Sentenza 9 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 25 luglio 2023
Decreto collegiale 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 00369/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01226/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2022, proposto da
Ipab Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cassarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Augusta, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza della Corte D'Appello di IA n. 1863/2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1863/2018 resa su ricorso per l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione promosso dall’IPAB “Orfanotrofio “Parisi Zuppelli Santangelo”, la Corte d’Appello di IA ha condannato il Comune di Augusta al pagamento a favore dell’IPAB sopra menzionato dell’indennità di occupazione quantificata in € 243.366,64 con ordine di deposito presso la CDP, oltre alle spese processuali come quantificate nel predetto titolo.
La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata presso la sede del Comune di Augusta il 29 novembre 2019 ed è passata in giudicato come da attestazione in atti.
Non avendo ottenuto alcun pagamento, l’IPAB ha proposto il ricorso in esame al fine di ottenere la liquidazione delle somme dovute.
Il Comune di Augusta non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato.
All’udienza camerale dell’8 febbraio 2023, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
Il ricorso è fondato e va accolto, giacché parte ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo depositando copia della sentenza notificata all’amministrazione il 29 novembre 2019, dal che ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, conv. in l. 30/1997, s.m.i.
Ritiene, inoltre, il Collegio di dovere dare applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all’Amministrazione intimata l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del Codice Civile, ma l’amministrazione non ha smentito le risultanze degli atti di causa.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo del Comune di Augusta di ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza. La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale, sia per gli interessi, che vanno liquidati così come disposto nella decisione di cui si chiede l’esecuzione, e gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Melilli che, su istanza della parte interessata e con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione al difensore dell’IPAB ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Il compenso del commissario da calcolare secondo la normativa vigente sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare anche in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 D.P.R. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto ordina al Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare integrale esecuzione al provvedimento indicato in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Melilli il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore di parte ricorrente e con distrazione all’Avv. Giuseppe Cassarino, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente FF, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO