TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1935/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1935/2021 R.G. tra c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paolo Fantusati;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cogorni Proietti;
CP_1 P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 05/05/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 05/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva nei confronti di premettendo CP_1 Parte_1 di avere intrattenuto con questa il rapporto di conto corrente n. 464519, assistito da apertura di credito, nonché il rapporto di conto anticipi n. 739758, e che rispetto a tali rapporti il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 967/2020, passata in giudicato, aveva accertato che, alla data del
30/03/2015, erano state addebitate somme illegittime per € 29.084,95 e che dunque, alla medesima data, il saldo del conto corrente n. 464519, sul quale erano state addebitate le voci del conto n. 739758, era pari a € 3.734,34 a credito del correntista. Allegava che la banca non aveva mai rettificato il saldo e che il conto era stato estinto in data 31/12/2016. Chiedeva dunque la condanna della banca alla restituzione della somma accertata come indebita dalla sentenza n.
967/2020. 1 Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
408/2021 RG 825/2021.
Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in sintesi, che la sentenza n. 967/2020 era di mero accertamento e non di condanna, peraltro su saldo intermedio e non finale, per cui non poteva prendersi a riferimento la somma accertata come indebita ma doveva considerarsi la successiva movimentazione del conto e il saldo finale di chiusura, la cui entità creditoria era indimostrata. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento.
Si costituiva l'opposta, evidenziando che la banca opponente non aveva mai rettificato il saldo e che il conto era stato chiuso con l'integrale pagamento dell'importo a debito. Allegava inoltre che la banca, a causa della mancata rettifica aveva applicato ulteriori addebiti illegittimi, per cui chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione delle ulteriori poste indebite.
Negata la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con CTU contabile. Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il conto corrente n. 464519
La domanda monitoria ha ad oggetto il pagamento delle somme di cui la sentenza n. 967/2020 ha accertato l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 464519 alla data del 30/03/2015. Su tale domanda si innesta l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla correntista opposta, avente ad oggetto la restituzione delle ulteriori somme indebitamente incassate dalla banca fino all'estinzione del conto.
Sul piano fattuale, è documentato come l'odierna opposta abbia esperito il giudizio n. 462/2016
RG, conclusosi con sentenza n. 967/2020 di questo Tribunale con cui, per quanto qui interessa, si è statuito che: “in parziale accoglimento della domanda, ritenuta la nullità delle clausole riguardanti la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, del saggio di interessi in misura ultralegale nonché accertato l'illegittimo esercizio dello ius variandi, accerta e dichiara che alla data del
30.03.2015 sono stati addebitate somme illegittime per € 29.084,95 e che, per l'effetto, alla medesima data il saldo è pari ad € 3.734,34 a credito del correntista”.
È incontestato che tale sentenza sia passata in giudicato.
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
2 L'affermazione dell'opponente secondo cui il credito sarebbe incerto e illiquido, in quanto la sentenza ha accertato unicamente un saldo intermedio e non vi sarebbe prova di pagamento dell'indebito, non è condivisibile.
È senz'altro vero che la sentenza n. 967/2020 ha efficacia di mero accertamento e non di condanna, del resto proprio sul tale presupposto l'opposta ha fondato la domanda monitoria, visto che altrimenti avrebbe avuto già un accertamento giurisdizionale esecutivo ex art. 282
c.p.c.
Sennonché, se da un lato il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito anche in costanza di rapporto, ove sussistano comunque versamenti di natura solutoria, potendo in tal caso ottenere solo la determinazione del saldo purgato dalle annotazioni illegittime, senza statuizioni risarcitorie a carico della banca (cfr. Cass. Civ., n. 13586/2024), dall'altro lato, nel caso di specie, vi è prova dell'avvenuta chiusura del conto in data 05/01/2017, come si evince dagli estratti conto prodotti dalla correntista, con un saldo finale pari a zero.
Per contro, se per un verso vi è prova della chiusura del conto, per altro verso la banca non ha offerto alcuna prova di avere concretamente operato la rettifica del saldo nei termini accertati con sentenza n. 967/2020, e dunque di avere svolto gli ulteriori conteggi a partire da un saldo al
30/03/2015 pari a € 3.734,34 a credito del correntista.
Vi è invece prova documentale del contrario, visto che, come dimostrato dall'opposta, nell'estratto conto del terzo trimestre 2015 il saldo contabile di partenza (al 01/04/2015) è stato indicato in € 23.950,81 a debito del correntista.
Per tale ragione, essendo accertato che al 30/03/2015 il saldo era pari a € 3.734,34 a credito del correntista, che la banca, noncurante dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 967/2020, ha comunque omesso di rettificare il saldo contabile per le movimentazioni successive, e inoltre che il conto corrente in esame è stato infine chiuso con azzeramento del saldo, le poste indebitamente applicate fino al 30/03/2015, determinate nella misura di € 29.084,95, sono senz'altro suscettibili di ripetizione, essendo state pagate dal correntista in occasione della chiusura del conto con azzeramento del saldo.
L'opposizione della banca avverso la pretesa restitutoria della correntista va quindi rigettata.
3. Sulla domanda riconvenzionale
L'opposta ha poi domandato, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente incassate nel periodo successivo al 30/03/2015 a causa dell'omessa rettificazione del saldo del conto a tale data.
3 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla banca opponente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 32933/2023).
Nel caso di specie, la domanda formulata dall'opposta attiene senza dubbio al medesimo bene della vita, ossia il denaro indebitamente incassato dalla banca nell'ambito del conto corrente n.
464519, e si risolve nella sostanziale modifica del petitum della domanda originariamente introdotta, esteso alle somme incassate successivamente al 30/03/2015 sul presupposto della mancata rettifica del saldo a tale data. Tale modifica, alla luce del principio di diritto sopra affermato, deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata.
Invero, poiché la banca non ha rettificato il saldo al 30/03/2015, le successive competenze trimestrali sono state calcolate sulla base di saldi periodici non corretti, poiché inficiati alla base dalla errata determinazione del saldo iniziale.
Ne deriva che non è sufficiente, al fine di determinare il saldo di chiusura del conto corrente al
05/01/2017, operare la mera differenza tra il saldo di chiusura e l'ammontare delle somme accertate come indebite, poiché nel corso del rapporto la mancata rettifica del saldo ha generato l'applicazione di ulteriori competenze illegittime, che vanno autonomamente espunte, laddove in particolare la banca ha applicato interessi passivi su un'esposizione debitoria inattendibile, poiché ancora inficiata da precedenti poste illegittime.
A tale riguardo è stata disposta CTU contabile, laddove l'ausiliario ha ricalcolato il saldo del conto corrente impostando come saldo iniziale al 30/03/2015 la somma € 3.734,34 a credito
4 del correntista e ricalcolando le competenze sulla base dei conseguenti saldi periodici e dei corrispondenti numeri debitori.
All'esito, il CTU ha ricalcolato il saldo di chiusura del conto in € 31.409,20.
Nessuna delle parti ha sollevato specifiche osservazioni avverso i calcoli e la metodologia indicati dal CTU.
Conseguentemente, considerato che, sul saldo complessivo di chiusura pari a € 31.409,20, €
29.084,95 corrispondono alle poste indebite applicate anteriormente al 30/03/2015 e divenute ripetibili in ragione della chiusura del conto corrente, le quali costituiscono in particolare l'oggetto della domanda principale veicolata in sede monitoria, la domanda riconvenzionale va accolta per la differenza tra il saldo finale di € 31.409,20 e la somma di € 29.084,95.
Tale importo, pari a € 2.324,25, costituisce propriamente l'ammontare delle poste illegittimamente addebitate dalla banca in conseguenza della mancata rettifica del saldo del conto corrente al 30/03/2015 e fino alla chiusura del conto, e dunque lo specifico oggetto della domanda riconvenzionale.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo deve essere rigettata, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale dell'opposta alla restituzione di € 2.324,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00. Segue
l'applicazione dei corrispondenti scaglioni ex DM 55/2014. Tali spese vanno distratte in favore dell'Avv. Elena Cogorni Proietti, quale procuratore dell'opposta, dichiaratasi antistataria in sede di comparsa conclusionale.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2021 RG 825/2021;
- Condanna alla restituzione in favore di Parte_1 CP_1
di € 2.324,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5 - Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Elena Cogorni
Proietti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente.
Perugia, 03/11/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1935/2021 R.G. tra c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paolo Fantusati;
Opponente
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cogorni Proietti;
CP_1 P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 05/05/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 05/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva nei confronti di premettendo CP_1 Parte_1 di avere intrattenuto con questa il rapporto di conto corrente n. 464519, assistito da apertura di credito, nonché il rapporto di conto anticipi n. 739758, e che rispetto a tali rapporti il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 967/2020, passata in giudicato, aveva accertato che, alla data del
30/03/2015, erano state addebitate somme illegittime per € 29.084,95 e che dunque, alla medesima data, il saldo del conto corrente n. 464519, sul quale erano state addebitate le voci del conto n. 739758, era pari a € 3.734,34 a credito del correntista. Allegava che la banca non aveva mai rettificato il saldo e che il conto era stato estinto in data 31/12/2016. Chiedeva dunque la condanna della banca alla restituzione della somma accertata come indebita dalla sentenza n.
967/2020. 1 Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
408/2021 RG 825/2021.
Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in sintesi, che la sentenza n. 967/2020 era di mero accertamento e non di condanna, peraltro su saldo intermedio e non finale, per cui non poteva prendersi a riferimento la somma accertata come indebita ma doveva considerarsi la successiva movimentazione del conto e il saldo finale di chiusura, la cui entità creditoria era indimostrata. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento.
Si costituiva l'opposta, evidenziando che la banca opponente non aveva mai rettificato il saldo e che il conto era stato chiuso con l'integrale pagamento dell'importo a debito. Allegava inoltre che la banca, a causa della mancata rettifica aveva applicato ulteriori addebiti illegittimi, per cui chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione delle ulteriori poste indebite.
Negata la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con CTU contabile. Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il conto corrente n. 464519
La domanda monitoria ha ad oggetto il pagamento delle somme di cui la sentenza n. 967/2020 ha accertato l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 464519 alla data del 30/03/2015. Su tale domanda si innesta l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla correntista opposta, avente ad oggetto la restituzione delle ulteriori somme indebitamente incassate dalla banca fino all'estinzione del conto.
Sul piano fattuale, è documentato come l'odierna opposta abbia esperito il giudizio n. 462/2016
RG, conclusosi con sentenza n. 967/2020 di questo Tribunale con cui, per quanto qui interessa, si è statuito che: “in parziale accoglimento della domanda, ritenuta la nullità delle clausole riguardanti la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, del saggio di interessi in misura ultralegale nonché accertato l'illegittimo esercizio dello ius variandi, accerta e dichiara che alla data del
30.03.2015 sono stati addebitate somme illegittime per € 29.084,95 e che, per l'effetto, alla medesima data il saldo è pari ad € 3.734,34 a credito del correntista”.
È incontestato che tale sentenza sia passata in giudicato.
Ciò posto, l'opposizione è infondata.
2 L'affermazione dell'opponente secondo cui il credito sarebbe incerto e illiquido, in quanto la sentenza ha accertato unicamente un saldo intermedio e non vi sarebbe prova di pagamento dell'indebito, non è condivisibile.
È senz'altro vero che la sentenza n. 967/2020 ha efficacia di mero accertamento e non di condanna, del resto proprio sul tale presupposto l'opposta ha fondato la domanda monitoria, visto che altrimenti avrebbe avuto già un accertamento giurisdizionale esecutivo ex art. 282
c.p.c.
Sennonché, se da un lato il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito anche in costanza di rapporto, ove sussistano comunque versamenti di natura solutoria, potendo in tal caso ottenere solo la determinazione del saldo purgato dalle annotazioni illegittime, senza statuizioni risarcitorie a carico della banca (cfr. Cass. Civ., n. 13586/2024), dall'altro lato, nel caso di specie, vi è prova dell'avvenuta chiusura del conto in data 05/01/2017, come si evince dagli estratti conto prodotti dalla correntista, con un saldo finale pari a zero.
Per contro, se per un verso vi è prova della chiusura del conto, per altro verso la banca non ha offerto alcuna prova di avere concretamente operato la rettifica del saldo nei termini accertati con sentenza n. 967/2020, e dunque di avere svolto gli ulteriori conteggi a partire da un saldo al
30/03/2015 pari a € 3.734,34 a credito del correntista.
Vi è invece prova documentale del contrario, visto che, come dimostrato dall'opposta, nell'estratto conto del terzo trimestre 2015 il saldo contabile di partenza (al 01/04/2015) è stato indicato in € 23.950,81 a debito del correntista.
Per tale ragione, essendo accertato che al 30/03/2015 il saldo era pari a € 3.734,34 a credito del correntista, che la banca, noncurante dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 967/2020, ha comunque omesso di rettificare il saldo contabile per le movimentazioni successive, e inoltre che il conto corrente in esame è stato infine chiuso con azzeramento del saldo, le poste indebitamente applicate fino al 30/03/2015, determinate nella misura di € 29.084,95, sono senz'altro suscettibili di ripetizione, essendo state pagate dal correntista in occasione della chiusura del conto con azzeramento del saldo.
L'opposizione della banca avverso la pretesa restitutoria della correntista va quindi rigettata.
3. Sulla domanda riconvenzionale
L'opposta ha poi domandato, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente incassate nel periodo successivo al 30/03/2015 a causa dell'omessa rettificazione del saldo del conto a tale data.
3 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla banca opponente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 32933/2023).
Nel caso di specie, la domanda formulata dall'opposta attiene senza dubbio al medesimo bene della vita, ossia il denaro indebitamente incassato dalla banca nell'ambito del conto corrente n.
464519, e si risolve nella sostanziale modifica del petitum della domanda originariamente introdotta, esteso alle somme incassate successivamente al 30/03/2015 sul presupposto della mancata rettifica del saldo a tale data. Tale modifica, alla luce del principio di diritto sopra affermato, deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata.
Invero, poiché la banca non ha rettificato il saldo al 30/03/2015, le successive competenze trimestrali sono state calcolate sulla base di saldi periodici non corretti, poiché inficiati alla base dalla errata determinazione del saldo iniziale.
Ne deriva che non è sufficiente, al fine di determinare il saldo di chiusura del conto corrente al
05/01/2017, operare la mera differenza tra il saldo di chiusura e l'ammontare delle somme accertate come indebite, poiché nel corso del rapporto la mancata rettifica del saldo ha generato l'applicazione di ulteriori competenze illegittime, che vanno autonomamente espunte, laddove in particolare la banca ha applicato interessi passivi su un'esposizione debitoria inattendibile, poiché ancora inficiata da precedenti poste illegittime.
A tale riguardo è stata disposta CTU contabile, laddove l'ausiliario ha ricalcolato il saldo del conto corrente impostando come saldo iniziale al 30/03/2015 la somma € 3.734,34 a credito
4 del correntista e ricalcolando le competenze sulla base dei conseguenti saldi periodici e dei corrispondenti numeri debitori.
All'esito, il CTU ha ricalcolato il saldo di chiusura del conto in € 31.409,20.
Nessuna delle parti ha sollevato specifiche osservazioni avverso i calcoli e la metodologia indicati dal CTU.
Conseguentemente, considerato che, sul saldo complessivo di chiusura pari a € 31.409,20, €
29.084,95 corrispondono alle poste indebite applicate anteriormente al 30/03/2015 e divenute ripetibili in ragione della chiusura del conto corrente, le quali costituiscono in particolare l'oggetto della domanda principale veicolata in sede monitoria, la domanda riconvenzionale va accolta per la differenza tra il saldo finale di € 31.409,20 e la somma di € 29.084,95.
Tale importo, pari a € 2.324,25, costituisce propriamente l'ammontare delle poste illegittimamente addebitate dalla banca in conseguenza della mancata rettifica del saldo del conto corrente al 30/03/2015 e fino alla chiusura del conto, e dunque lo specifico oggetto della domanda riconvenzionale.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo deve essere rigettata, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale dell'opposta alla restituzione di € 2.324,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00. Segue
l'applicazione dei corrispondenti scaglioni ex DM 55/2014. Tali spese vanno distratte in favore dell'Avv. Elena Cogorni Proietti, quale procuratore dell'opposta, dichiaratasi antistataria in sede di comparsa conclusionale.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2021 RG 825/2021;
- Condanna alla restituzione in favore di Parte_1 CP_1
di € 2.324,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5 - Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Elena Cogorni
Proietti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte opponente.
Perugia, 03/11/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6