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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
-dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. R.G.588/2020+ RG 653/2020 ,
La causa iscritta al NRG 588/2020
TRA
, in persona del Parte_1 rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giuseppe Decollanz;
APPELLANTE
E
in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv CP_1
PA CI;
APPELLATA
pagina 1 di 26 E
in persona del rappresentante legale, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv Giuseppe Parisi;
APPELLATA
La causa iscritta al NRG 653/2020
TRA
in persona del rappresentante legale, Parte_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv Giuseppe Parisi;
E
, in persona del Parte_1
rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giuseppe Decollanz;
APPELLATA
E
in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv CP_1
PA CI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con decreto ingiuntivo 232/2014, la ha intimato alla CP_1 [...]
( in seguito e alla Parte_3 Parte_3 Controparte_4 di pagare, in solido tra loro, la somma di € 66.264,44 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento del ricorso monitorio la società ingiungente ha dedotto:
-che la aggiudicataria dell'appalto pubblico indetto Controparte_4
dal , le ha commissionato, con lettera d'ordine n.1/2012 del Controparte_5
pagina 2 di 26 30.3.2012, la fornitura di 8.000 mc di terreno nonché il nolo a caldo di un escavatore e il nolo a freddo di altri mezzi operatori, per l'importo complessivo di
€ 54.800,00, oltre Iva, da pagarsi entro sette giorni dall'effettivo incasso da parte della stazione appaltante;
- che ha eseguito la detta prestazione contrattuale nel mese di dicembre 2012;
- che in data 21.1.2013, la le ha comunicato il Controparte_4 subentro nell'esecuzione dell'appalto della Parte_4
per effetto del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data
[...]
28.12.2012, registrato il 15.1.2013, a rogito del notaio;
Persona_1
- che il 19.9.2013 ha emesso la fattura n. 13 per il pagamento delle prestazioni oggetto della lettera d'ordine n. 1/2012, per la somma complessiva di euro
66.264,44, iva compresa;
- che nella lettera d'ordine n.1/2012 è stato indicato il seguente termine per il pagamento della fattura “Il pagamento avverrà entro 7 giorni dalla data di effettivo incasso dalla stazione appaltante previa accettazione del relativo SAL”;
-che la fattura è rimasta insoluta nonostante la controparte avesse ricevuto il pagamento del SAL da parte della stazione appaltante in data 27.1.2014;
-che a seguito dell'inadempimento ha agito con il ricorso monitorio ed ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti di entrambe le Società.
2.Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione, con distinti atti poi riuniti, entrambe le società ingiunte .
In particolare, a fondamento dell'opposizione ha Controparte_4
dedotto la sua estraneità al rapporto contrattuale tra la Parte_3
e la sostenendo che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto
[...] CP_1
è stata emessa dalla in data 19/9/2013, ovvero a distanza di nove mesi CP_1 dalla cessione in affitto del suddetto ramo di azienda, notificata alla creditrice;
che la fattura è, infatti, intestata esclusivamente alla Parte_4
; che è stata regolarmente notificato alla il subentro nell'esecuzione
[...] CP_1 dell'appalto in questione della in data 21/1/2013; che fino a tale data la Parte_3
pagina 3 di 26 non aveva espletato alcuna fornitura inerente l'appalto ed alcuna fattura CP_1
era stata emessa nei suoi confronti.
La società oltre ad eccepire la litispendenza avendo la stessa introdotto Parte_3
altro giudizio per l'accertamento negativo del credito dinanzi al tribunale di Bari, ha dedotto:
-che è errata la fonte dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo in quanto la lettera d'ordine n. 01/2012 del 30.3.2012 è stata in seguito superata dall'approvazione di un nuovo accordo quadro firmato dalle parti il 20.11.2012 che ha annullato e superato la lettera d'ordine citata;
- che, in particolare, è stata sottoscritta una convenzione novativa tra la
RI RV RL e la che ha abrogato il precedente accordo del CP_1
30.3.2012 alla quale ha partecipato anche una ulteriore fornitrice ossia GE RL, anche questa società è amministrata da;
Persona_2
-che la creditrice è inadempiente stante la difformità delle prestazioni rese CP_1 rispetto a quelle pattuite.
La società opponente ha, altresì, eccepito il suo difetto di legittimazione passiva invocando la clausola di cui all'art 8 del contratto di affitto di ramo di azienda laddove è previsto che “..i debiti ed i crediti contratti fino alla data del 01.01.2013 restano in capo alla concedente RI RV s.r.l..” sostenendo che ogni pretesa creditoria della non può che essere rivolta unicamente alla società CP_1
l'unica con la quale la ha contratto le obbligazioni Controparte_4 CP_1 per cui è causa.
3.Con sentenza n° 648 / 2020, pubblicata il 10.11.2020, il tribunale di Matera ha rigettato l'opposizione proposta da entrambe le società ingiunte e ha confermato il decreto ingiuntivo, con condanna delle opponenti al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha così motivato :
-contrariamente a quanto sostenuto dalla il rapporto obbligatorio Parte_3
dedotto nel ricorso monitorio è rappresentato dalla lettera d'ordine n. 1/12 del
30.3.2012 e non dalla scrittura del 20.11.2012 la quale non costituisce una convenzione novativa della precedente ma un diverso accordo concernente pagina 4 di 26 ulteriori lavori e forniture che la intendeva affidare Controparte_4
CP_ alle due società e GE RL;
-la corretta esecuzione della prestazione da parte della risulta confermata CP_1
dalla documentazione contabile e dalle prove orali;
-le risultanze istruttorie hanno confermato che la ha terminato la propria CP_1
prestazione a dicembre 2012 ossia in data antecedente alla cessione del ramo d'azienda;
-la richiesta di pagamento avanzata in via solidale nei confronti sia della cedente che dell'affittuaria dell'azienda è avvenuta correttamente ai sensi dell'art. 2560
c.c. non rilevando, se non nei rapporti interni tra le due società opponenti, quanto statuito nell'accordo di cessione del ramo di azienda fra le stesse stipulato.
4.La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti soccombenti con distinti atti di appello di cui è stata disposta la riunione.
4.1 Con atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 588/20 R.G. ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1) nullità della sentenza non avendo il Giudice estensore maturato un proprio autonomo convincimento ma si è semplicemente ed acriticamente uniformato a CP_ quanto sostenuto dalla nella propria comparsa di costituzione, ricopiandone alcuni passi, sicchè tutta la sentenza è viziata da una errata motivazione in punto di fatto, frutto di una ricostruzione di una parte in causa, della omessa valutazione sia delle tesi sostenute dalle altre parti del giudizio sia delle risultanze istruttorie;
2) la sua assoluta estraneità nei rapporti contrattuali tra e CP_1 Parte_3
3) l'insussistenza della prova che le prestazioni contrattuali di fornitura e noleggio siano state eseguite a dicembre 2012 e cioè in data antecedente all'affitto del ramo d'azienda essendo, anzi, emerso il contrario se si considera che la fattura è stata emessa dopo nove mesi dall'affitto circostanza questa che denota che la prestazione è stata completata nel 2013 nella piena vigenza del contratto di fitto alla Parte_3
L'appellante ha, pertanto, chiesto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata dichiarando inefficace e/o di nessun effetto, ovvero pagina 5 di 26 revocando, il decreto ingiuntivo n. 232/2014 del Tribunale civile nei confronti della con condanna delle parti appellate alle spese del doppio Controparte_4 grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il rigetto dell'appello Parte_3
CP_ sostenendo che le risultanze istruttorie hanno dimostrato che la ha terminato le prestazioni nel mese di dicembre 2012 e, quindi, in data precedente alla stipulazione del contratto di affitto di ramo di azienda;
che la non ha CP_1 dimostrato di avere eseguito la prestazione contrattuale fornendo i servizi e i beni nelle quantità indicate in fattura e nella lettera di conferma d'ordine; che nell'azienda affittata non è ricompreso il contratto, di subappalto, stipulato tra la CP_ concedente e la di cui alla lettera d'ordine nr. 01/12 del Controparte_4
30.03.2012; che, infine, il giudice ha erroneamente qualificato come “cessione” del ramo di azienda anziché come affitto del ramo di azienda il contratto concluso con la e ha di conseguenza ritenuto applicabile la Controparte_4 disciplina dell'art 2560 cc anziché, come sarebbe stato corretto, la norma che regola la successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c., ai sensi del quale sono oggetto di successione ex lege solo i contratti a prestazioni corrispettive non eseguiti o in corso di esecuzione da parte di entrambi i contraenti, pertanto la successione in caso di affitto di azienda non può essere riferita a un contratto già eseguito da una sola parte ( in questo caso dalla dal quale residuano a CP_1
carico della stessa solo debiti o crediti.
L'appellata ha, inoltre, affermato che nel periodo successivo alla chiusura della fase istruttoria del giudizio di primo grado, ha acquisito documenti decisivi ai fini del raggiungimento della prova della inesatta prestazione della rispetto alla CP_1
lettera d'ordine ed alla fattura dedotte nel giudizio di merito;
che detti documenti sono stati prodotti in questa sede trattandosi di documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie ammissibili in grado d'appello ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. .
pagina 6 di 26 Si è costituita in giudizio anche la parte creditrice, la quale ha dedotto, CP_1
oltre alla infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza sollevata dall'appellante:
-che vi è la prova in atti di avere eseguito la fornitura prima del trasferimento del ramo di azienda come si evince anche dalle comunicazioni mail del legale rappresentante della alla CP_1 Controparte_4
- che la fattura non poteva essere emessa prima della predisposizione del relativo
SAL essendo previsto nella lettera d'ordine n.1/2012, “Il pagamento avverrà entro
7 giorni dalla data di effettivo incasso dalla stazione appaltante previa accettazione del relativo SAL” ;
- che, anche se la fornitura è stata eseguita a dicembre 2012, gli atti relativi al primo SAL dei lavori eseguiti per l'appalto pubblico sono stati predisposti dalla e sono stati approvati in data 27.1.2014 ossia successivamente alla Parte_3 stipula del contratto di affitto di azienda del 28.12.2012 sicchè, essendo nelle more subentrata la la fattura doveva necessariamente essere alla stessa Parte_3
intestata;
- che le due società sono solidalmente obbligate al pagamento della fornitura;
-che alla data del trasferimento dell'azienda, infatti, la sua posizione contrattuale connessa all'esecuzione dei lavori appaltati, era ancora in essere e non definita poiché soggetta all'approvazione della stazione appaltante ( ), Controparte_5
con la conseguenza che la è subentrata nel contratto ai sensi dell'art. Parte_3
2558 del c.c., norma che si applica a tutti i casi di trasferimento di azienda e prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive che non siano ancora esauriti;
-che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, quando avviene il subingresso del cessionario nel contratto non ancora eseguito trova applicazione la disciplina dell'art. 1408 c.c. in tema di rapporti tra contraente ceduto e cedente
(non derogandovi la norma speciale ex art. 2558 c.c..) secondo il quale "Il cedente
è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. Tuttavia, il contraente ceduto
pagina 7 di 26 può scegliere di non liberare il cedente;
in questo caso, se il cessionario non adempie, il ceduto può agire contro il cedente”. e nel caso di specie essa appellata ha formulato espressa riserva di non liberare la con nota a.r Controparte_4
CP_ del 12.7.2013 (cfr. all. n.
7 - doc. n. 8 fascicolo di parte fase cautelare)
-che pertanto non risulta vera la circostanza dedotta dall'appellante circa CP_ l'accettazione della del subentro della ma esattamente l'opposto Parte_3 con la conseguenza;
-che la è obbligata, in via solidale con la al Controparte_4 Parte_3
pagamento della prestazione di cui alla lettera d'ordine n.1/2012.
-che l'eccezione di controparte circa la presunta estraneità al rapporto obbligatorio per cui è causa è testualmente confutata nell'art. 8 del contratto di affitto di ramo di azienda del 28.12.2012, per il quale “si intendono esclusi dall'affitto i crediti e i debiti aziendali (anche previdenziali, assicurativi e fiscali) sorti precedentemente alla data di decorrenza della locazione aziendale concordemente fissata nel giorno 1 gennaio 2013, i quali resteranno rispettivamente a favore e a carico della concedente”.
4.2 Con atto di appello iscritto al n. RG 653/20 anche la società ha Parte_3
impugnato la medesima sentenza proponendo i seguenti motivi:
a) errata qualificazione giuridica del contratto di affitto di ramo d'azienda del
28.12.2012 intercorso tra la RI RV s.c. e la avendo il Parte_3
giudice ravvisato un contratto di “cessione” di ramo di azienda, e sulla scorta di tale errata rappresentazione ha rigettato l'opposizione. La disciplina applicabile è quella prevista dall'art 2558 cc e non già quella di cui all'art 2560 cc come, invece, sostenuto dal giudice che sulla base di tale ultima norma ha ritenuto legittima la richiesta di pagamento ravvisando un'obbligazione solidale delle società opponenti. Inoltre, avendo il giudice sostenuto che le prestazioni della CP_1
[... di cui alla lettera d'ordine n.1/2012 risultano ultimate in data antecedente alla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda, si deve allora ritenere che ai sensi dell'art. 2558 c.c. non si è verificata la successione di essa appellante
/affittuaria nel contratto già eseguito;
infine, nell'azienda affittata non è
pagina 8 di 26 ricompreso il contratto, di subappalto, stipulato tra la concedente RI CP_ RV e la di cui alla lettera d'ordine nr. 01/12 del 30.03.201;
b) errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali perché, contrariamente a quanto riportato dal Giudice nella sentenza impugnata, non vi è prova della corretta esecuzione della prestazione da parte della non avendo CP_1
quest'ultima assolto all'onere di provare il credito vantato e l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tale riguardo, il giudice ha fatto riferimento a quanto attestato nel registro di contabilità nel quale, tuttavia, vi è solo l'indicazione che era stata commissionata la fornitura di 8000 mc. di materiale senza che da ciò si potesse desumere la correttezza dell'adempimento di detta prestazione da parte della . Analogamente il riferimento al verbale di CP_1 sopralluogo del 05.12.2012 con il quale si attesta la corrispondenza dei lavori CP_ eseguiti a quella data dalla non è un documento idoneo a comprovare l'esatto adempimento perché è stato disconosciuto dalla teste . Del pari Testimone_1 sono state travisate le dichiarazioni rese dai testi e i Testimone_2 Tes_3
CP_ quali si sono limitati a visionare i lavori eseguiti dalla ma non hanno fatto nessuna misurazione del quantitativo e della qualità del terreno dalla stessa fornito.
La società ha, infine, prodotto nuovi documenti ex art 345, comma 3, Parte_3
c.p.c. sostenendo che nel periodo successivo alla chiusura della fase istruttoria, ha acquisito documenti decisivi idonei a dimostrare la inesatta prestazione eseguita della rispetto alla lettera d'ordine ed alla fattura dedotte nel giudizio di CP_1
CP_ merito e cioè che presso il cantiere la non ha mai conferito il materiale indicato in fattura, sia per quantità che per qualità.
In particolare, si tratta del certificato di collaudo del 03.12.2018 redatto dalla stazione appaltante nonché le note a mezzo pec scambiate tra Controparte_5 il 04.12.2020 e il 06.12.2020 tra l'appellante il D.L. arch. e il Parte_3 Tes_3
Presidente della Commissione di Collaudo ing. , i quali, rispondendo ai Per_3
quesiti sottoposti dall'appellante, all'esito dell'accertamento dei fatti riportati nell'allegato Certificato di Collaudo, hanno certificato che le quantità di terreno conferito dalla in cantiere sono inferiori a quanto previsto in progetto, CP_1
pagina 9 di 26 tanto da aver liquidato all'impresa una cifra inferiore a quella prevista Parte_3
in progetto.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto la Parte_1
riunione del presente giudizio n.RG 653/20 a quello RG 588/2020 da essa proposto contro la stessa sentenza e ha chiesto l'accoglimento del suo gravame proèosto contro la stessa sentenza.
La società costituitasi in giudizio ha preliminarmente eccepito: CP_1
-la inammissibilità per violazione dell'art. 342, comma 1 n.1 c.p.c.. del secondo motivo di gravame privo di specificità non avendo l'appellante indicato i punti della sentenza che ha inteso impugnare;
-la inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c. delle nuove doglianze e, in particolare, con riferimento al primo motivo perché nelle difese svolte innanzi al
Tribunale di Matera, la non ha sostenuto di essere estranea al rapporto Parte_3 obbligatorio dedotto in monitoria ma ha affermato il contrario confermando: a) di essere subentrata nel rapporto obbligatorio intercorso tra la e Controparte_4
la a seguito della stipula del contratto di affitto di ramo di azienda;
b) che CP_1 detto rapporto obbligatorio era costituito dalla convenzione novativa del
20.11.2012 che aveva assorbito le prestazioni di cui alla lettera d'ordine n.1/2012 del 30.3.2012; c) che la ha male eseguito le obbligazioni di cui alla CP_1
convenzione novativa del 20.11.2012.
Secondo l'appellata, inoltre, la carenza di legittimazione passiva eccepita dalla
[...]
è un'eccezione che ha costituito un' inammissibile mutatio libelli in primo Pt_3
grado e poi è stata successivamente rinunciata dalla con la conseguenza Parte_3 che è inammissibile ex art. 345 c.p.c. nel giudizio di appello e, comunque, ex art. 342, comma 1 n. 2, c.p.c.. In, particolare, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo non ha eccepito alcun difetto di Parte_3
legittimazione passiva, né l'estraneità al rapporto dedotto in monitoria ma ha dedotto l'opposto, ossia di essere subentrata alla Controparte_4 nell'esecuzione dell'appalto e di aver avviato, innanzi al Tribunale di Bari, nei pagina 10 di 26 CP_ confronti della azione di accertamento negativo del medesimo credito oggetto di ingiunzione e di risarcimento dei danni per inadempimento.
5.All'udienza del 20.05.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata da con riferimento al secondo motivo di CP_1
appello proposto dalla iscritto al n. RG 653/2020. Parte_3
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
L'appellante ha, infatti, circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice
7. Seguendo l'ordine logico, appare a questo punto preliminare l'esame del primo motivo di gravame dedotto dalla nell'appello dalla stessa Controparte_4
proposto n. RG588/2020 con il quale ha eccepito la nullità sentenza impugnata deducendone il vizio di motivazione perché il giudice, ricopiando parte della comparsa di costituzione della si sarebbe acriticamente uniformato a CP_1 quanto sostenuto dalla parte omettendo la valutazione sia delle tesi sostenute dalle altre parti del giudizio sia delle risultanze istruttorie.
Il motivo è palesemente infondato.
In primo luogo, anche secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è assolutamente vietato riportare nella sentenza passaggi contenuti negli atti delle parti, non essendo imposta una qualche forma di
"originalità" con riguardo ai contenuti della decisione, considerato che, il giudice deve decidere su tutta e non oltre la domanda senza porre a base della decisione fatti e prove non ritualmente introdotti dalle parti nel processo e sempre che risultino attribuibili al giudicante le ragioni sulle quali la decisione è fondata ( v.
Cass SSUU n. 642/2015).
pagina 11 di 26 Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie la sentenza impugnata contiene una chiara esposizione dei fatti di causa;
una analitica indicazione delle fonti di prova e degli elementi probatori dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento ( avendo esaustivamente indicato sia i documenti descrivendone sinteticamente anche il contenuto, sia le singole deposizioni testimoniali ritenute rilevanti ai fini della decisione); una corretta qualificazione giuridica della fattispecie in esame e la esposizione, in maniera chiara , univoca ed esaustiva delle ragioni di fatto e di diritto delle ragioni sulle quali il giudice ha fondato la decisione.
Alla luce di tali considerazioni l'eccezione deve essere respinta.
8. Passando ad esaminare il merito di entrambe le impugnazioni, occorre rilevare che l'ingiunzione di pagamento è rivolta, in solido, sia alla Controparte_4
, originaria committente della fornitura e cedente del ramo di azienda, sia
[...]
alla società affittuaria del ramo di azienda in virtù di un contratto di Parte_3 affitto del ramo di azienda stipulato tra le due predette società in data 28.12.2012.
Entrambe le parti debitrici hanno contestato la rispettiva legittimazione passiva sostenendo ciascuna di esse di non essere tenuta al pagamento del corrispettivo della fornitura eseguita dalla CP_1
Orbene, secondo l'appellata l'eccezione di carenza della legittimazione CP_1 passiva sollevata da sarebbe inammissibile in grado di appello ai sensi Parte_3
dell'art. 345 c.p.c. perché la detta eccezione è stata sollevata con la memoria ex art
183 comma 6 cpc e, quindi, tardivamente nel giudizio di primo grado e inoltre la parte vi avrebbe comunque rinunciato non avendola più riproposta né all'udienza di precisazione delle conclusione, non essendo la parte comparsa, né con la comparsa conclusionale che non è stata depositata.
L'eccezione di inammissibilità della questione riguardante la legittimazione passiva sollevata dalla sollevata dall'appellata è infondata. Parte_3 CP_1
Occorre procedere ad alcune precisazioni che attengono alla distinzione fra legittimazione attiva e passiva, da un lato, e titolarità del rapporto dedotto in giudizio, dall'altro.
pagina 12 di 26 La legittimatio ad causam, nella duplice veste della legittimazione ad agire e della legittimazione a contraddire, costituisce una condizione dell'azione, il cui difetto
è rilevabile anche d'ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda, dovendo in tal caso il processo arrestarsi ad una pronuncia di rito.
La legittimazione ad agire o a resistere in giudizio sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi rispettivamente con il soggetto che è indicato come titolare del diritto fatto valere in giudizio e con il soggetto che nella domanda è affermato come soggetto passivo oppure violatore del diritto azionato.
Attiene, invece, al merito della controversia l'eccezione ( come quella in esame) con la quale il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, che costituisce un elemento costitutivo della domanda e che, quindi, in base ai principi generali sulla distribuzione dell'onus probandi, l'attore ha l'onere di allegare e provare.
Per riconoscere la legittimazione ad un soggetto è sufficiente, quindi, che costui si attribuisca la titolarità del diritto fatto valere, prescindendo dell'effettiva titolarità, in concreto, del rapporto dedotto in causa, che si riferisce invece al merito della causa (Cass. 11284/2010); qualora, invece, già dalla prospettazione dell'attore risultasse l'inesistenza, in capo al medesimo attore, del diritto da lui azionato in giudizio, la domanda stessa dovrà essere dichiarata inammissibile (Cass. SS.UU.
577/2008) per mancanza di legittimazione (attiva) ad agire.
Ciò posto, dal contenuto complessivo del ricorso monitorio emerge inequivocabilmente che la è individuata come soggetto passivo del Parte_3
rapporto dedotto in giudizio, e ciò è sufficiente per riconoscere la sua legittimazione passiva.
pagina 13 di 26 La predetta società non ha contestato, infatti, la sua legittimazione processuale ( che in base alle prospettazioni contenute nel ricorso monitorio deve ritenersi sussistente) bensì la titolarità la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto nel giudizio sostenendo di essere del tutto estranea al rapporto contrattuale con la creditrice CP_1
Il riferimento alla legittimazione ad agire è, pertanto, improprio in quanto il problema è diverso e attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda che l'opponente ha contestato negando di essere la debitrice
Questa presa di posizione è, dunque, una mera difesa.
Può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2.
Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, è vero che l'art. 167, comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio (v. Cass. SSUU n. 2951/2016) .
Alla luce dei principi esaminati deve ritenersi che le argomentazioni difensive della riguardanti la sua carenza di legittimazione passiva è ammissibile. Parte_3
Né può sostenersi che la parte abbia rinunciato alla riproposizione della questione afferente la sua legittimazione nel giudizio di primo grado soltanto perché non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni e non ha neanche depositato la comparsa conclusionale: in tali casi, infatti, si presume che la parte intenda mantenere ferme le conclusioni e le eccezioni già formulate in precedenza.
pagina 14 di 26 Per l'abbandono di una richiesta, infatti, occorre un comportamento concludente e la mera assenza non implica, dunque, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cpc
(v. ex plurimis Cass n. 5018/2014).
Ne consegue che alla luce delle argomentazioni difensive svolte da entrambe le parti ingiunte occorre procedere all'accertamento nel merito della sussistenza della rispettiva posizione debitoria in capo a ciascuna di esse.
9.Ciò detto, deve essere esaminato il primo motivo di appello proposto da
[...] con il quale ha censurato la qualificazione giuridica della fattispecie in Pt_3 esame operata dal primo giudice il quale, anziché la disciplina prevista dall'art
2558 c.c., avrebbe, secondo l'appellante, erroneamente applicato la disposizione dell'art.2560 cc ravvisando un'obbligazione solidale in capo alla società cedente e all'affittuaria e tale errore avrebbe determinato la decisione di rigetto della sua opposizione.
Secondo la De Grecis la norma di riferimento in caso di affitto del ramo di azienda
è quella di cui all'art. 2258 cc che prevede il trasferimento all'affittuario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non ancora esauriti e che, pertanto, esclude il subentro dell'affittuario nei contratti che sono stati eseguiti ed ultimati in epoca precedente alla stipulazione dell'affitto. Nel caso di specie, ha rilevato la il Tribunale ha accertato che le prestazioni contrattuali da parte della Parte_3 sono state eseguite prima della stipulazione dell'affitto del ramo di azienda CP_1
e, pertanto, essa affittuaria non è subentrata nel contratto, ormai esaurito, posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento con la conseguenza che unica obbligata sarebbe la società cedente, Controparte_4
Quest'ultima ha a sua volta sostenuto il contrario e cioè che, pur avendo commissionato alla creditrice la fornitura di una quantità di terreno e il noleggio dei mezzi operatori, non sarebbe tenuta a versarne il prezzo perché la prestazione è
pagina 15 di 26 stata eseguita in data successiva alla stipulazione del contratto di affitto del ramo di azienda con la quindi, su quest'ultima ricadrebbe l'obbligazione Parte_5 del pagamento del corrispettivo.
L'assunto difensivo di entrambe le parti non può essere condiviso per i seguenti motivi.
L'oggetto del contendere verte principalmente sull'accertamento della titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio con il ricorso monitorio e, in particolare, occorre verificare se la società cedente del ramo di azienda sia tenuta il pagamento del corrispettivo contrattuale preteso da con il decreto CP_1 ingiuntivo oppure se detta obbligazione sia stata trasferita in capo all'affittuaria dell'azienda ovvero se, come sostenuto dal giudice di primo grado, sia ravvisabile un vincolo di solidarietà in capo ad entrambe le società ingiunte,
[...]
e Controparte_4 Parte_3
Occorre a questo punto individuare la disciplina applicabile nel caso concreto.
L'art 2558 c.c., richiamato dalla società dispone che “se non è pattuito Parte_3
diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per
l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”
L'affitto di ramo d'azienda comporta la successione ex art. 2558 cod. civ. dell'affittuario nei contratti stipulati che non siano esclusi espressamente o che non abbiano carattere personale. Per effetto di tale successione, l'affittuario dell'azienda subentra nei contratti nella medesima posizione del cedente nei rapporti non ancora esauriti.
Nel caso, invece, di rapporti rientranti nella fattispecie ex art. 2560 c.c., ossia di quelli riguardanti obbligazioni già scadute e quindi debiti già consolidati, è previsto espressamente che il cedente rimane responsabile per i debiti ceduti, salvo affiancare alla responsabilità del cedente quella del cessionario in relazione a debiti risultanti dalle scritture contabili da presumersi, quindi, conosciuti.
Orbene, è tale norma dell'art 2560 cc che trova applicazione nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
pagina 16 di 26 L' art. 2560.cc. detta una disciplina ad hoc, a mente della quale "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori". Tale disposizione, col prevedere che il perfezionamento della vicenda traslativa relativa al compendio produttivo non valga di per sé a liberare il cedente dagli impegni anteriormente presi, occorrendo all'uopo una dichiarazione apposita da parte del creditore aziendale, non fa altro che ribadire un principio generale in tema di obbligazioni più precisamente, il principio per il quale la sostituzione del soggetto tenuto alla prestazione può avere luogo solo con il consenso del soggetto attivo del rapporto.
Il secondo comma dell'art. 2560 c.c. fissa anche la responsabilità del cessionario dell'azienda per i debiti relativi all'impresa assunti dal cedente, sempre che registrati nelle scritture contabili: in altri termini, si ha la previsione di una responsabilità aggiuntiva (quella del cessionario) relativamente alle passività assunte dal cedente, ma al contempo una limitazione della stessa ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili dell'impresa.
Nella vicenda in esame, posto che non è controverso il fatto che il debito risulti dalle scritture contabili dell'azienda ceduta, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto trae origine dal mancato pagamento, da parte della cedente
, della fattura emessa dalla per forniture già Controparte_4 CP_1 eseguite in favore della predetta committente nel mese di dicembre mentre il contratto di affitto del ramo di azienda tra la e la Controparte_4 [...]
è stato stipulato il 28/12/2012 con efficacia dall'1.1.2013, quando il Pt_3
rapporto obbligatorio tra la società cedente e era già esaurito. CP_1
Ciò significa che, al momento della cessione in affitto dell'azienda, la CP_1 aveva già adempiuto alla propria prestazione rendendo la fornitura oggetto del contratto. Residua, pertanto, unicamente il debito, in capo alla cedente relativo al pagamento della fattura emessa. Alla luce di tanto, la normativa da applicare pagina 17 di 26 appare, quindi, quella prevista dall'art. 2560 c.c e non quella di cui all'art. 2558
c.c..
La disciplina prevista dall'art 2560 cc, seguendo un orientamento, condiviso dalla
Corte, espresso dalla recente e consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
4248/2023; n. 32487/2023 n. 23581/2017; ) che ha ormai superato precedenti e più risalenti orientamenti, può trovare applicazione anche nell'ipotesi dell'affitto dell'azienda e non solo nel caso di cessione della stessa.
Ciò posto, passando ad esaminare congiuntamente i restanti motivi di appello proposti rispettivamente dalle parti, vi è da rilevare che dall'istruttoria sono emersi plurimi e concordanti elementi idonei a dimostrare che la abbia CP_1
eseguito la prestazione contrattuale in data precedente al perfezionamento dell'affitto del ramo di azienda, con la conseguenza che le società appellanti sono obbligate in solido.
In particolare, il teste arch , ispettore di cantiere, ha confermato Testimone_2 di avere partecipato al sopralluogo di cui al verbale del 5.12.2012 e ha dichiarato che a tale data ( precedente all'affitto dell'azienda) la aveva terminato la CP_1 propria prestazione pattuita con la lettera d'ordine n.1/2012; che aveva fornito il materiale per la formazione della collinetta e che al riguardo non aveva ricevuto alcuna segnalazione di intervento dalla Direzione Lavori.
Anche l'arch e l'arch , direttore di lavori, hanno Persona_4 Tes_3 concordemente dichiarato che alla data del sopralluogo hanno riscontrato
“visivamente” l'esecuzione dei lavori indicati. CP_ Altro elemento che depone nel senso suddetto è anche la mail inviata dalla in data 31.1.2013, con la quale quest'ultima chiede alla cedente “ di conoscere la situazione ad oggi, non avendo avuto risposta alle domande relative alle forniture effettuate in cantiere. Sono a chiederti, intanto i tempi necessari al subentro della nuova ditta ed all'incasso delle somme dovutemi per le forniture effettuate”.
La società ha affermato che la fattura n.13/13 è CP_4 Controparte_4
CP_ stata emessa dalla nel 2013 e tale circostanza dimostrerebbe che la prestazione è stata eseguita nel 2013 e non nel mese di dicembre 2012.
pagina 18 di 26 L'assunto non può essere condiviso ed è smentito dalla documentazione atteso che Part risulta per la fattura è stata emessa successivamente all'approvazione del dalla stazione appaltante in conformità a quanto concordato dalle parti nella lettera d'ordine n.1/2012 laddove è stabilito che: “Il pagamento avverrà entro 7 giorni dalla data di effettivo incasso dalla stazione appaltante previa accettazione del relativo SAL” con la conseguenza che la fattura non poteva essere emessa prima che il credito fosse esigibile.
Nella fattispecie, vertendosi nell'ambito del contratto di noleggio e di vendita di materiale edile, il fatto costitutivo è dato dall'esecuzione della prestazione di cui si chiede il pagamento, e ciò anche nel caso in cui la scadenza del credito e, quindi, la esigibilità sia successiva ed anche laddove la contabilizzazione e la fatturazione sia successiva, trattandosi di aspetti che rilevano al più in merito alla mera verifica del quantum del compenso e, quanto alla fatturazione, sotto il profilo fiscale.
La società al fine di affermare il difetto di titolarità del rapporto dal lato Parte_3 passivo ha invocato il contenuto dell'art. 8 del contratto di affitto di ramo di azienda con il quale è stabilito che “si intendono esclusi dall'affitto i crediti e i debiti aziendali (anche previdenziali, assicurativi e fiscali) sorti precedentemente alla data di decorrenza della locazione aziendale concordemente fissata nel giorno 1 gennaio 2013, i quali resteranno rispettivamente a favore e a carico della concedente”
Il richiamo operato dalla parte non è pertinente non essendo detta clausola opponibile alla creditrice in quanto estranea al rapporto contrattuale di affitto di azienda.
Alla luce delle precedenti considerazioni e della disciplina giuridica applicabile al caso concreto di cui all'art 2560 cc deve , dunque, essere affermata la responsabilità solidale delle due società opponenti in relazione alla pretesa creditoria azionata da con il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
10. Occorre a questo punto esaminare le ulteriori difese articolate dalla società debitrice la quale ha dedotto l'inesatto adempimento contrattuale della Parte_3
pagina 19 di 26 creditrice, ex art 1460 cc , sostenendo che quest'ultima avrebbe fornito del terreno difforme per quantità e qualità rispetto a quello oggetto di pattuizione.
Secondo tale argomentazione difensiva rappresenterebbe una difesa nuova CP_1
e, in quanto tale, sarebbe inammissibile in appello avendo la parte nel giudizio di primo grado riferito l'eccezione di inadempimento all'esecuzione di prestazioni di cui all'accordo quadro del 20.11.2012 e, quindi, a prestazioni contrattuali diverse rispetto a quelle contemplate nella lettera d'ordine n. 1/12 per cui è causa.
Tale assunto è infondato.
Nell'atto di opposizione proposto da nel giudizio di primo ( v. pag 5), Parte_3 quest'ultima ha prospettato anche l'inesatto adempimento della fornitura descritta nella fattura 13/13 posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento.
La società per corroborare ulteriormente l'eccezione di inadempimento Parte_3
della creditrice ha prodotto nel giudizio di appello nuovi documenti, ex art 345, comma 3, c.p.c., allegando che gli stessi sono stati acquisiti nel periodo successivo alla chiusura della fase istruttoria e che sarebbero decisivi per dimostrare che la non avrebbe mai conferito il materiale indicato in fattura, sia per quantità CP_1 che per qualità, altro non avendo fatto se non trafugare materiale che era già presente all'interno di un altro cantiere.
A tale produzione si è fermamente opposta la eccependone CP_1
l'inammissibilità.
Orbene, ritiene la Corte che la produzione documentale sia inammissibile per i seguenti motivi.
L'art 345 comma 3 cpc prevede : “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile…”.
Il principio enucleabile dalla norma è che nel giudizio di appello vige il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti ad eccezione che la parte dimostri di non aver potuto proporli ovvero produrli nel pagina 20 di 26 giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ( cfr. Cass n.
20786/2025; n.16289/2024; n.29566/2023; n.26522/2017).
Nel caso di specie il documento che intende produrre è in primo luogo il Parte_3
certificato di collaudo che risale al 3.12.2018 e, quindi, si tratta di un documento formato prima della conclusione del giudizio di primo grado che la parte avrebbe potuto produrre, previa richiesta al Tribunale di rimessione nei termini : a fronte dell'inerzia della parte interessata nel primo giudizio non è ammissibile che detta richiesta venga formulata per la prima volta in appello avendo peraltro l'istante del tutto omesso di allegare l'impossibilità ad essa non imputabile di produrre in precedenza il documento.
Del pari inammissibile è la richiesta avanzata dalla stessa parte di poter depositare le note a mezzo pec scambiate tra il 04.12.2020 e il 06.12.2020 con il direttore dei Lavori arch. e il presidente della commissione di collaudo ing. Persona_5
, i quali, rispondendo ai quesiti sottoposti dall'appellante all'esito Per_3 dell'accertamento dei fatti riportati nell'allegato Certificato di Collaudo avrebbero certificato che le quantità di terreno conferito dalla nel cantiere sarebbero CP_1 inferiori a quanto previsto in progetto.
Anche in questo caso deve essere rilevata l'inerzia della parte interessata la quale ben avrebbe potuto chiedere al giudice di primo grado di essere rimessa nei termini per l'ammissione testimoniale dei due citati destinatari delle pec sulla circostanza dell'inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali ad opera della che, a suo dire, sarebbe emersa già dal certificato di collaudo, in CP_1
precedenza emesso.
In ogni caso ancora una volta l'istante, ha omesso ogni allegazione di Parte_3
una eventuale “causa non imputabile”, che le avrebbe impedito di rivolgersi al
Tribunale per chiedere l'ammissione tardiva dei citati mezzi istruttori.
Ne consegue l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti indicati dalla società Parte_3
Ciò posto, secondo quest'ultima società, la prova dell'inadempimento contrattuale imputabile alla creditrice sarebbe emersa sia dalla documentazione già prodotta pagina 21 di 26 nel giudizio di primo grado che il giudice avrebbe ignorato, sia dalle deposizioni testimoniali il cui contenuto sarebbe stato travisato dal Tribunale.
In particolare, la parte ha censurato la sentenza impugnata laddove il giudice ha sostenuto di ricavare la prova della corretta esecuzione della prestazione da parte della di cui alla lettera d'ordine n.1/2012, “oltre che dalle prove orali, CP_1
anche dai riscontri riportati nel registro di contabilità dei lavori oggetto”.
Secondo sarebbe innegabile l'errore di valutazione commesso dal Parte_3
Giudice atteso che 1) dal registro di contabilità emerge soltanto che è stata commissionata la fornitura di 8000 mc ma non vi sono affatto dati idonei ad attestare la corretta esecuzione delle prestazione della 2) la D.L. non ha CP_1
mai attestato tale ultima circostanza, posto che i documenti ai quali fa riferimento il Giudice riportano soltanto la dichiarazione che nell'area di cantiere sarebbe stato possibile effettuare il deposito di 8000 mc. di materiale (vedasi lettera D.L. del
29.03.2012).
Inoltre, secondo la il tribunale avrebbe omesso l'esame di documenti Parte_3
decisivi che attestano le gravi difformità rilevate nella realizzazione dei lavori subappaltati alla di cui alla lettera d'ordine n. 1/2012 e cioè : CP_1
1) il verbale della riunione di coordinamento del 26.09.2013 nel quale il direttore dei lavori, arch. , di concerto con l'arch. , nel fare Persona_5 Tes_1
riferimento allo stato di consistenza effettuato il 23.09.2013, ha dichiarato che all'esito di rilievi tecnici eseguiti sul terreno conferito in cantiere, sono emerse parecchie difformità rispetto ai dati di progetto riportati nel primo S.A.L., ed in ragione di tanto ha provveduto a revocarlo in autotutela;
in particolare, all'esito CP_ dei rilievi è risultato che il terreno conferito in cantiere dalla oltre a non essere conforme alle caratteristiche indicate nella lettera d'ordine n. 1/2013 e nella fattura oggetto di ingiunzione, era inferiore per quantità di 5.018 mc, infatti ne venivano rinvenuti solo 3788 mc., peraltro di materiale non idoneo, essendo qualificabile quale materiale di recupero e non di cava.
2) la raccomandata a.r, del 21.11.2013 con la quale essa ha contestato la suddetta circostanza alla CP_1
pagina 22 di 26 3) la nota Prot. 9213 del 24.04.2012 con la quale la stazione appaltante ha sollevato dei dubbi sulla qualità del materiale fornito dalla creditrice sollecitando delle verifiche al riguardo.
La società appellata, con articolate argomentazioni ha contestato l'assunto CP_1 della controparte sostenendo che la documentazione richiamata dalla sia Parte_3
priva di valenza probatoria trattandosi di un verbale di riunione privo di sottoscrizione, e, inoltre, le deposizioni testimoniali ( che saranno di seguito esaminate) hanno confermato che non sia ravvisabile alcun inadempimento contrattuale a suo carico.
Passando all'esame delle risultanze istruttorie vi è da rilevare che, a fronte della contestazione della parte appellata, il verbale della riunione di coordinamento del
26.09.2013 richiamato da a sostegno del suo assunto non può ritenersi Parte_3
idoneo a comprovare la validità del suo contenuto e la riferibilità agli apparenti autori, essendo privo di sottoscrizione.
Quanto alla raccomandata a.r. inviata alla contenente la contestazione CP_1
dell'inadempimento, la stessa non può da sola costituire prova delle difformità delle prestazioni contrattuali eseguite dalla creditrice essendo un atto unilaterale proveniente dalla stessa parte processuale che intende avvalersene e, altresì, perchè le contestazioni rivolte alla destinataria sono basate sull'asserito esito del predetto verbale di riunione al quale è stata negata la rilevanza probatoria.
Altrettanto deve dirsi con riferimento alla nota della stazione appaltante con la quale quest'ultima, secondo si limita a sollevare dei dubbi sulla qualità Parte_3
della prestazione eseguita dalla senza tuttavia che ne sia stata accertata la CP_1 sua reale consistenza.
Quanto alle deposizioni testimoniali:
- l'ispettore dei cantiere , sebbene abbia ammesso di non avere Testimone_2
proceduto ad effettuare alcun rilievo o computo preciso, ha dichiarato che visivamente le opere in questione erano state eseguite e di non essere “a conoscenza di ordini dati dalla DL di intervenire sulla collinetta” con ciò affermando che non erano state segnalate dalla direzione lavori eventuali anomalie pagina 23 di 26 sulla duna di terreno realizzata dalla ditta creditrice. Lo stesso teste, nel confermare la circostanza articolata al n. 10 nella comparsa della ha CP_1 inoltre dichiarato di avere eseguito il sopralluogo del 05.12.2012 e, quindi, di avere verificato la corrispondenza delle lavorazioni eseguite con le indicazioni di progetto relativamente alle opere di rimozione del manto bituminoso, di movimentazione terra per formazione della collinetta con terreno di sottofondo;
- il geom. ha affermato che lui volta per volta ha curato la CP_6 corrispondenza delle quote alle indicazioni di progetto, e che nelle misurazioni effettuate ha utilizzato come quote di progetto da rispettare quelle indicate dalla collaboratrice dell' arch. , direttore dei lavori;
Persona_5
- il Direttore dei Lavori arch. ha confermato la circostanza n. 6 Persona_5 capitolata nella comparsa della e cioè che il materiale fornito da CP_1
quest'ultima era idoneo a formare il substrato del terreno agrario per il tappeto erboso e ha dichiarato inoltre di avere esaminato il registro di contabilità e di confermare la contabilità ivi riportata a sua firma;
- il Dirigente del , ing. Salvatore De Marco è stato escusso, tra Controparte_5
l'altro, sulla circostanza indicata dalla e cioè se in occasione dello stato Parte_3
di consistenza eseguito con il Comune di in data 23.9.2013, CP_5
l'Amministrazione Comunale avrebbe verificato la presenza di 5.300,00 mc di materiale di cava e 2.500,00 mc di terreno di recupero del tipo NP074: ebbene il teste ha negato di aver partecipato ad alcuna riunione.
Infine è in atti la nota del Direttore dei Lavori del 29.3.2012 con la qual l'arch che il materiale fornito dalla è “idoneo … a formare il substrato del Tes_3 CP_1 terreno agrario per il tappeto erboso” (v. doc. n. 9 allegato al fascicolo di parte dl CP_ giudizio di primo grado della .
L'esame delle risultanze istruttorie scaturite dalle prove documentali e orali assunte dal tribunale consente di pervenire alla conclusione che la creditrice abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante avendo fornito la prova di avere eseguito regolarmente le prestazioni contrattuali di cui alla lettera d'ordine
1/12 e alla fattura 13/2023 poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento.
pagina 24 di 26 Ne consegue il rigetto dell'appello con assorbimento delle questioni non esaminate.
11.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore da 52.001 a 260.000).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico di entrambe le parti soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello n. RG 588/20 proposto da Parte_1
;
[...]
- Rigetta l'appello n. RG 653/20 proposto da Parte_3
- Condanna in persona del Parte_1 rappresentante legale, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1
liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
- Condanna in persona del rappresentante legale, Parte_3
alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro CP_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
- Dichiara l'obbligo a carico di in Parte_1
persona del rappresentante legale, e di in persona del Parte_3
rappresentante legale, di versare ciascuna un ulteriore importo - pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta - a norma dell'art. 13, co.1 quater, d.P.R. 115/02.
pagina 25 di 26 Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Gesummaria Dott. Michele Videtta
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