Decreto cautelare 11 agosto 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza breve 27 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 27/12/2021, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 01558/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del decreto del Questore-OMISSIS-n. Immig-II^ Sez/Im Prot. Nr. -OMISSIS-, emesso il 23 marzo 2021 e notificato al ricorrente in data 8 giugno 2021, con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;
- di ogni altro provvedimento comunque preordinato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso depositato in data 11.8.2021, -OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura-OMISSIS-ha respinto la domanda dal medesimo presentata e diretta a ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il suddetto provvedimento risulta sostanzialmente fondato su una sentenza del Tribunale -OMISSIS-, divenuta irrevocabile l’11.9.2017, di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione e 300 euro di multa, per -OMISSIS-, in concorso, di cui all’art. 624 bis c.p. (-OMISSIS-).
Il ricorrente, dopo aver precisato di aver ottenuto la riabilitazione in data 15.7.2021, ho formulato, in sintesi, le seguenti censure: 1) violazione degli artt. 5, comma 5 e 9, commi 4 e 9, del D.gs n. 286/98 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione e istruttoria in quanto l’Amministrazione non avrebbe considerato le contro deduzioni depositate a seguito del preavviso di rigetto, nelle quali era comunicato l’avvenuta presentazione della domanda di riabilitazione; l’Amministrazione avrebbe fatto ricorso ad un mero automatismo espulsivo in conseguenza del precedente penale risalente al 2017, senza aver svolto alcuna valutazione concreta e complessiva della condotta successiva al compimento del fatto, anche con riferimento alla sistemazione allogiativa e all’attività lavorativa regolarmente svolta, condotta che ha consentito la concessione della riabilitazione.
Si è costituto in giudizio, con memoria meramente formale, il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, assunta alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021, è stata accolta, ai fini del riesame, l’istanza cautelare, rilevandosi che, in relazione all’unica condanna riportata nel provvedimento gravato, era stata concessa la riabilitazione in data 30.6.2021 e che la presentazione della relativa istanza (avvenuta il 29.9.2020) era stata comunicata all’Amministrazione con le note deduttive a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, circostanza che l’Amministrazione avrebbe potuto valutare; per tale ragione, è stato ordinato alla Questura-OMISSIS-di adeguatamente valutare il suddetto elemento, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante nella vicenda, al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, assegnando termine fino al 22.10.2021 per adempiere all’incombente istruttorio e rinviando la causa alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2021, alla luce delle determinazioni assunte dall’Amministrazione.
L’Amministrazione non ha provveduto ad effettuare il disposto riesame nei termini assegnati.
Alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2021, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito precisati.
Come già evidenziato nella ricordata ordinanza cautelare n.-OMISSIS-/2021, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata dal ricorrente, quest’ultimo, nelle proprie note deduttive, aveva evidenziato all’Amministrazione l’avvenuta presentazione della domanda di riabilitazione in relazione all’unico precedente penale a proprio carico, precedente che è stato utilizzato dall’Amministrazione quale esclusivo elemento a supporto del diniego qui contestato; la riabilitazione è stata concessa dal Tribunale di -OMISSIS- con provvedimento di data 30.6.2021, depositato in data 15.7.2021.
Proprio in relazione a tale aspetto, questo Tribunale, con la richiamata ordinanza, aveva disposto il riesame, affinché l’Amministrazione potesse valutare l’incidenza di tale nuovo elemento –di cui l’Amministrazione stessa non poteva essere ritenuta all’oscuro, giusta quanto evidenziato nelle controdeduzioni trasmesse a seguito del preavviso di rigetto -, in relazione ai presupposti per la concessione del titolo di soggiorno richiesto dal ricorrente.
Come sopra già ricordato, l’Amministrazione resistente non ha ottemperato al disposto riesame nei termini indicati da questo Tribunale.
Pertanto, sotto tale profilo, riconducibile al vizio di difetto istruttorio denunciato dalla parte ricorrente, il ricorso è fondato e va accolto, atteso che l’Amministrazione non ha adeguatamente valutato, in relazione al disposto di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 286/1998, un elemento sopraggiunto che appare rilevante in relazione alla posizione del ricorrente, potendo incidere sull’unico motivo posto a base del provvedimento di rigetto in questa sede contestato.
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con contestuale obbligo dell’Amministrazione di adottare, in sede di riedizione del potere, un nuovo provvedimento, valutando tutti gli elementi rilevanti della fattispecie in esame.
Stante la peculiarità della vicenda, le spese di causa possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.