Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3510/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile
in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.
Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nel giudizio iscritto al n. R.G. 3510/2021 e vertente
tra
(C.F. ), in proprio ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c., ex lege domiciliato presso il proprio domicilio digitale;
opponente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, alla via Pio VI n. 20 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Liguori che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con gli Avv.ti Stefano Gatti e Giuseppe
Gaudino come da procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
[...] citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 al fine di ottenere la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 922/2021 emesso per la somma di € 4.535,80, oltre interessi di mora e spese, per il pagamento di canoni di locazione, oneri condominiali e
oneri fiscali per la registrazione e risoluzione del contratto di locazione concluso con la opposta in data 30.09.2012. A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva il difetto di legittimazione passiva e attiva, nonché la insussistenza dei presupposti per la esigibilità degli oneri condominiali e fiscali di registrazione e risoluzione del contratto. Costituitasi in giudizio, la contestava i Controparte_1 rilievi attorei svolgendo analitiche controdeduzioni, e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita con prove documentali, veniva decisa, previo mutamento del rito, in data 15.04.2025 all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c. L'opposizione non è fondata e va rigettata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente a oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale si applicano le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve dunque accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multiis, cfr. Cass. civ. n. 1059/1975).
Sulla legittimazione attiva della odierna opposta
Tanto premesso sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, appare opportuna una preliminare valutazione sul difetto di legittimazione attiva della
Controparte_1
Infatti, il ha contestato il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 controparte per avere la stessa ceduto, nel 2013, il credito oggetto di causa alle banche BNL S.p.a., Banca Popolare del Lazio S.p.a. e Controparte_2 con conseguente perdita di ogni titolarità su di esso.
Tale cessione del credito è provata documentalmente tramite atto di cessione del 4.6.2013 notificato all'opponente in data 3.7.2013 (cfr. all. 2 atto di citazione).
Negli atti successivi a quello introduttivo di giudizio parte opponente dubita della prova della cessione in esame, ma la deduzione appare infondata ed infatti: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto,
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prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo
a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. civ. 1770/14);
In ogni caso la censura del difetto di legittimazione attiva sostanziale della opposta non può essere accolta. E, infatti, pur avendo la opposta ceduto il credito oggetto di causa a terzi estranei al presente giudizio, questi nell'atto di cessione hanno conferito specifici poteri rappresentativi all'odierna opposta al fine di tutelare il credito oggetto di monitorio. E, allora, avuto riguardo alla notifica pregressa dell'atto di cessione del credito all'opponente, peraltro seguita dalla notifica del decreto ingiuntivo di causa, si può valorizzare una condotta complessiva della opposta tesa alla gestione del credito, oggetto di monitorio, nell'interesse della cessionaria (terza estranea al presente giudizio).
Si deve unicamente indagare se tale condotta sia sufficiente per ritenere integrato il requisito della contemplatio domini previsto dall'art. 1388 cc al fine di stabilire se la odierna opposta abbia agito nel caso in esame in difetto di potere (per averlo trasferito a terzi) o per potere rappresentativo.
Costituisce orientamento giurisprudenziale accreditato quello per cui la spendita del nome del rappresentato nella conclusione dei contratti, e in questo caso degli atti processuali (decreto ingiuntivo), può essere desunta anche da presunzioni ( cfr. sul tema Cass. civ.8699/02, Cass. civ. 433/07). Può ritenersi dunque assolto l'onere di aver provato la contemplatio domini in capo alla opposta (cedente) in considerazione della provata comunicazione della cessione del credito oggetto di monitorio all'opponente cui è seguito il ricorso monitorio di causa.
Sulla eccezione di giudicato della sentenza n. 1874/23 resa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2182/17
Nel corso del giudizio è stato eccepito il passaggio in giudicato della sentenza prima indicata che si è pronunciata su un decreto ingiuntivo diverso da quello di causa ma avente ad oggetto il medesimo rapporto locatizio. Si richiamano le osservazioni compiute nell'ordinanza ex art. 648 cpc recante data 16.11.2022 avuto riguardo alla differenza ontologica sul petitum del presente giudizio rispetto alla regiudicata. Sul tema è sufficiente aggiungere unicamente che la pronuncia sul difetto di legittimazione attiva della odierna opposta sui canoni estranei al presente giudizio non preclude una diversa rivalutazione della medesima questione per i canoni successivi oggetto del presente giudizio.
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Ed infatti sul tema vige il principio relativo ai limiti del giudicato nelle cause connesse secondo cui: “in caso di pluralità di domande proponibili contro la stessa parte, ai sensi dell'art. 104 cod. proc. civ., le quali restano autonome anche nell'ipotesi in cui siano decise nello stesso giudizio, il giudicato formatosi su una delle domande non si riverbera sulle residue, proponibili, ma in concreto non proposte, nel medesimo giudizio, in conformità alla regola per cui ha autorità di cosa giudicata soltanto ciò che è stato oggetto della decisione giudiziale, e, perciò, di contestazione tra le parti, nei limiti segnati dal giudizio, per come qualificato dai suoi elementi identificativi” ( cfr. Cass. civ. 24241/10).
Sulle spese condominiali.
Sul tema delle spese condominiali nell'ambito della locazione occorre richiamate l'art. 9 del contratto di locazione.
Sul tema la Corte di Cassazione ha stabilito che: ”in tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'aver indirizzato la richiesta prevista dall'art. 9 della legge n.
392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto” ( cfr. Cass. civ. 20348/10).
Deve ancora essere chiarito che il locatore, il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali, adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, senza necessità di allegare le c.d. pezze di appoggio, in quanto i documenti giustificativi si trovano nella disponibilità dell'amministratore e non del locatore, e non è configurabile un onere dello stesso di premunirsi dei documenti in previsione di possibili contestazioni del conduttore;
spetta, pertanto, a quest'ultimo l'onere di specificare le contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all'uopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma degli artt. 210 ss. c.p.c. (v. Cass. 29 marzo 2004, n. 6202).
Ai predetti principi consegue che il locatore ha comprovato la sussistenza del diritto al rimborso degli oneri condominiali dovuti dal locatore al condominio.
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Sulle spese di registrazione e risoluzione del contratto
Il motivo di opposizione va rigettato sulla scorta dell'art. 16 del contratto di locazione in atti.
Sull'iva
Con riferimento alle doglianze n tema di iva si richiama il contenuto dell'art.10 comma 1 n. 8 DPR 633/72 da leggere in combinato disposto con l'art. 20 del contratto di locazione.
Sul mancato esperimento della mediazione
Nella istanza fuori udienza datata 9.4.2025 l'opponente denunciava il mancato riscontro giudiziale della avvenuta esecuzione della mediazione demandata alla udienza del 22.6.2023.
La doglianza è infondata.
Preliminarmente si rileva che nel caso di specie si è in presenza di mediazione obbligatoria vertendo la controversia in esame in tema di locazione immobiliare. Dopo la concessione della provvisoria esecuzione il giudice ha disposto la mediazione obbligatoria e alla successiva udienza del 22.6.2023 accertava la procedibilità della domanda (cfr. ordinanza del 27.6.2023). Tale accertamento è stato fondato sul verbale di mediazione depositato dalla opposta in data 19.12.2022 recante data 19.12.2022 in cui peraltro il mediatore dava atto dell'assenza dell'opponente.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da euro 1.101 a 5.200) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Va dato atto anche delle statuizioni ex art. 8 comma 4 b bis d.lg 28/10 ratione temporis vigente
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
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RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 922/2021 emesso dal Tribunale di Latina in data 17.05.2021 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente a rifondere alla opposta le spese del presente giudizio da liquidarsi in complessivi € 2.446 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la condanna dell'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Latina, in data 15.04.2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art.429 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 15.4.2025.
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