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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del Lavoro ed in persona del giudice NT RO ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 23.9.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6312/2024
TRA
rappresenta e difesa dall'avv. Pasquale Guastafierro in Parte_1
virtù di procura in atti;
ricorrente
E
in persona del l.r. pro–tempore, rappresentato e difeso come in CP_1
atti; resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 4.11.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , chiedendo la condanna CP_1
dell'istituto alla restituzione della somma di euro 9.527,77 oltre accessori di legge quale somma illegittimamente trattenuta dall CP_1
a titolo di indebito;
Premesso ancora che costituitosi in giudizio, l' resisteva CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'inammissibilità
e l'infondatezza; rilevato che, come ribadito dal Supremo Collegio di legittimità, il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 c.p.c. per irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, nella misura in cui preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti quando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito, impedendo così che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, comporta l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (cfr. da ult. Cass. n. 15341 del 2005); considerato che parte ricorrente ha riproposto nel presente procedimento la medesima domanda proposta dinnanzi all'intestato
Tribunale nel procedimento definito con sentenza n. 431 del 2023, nella quale si legge che l è stato condannato alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente trattenute per l'indebito in questione, deve dichiararsene l'improcedibilità.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite, ai sensi dell'art
152 disp. att. cpc
P. Q. M.
Dichiara improcedibile la domanda;
Nulla sulle spese di lite .
Torre Annunziata 6.10.2025
IL GIUDICE
NT RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del Lavoro ed in persona del giudice NT RO ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 23.9.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6312/2024
TRA
rappresenta e difesa dall'avv. Pasquale Guastafierro in Parte_1
virtù di procura in atti;
ricorrente
E
in persona del l.r. pro–tempore, rappresentato e difeso come in CP_1
atti; resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 4.11.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , chiedendo la condanna CP_1
dell'istituto alla restituzione della somma di euro 9.527,77 oltre accessori di legge quale somma illegittimamente trattenuta dall CP_1
a titolo di indebito;
Premesso ancora che costituitosi in giudizio, l' resisteva CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'inammissibilità
e l'infondatezza; rilevato che, come ribadito dal Supremo Collegio di legittimità, il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 c.p.c. per irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, nella misura in cui preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti quando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito, impedendo così che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, comporta l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (cfr. da ult. Cass. n. 15341 del 2005); considerato che parte ricorrente ha riproposto nel presente procedimento la medesima domanda proposta dinnanzi all'intestato
Tribunale nel procedimento definito con sentenza n. 431 del 2023, nella quale si legge che l è stato condannato alla restituzione CP_1
delle somme eventualmente trattenute per l'indebito in questione, deve dichiararsene l'improcedibilità.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite, ai sensi dell'art
152 disp. att. cpc
P. Q. M.
Dichiara improcedibile la domanda;
Nulla sulle spese di lite .
Torre Annunziata 6.10.2025
IL GIUDICE
NT RO