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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1021/2019 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Email_1 CodiceFiscale_1 avv.ti LIBORIO VETERE e MARCO VISCONTI – ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall' avv. UGO ALBERTI – CONVENUTO
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall' AURORA ARONE - CONVENUTO
OGGETTO: azione di rivendica (art. 948 CC) e risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da verbale 20.1.2025 in atti
I FATTI
1 Con atto di citazione notificato nel marzo 2019, ha convento in Parte_1 giudizio l' Controparte_3
e il
[...] Controparte_2
e ha premesso:
[...]
a) Di essere proprietaria – in virtù di successione della madre Persona_1
di un fabbricato per civile abitazione sito in
[...] CP_2
, via S.S. Trinità, con annessi corte interna, due corti esterne e un
[...]
orto, il tutto distinto in catasto al foglio 25 p.lla 266 sub 17, 18, 19, 20, 21,
22 e 23, nonché p.lle 267 e 268;
b) Che all' orto, distinto con la p.lla 268, hanno sempre avuto accesso solo essa attrice e la sua dante causa (nonché i precedenti proprietari);
1 c) Che annesso all' orto v' è sempre stato un locale adibito a ripostiglio degli attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione dell' orto;
d) Che adiacente al fabbricato di proprietà dell' attrice v'è l' immobile appartenuto sino al 2011 al menzionato , distinto in Controparte_1
catasto al foglio 25 p.lla 266 sub 5 e 6;
e) Che entrambi i fabbricati fanno parte del complesso edilizio baronale riconducibile al;
Persona_2
f) Che la porzione del complesso appartenuta all' era Controparte_1
stato oggetto di donazione da parte della baronessa in Persona_3 favore dell' ente ecclesiastico Arcipretatura S.S. Trinità con rogito notarile del 9.7.1949;
g) Che successivamente, in forza della legge n. 222/1985 – che ha previsto il trasferimento dei beni dei soppressi benefici ecclesiastici ai neoistituiti
– l' immobile donato era Controparte_4 passato nella proprietà dell' convenuto;
CP_1
h) Che, con atto del 15.3.2011 a rogito del segretario comunale del
[...]
, l' ente comunale ha acquistato dall' ISTITUTO l' Controparte_2
immobile di proprietà di questo, al fine di ristrutturarlo e adibirlo ad ostello della gioventù;
i) Che il nell' eseguire i lavori, ha occupato l' orto (p.lla 268) nonché CP_2 il citato locale ripostiglio trasformando quest' ultimo in un corridoio di passaggio dall' orto alla porzione di fabbricato acquistata dal CP_2
j) Che, ultimati i lavori, essa attrice è rientrata nel possesso dell' orto ma non anche del locale ripostiglio, di cui è stata di fatto spogliata dal CP_2
Tanto premesso, ha agito in rivendica del locale ripostiglio, Parte_1
chiedendo la sua restituzione, la sua rimessione in pristino stato nonché il risarcimento del danno derivato dalla sua abusiva occupazione.
2 L' e il hanno resistito alla domanda, Controparte_1 CP_2 deducendo che il locale ripostiglio era stato di proprietà dell' , in quanto CP_1
compreso nella donazione della baronessa del 1949: pertanto, Persona_3
in forza della vendita del 15.3.2011, esso era legittimamente passato nella titolarità del CP_2
3 Il tuttavia ha preliminarmente chiesto la riunione del presente giudizio CP_2
a quello precedentemente instaurato dalla stessa nei confronti del Pt_1
2 per ottenere il risarcimento dei danni causati alle sue unità immobiliari CP_2
(tra cui l' orto e il locale ripostiglio) nel corso dei lavori di ristrutturazione di cui sopra da parte del (giudizio iscritto al n. 167/2017 RGACC). CP_2
Disattesa la richiesta di riunione, al pari delle istanze istruttorie, la causa è stata assunta in decisione all' udienza del 20.1.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4.a La domanda è infondata.
In tema di rivendica è noto il principio di diritto secondo cui <nell' azione … ex art. 948 cod. civ., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso [c.d. ], in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus>> (Cass. II^, Sentenza n. 1044 del
28/01/1995).
4.b Per quanto riguarda la dimostrazione, da parte dell' attrice, della sequenza degli acquisti a titolo derivativo che la individuano attuale proprietaria formale del locale ripostiglio, ella assume che il locale faccia parte della particella catastale
268, la quale, secondo la visura catastale in atti, risulta censita al catasto terreni come terreno di qualità seminativo irriguo arborato della superficie di are 03.50
(ossia 350 metri quadri). Sebbene qualche passaggio della narrazione offerta nell' atto introduttivo del giudizio abbia indotto le parti convenute a riferire la domanda di rivendica anche all' orto, dalle conclusioni dell' atto e dal contenuto della successiva memoria I° termine, si evince senza ombra di dubbio che l' orto non è oggetto di rivendica in quanto all' iniziale sua occupazione da parte del CP_2 ha fatto seguito la sua restituzione all' attrice (ed infatti né l' ISTITUTO né il hanno asserito che il detto orto facesse parte della donazione del CP_2
1949).
E' utile avvertire, ai fini della comprensione della vicenda, che il locale in questione
è materialmente visibile, nella sua parete esterna prospicente l' orto, nella foto
TAVOLA 24 della relazione dell' ing. prodotta dall' attrice Testimone_1
(foto che mostra la sola porta di accesso) e, ancora meglio, nelle prime tre foto
3 dell' allegato A alla memoria depositata il 21.11.2019 dall' (foto che CP_1 mostrano l' esterno del locale nel contesto dell' edificio e dell' orto).
4.c Orbene, è da escludere che, sotto il profilo catastale, la particella 268 possa comprendere anche il locale oggetto di causa: la descrizione catastale parla esclusivamente di terreno e non si comprende come esso possa includere anche una porzione immobiliare che, seppur prospicente il terreno, è parte integrante di un fabbricato.
4.d Tuttavia, al di là dell' assunto – chiaramente infondato - che il locale ripostiglio faccia parte della particella 268, l' attrice asserisce che esso non era comunque compreso nella donazione del 1949 (e quindi non apparterrebbe oggi al . CP_2
A supporto dell' asserzione, l' attrice riferisce che allorquando sua madre e gli altri coeredi stipularono, con rogito notar Persona_1
del 10.2.1986, la divisione della porzione del complesso edilizio Per_4
residuato nella titolarità della famiglia (ossia ciò che era rimasto Per_1 all' esito della donazione del 1949 a favore della ), il locale de quo fu CP_5 compreso nelle unità immobiliari assegnate, in virtù dell' accordo divisorio, in proprietà esclusiva alla menzionata madre (il rogito costituisce il doc. 16, prodotto dall' attrice).
Senonché, la donazione del 1949 menziona quale oggetto della donazione <l' intero … fabbricato … con ogni sua accessione, pertinenza, dipendenza e diritto inerente, nulla escluso, composto di quattro vani a pian terreno con annessa stalletta e ripostiglio …[segue la descrizione del resto] >>. Non si comprende quindi da quale dato testuale l' attrice deduca che dal donatum sarebbe stato escluso il locale oggetto di causa.
Parimenti, l' atto di divisione del 10.2.1986 non fa alcuna espressa menzione del detto locale (e, a ben vedere, nemmeno della particella 268, ossia l' orto).
5 Una volta escluso che la ia titolare a titolo derivativo del locale de Pt_1
quo per successione mortis causa della madre è Persona_1
preclusa ogni ulteriore indagine volta a risalire al soggetto che, nella sequenza dei trasferimenti, abbia acquisito l' immobile a titolo originario (anche avvalendosi eventualmente della regola della successione ed accessione del possesso ex art. 1146 CC). D' altro canto, l' attrice non ha allegato né dimostrato di aver comunque posseduto personalmente ella stessa il locale per oltre un ventennio così da averne conseguito la proprietà per usucapione, ai sensi dell' art. 1158 CC.
4 Quanto esposto rende ragione del rigetto della domanda di rivendica, con assorbimento della domanda risarcitoria relativa all' occupazione del locale ripostiglio.
6 Per quanto riguarda invece la domanda risarcitoria riferibile all' occupazione dell' orto, deve affermarsene l' inammissibilità in quanto già compresa nella domanda risarcitoria oggetto del giudizio n. 167/2017 RGACC.
7 La particolarità della vicenda – connotata anche dall' ardua interpretazione di atti risalenti nel tempo – è giusto motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_3
e del , così provvede:
[...] Controparte_2
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, in data 25/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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