Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1060/2025 R.G.
TRA
con Avv. Roberta Perna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.3.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta, in qualità di docente, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in forza di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo
“[..]accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire la carta del Pt_1
1
2021/2022, mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente [..]”.
Il , benché citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Fissata l'udienza del 20.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n. 29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
2 scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente assunto in ruolo in data 7.9.2022 - è stato destinatario di incarichi fino al 30 giugno deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per gli anni scolastici indicati in ricorso (2020/2021 e
2021/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
3 formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso (2020/2021 e 2021/2022) e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
Controparte_1 condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 321,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di euro 21,50 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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