Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 90/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avvocato Umberto Terranova, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Acireale, Via San Biagio n. 11
APPELLANTI
CONTRO
- , nata a [...] l'[...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato C.F._3
Antonio Romualdo Fallanca, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Sant'Agata
Li Battiati, Via Giuseppe Mazzini n.5
APPELLATA
E CONTRO
) C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con ordinanza repertorio n. 8235/2022 del 23.12.2022 resa nel procedimento ex art. 702 bis cpc n. 7148/2021, rigettava la domanda proposta da e avente ad oggetto risarcimento danni su immobile, e li Parte_1 Parte_2
condannava al pagamento delle spese di lite.
Hanno proposto appello e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2
il 18.7.23.
Rimessi in termini gli appellanti ai fini delle notifiche si è costituita ed CP_1
ha chiesto in via pregiudiziale dichiarare tardivo l'appello proposto e quindi inammissibile e improcedibile e comunque rigettarlo.
All'udienza del 3.2.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc in quanto già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di , regolarmente Controparte_2
citato e non comparso.
Quanto alla questione pregiudiziale sollevata da circa la tardività della notifica, CP_1
questa Corte ha accolto l'istanza di remissione in termini degli appellanti e disposto la rinotifica dell'appello presso i procuratori costituiti in prime cure.
Ciò, in osservanza alla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale in “subiecta materia” ha avuto modo di stabilire che ostituisce principio consolidato quello
2 secondo il quale la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare. Inoltre, se la parte intimata si è costituita in giudizio, la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ." (Cass. n.
19702 del 2011; S.U. n. 10696 del 2002; sul principio generale di sanabilità ex tunc della nullità della notifica dell'impugnazione per l'avvenuta costituzione della parte intimata v. anche Cass. nn. 13667 del 2007; Cass. n. 1156 del 2008).
A seguito di detta notifica nonché, per , di quella effettuata CP_2
personalmente ai sensi dell'art. 140 cpc, di cui è stata prodotta copia della ricevuta di ritorno, si è costituita la sola la quale ha controdedotto anche nel CP_1
merito, così sanando ogni eventuale residua irregolarità della notifica: è CP_2
invece rimasto contumace.
Passando all'esame del merito si possono esaminare congiuntamente, in quanto evidentemente connessi, il primo, il secondo ed il quarto motivo di appello.
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto che la domanda fosse fondata soltanto sulle risultanze della relazione di ATP.
Sostengono gli appellanti che in realtà con l'ATP essi hanno inteso cristallizzare lo stato dei luoghi, con l'accertamento delle cause e la quantificazione dei danni e
3 tentato di trattare con la controparte, ma il Presidente del Tribunale non ha dato anche il mandato di valutare l'ammontare di tali danni.
In ogni caso gli appellanti deducono che con l'ATP è emersa la sussistenza dei danni e la mancata presentazione di osservazioni delle parti.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha ritenuto provata l'esistenza dei danni.
Sostengono gli appellanti che in realtà i danni sono stati provati sia tramite la documentazione fotografica da cui è possibile evincere lo stato dell'immobile prima dell'acquisto ed al momento del rilascio tardivo dell'immobile che tramite le risultanze dell'ATP: da quest'ultima sarebbe emerso che i danni riscontrati risultano maggiori di quelli evidenziati dagli odierni appellanti, ad ulteriore dimostrazione della loro totale buona fede al momento del primo ingresso ed a quello della successiva richiesta di risarcimento.
Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha valutato il comportamento processuale della controparte.
Sostengono gli appellanti che si è limitato esclusivamente a Controparte_2
sostenere la propria estraneità ai fatti sull'unico presupposto che egli ha lasciato l'immobile nel luglio del 2020, per i cattivi rapporti con l'ex moglie : CP_1
ciò non sarebbe rilevante in quanto stante la comproprietà dell'immobile entrambi i proprietari rispondono in maniera uguale e solidale dell'integrità della cosa venduta
(art. 1491 c.c.), indipendentemente da chi ne detiene materialmente il possesso al momento della consegna.
4 Ancora, la sig.ra ha sempre sostenuto che i danni lamentati fossero dovuti CP_1
esclusivamente alla “normale” usura dell'immobile ed alla presenza di minori,
nonostante in fatto che l'unica figlia della coppia avesse più di tredici anni e che dal luglio del 2020 ha seguito il padre e quindi abbandonato l'immobile de quo.
Proseguono gli appellanti che in sede di mediazione obbligatoria la signora ha CP_1
offerto un risarcimento di 3.000 euro: ciò sarebbe sintomatico della responsabilità
alla medesima ascrivibile.
I motivi sono fondati, nei limiti di quanto infra.
Premesso che nell'atto pubblico di compravendita le parti hanno dato atto che l'immobile era stato preso in visione dai coniugi , che lo avevano CP_3
trovato di loro gradimento senza che gli stessi esprimessero riserva alcuna circa difetti e danneggiamenti dell'immobile, deve essere considerato che lo stesso è
rimasto nell'esclusiva detenzione della per circa due settimane successive al CP_1
detto atto di compravendita, cioè dal 14 al 29 dicembre del 2020.
Dunque, poiché non si rinviene in atti alcun documento o altra prova dalla quale si possa dedurre che l'immobile fosse nella disponibilità di persona diversa dalla CP_1
è dato presumere che i vizi riscontrati in sede di ATP siano avvenuti proprio nel periodo di detenzione dell'alloggio successivo alla compravendita.
Di questa circostanza, osserva la Corte, non può farsi carico anche a CP_2
in quanto lo stesso si è allontanato dalla residenza coniugale sin dal mese di
[...]
luglio dell'anno 2020 per dissapori con la moglie , confluiti in separazione CP_1
giudiziale, ed inoltre il medesimo ha sporto denuncia (del 20.7.2020, in atti) in
5 quanto, tornato in detta residenza per prelevare alcuni effetti personali, vi ha trovata collocata altra serratura e non ha potuto accedervi.
Inoltre, la Corte valorizza anche la circostanza, che risulta dal relativo verbale, che nel corso del tentativo di mediazione ha offerto, seppure CP_1
transattivamente, tremila euro ai coniugi , rifiutati in quanto Controparte_4
ritenuti di modesta entità rispetti ai danni effettivamente riscontrati sull'immobile.
Quindi la Corte ritiene, conclusivamente, che i danneggiamenti dell'immobile debbano ascriversi alla responsabilità, esclusiva, di sulla base dei fatti CP_1
sopra indicati, rilevanti mediante deduzione logica, ragionevolmente possibile secondo normalità, non oggettivamente inconfutabile (Cass., II, 15/10/2024,
n.26752; 21/05/2024, n.14038).
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha ritenuto provato il “quantum”.
Sostengono gli appellanti che i danni riscontrati con la CTP non sono stati minimamente contestati dalla controparte e comunque ribadisce che i medesimi risultano provati mediante i preventivi dei lavori e delle forniture necessarie a porre rimedio ai danni riscontrati, pari ad euro 18.162,56. Tale documentazione,
comprensiva di ogni singola voce di danno è stata oggetto solo di una contestazione generica senza che mai sia stata mossa una censura specifica e puntuale e tanto comporta una acquiescenza insuperabile in appello.
Osserva la Corte che detto motivo rimane, allo stato, impregiudicato per le ragioni rappresentate nella pubblicanda ordinanza di rimessione sul ruolo della causa.
Spese al definitivo.
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P.Q.M.
la Corte, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 93/2023 R.G.,
nella dichiarata contumacia di , accoglie nei limiti di cui in Controparte_2
parte motiva l'appello proposto da e avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Catania, repertorio n. 8235/2022 del 23.12.2022 resa nel procedimento ex art. 702 bis cpc n. 7148/2021 e per l'effetto accerta e dichiara in capo a la responsabilità esclusiva dei danni riscontrati CP_1
nell'appartamento per cui è causa. Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, il 13 febbraio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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