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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1303/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di
Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa nella causa civile iscritta al n. 1303 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre n. 120 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Di Mascio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p. iva , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in L'Aquila, Via Strinella n. 48, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Giancarli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
in persona del Sindaco p.t., p. iva , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in Napoli (NA), Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio degli Avv.ti Alfredo
Flajani e Giovanni Flajani giusta procura in atti;
CONVENUTI
Materia: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte, sostitutive dell'udienza del
17.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio il e la chiedendo il risarcimento di Controparte_2 Controparte_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti in conseguenza del sinistro stradale occorsole in data 15.07.2020.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che, in tale giorno, alle ore 16.40 circa, mentre percorreva a velocità moderata con la sua bicicletta la via Collelongo (in direzione di marcia est-ovest, direzione stazione ferroviaria) nel Comune di Avezzano, stringendosi verso il margine destro della carreggiata per consentire il transito ad altri veicoli, era incappata con la ruota anteriore in una buca causata dal dislivello tra il manto stradale e il tratto ferroviario di proprietà della società convenuta.
A seguito del sinistro, l'attrice era stata soccorsa da alcuni passanti e successivamente trasportata dai sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso di Avezzano, ove gli era stata diagnosticata una “frattura scomposta pluriframmentaria del femore dx con la diagnosi di frattura pertrocanterica del femore dx con prognosi di 30 gg.”. Il giorno seguente era stata condotta presso l'Ospedale S. Salvatore di L'Aquila, per essere sottoposta a trattamento chirurgico, cui erano seguiti, dopo le dimissioni, controlli specifici, terapia riabilitativa nonché postumi permanenti, come dalla stessa meglio indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
ha, quindi, evidenziato la responsabilità solidale del e della Parte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043 c.c., per aver Controparte_1
omesso la dovuta manutenzione del tratto stradale di interesse, per non aver segnalato lo stato di pericolo e per non aver evitato condizioni oggettive di insidia e trabocchetto. Ha domandando, pertanto, in via principale, la condanna in solido dell'ente e della società convenuti al risarcimento dei danni subiti e quantificati in complessivi € 139.552,84 a titolo di danno biologico, ITA e ITP e danno morale nonché spese mediche documentate per € 411,73 ed € 368,00 per c.t.p., ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo pagamento;
in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni nella misura sopra indicata a carico del soggetto ritenuto effettivamente responsabile del sinistro, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la società contestando in fatto e in diritto la domanda ex adverso Controparte_1
proposta.
In particolare, la società convenuta ha eccepito che:
- il tratto ferroviario di sua proprietà presente sulla strada comunale, benché in disuso da anni, era ben segnalato in quanto dotato di tutta la segnaletica prevista dall'art. 44 del Cds;
- stante il detto disuso, il Comune di Avezzano aveva, conseguentemente, provveduto ad apporre un dissuasore lungo tutta la ferrovia limitando, di fatto, la carreggiata stradale;
- tali circostanze rendevano evidente che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro era sotto la gestione e competenza dell'ente comunale, non avendo mai ricevuto la società alcuna autorizzazione specifica a eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della strada;
- di conseguenza, la causa della caduta dell'attrice era da ricondursi non ad un errato posizionamento delle linee ferroviarie, ma esclusivamente alla presenza di buche e disconnessioni del manto stradale a ridosso del binario;
- nel caso di specie, era da ravvisare altresì il fatto colposo dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso, non avendo la stessa tenuto una condotta idonea, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava il sinistro, ad evitare il danno poi occorsole.
La società convenuta ha, quindi, concluso domandando, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda e, in via subordinata, la riduzione del quantum del risarcimento, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio anche il eccependo, da un lato, la concorsuale Controparte_2 responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, essendo la situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile dalla stessa con l'ordinaria diligenza, dall'altro, nell'ipotesi di accertamento della riconducibilità causale del danno al dislivello del manto stradale, la dichiarazione della esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte_1
quale custode del binario su cui si era verificato l'incidente.
Ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda ex adverso proposta, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite maggiorate, in considerazione della temerarietà della domanda.
La causa, istruita con produzioni documentali, assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una CTU medico-legale, a seguito del trasferimento del precedente giudice istruttore ad altro Ufficio, è stata rimessa dinanzi alla scrivente all'udienza cartolare del
17.02.2025 ove, sulle precisate conclusioni delle parti mediante deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Venendo al merito, la domanda attorea va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, anzitutto, premettere che la fattispecie in giudizio va correttamente inquadrata nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice espressamente qualificato i convenuti quali custodi del tratto di strada e Controparte_3 del binario ferroviario, sui quali si è verificato l'evento dannoso.
Ciò posto, va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, per la sua sussistenza, è sufficiente il nesso causale tra la res ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza di un obbligo di vigilanza, venendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, quanto piuttosto al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006).
Al riguardo, le SS.UU. hanno affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass., civ., SS.UU. sent. n. 20943/2022).
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio richiesto al danneggiato si sostanzia, dunque, nella dimostrazione di esistenza ed entità del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre ricade sul custode – come sopra chiarito - la prova liberatoria sulla ricorrenza del fortuito.
A ciò va aggiunto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fatto esterno alla cosa va adeguato alla natura della cosa e alla sua intrinseca pericolosità.
E' stato, infatti, precisato che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino a ritenere che questo possa interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere qualsiasi responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Tali generali principi di diritto sono stati ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità applicabili anche agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito, con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato delle cose sottoposte alla loro custodia.
E' stato, infatti, affermato che “La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.” (cfr. Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 6826 del 11/03/2021 - Rv. 660907 -01).
Anche in questi casi, dunque, il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente pericolosa posseduta dalla cosa;
parimenti, resta a carico del custode l'onere di fornire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, attraverso la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, il quale ben può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 4495/2011).
Il giudizio sulla pericolosità della cosa sottoposta a custodia implica, quindi, il dovere di procedere ad una valutazione complessiva che tenga conto del fatto che la res non può non essere considerata in un contesto interazionale con l'ambiente circostante in quanto, soltanto all'esito di siffatta valutazione, la cosa può dirsi effettivamente dotata di una propria intrinseca dannosità.
Ed infatti, se da tale valutazione dovesse, al contrario, emergere che il danno derivante dalla res sia stato determinato da un fattore esterno non prevedibile o evitabile ovvero da una condotta posta in essere dal danneggiato, la cosa dovrà essere considerata come mera occasione e non causa del danno, ragion per cui verrà inevitabilmente a mancare uno dei presupposti previsti dall'art. 2051 c.c. per l'attribuzione della responsabilità del danno all'ente pubblico.
In altre parole, deve ritenersi che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere – con l'ordinaria diligenza – la situazione di pericolo occulto sia idonea ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, escludendo la responsabilità dell'ente pubblico (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 11949/2013; n. 23919/2013; 287/2015). Ed invero, va evidenziato che all'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte dell'utente che entri in contatto con la cosa, sicché quando “la situazione di pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (cfr. Cass., civ., n. 23584/2013; n. 4661/2015).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia, infatti, diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione – anche ufficiosa
– dell'art. 1227 c.c. e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Per concludere, può quindi affermarsi, con certezza, che quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso specifico, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nella dinamica di causazione del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
3. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie si rileva come, pacifico il fatto storico della caduta di parte attrice nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, debba ritenersi dimostrata l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e il danno.
In particolare, non è stato specificamente contestato dai convenuti il fatto che, all'epoca del sinistro, il manto stradale presentasse delle disconnessioni a ridosso del binario ferroviario in disuso, essendo stato eccepito, piuttosto, che l'attrice abbia concorso, con la sua condotta negligente, alla produzione del danno occorsole.
Con riguardo alla dinamica del sinistro, può dunque ritenersi provato che la sia caduta Pt_1
mentre transitava sulla via Collelongo, nel tratto di strada interessato dalle anomalie dell'asfalto descritte nell'atto introduttivo, imbattendosi, con la ruota anteriore della bicicletta, nel dislivello raffigurato nelle foto allegate alla relazione della Polizia Locale, intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro (cfr. all. n. 16 all'atto di citazione).
Tale circostanza risulta, tra l'altro, confermata dalla testimonianza resa dal teste di parte attrice
, la quale, escussa nell'ambito del presente giudizio, ha confermato il Testimone_1 predetto fatto storico, dichiarando di avere soccorso l'attrice mentre era ancora sul luogo di causa, pur non avendo avuto contezza diretta della dinamica della caduta a causa dell'incolonnamento di altre automobili. Parimenti pacifico (perché comprovato dalla testimone, dalla documentazione sanitaria in atti e dagli esiti della CTU medico legale esperita in giudizio) che dal sinistro siano derivate a carico di lesioni temporanee e permanenti. Parte_1
Può quindi ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente inciampata nella buca di cui alle foto dalla stessa prodotte, tenuto conto del punto in cui la è stata vista cadere (in corrispondenza della buca), del punto in cui è stata Pt_1 soccorsa, dell'evidente idoneità della buca a determinare naturalisticamente la caduta e dell'assenza di plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
Tuttavia, il e la società convenuti - prescindendo da ogni questione relativa alla CP_2
effettiva riconducibilità della responsabilità della custodia del tratto di strada o del binario in capo all'uno o all'altra – hanno, a loro volta, assolto all'onere di dimostrare che la condotta dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta connotazione del manto stradale, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando la stessa, quindi, a mera occasione della determinazione del danno.
Si evidenzia, in primo luogo, che dalla documentazione fotografica sopra richiamata emerge chiaramente come l'anomalia del manto stradale e, in particolare, la disconnessione tra strada e binario, fosse chiaramente visibile al momento della caduta.
A riguardo, assumono rilievo circostanze invero pacifiche, quali l'ora del giorno in cui si è verificato l'evento (ore 16.40 del 15.07.2020, in condizioni di buona visibilità), il colore più scuro delle rotaie rispetto all'asfalto circostante ed il fatto che le stesse fossero ben segnalate mediante idonea segnaletica stradale.
Tali oggettive caratteristiche appaiono già di per sé sufficienti a dimostrare come, nel caso di specie, ci si trovi di fronte a una disconnessione certamente visibile, che l'attrice avrebbe potuto evitare adottando le ordinarie cautele richieste all'utente della strada (cautele vieppiù esigibili da parte dell'utente che decida di attraversare in bicicletta un tratto di strada percorso da un binario ferroviario).
A tali valutazioni deve aggiungersi, inoltre, quanto riferito dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
Ed infatti, premesso che risulta residente nel medesimo Comune del sinistro - Parte_1
peraltro a brevissima distanza dal luogo di verificazione del sinistro (cfr. planimetria estratta da google maps allegata alla terza memoria ex art. 186, comma 6 c.p.c. di parte attrice) - la stessa ha dapprima dichiarato di essere a conoscenza della presenza del segnale “Croce di
Sant'Andrea” - e dunque di un attraversamento ferroviario lungo il tratto di via Collelongo ove si verificava la caduta - per poi aggiungere che, al momento del sinistro, percorreva tale tratto di strada portando nel cestello anteriore della bicicletta un “sacchetto con tre panini e gli affettati” ed una piccola borsa a tracolla (cfr. verbale di udienza del 10.11.2022).
A ben vedere, tali emergenze inducono a ritenere sia che l'attrice fosse ben a conoscenza dell'esistenza del passaggio ferroviario lungo via Collelongo e, dunque, della possibile presenza di disconnessioni del manto stradale nei punti di intersezione dei binari con l'asfalto, sia che la presenza del sacchetto della spesa nel cestello anteriore della bicicletta abbia avuto una incidenza causale nella dinamica dell'evento, sbilanciando la ed impedendole, di fatto, Pt_1 di mantenere in equilibrio il velocipede al momento dell'approssimarsi della ruota anteriore al punto di dislivello tra strada e binario.
Da ultimo, deve considerarsi che l'esame fotografico del luogo in cui è avvenuta la caduta (cfr. le fotografie allegate da parte attrice e dalla società convenuta) rivela come si trattasse di una sede stradale ove il dislivello era ben visibile, interessando il tratto per tutta la lunghezza dei binari.
Riepilogando, la complessiva valutazione di circostanze quali lo stato di buona visibilità del tratto percorso e della porzione dissestata, la ragionevole conoscenza dei luoghi da parte della residente a poca distanza dal luogo del sinistro (che peraltro ebbe a rendere la seguente Pt_1 dichiarazione alla Polizia locale intervenuta sul posto: “preciso che ho già percorso più volte questa strada”), la mancata prova da parte attrice dell'eventuale presenza di ostacoli che, dalla sua prospettiva di avvicinamento, potessero celare il dislivello, nonché la presenza della busta della spesa nel cestello anteriore della bicicletta che limitava, di fatto, l'equilibrio ed i margini di manovra della conducente, induce a ritenere che, nella specie, avrebbe potuto Parte_1
e dovuto porre in essere una condotta improntata a prudenza, nella consapevolezza del fatto che la bici, per le sue caratteristiche specifiche, risente in via immediata delle asperità e delle irregolarità della strada, non consentendo sempre agevoli e repentine manovre “riequilibratici” da parte del ciclista.
Di talché, ella avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti necessari onde scongiurare il rischio di caduta, quali l'evitare di avvicinarsi con le ruote della bicicletta al dislivello tra manto stradale e rotaie, ovvero l'attraversarle ad una velocità e con attenzione adeguata allo stato dei luoghi ovvero, in ulteriore alternativa, lo scendere dalla bicicletta, stante la conduzione già precaria per la presenza della busta nel cestino, attraversando a piedi la parte dissestata.
Nella vicenda per cui è causa, peraltro, il livello di attenzione della ciclista avrebbe dovuto essere tanto più elevato, ove si consideri che i binari risultavano scivolosi a causa della pioggia, come si ricava dalla relazione redatta dalla Polizia locale a seguito dell'intervento. In altre parole, deve ritenersi che la condotta imprudente tenuta dalla parte danneggiata abbia assunto, nella specie, il rango di fattore causale autonomo della caduta, tale da recidere il nesso eziologico tra la condizione oggettiva della strada e la causazione del danno.
Da tali argomenti non va disgiunta, tra l'altro, la considerazione che l'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari ed opportune cautele da parte del custode sorge nel momento in cui la cosa presenti situazioni tali da costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza.
Quando, invece, adottando la normale prudenza che si richiede a qualsiasi utente che utilizzi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che essere attribuita esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta dalle specifiche circostanze del caso.
4. ha domandato, in via subordinata, la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. Parte_1
2043 c.c.
A riguardo, valga premettere che per la sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c., è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Una siffatta responsabilità è, dunque, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nel caso che occupa, non può dirsi raggiunta la prova della ricorrenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
Ed, infatti, la conoscenza dell'esistenza di un passaggio ferroviario lungo la via Collelongo, la verificazione dell'evento in buone condizioni di visibilità, unitamente all'assenza di oggetti o altro sul dislivello, costituivano oggettive condizioni che avrebbero dovuto imporre all'utente della strada di procedere lungo la via con l'ordinaria diligenza, in modo da evitare le visibili disconnessioni – qual era quella interessata dal sinistro - nelle modalità alternative di cui s'è detto in precedenza.
Alla luce di tali considerazioni e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, va escluso pertanto che, nella fattispecie in disamina, sussistano i presupposti per la configurabilità di una situazione di insidia o trabocchetto, non essendo stato riscontrato, sul piano assertivo e asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
Dalle argomentazioni che precedono consegue, pertanto, il rigetto delle domande proposte da parte attrice nei confronti dell'ente e della società convenuti. 5. Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal
, si osserva che ai fini della condanna di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c., è Controparte_2
richiesto che il soggetto che intenda far valere tale responsabilità non si limiti ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma illustri il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta.
Nel caso di specie, stante la mancata allegazione di tale nocumento da parte del CP_2 convenuto, alcuna responsabilità può essere ascritta all'attrice ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.
6. Atteso l'esito della lite, conclusosi con il rigetto della domanda attorea, va Parte_1
condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi del relativo scaglione di riferimento (€ 52.000,00/€ 260.000,00), al minimo, stante la ridotta complessità della controversia.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell'attrice in virtù del principio di causalità.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_3
RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria proposta dal;
Controparte_2
CONDANNA al pagamento in favore del e della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascun convenuto, in € Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
PONE le spese di CTU liquidate definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Avezzano, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di
Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa nella causa civile iscritta al n. 1303 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre n. 120 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Di Mascio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p. iva , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in L'Aquila, Via Strinella n. 48, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Giancarli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
in persona del Sindaco p.t., p. iva , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in Napoli (NA), Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio degli Avv.ti Alfredo
Flajani e Giovanni Flajani giusta procura in atti;
CONVENUTI
Materia: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte, sostitutive dell'udienza del
17.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio il e la chiedendo il risarcimento di Controparte_2 Controparte_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti in conseguenza del sinistro stradale occorsole in data 15.07.2020.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che, in tale giorno, alle ore 16.40 circa, mentre percorreva a velocità moderata con la sua bicicletta la via Collelongo (in direzione di marcia est-ovest, direzione stazione ferroviaria) nel Comune di Avezzano, stringendosi verso il margine destro della carreggiata per consentire il transito ad altri veicoli, era incappata con la ruota anteriore in una buca causata dal dislivello tra il manto stradale e il tratto ferroviario di proprietà della società convenuta.
A seguito del sinistro, l'attrice era stata soccorsa da alcuni passanti e successivamente trasportata dai sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso di Avezzano, ove gli era stata diagnosticata una “frattura scomposta pluriframmentaria del femore dx con la diagnosi di frattura pertrocanterica del femore dx con prognosi di 30 gg.”. Il giorno seguente era stata condotta presso l'Ospedale S. Salvatore di L'Aquila, per essere sottoposta a trattamento chirurgico, cui erano seguiti, dopo le dimissioni, controlli specifici, terapia riabilitativa nonché postumi permanenti, come dalla stessa meglio indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
ha, quindi, evidenziato la responsabilità solidale del e della Parte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043 c.c., per aver Controparte_1
omesso la dovuta manutenzione del tratto stradale di interesse, per non aver segnalato lo stato di pericolo e per non aver evitato condizioni oggettive di insidia e trabocchetto. Ha domandando, pertanto, in via principale, la condanna in solido dell'ente e della società convenuti al risarcimento dei danni subiti e quantificati in complessivi € 139.552,84 a titolo di danno biologico, ITA e ITP e danno morale nonché spese mediche documentate per € 411,73 ed € 368,00 per c.t.p., ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo pagamento;
in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni nella misura sopra indicata a carico del soggetto ritenuto effettivamente responsabile del sinistro, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la società contestando in fatto e in diritto la domanda ex adverso Controparte_1
proposta.
In particolare, la società convenuta ha eccepito che:
- il tratto ferroviario di sua proprietà presente sulla strada comunale, benché in disuso da anni, era ben segnalato in quanto dotato di tutta la segnaletica prevista dall'art. 44 del Cds;
- stante il detto disuso, il Comune di Avezzano aveva, conseguentemente, provveduto ad apporre un dissuasore lungo tutta la ferrovia limitando, di fatto, la carreggiata stradale;
- tali circostanze rendevano evidente che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro era sotto la gestione e competenza dell'ente comunale, non avendo mai ricevuto la società alcuna autorizzazione specifica a eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della strada;
- di conseguenza, la causa della caduta dell'attrice era da ricondursi non ad un errato posizionamento delle linee ferroviarie, ma esclusivamente alla presenza di buche e disconnessioni del manto stradale a ridosso del binario;
- nel caso di specie, era da ravvisare altresì il fatto colposo dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso, non avendo la stessa tenuto una condotta idonea, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava il sinistro, ad evitare il danno poi occorsole.
La società convenuta ha, quindi, concluso domandando, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda e, in via subordinata, la riduzione del quantum del risarcimento, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio anche il eccependo, da un lato, la concorsuale Controparte_2 responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, essendo la situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile dalla stessa con l'ordinaria diligenza, dall'altro, nell'ipotesi di accertamento della riconducibilità causale del danno al dislivello del manto stradale, la dichiarazione della esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte_1
quale custode del binario su cui si era verificato l'incidente.
Ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda ex adverso proposta, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite maggiorate, in considerazione della temerarietà della domanda.
La causa, istruita con produzioni documentali, assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una CTU medico-legale, a seguito del trasferimento del precedente giudice istruttore ad altro Ufficio, è stata rimessa dinanzi alla scrivente all'udienza cartolare del
17.02.2025 ove, sulle precisate conclusioni delle parti mediante deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Venendo al merito, la domanda attorea va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, anzitutto, premettere che la fattispecie in giudizio va correttamente inquadrata nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice espressamente qualificato i convenuti quali custodi del tratto di strada e Controparte_3 del binario ferroviario, sui quali si è verificato l'evento dannoso.
Ciò posto, va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, per la sua sussistenza, è sufficiente il nesso causale tra la res ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza di un obbligo di vigilanza, venendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, quanto piuttosto al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006).
Al riguardo, le SS.UU. hanno affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass., civ., SS.UU. sent. n. 20943/2022).
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio richiesto al danneggiato si sostanzia, dunque, nella dimostrazione di esistenza ed entità del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre ricade sul custode – come sopra chiarito - la prova liberatoria sulla ricorrenza del fortuito.
A ciò va aggiunto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fatto esterno alla cosa va adeguato alla natura della cosa e alla sua intrinseca pericolosità.
E' stato, infatti, precisato che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino a ritenere che questo possa interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno ed escludere qualsiasi responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Tali generali principi di diritto sono stati ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità applicabili anche agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito, con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato delle cose sottoposte alla loro custodia.
E' stato, infatti, affermato che “La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.” (cfr. Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 6826 del 11/03/2021 - Rv. 660907 -01).
Anche in questi casi, dunque, il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente pericolosa posseduta dalla cosa;
parimenti, resta a carico del custode l'onere di fornire la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, attraverso la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, il quale ben può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 4495/2011).
Il giudizio sulla pericolosità della cosa sottoposta a custodia implica, quindi, il dovere di procedere ad una valutazione complessiva che tenga conto del fatto che la res non può non essere considerata in un contesto interazionale con l'ambiente circostante in quanto, soltanto all'esito di siffatta valutazione, la cosa può dirsi effettivamente dotata di una propria intrinseca dannosità.
Ed infatti, se da tale valutazione dovesse, al contrario, emergere che il danno derivante dalla res sia stato determinato da un fattore esterno non prevedibile o evitabile ovvero da una condotta posta in essere dal danneggiato, la cosa dovrà essere considerata come mera occasione e non causa del danno, ragion per cui verrà inevitabilmente a mancare uno dei presupposti previsti dall'art. 2051 c.c. per l'attribuzione della responsabilità del danno all'ente pubblico.
In altre parole, deve ritenersi che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere – con l'ordinaria diligenza – la situazione di pericolo occulto sia idonea ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, escludendo la responsabilità dell'ente pubblico (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 11949/2013; n. 23919/2013; 287/2015). Ed invero, va evidenziato che all'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte dell'utente che entri in contatto con la cosa, sicché quando “la situazione di pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (cfr. Cass., civ., n. 23584/2013; n. 4661/2015).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia, infatti, diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione – anche ufficiosa
– dell'art. 1227 c.c. e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Per concludere, può quindi affermarsi, con certezza, che quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso specifico, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nella dinamica di causazione del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
3. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie si rileva come, pacifico il fatto storico della caduta di parte attrice nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, debba ritenersi dimostrata l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e il danno.
In particolare, non è stato specificamente contestato dai convenuti il fatto che, all'epoca del sinistro, il manto stradale presentasse delle disconnessioni a ridosso del binario ferroviario in disuso, essendo stato eccepito, piuttosto, che l'attrice abbia concorso, con la sua condotta negligente, alla produzione del danno occorsole.
Con riguardo alla dinamica del sinistro, può dunque ritenersi provato che la sia caduta Pt_1
mentre transitava sulla via Collelongo, nel tratto di strada interessato dalle anomalie dell'asfalto descritte nell'atto introduttivo, imbattendosi, con la ruota anteriore della bicicletta, nel dislivello raffigurato nelle foto allegate alla relazione della Polizia Locale, intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro (cfr. all. n. 16 all'atto di citazione).
Tale circostanza risulta, tra l'altro, confermata dalla testimonianza resa dal teste di parte attrice
, la quale, escussa nell'ambito del presente giudizio, ha confermato il Testimone_1 predetto fatto storico, dichiarando di avere soccorso l'attrice mentre era ancora sul luogo di causa, pur non avendo avuto contezza diretta della dinamica della caduta a causa dell'incolonnamento di altre automobili. Parimenti pacifico (perché comprovato dalla testimone, dalla documentazione sanitaria in atti e dagli esiti della CTU medico legale esperita in giudizio) che dal sinistro siano derivate a carico di lesioni temporanee e permanenti. Parte_1
Può quindi ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente inciampata nella buca di cui alle foto dalla stessa prodotte, tenuto conto del punto in cui la è stata vista cadere (in corrispondenza della buca), del punto in cui è stata Pt_1 soccorsa, dell'evidente idoneità della buca a determinare naturalisticamente la caduta e dell'assenza di plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
Tuttavia, il e la società convenuti - prescindendo da ogni questione relativa alla CP_2
effettiva riconducibilità della responsabilità della custodia del tratto di strada o del binario in capo all'uno o all'altra – hanno, a loro volta, assolto all'onere di dimostrare che la condotta dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta connotazione del manto stradale, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando la stessa, quindi, a mera occasione della determinazione del danno.
Si evidenzia, in primo luogo, che dalla documentazione fotografica sopra richiamata emerge chiaramente come l'anomalia del manto stradale e, in particolare, la disconnessione tra strada e binario, fosse chiaramente visibile al momento della caduta.
A riguardo, assumono rilievo circostanze invero pacifiche, quali l'ora del giorno in cui si è verificato l'evento (ore 16.40 del 15.07.2020, in condizioni di buona visibilità), il colore più scuro delle rotaie rispetto all'asfalto circostante ed il fatto che le stesse fossero ben segnalate mediante idonea segnaletica stradale.
Tali oggettive caratteristiche appaiono già di per sé sufficienti a dimostrare come, nel caso di specie, ci si trovi di fronte a una disconnessione certamente visibile, che l'attrice avrebbe potuto evitare adottando le ordinarie cautele richieste all'utente della strada (cautele vieppiù esigibili da parte dell'utente che decida di attraversare in bicicletta un tratto di strada percorso da un binario ferroviario).
A tali valutazioni deve aggiungersi, inoltre, quanto riferito dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale.
Ed infatti, premesso che risulta residente nel medesimo Comune del sinistro - Parte_1
peraltro a brevissima distanza dal luogo di verificazione del sinistro (cfr. planimetria estratta da google maps allegata alla terza memoria ex art. 186, comma 6 c.p.c. di parte attrice) - la stessa ha dapprima dichiarato di essere a conoscenza della presenza del segnale “Croce di
Sant'Andrea” - e dunque di un attraversamento ferroviario lungo il tratto di via Collelongo ove si verificava la caduta - per poi aggiungere che, al momento del sinistro, percorreva tale tratto di strada portando nel cestello anteriore della bicicletta un “sacchetto con tre panini e gli affettati” ed una piccola borsa a tracolla (cfr. verbale di udienza del 10.11.2022).
A ben vedere, tali emergenze inducono a ritenere sia che l'attrice fosse ben a conoscenza dell'esistenza del passaggio ferroviario lungo via Collelongo e, dunque, della possibile presenza di disconnessioni del manto stradale nei punti di intersezione dei binari con l'asfalto, sia che la presenza del sacchetto della spesa nel cestello anteriore della bicicletta abbia avuto una incidenza causale nella dinamica dell'evento, sbilanciando la ed impedendole, di fatto, Pt_1 di mantenere in equilibrio il velocipede al momento dell'approssimarsi della ruota anteriore al punto di dislivello tra strada e binario.
Da ultimo, deve considerarsi che l'esame fotografico del luogo in cui è avvenuta la caduta (cfr. le fotografie allegate da parte attrice e dalla società convenuta) rivela come si trattasse di una sede stradale ove il dislivello era ben visibile, interessando il tratto per tutta la lunghezza dei binari.
Riepilogando, la complessiva valutazione di circostanze quali lo stato di buona visibilità del tratto percorso e della porzione dissestata, la ragionevole conoscenza dei luoghi da parte della residente a poca distanza dal luogo del sinistro (che peraltro ebbe a rendere la seguente Pt_1 dichiarazione alla Polizia locale intervenuta sul posto: “preciso che ho già percorso più volte questa strada”), la mancata prova da parte attrice dell'eventuale presenza di ostacoli che, dalla sua prospettiva di avvicinamento, potessero celare il dislivello, nonché la presenza della busta della spesa nel cestello anteriore della bicicletta che limitava, di fatto, l'equilibrio ed i margini di manovra della conducente, induce a ritenere che, nella specie, avrebbe potuto Parte_1
e dovuto porre in essere una condotta improntata a prudenza, nella consapevolezza del fatto che la bici, per le sue caratteristiche specifiche, risente in via immediata delle asperità e delle irregolarità della strada, non consentendo sempre agevoli e repentine manovre “riequilibratici” da parte del ciclista.
Di talché, ella avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti necessari onde scongiurare il rischio di caduta, quali l'evitare di avvicinarsi con le ruote della bicicletta al dislivello tra manto stradale e rotaie, ovvero l'attraversarle ad una velocità e con attenzione adeguata allo stato dei luoghi ovvero, in ulteriore alternativa, lo scendere dalla bicicletta, stante la conduzione già precaria per la presenza della busta nel cestino, attraversando a piedi la parte dissestata.
Nella vicenda per cui è causa, peraltro, il livello di attenzione della ciclista avrebbe dovuto essere tanto più elevato, ove si consideri che i binari risultavano scivolosi a causa della pioggia, come si ricava dalla relazione redatta dalla Polizia locale a seguito dell'intervento. In altre parole, deve ritenersi che la condotta imprudente tenuta dalla parte danneggiata abbia assunto, nella specie, il rango di fattore causale autonomo della caduta, tale da recidere il nesso eziologico tra la condizione oggettiva della strada e la causazione del danno.
Da tali argomenti non va disgiunta, tra l'altro, la considerazione che l'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari ed opportune cautele da parte del custode sorge nel momento in cui la cosa presenti situazioni tali da costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza.
Quando, invece, adottando la normale prudenza che si richiede a qualsiasi utente che utilizzi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che essere attribuita esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta dalle specifiche circostanze del caso.
4. ha domandato, in via subordinata, la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. Parte_1
2043 c.c.
A riguardo, valga premettere che per la sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c., è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.
Una siffatta responsabilità è, dunque, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nel caso che occupa, non può dirsi raggiunta la prova della ricorrenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
Ed, infatti, la conoscenza dell'esistenza di un passaggio ferroviario lungo la via Collelongo, la verificazione dell'evento in buone condizioni di visibilità, unitamente all'assenza di oggetti o altro sul dislivello, costituivano oggettive condizioni che avrebbero dovuto imporre all'utente della strada di procedere lungo la via con l'ordinaria diligenza, in modo da evitare le visibili disconnessioni – qual era quella interessata dal sinistro - nelle modalità alternative di cui s'è detto in precedenza.
Alla luce di tali considerazioni e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, va escluso pertanto che, nella fattispecie in disamina, sussistano i presupposti per la configurabilità di una situazione di insidia o trabocchetto, non essendo stato riscontrato, sul piano assertivo e asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
Dalle argomentazioni che precedono consegue, pertanto, il rigetto delle domande proposte da parte attrice nei confronti dell'ente e della società convenuti. 5. Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal
, si osserva che ai fini della condanna di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c., è Controparte_2
richiesto che il soggetto che intenda far valere tale responsabilità non si limiti ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma illustri il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta.
Nel caso di specie, stante la mancata allegazione di tale nocumento da parte del CP_2 convenuto, alcuna responsabilità può essere ascritta all'attrice ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.
6. Atteso l'esito della lite, conclusosi con il rigetto della domanda attorea, va Parte_1
condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi del relativo scaglione di riferimento (€ 52.000,00/€ 260.000,00), al minimo, stante la ridotta complessità della controversia.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell'attrice in virtù del principio di causalità.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_3
RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria proposta dal;
Controparte_2
CONDANNA al pagamento in favore del e della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascun convenuto, in € Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
PONE le spese di CTU liquidate definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Avezzano, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo