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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LD RI Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. NR VO Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 301 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Di Maso contro avv. Michele Massella (C.F. ) C.F._1 appellato rappresentato e difeso da sé medesimo
Oggetto: appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di
Vicenza emessa e depositata in data 18.01.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “In via preliminare
- accertare e dichiarare la litispendenza della causa in oggetto R.G. n. 373/2023 e del procedimento R.G. n. 5987/2022 pendente innanzi al Tribunale di Verona e di conseguenza disporre la cancellazione della presente causa (R.G. n. 373/2023) dal ruolo e, per effetto, riformare e/o revocare l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.01.2024 per le ragioni ut supra esposte;
In via principale, nel merito,
- accertato che la pretesa dell'Avv. Michele Massella è illegittima, pretestuosa e infondata per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto, riformare e/o revocare l'ordinanza ex art.
702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.01.2024 per le ragioni ut supra esposte;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non accolga le doglianze di cui ai punti precedenti, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado per mancata prova del credito per i motivi meglio specificati in narrativa e, per l'effetto, riformare e/o revocare l'ordinanza ex art. 702 bis
c.p.c. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.01.2024;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
In via istruttoria, si chiede all'Ecc.ma Corte d'appello adita, Voglia:
- disporre interrogatorio formale e prova per teste indicando il sig. Controparte_1 residente a [...]in ordine alle seguenti circostanze:
1) vero che nel dicembre 2021 la SI.ra , legale rappresentante della Testimone_1
e della le chiedeva espressamente di indicarle in maniera chiara e Parte_1 CP_2 precisa quali fossero le parcelle da pagare e a quanto ammontasse la somma complessiva da corrispondere per i procedimenti instaurati?
2) vero che Lei in data 15.12.2021 ha inviato a mezzo email – indirizzata nei riguardi di
e – apposita richiesta di Parte_1 CP_2 Testimone_1 Controparte_1 pagamento afferente tutte le pratiche non ancora saldate in cui aveva patrocinato in favore della sig.ra in proprio e quale rappresentante di e nonché Tes_1 Parte_1 CP_2 per le posizioni personali del sig. – cristallizzando la somma dovuta per tutte le CP_1 attività prestate fino a quella data (15.12.2021) e non ancora saldate in € 20.665,66 poi
2 ridotto ad € 19.000,00?
3) vero che Lei agisce per il recupero dei crediti attinenti il procedimento civile R.G. n.
3225/21 promosso nei riguardi di con opportuna domanda all'interno del Parte_1 procedimento R.G. n. 5987/2022 Tribunale di Verona?”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare
- Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità / improcedibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e conseguentemente confermarsi la piena validità ed efficacia dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. cronol. 627/2024 del 19/01/24 RG
19988/23 Repert. n. 138/2024 del 19/01/2024 in ogni sua parte.
- In via ulteriormente preliminare, respingersi, siccome infondata per i motivi di cui al presente atto la richiesta di sospensione e/o revoca dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata;
- In subordine, per la denegata ipotesi in cui venisse concessa la richiesta sospensione, subordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza appellata al rilascio di idonea cauzione da parte di Parte_1
- In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità svolta in via preliminare di rito per le motivazioni esposte nel presente atto, rigettare per tutti i motivi esposti l'eccezione di litispendenza proposta da parte appellante.
In via principale e nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità svolta in via preliminare di rito per le motivazioni esposte nel presente atto, rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'ordinanza n. 67/24 del 19/01/24 RG 1988/2023 repert. 138/24 del 19/01/24 del Tribunale di Vicenza, Sezione
Prima Civile.
In via istruttoria
Qualora la Corte lo ritenesse necessario e senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie autorizzate del 05/10/2023 e
18/10/2023 di seguito riportati: Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, premesse le parole “Vero che”:
3
1. Nel novembre 2020 il sig. e la sig.ra si Controparte_1 Testimone_1 rivolgevano all'avv. Massella per conferirgli l'incarico di difenderli ed assisterli nei procedimenti pendenti contro il , nonché di instaurare azioni Controparte_3 giudiziarie nei confronti del . Controparte_3
2. Nel mese di novembre 2020 il sig. conferiva l'incarico all'avv. Controparte_1
Massella per la difesa in giudizio propria e della sig.ra , informandolo di Testimone_1 aver proceduto alla revoca di ogni altro difensore.
3. Nel mese di gennaio 2021 la sig.ra sottoscriveva lettera di incarico Testimone_1 generica nei confronti dell'Avv. Massella, con cui concordava il versamento dei compensi di cui al DM 55/2014, come da ALL. 01, doc. 01 che si rammostra al teste.
4. Nel periodo intercorrente tra il novembre 2020 ed il gennaio 2021 il sig. CP_1
contattava giornalmente lo studio a mezzo mail per richiedere informazioni
[...] circa lo stato delle pratiche relative alla società Parte_1
5. Nell'esperimento dell'incarico conferito dal sig. e dalla sig.ra a CP_1 Tes_1 partire dal mese di novembre 2020 l'Avv. Massella contattava e spiegava ai clienti ciascuna iniziativa processuale.
6. L'avv. Michele Massella ha svolto in favore di l'attività lavorativa di cui Parte_1 agli atti allegati alla comparsa ALL. 01, doc. 3 che si rammostrano al teste, nonché al preavviso di parcella n. 137 del 20/04/22 (ALL. 01 doc. 07) che si rammostra al teste.
Si citano a teste le sigg.re , C.F. , nata a [...]_2 C.F._2
(VR) il 29/10/1974 e residente in [...] ed Testimone_3
C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cefalonia n. 12. Sin chiede altresì abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati da parte opponente, con i testi sopra indicati.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 373/2023 del 10/02/2023, con il quale il Tribunale di
4 Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di €40.905,15, oltre agli interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal 23/5/2022 al saldo ed alle spese della procedura monitoria, in favore dell'avv. Michele Massella, a titolo di compensi per le prestazioni professionali elargite dal medesimo in favore della suddetta società nel procedimento civile n. 3225/2021 R.G. pendente dinnanzi al Tribunale di Vicenza, contestando la pretesa avversaria sia nell'an che nel quantum debeatur.
Si costituiva l'avv. Michele Massella, il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria in quanto proposta con atto di citazione anziché con ricorso, in violazione di quanto previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011, e dal momento che l'iscrizione a ruolo della causa era avvenuta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., , e ne chiedeva comunque il rigetto.
Il Tribunale di Vicenza disponeva il mutamento del rito e, con l'ordinanza in epigrafe indicata, resa in composizione collegiale, rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla rifusione delle Parte_1 spese di lite.
2. Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivo appello, al quale ha Parte_1 resistito l'avv. Michele Massella, che ne ha eccepito l'inammissibilità, essendo il provvedimento che definisce il giudizio in materia di liquidazione degli onorari impugnabile solamente con ricorso straordinario per cassazione, e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
3. L'appello in esame è inammissibile.
Il giudizio di primo grado, avente ad oggetto compenso di avvocato per prestazioni giudiziali in ambito civile, è stato definito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, con ordinanza collegiale.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che definisce la controversia, deve aversi riguardo alla forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui (cfr. Cass., Sez. U., n. 390 del 11/01/2011; in senso conforme,
5 Cass. n. 14010 del 31/05/2018 e Cass. n. 26083 del 27/09/2021).
Nella fattispecie il tribunale ha ritenuto la controversia al suo esame soggetta al rito sommario speciale ex art. 14 D. Lgs. n. 150 del 2011, avendo pronunciato con ordinanza resa in composizione collegiale.
In base a quanto previsto dall'ultimo comma della norma appena richiamata, dunque, il provvedimento non è appellabile.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del D. Lgs. n. 150 del
2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all'”an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14” (cfr. Cass., n.
12411 del 17/05/2017; Cass. n. 10648 del 05/06/2020; Cass. n. 34229 del 21/11/2022).
L'indirizzo in parola ha trovato avallo nella sentenza della Suprema Corte n. 4485 del
23/02/2018, resa a Sezioni unite, che ha fissato i seguenti principi:
1) a seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della 1. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario
"speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. 150/2011, o con il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c. (e l'eventuale opposizione si dovrebbe proporre ai sensi dell'art. 702 bis ss. c.p.c. e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c.;
2) la controversia di cui all'art. 28 della 1. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'an;
3) soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale), la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 d.lgs. n. 150 dal professionista)
6 e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande;
4) qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga alla competenza del giudice adìto, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c. dettate in tema di spostamento della competenza per connessione.
Dal complessivo impianto argomentativo riportato consegue che - applicandosi nella fattispecie il procedimento disciplinato dall'art. 14 del d. lgs. n. 150/2011 -, l'ordinanza impugnata non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del valore effettivo della controversia
(criterio del "decisum"), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.473,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11.12.2025.
Il Consigliere estensore
NR VO
Il Presidente
LD RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LD RI Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. NR VO Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 301 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Di Maso contro avv. Michele Massella (C.F. ) C.F._1 appellato rappresentato e difeso da sé medesimo
Oggetto: appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di
Vicenza emessa e depositata in data 18.01.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “In via preliminare
- accertare e dichiarare la litispendenza della causa in oggetto R.G. n. 373/2023 e del procedimento R.G. n. 5987/2022 pendente innanzi al Tribunale di Verona e di conseguenza disporre la cancellazione della presente causa (R.G. n. 373/2023) dal ruolo e, per effetto, riformare e/o revocare l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.01.2024 per le ragioni ut supra esposte;
In via principale, nel merito,
- accertato che la pretesa dell'Avv. Michele Massella è illegittima, pretestuosa e infondata per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto, riformare e/o revocare l'ordinanza ex art.
702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.01.2024 per le ragioni ut supra esposte;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non accolga le doglianze di cui ai punti precedenti, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado per mancata prova del credito per i motivi meglio specificati in narrativa e, per l'effetto, riformare e/o revocare l'ordinanza ex art. 702 bis
c.p.c. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.01.2024;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
In via istruttoria, si chiede all'Ecc.ma Corte d'appello adita, Voglia:
- disporre interrogatorio formale e prova per teste indicando il sig. Controparte_1 residente a [...]in ordine alle seguenti circostanze:
1) vero che nel dicembre 2021 la SI.ra , legale rappresentante della Testimone_1
e della le chiedeva espressamente di indicarle in maniera chiara e Parte_1 CP_2 precisa quali fossero le parcelle da pagare e a quanto ammontasse la somma complessiva da corrispondere per i procedimenti instaurati?
2) vero che Lei in data 15.12.2021 ha inviato a mezzo email – indirizzata nei riguardi di
e – apposita richiesta di Parte_1 CP_2 Testimone_1 Controparte_1 pagamento afferente tutte le pratiche non ancora saldate in cui aveva patrocinato in favore della sig.ra in proprio e quale rappresentante di e nonché Tes_1 Parte_1 CP_2 per le posizioni personali del sig. – cristallizzando la somma dovuta per tutte le CP_1 attività prestate fino a quella data (15.12.2021) e non ancora saldate in € 20.665,66 poi
2 ridotto ad € 19.000,00?
3) vero che Lei agisce per il recupero dei crediti attinenti il procedimento civile R.G. n.
3225/21 promosso nei riguardi di con opportuna domanda all'interno del Parte_1 procedimento R.G. n. 5987/2022 Tribunale di Verona?”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare
- Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità / improcedibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e conseguentemente confermarsi la piena validità ed efficacia dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. cronol. 627/2024 del 19/01/24 RG
19988/23 Repert. n. 138/2024 del 19/01/2024 in ogni sua parte.
- In via ulteriormente preliminare, respingersi, siccome infondata per i motivi di cui al presente atto la richiesta di sospensione e/o revoca dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata;
- In subordine, per la denegata ipotesi in cui venisse concessa la richiesta sospensione, subordinare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza appellata al rilascio di idonea cauzione da parte di Parte_1
- In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità svolta in via preliminare di rito per le motivazioni esposte nel presente atto, rigettare per tutti i motivi esposti l'eccezione di litispendenza proposta da parte appellante.
In via principale e nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità svolta in via preliminare di rito per le motivazioni esposte nel presente atto, rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'ordinanza n. 67/24 del 19/01/24 RG 1988/2023 repert. 138/24 del 19/01/24 del Tribunale di Vicenza, Sezione
Prima Civile.
In via istruttoria
Qualora la Corte lo ritenesse necessario e senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie autorizzate del 05/10/2023 e
18/10/2023 di seguito riportati: Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, premesse le parole “Vero che”:
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1. Nel novembre 2020 il sig. e la sig.ra si Controparte_1 Testimone_1 rivolgevano all'avv. Massella per conferirgli l'incarico di difenderli ed assisterli nei procedimenti pendenti contro il , nonché di instaurare azioni Controparte_3 giudiziarie nei confronti del . Controparte_3
2. Nel mese di novembre 2020 il sig. conferiva l'incarico all'avv. Controparte_1
Massella per la difesa in giudizio propria e della sig.ra , informandolo di Testimone_1 aver proceduto alla revoca di ogni altro difensore.
3. Nel mese di gennaio 2021 la sig.ra sottoscriveva lettera di incarico Testimone_1 generica nei confronti dell'Avv. Massella, con cui concordava il versamento dei compensi di cui al DM 55/2014, come da ALL. 01, doc. 01 che si rammostra al teste.
4. Nel periodo intercorrente tra il novembre 2020 ed il gennaio 2021 il sig. CP_1
contattava giornalmente lo studio a mezzo mail per richiedere informazioni
[...] circa lo stato delle pratiche relative alla società Parte_1
5. Nell'esperimento dell'incarico conferito dal sig. e dalla sig.ra a CP_1 Tes_1 partire dal mese di novembre 2020 l'Avv. Massella contattava e spiegava ai clienti ciascuna iniziativa processuale.
6. L'avv. Michele Massella ha svolto in favore di l'attività lavorativa di cui Parte_1 agli atti allegati alla comparsa ALL. 01, doc. 3 che si rammostrano al teste, nonché al preavviso di parcella n. 137 del 20/04/22 (ALL. 01 doc. 07) che si rammostra al teste.
Si citano a teste le sigg.re , C.F. , nata a [...]_2 C.F._2
(VR) il 29/10/1974 e residente in [...] ed Testimone_3
C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cefalonia n. 12. Sin chiede altresì abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati da parte opponente, con i testi sopra indicati.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 373/2023 del 10/02/2023, con il quale il Tribunale di
4 Vicenza le aveva intimato il pagamento della somma di €40.905,15, oltre agli interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal 23/5/2022 al saldo ed alle spese della procedura monitoria, in favore dell'avv. Michele Massella, a titolo di compensi per le prestazioni professionali elargite dal medesimo in favore della suddetta società nel procedimento civile n. 3225/2021 R.G. pendente dinnanzi al Tribunale di Vicenza, contestando la pretesa avversaria sia nell'an che nel quantum debeatur.
Si costituiva l'avv. Michele Massella, il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria in quanto proposta con atto di citazione anziché con ricorso, in violazione di quanto previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011, e dal momento che l'iscrizione a ruolo della causa era avvenuta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., , e ne chiedeva comunque il rigetto.
Il Tribunale di Vicenza disponeva il mutamento del rito e, con l'ordinanza in epigrafe indicata, resa in composizione collegiale, rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla rifusione delle Parte_1 spese di lite.
2. Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivo appello, al quale ha Parte_1 resistito l'avv. Michele Massella, che ne ha eccepito l'inammissibilità, essendo il provvedimento che definisce il giudizio in materia di liquidazione degli onorari impugnabile solamente con ricorso straordinario per cassazione, e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
3. L'appello in esame è inammissibile.
Il giudizio di primo grado, avente ad oggetto compenso di avvocato per prestazioni giudiziali in ambito civile, è stato definito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, con ordinanza collegiale.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che definisce la controversia, deve aversi riguardo alla forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui (cfr. Cass., Sez. U., n. 390 del 11/01/2011; in senso conforme,
5 Cass. n. 14010 del 31/05/2018 e Cass. n. 26083 del 27/09/2021).
Nella fattispecie il tribunale ha ritenuto la controversia al suo esame soggetta al rito sommario speciale ex art. 14 D. Lgs. n. 150 del 2011, avendo pronunciato con ordinanza resa in composizione collegiale.
In base a quanto previsto dall'ultimo comma della norma appena richiamata, dunque, il provvedimento non è appellabile.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del D. Lgs. n. 150 del
2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all'”an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14” (cfr. Cass., n.
12411 del 17/05/2017; Cass. n. 10648 del 05/06/2020; Cass. n. 34229 del 21/11/2022).
L'indirizzo in parola ha trovato avallo nella sentenza della Suprema Corte n. 4485 del
23/02/2018, resa a Sezioni unite, che ha fissato i seguenti principi:
1) a seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della 1. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario
"speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. 150/2011, o con il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c. (e l'eventuale opposizione si dovrebbe proporre ai sensi dell'art. 702 bis ss. c.p.c. e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c.;
2) la controversia di cui all'art. 28 della 1. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'an;
3) soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale), la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 d.lgs. n. 150 dal professionista)
6 e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande;
4) qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga alla competenza del giudice adìto, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c. dettate in tema di spostamento della competenza per connessione.
Dal complessivo impianto argomentativo riportato consegue che - applicandosi nella fattispecie il procedimento disciplinato dall'art. 14 del d. lgs. n. 150/2011 -, l'ordinanza impugnata non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del valore effettivo della controversia
(criterio del "decisum"), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.473,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11.12.2025.
Il Consigliere estensore
NR VO
Il Presidente
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