Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
r.v.g. 1204/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n. 1204/2025 R.V.G., assunta in decisione in data 30 maggio 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Manfredonia
RICORRENTI
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
premettevano che con sentenza n. 2576/2019 pubbl. il 01/08/2019, il Tribunale di Salerno, nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolamentava i rapporti patrimoniali tra le parti prevedendo, tra l'altro: “Dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della prole non autosufficiente in forma diretta per il periodo di permanenza presso di sé; Dispone inoltre che il padre contribuisca anche in forma indiretta a mediante corresponsione alla madre di un assegno mensile di euro 400,00 per ogni figlio a decorrere dalla mensilità successiva al deposito di questo provvedimento essendo intervenuto il connesso mutamento fattuale in corso di causa”.
Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni, prevedendo, relativamente al mantenimento dovuto dal padre al figlio , Per_1
che nulla è dovuto, avendo lo stesso raggiunto l'autosufficienza economica.
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2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sotto scritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza di divorzio è invece modificabile in relazione alla soprav venienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i genitori e i figli e comprovate le sopravvenienze intervenute che suggeriscono la revisione delle statuizioni in precedenza assunte tra le parti , pertanto, ratifica quanto dalle stesse convenuto e indicato in ricorso congiunto che qui si richiama integralmente.
3. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica parzialmente le condizioni di divorzio di cui alla sentenza resa n. 2576/2019 pubbl. il 01/08/2019, pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 19.07.2019, secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e richiamato in parte motiva;
2. nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 3 giugno
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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