dunque dall'oggetto del rinvio ed è inammissibile.
La Corte è chiamata, pertanto, non a riconoscere in via generale la risarcibilità del danno non patrimoniale (profilo ormai definito dallo ius superveniens costituzionale), ma a stabilire se, alla luce degli atti già acquisiti e nei limiti dell'istruttoria cristallizzata in primo grado, abbia provato di aver subito un pregiudizio non Parte_1 patrimoniale effettivo causalmente ricollegabile ai comportamenti ascritti al dott. . CP_1
La legge n. 117/1988, come interpretata a seguito della sentenza della
Corte cost. n. 205/2022, consente il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da lesione di diritti inviolabili anche diversi dalla libertà personale.
Non è più consentita, dunque, una preclusione in astratto alla risarcibilità di tali danni.
5 Ciò precisato, resta immutato l'ordinario riparto dell'onere della prova
(art. 2697 c.c.): chi agisce per il risarcimento è tenuto a dimostrare fatto, nesso causale e danno (artt. 2043 e 2059 c.c.).
Il danno non patrimoniale, secondo l'elaborazione nomofilattica (Sez.
Un., 11.11.2008, nn. 26972–26975), costituisce danno-conseguenza e non danno-evento: non si presume, non è “in re ipsa”, e richiede allegazione specifica e prova, anche per presunzioni, ma sorrette da fatti noti gravi, precisi e concordanti.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto -cosi definitivamente superandosi la concessione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento- (Cass. n. 25164/2020;); la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque la dimostrazione dell'an: non può supplire alla carenza assoluta di prova dell'esistenza del pregiudizio (Cass. 26914/2020).
I giudici di legittimità hanno altresì evidenziato che “…il danno da sofferenza morale dovrà essere allegato e provato specificamente anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri asserivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) una erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale” (Cass. civ. n. 7753/2020).
Da tali principi si desume che il danno non patrimoniale (quale quello di cui si tratta in questa sede), deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo considerarsi in re ipsa, e che la sua liquidazione deve essere effettuata sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla
6 vittima, da questa dedotto e provato, anche attraverso presunzioni, che siano però fondate su elementi indiziari diversi dall'evento in sé.
E' quindi necessario che il danneggiato prospetti e dimostri l'insorgenza di 'sofferenze' di natura personale e soggettiva (che, astrattamente, potrebbero ricollegarsi al dolore manifestatosi, per esempio, come vergogna, disistima di sé, timore, disperazione ecc.), non essendo sufficiente, ai fini del risarcimento, la (sola) indicazione del fatto.
Nel caso concreto deve registrarsi l'assenza dell'allegazione di qualsiasi situazione idonea a prospettare che dai comportamenti, atti e provvedimenti addottati dal e dai procedimenti penali sia CP_1 derivata una sofferenza morale, nel senso sopra delineato.
Questa non può desumersi, neanche in via presuntiva, dagli elementi dedotti e valorizzati dal che non hanno trovato riscontro Parte_1 probatorio
Il compendio istruttorio rilevante è quello cristallizzato nel giudizio di primo grado (v. ordinanza 8 gennaio 2016 sui limiti dell'ammissione delle prove), non essendo state ammesse, né potrebbero ammettersi ora, nuove prove eccedenti i confini del rinvio.
Ebbene, i testi escussi – in prevalenza colleghi del ricorrente – hanno riferito di un periodo di stress, ansia e turbamento collegato alle vicende giudiziarie.
Le dichiarazioni, tuttavia, restano generiche, prive di indicazioni su intensità, durata, trattamenti o ricadute stabili nella vita personale e relazionale.
In non pochi passaggi, la sofferenza è descritta come transitoria e legata a comprensibili stati d'animo, non come alterazione seria e apprezzabile dell'esistenza.
Particolarmente debole è la narrazione del mutamento della vita privata e familiare: i testimoni richiamano percezioni soggettive in ambito lavorativo, senza indicare fatti concreti (es. interruzione di relazioni significative, isolamento sociale, rinunce forzate, trasferimenti coatti, ecc.) idonei a fungere da fatti noti per una presunzione grave e univoca del danno.
7 La dichiarazione della madre dell'attore, oltre a porsi in una prospettiva inevitabilmente parziale, presenta profili di dubbia attendibilità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. e, comunque, non fornisce riscontri oggettivi. In sé, non può fondare l'accertamento del danno.
Non risultano inoltre agli atti referti, diagnosi, certificazioni mediche o psicologiche che attestino l'insorgenza di patologie (ansioso- depressive o di altra natura), né la necessità di terapie o percorsi clinici riconducibili, con ragionevole probabilità, alle condotte denunciate.
Questo silenzio documentale, in un quadro già povero di fatti specifici, indebolisce in modo decisivo la pretesa risarcitoria.
Quanto al profilo professionale e d'immagine, è pacifico che abbia proseguito la carriera con avanzamenti (fino al grado Parte_1 di e con incarichi di responsabilità (anche presso strutture Pt_3 di rilievo).
Tali dati smentiscono l'assunto di una compromissione della reputazione professionale o di occasioni perdute;
e, per converso, neutralizzano l'argomento secondo cui la vicenda avrebbe inciso in modo negativo sulla dimensione lavorativa.
La circostanza che siano stati archiviati o si siano conclusi con assoluzioni i procedimenti penali (a carico dell'appellante e persino della madre) rileva sul piano dell'innocenza e, al più, dell'eventuale scorrettezza di alcuni atti investigativi, ma non dimostra, di per sé,
l'esistenza di conseguenze dannose nella sfera non patrimoniale dell'attore.
Il passaggio dal fatto alla conseguenza non è stato colmato da elementi probatori specifici.
Ampio rilievo è stato attribuito dal alla decisione della Parte_1
Sezione disciplinare del C.S.M. n. 111/2014 (confermata, quanto al rigetto del ricorso, da Cass., Sez. Un., n. 17585/2015), che ha sanzionato il dott. . CP_1
Secondo la tesi dell'appellante, tale pronuncia, attestando un
“accanimento investigativo”, costituirebbe prova dell'illecito civile e, correlativamente, del danno risarcibile.
La tesi non è condivisibile.
8 L'ordinamento appresta strumenti autonomi per la responsabilità disciplinare (d.lgs. n. 109/2006) e per la responsabilità civile ex L.
117/1988; l'art. 20 d.lgs. 106/2009 e gli artt. 6 e 9 L. 117/1988 sanciscono l'indipendenza dei due piani.
L'illecito disciplinare tutela il prestigio e la correttezza dell'ordine giudiziario nei rapporti tra magistrato e Stato-datore di lavoro;
l'illecito civile tutela il cittadino, esigendo la prova di dolo/colpa grave, nesso causale e danno conseguenza.
Di qui l'impossibilità di attribuire al giudicato disciplinare efficacia vincolante nel giudizio civile;
esso può fungere, al più, da mero indizio circa il fatto o il contesto, ma non prova l'esistenza del pregiudizio non patrimoniale in capo al danneggiato, né consente di inferirne automaticamente la liquidabilità.
Diversamente opinando, si reintrodurrebbe, per via surrettizia, un automatismo risarcitorio incompatibile con i principi di cui sopra.
Non ignora il Collegio che il in prime cure, ha ricalcato i Parte_1 capi di incolpazione disciplinare per fondare in sede civile l'illecito e il danno.
Ma siffatta sovrapposizione è, giuridicamente, inammissibile: le fattispecie non coincidono;
il giudizio civile richiede ulteriori e autonomi requisiti (in primis, il danno conseguenza), che, nel caso concreto, non sono stati allegati e provati in modo sufficiente.
Rileva, infine, che il procedimento penale evocato a carico del magistrato è stato definito con archiviazione: evenienza che, pur non precludendo ex se la responsabilità civile dello Stato, conferma la non sovrapponibilità dei piani e indebolisce l'assunto di una condotta dolosa o gravemente colposa nelle forme richieste per l'accoglimento della domanda.
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene non dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile.
Mancano allegazioni circostanziate e riscontri oggettivi su: sofferenze personali stabilmente incidenti sulla qualità della vita (oltre la soglia di normale tollerabilità); alterazioni della vita familiare e relazionale dotate di stabilità e rilevanza;
pregiudizi alla carriera o all'immagine
9 professionale, smentiti dai concreti sviluppi professionali dell'attore; spese o costi correlati a cure o sostegni psicologici.
Né la mancanza di prova diretta può essere colmata dal solo ricorso alle presunzioni: gli elementi indicati dall'appellante (esiti dei procedimenti penali;
sanzione disciplinare;
testimonianze generiche) non integrano, nel loro complesso, quella serie concatenata di fatti noti, gravi, precisi e concordanti che consenta di risalire, con elevata probabilità logica, al fatto ignoto del danno conseguenza.
Siamo, piuttosto, al cospetto di un contesto che, pur potendo suscitare comprensibili disagi, non si traduce in pregiudizi giuridicamente apprezzabili nei termini richiesti.
Da ciò discende l'inapplicabilità della liquidazione equitativa: l'equità opera sul quantum, non può surrogare l'assenza di prova dell'an.
Diversamente opinando, si legittimerebbe un automatismo risarcitorio proprio della disattesa figura del danno in re ipsa.
Il Collegio non minimizza la gravità delle vicende vissute dal né la censura disciplinare mossa al magistrato. Tuttavia, la Parte_1 traslazione automatica di tali evenienze nel piano risarcitorio civile non è consentita dall'ordinamento: la responsabilità dello Stato ex L.
117/1988 presuppone, oltre al fatto ed al coefficiente soggettivo, la dimostrazione del danno conseguenza.
È questo passaggio che, nel caso di specie, difetta.
L'appello in riassunzione deve pertanto essere rigettato, non potendo questa Corte riconoscere – in difetto di prova idonea – un risarcimento per danno non patrimoniale.
Resta fermo, per giudicato, quanto già deciso in ordine alle pretese patrimoniali.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, relative al giudizio di appello, a quello di cassazione ed al presente giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
10 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della e di , che Controparte_2 Controparte_1 liquida, per ciascuno, in euro 3.500,00 per compensi per il giudizio di appello, in euro 4.000,00 per compensi per il giudizio di cassazione,
e, per il presente giudizio, in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Lecce, 27.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele) perrucci
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