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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16257 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40531/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO - Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO - Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 40531/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 12/11/2025 e promosso da:
residente in [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Fratoni, (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliati presso il suo studio sito in Prato, via Dante n. 7, in forza di procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro con sede in Napoli, via Santa Controparte_2
Brigida, 39, cod. fisc. , iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 P.IVA_1
D.Lgs. n. 385/93 al n. 6, cod. ABI 129338, già che agisce tramite e per conto del CP_3
Patrimonio Destinato denominato , costituito con il decreto del Ministero CP_4 dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione dell'articolo 5, comma
5, del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito nella Legge 121/2017, cessionaria dei crediti di come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_5
1 Repubblica LIna n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II e in corso di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Napoli, e per essa -come da procura autenticata in data 17.01.23 dal Notaio Per_1 in Milano, rep. 57305, racc. 26761, registrata in Milano in data 19.01.23 al n. 3292, serie
[...]
1T- con sede in Roma, via A. Ravà, 75, codice fiscale e numero di Controparte_6 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma R.E.A. n. RM- 1050629, p.e.c. P.IVA_2
in persona del procuratore , nato a [...] il [...], Email_1 CP_7
C.F. , in forza di procura rilasciata il 2/2/2023 dall'A.D. Francesco C.F._4
Magliocchetti per atto ai rogiti del Notaio in Roma, rep. 27183, racc. 16617, Persona_2 rappresentata e difesa, come da procura speciale alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. Jacopo Bresci del Foro di Prato, (C.F.
), presso il cui studio in Prato, via Valentini 8/D, è elettivamente C.F._5 domiciliata
CONVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Voglia il Tribunale di Roma, respinta ogni eccezione formulata dalla parte convenuta, accertata la fondatezza della domanda proposta: NEL MERITO accertata la violazione della normativa di cui all'articolo 2 della Legge 287/1990
– normativa Antitrust – diretta a vietare le intese tra banche dirette a limitare la concorrenza dichiari la nullità parziale ai sensi dell'articolo 1419 c.c. degli articoli n. 2, 6 e 9 (equivalente all'articolo 8) di cui alla fideiussione contestata e riportata nella parte motiva della citazione dichiarando altresì che la fideiussione prestata in favore della banca è prescritta o decaduta a causa del decorso del termine previsto dall'articolo 1957 c.c.. ANCORA NEL MERITO omissis. Vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
per la convenuta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande tutte avanzate da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto e comunque dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto alla domanda di risarcimento danni. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3/8/2023 e convenivano in CP_1 Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità parziale della fideiussione prestata ai sensi dell'art. 11 del contratto di mutuo stipulato il 27/1/2006 tra la e , limitatamente alle clausole nn. 2, 6 Controparte_9 Parte_2
e 8, in quanto conformi agli artt. 2, 6 e 8 modulo negoziale predisposto dall'ABI nel 2003 e
2 ritenuto parzialmente invalido dalla AN d'LI con il provvedimento n. 55/2005 della AN
d'LI, con conseguente estinzione della garanzia per l'inattività della controparte.
Gli attori esponevano che la - si era resa Controparte_2 cessionaria dei crediti di che agiva per conto del Patrimonio Destinato Controparte_5 denominato costituito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle CP_4
Finanze n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione, dell'articolo 5, comma 5, del Decreto-legge n. 99 del 25/6/2017, convertito con la Legge 121/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 6.4.2021, parte II.
2. Con comparsa del 7/12/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2 che agiva tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato
[...] CP_4
, costituito con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22
[...] febbraio 2018, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del Decreto-legge n. 99 del 25 giugno
2017, convertito con la Legge 121/2017, tramite la mandataria in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande, deducendo che la nullità parziale per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 era stata predicata dalla Suprema
Corte in relazione alle sole fideiussioni omnibus, cui si riferiva lo schema dichiarato parzialmente invalido dalla AN d'LI con il provvedimento n. 55/2005, con conseguente irrilevanza della citata sentenza in ordine alle garanzie specifiche, quale quella in esame, che peraltro aveva natura autonoma, con conseguente non applicabilità dell'art. 1957 c.c..
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con la memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. gli attori eccepivano carenza di legittimzione processuale della nonché la violazione Controparte_6 dell'articolo 2, comma 3, lettera c) e comma 6) della L. n. 130/1990 da parte della
[...]
esponendo che, in relazione alle “operazioni di cartolarizzazione realizzate mediate CP_2 cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari”, secondo l'art. 2, comma 6, della legge 130/99, il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento deve essere una banca o un intermediario finanziario sottoposto ai controlli della AN d'LI previsti dal T.U.B., mentre nella fattispecie la non era inserita nell'elenco di Controparte_6 cui all'articolo 106 TUB da parte della AN d'LI.
In seguito, all'udienza del 12/11/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice rimetteva la causa in decisione.
3 Con la comparsa conclusionale gli attori eccepivano la nullità e l'inefficacia della clausola della fideiussione da loro prestata di deroga all'art. 1957 c.c. in quanto abusiva ai sensi dell'art. 34 del
D.Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo).
***
4. Gli attori eccepiscono la violazione, da parte della Controparte_2
dell'articolo 2, comma 3, lettera c) e comma 6) della L. n. 130/1990, per aver conferito
[...] alla società non era inserita nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB da Controparte_6 parte della AN d'LI, l'incarico della riscossione del credito vantato verso e CP_1
. Parte_1
La censura, ammissibile, ancorché sollevata all'esito del maturare delle preclusioni assertive, in quanto afferente alla legitimatio ad causam della è infondata. Controparte_6
In base alla normativa dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il D.Lgs. n. 385/1993, la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario si snoda lungo una bipartizione. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato, ai sensi dell'art. 106, agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito elenco tenuto dalla AN d'LI (in precedenza, dall'Ufficio italiano cambi). L'iscrizione in tale elenco è subordinata all'accertamento positivo del possesso di terminati requisiti: (a) di forma (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa); (b) di oggetto sociale, che deve essere esclusivo;
(c) di capitale sociale (il capitale sociale versato deve essere non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni); (d) di possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, di requisiti di onorabilità e di professionalità. Qualora, invece, l'attività finanziaria sia svolta in via esclusiva, o anche soltanto prevalente, ma non nei confronti del pubblico, si rientra nell'ambito di operatività dell'art. 113, il quale, nel prevedere che tale esercizio è riservato a soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale, non richiede la sussistenza dei requisiti (relativi al tipo, all'oggetto e all'ammontare del capitale) dettati dall'art. 106 del testo unico bancario. Da tanto deriva che le attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico e non esercitate in via prevalente non sono soggette ad alcuna riserva, ed è legittima la previsione delle stesse in qualità di attività strumentali nell'atto costitutivo di una qualsiasi società. Non è invece consentito che una qualsiasi società abbia per oggetto l'esercizio non prevalente di attività finanziaria nei confronti del pubblico, giacché la possibilità di prevedere la prevalenza o la non prevalenza dell'attività
4 finanziaria è ammessa soltanto con riguardo ad attività svolte non nei confronti del pubblico (cfr.
Cass. civ. n. 2220 del 30/01/2013).
Ciò posto, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 18/03/2024).
Si rileva, inoltre, che nella fattispecie la costituzione in giudizio della tramite la CP_2 mandataria non è finalizzata alla riscossione di un credito, bensì a resistere ad Controparte_6 una domanda di nullità parziale della fideiussione di cui la risulta attualmente CP_2 beneficiaria in quanto cessionaria del credito garantito.
E' infondata, dunque, l'eccezione di carenza di legittimazione processuale della CP_6
cui la a conferito idonea procura il 17/1/2023.
[...] CP_2
5. Nel merito, la domanda attorea è infondata.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla AN
d'LI in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni
5 bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la
AN d'LI invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la AN d'LI incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la AN d'LI disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
6 L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto, al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza, evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La AN d'LI ha concluso nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla AN d'LI, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la AN d'LI afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8
7 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni
“che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n.
287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990,
(cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire,
8 restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Pertanto, la distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del
9 principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte di giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia, 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Manfredi;
Corte di giustizia,
10 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie).
La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'LI n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n.
11 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la AN d'LI nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa dell'ABI.
Con particolare riferimento al caso di specie, tuttavia, non viene in rilievo una fideiussione omnibus, prestata a garanzia di una serie indeterminata di rapporti presenti e futuri, bensì la fideiussione specifica prestata dagli attori, limitatamente alla somma di € 192.000, a garanzia delle obbligazioni assunte da verso la cui è succeduta l'odierna Persona_3 Controparte_9
12 convenuta, con il contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. del D.Lgs. n. 385/1993 stipulato il
27/1/2006, rep. n. 70547, racc. n. 8950, nel cui art. 11 è inserita la fideiussione.
La questione posta dall'opponente, afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della AN d'LI n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della AN d'LI n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la AN d'LI ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla AN d'LI, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
13 Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
AN d'LI. Ed invero, dal citato provvedimento della AN d'LI n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della AN d'LI sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'LI concerne le sole fideiussioni omnibus, pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che
14 ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della AN d'LI n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo sulla questione, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie.
La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di AN d'LI al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla
AN d'LI si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della AN d'LI è supportata dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto
15 in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024).
Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione.
In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della prestazione della fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. Milano n. 3111/2024).
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in una recente pronunzia, secondo cui provvedimento della AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
ANria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
E' del pari priva di pregio la dedotta nullità ed inefficacia della clausola della fideiussione de qua di deroga all'art. 1957 c.c. in quanto abusiva ai sensi dell'art. 34 del codice del consumo.
16 La disposizione negoziale in esame, che è inclusa nell'art. 6 della fideiussione e prevede che i diritti di garanzia della banca restino integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito senza essere essa tenuta ad escutere il debitore principale o il fideiussore entro i termini di cui all'art. 1967 c.c., non sancisce decadenze a carico dell'ipotetico consumatore, né deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova o restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né sancisce a carico del fideiussore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
La previsione normativa della vessatorietà (o abusività) delle clausole che pongono a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni riguarda solo le clausole che limitano sul piano processuale la posizione del consumatore e non già i patti che limitano le eccezioni sostanziali di quest'ultimo e la clausola ora in esame, lungi dal comprimere l'esercizio della tutela processuale del fideiussore, amplia semplicemente il contenuto e la durata della garanzia in favore del creditore, estendendo l'obbligo del fideiussore fino all'adempimento dell'obbligazione principale;
in quanto tale, una clausola siffatta si sottrae al sindacato di vessatorietà di cui all'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2005, già 1469-ter, comma 2, c.c., secondo cui “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto”.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità, nel chiarire la portata del concetto di “clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni”, ha ripetutamente affermato che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non rientra in quel concetto (Cass. civ. n. 9245 del 18/4/2007;
Cass. civ. n. 6142 del 12/11/1988, che, pur se specificamente riferite alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c., sanciscono un principio applicabile anche al caso di specie, affermando appunto che tra le clausole che sanciscono a carico di un contraente limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni non possono rientrare quella recanti deroga all'art. 1957 c.c..).
Invero, la durata dell'impegno di garanzia definisce l'oggetto del contratto e quindi sfugge dal controllo tale clausola che non determina alcun squilibrio a carico del consumatore.
E', dunque, infondata la domanda attorea di nullità parziale della fideiussione prestata dagli attori. Ne consegue il rigetto della domanda attorea di accertamento della decadenza della convenuta dall'escussione della garanzia ex art. 1957 c.c., essendo stata questa norma legittimamente derogata dalla fideiussione de qua di cui all'art. 11 del suddetto mutuo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
17 Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 3/8/2023 da e avverso la CP_1 Parte_1 Controparte_2
che agisce tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato ,
[...] CP_4 costituito con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22 febbraio
2018, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del Decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito con la Legge 121/2017, costituitasi in giudizio tramite la mandataria CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA le domande proposte da e avverso la CP_1 Parte_1 [...]
costituitasi in giudizio tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_6
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
18
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO - Presidente dr. VITTORIO CARLOMAGNO - Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 40531/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 12/11/2025 e promosso da:
residente in [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Fratoni, (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliati presso il suo studio sito in Prato, via Dante n. 7, in forza di procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro con sede in Napoli, via Santa Controparte_2
Brigida, 39, cod. fisc. , iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 P.IVA_1
D.Lgs. n. 385/93 al n. 6, cod. ABI 129338, già che agisce tramite e per conto del CP_3
Patrimonio Destinato denominato , costituito con il decreto del Ministero CP_4 dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione dell'articolo 5, comma
5, del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito nella Legge 121/2017, cessionaria dei crediti di come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_5
1 Repubblica LIna n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II e in corso di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Napoli, e per essa -come da procura autenticata in data 17.01.23 dal Notaio Per_1 in Milano, rep. 57305, racc. 26761, registrata in Milano in data 19.01.23 al n. 3292, serie
[...]
1T- con sede in Roma, via A. Ravà, 75, codice fiscale e numero di Controparte_6 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma R.E.A. n. RM- 1050629, p.e.c. P.IVA_2
in persona del procuratore , nato a [...] il [...], Email_1 CP_7
C.F. , in forza di procura rilasciata il 2/2/2023 dall'A.D. Francesco C.F._4
Magliocchetti per atto ai rogiti del Notaio in Roma, rep. 27183, racc. 16617, Persona_2 rappresentata e difesa, come da procura speciale alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. Jacopo Bresci del Foro di Prato, (C.F.
), presso il cui studio in Prato, via Valentini 8/D, è elettivamente C.F._5 domiciliata
CONVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Voglia il Tribunale di Roma, respinta ogni eccezione formulata dalla parte convenuta, accertata la fondatezza della domanda proposta: NEL MERITO accertata la violazione della normativa di cui all'articolo 2 della Legge 287/1990
– normativa Antitrust – diretta a vietare le intese tra banche dirette a limitare la concorrenza dichiari la nullità parziale ai sensi dell'articolo 1419 c.c. degli articoli n. 2, 6 e 9 (equivalente all'articolo 8) di cui alla fideiussione contestata e riportata nella parte motiva della citazione dichiarando altresì che la fideiussione prestata in favore della banca è prescritta o decaduta a causa del decorso del termine previsto dall'articolo 1957 c.c.. ANCORA NEL MERITO omissis. Vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
per la convenuta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande tutte avanzate da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto e comunque dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto alla domanda di risarcimento danni. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3/8/2023 e convenivano in CP_1 Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità parziale della fideiussione prestata ai sensi dell'art. 11 del contratto di mutuo stipulato il 27/1/2006 tra la e , limitatamente alle clausole nn. 2, 6 Controparte_9 Parte_2
e 8, in quanto conformi agli artt. 2, 6 e 8 modulo negoziale predisposto dall'ABI nel 2003 e
2 ritenuto parzialmente invalido dalla AN d'LI con il provvedimento n. 55/2005 della AN
d'LI, con conseguente estinzione della garanzia per l'inattività della controparte.
Gli attori esponevano che la - si era resa Controparte_2 cessionaria dei crediti di che agiva per conto del Patrimonio Destinato Controparte_5 denominato costituito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle CP_4
Finanze n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione, dell'articolo 5, comma 5, del Decreto-legge n. 99 del 25/6/2017, convertito con la Legge 121/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 6.4.2021, parte II.
2. Con comparsa del 7/12/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2 che agiva tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato
[...] CP_4
, costituito con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22
[...] febbraio 2018, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del Decreto-legge n. 99 del 25 giugno
2017, convertito con la Legge 121/2017, tramite la mandataria in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande, deducendo che la nullità parziale per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 era stata predicata dalla Suprema
Corte in relazione alle sole fideiussioni omnibus, cui si riferiva lo schema dichiarato parzialmente invalido dalla AN d'LI con il provvedimento n. 55/2005, con conseguente irrilevanza della citata sentenza in ordine alle garanzie specifiche, quale quella in esame, che peraltro aveva natura autonoma, con conseguente non applicabilità dell'art. 1957 c.c..
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con la memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. gli attori eccepivano carenza di legittimzione processuale della nonché la violazione Controparte_6 dell'articolo 2, comma 3, lettera c) e comma 6) della L. n. 130/1990 da parte della
[...]
esponendo che, in relazione alle “operazioni di cartolarizzazione realizzate mediate CP_2 cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari”, secondo l'art. 2, comma 6, della legge 130/99, il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento deve essere una banca o un intermediario finanziario sottoposto ai controlli della AN d'LI previsti dal T.U.B., mentre nella fattispecie la non era inserita nell'elenco di Controparte_6 cui all'articolo 106 TUB da parte della AN d'LI.
In seguito, all'udienza del 12/11/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice rimetteva la causa in decisione.
3 Con la comparsa conclusionale gli attori eccepivano la nullità e l'inefficacia della clausola della fideiussione da loro prestata di deroga all'art. 1957 c.c. in quanto abusiva ai sensi dell'art. 34 del
D.Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo).
***
4. Gli attori eccepiscono la violazione, da parte della Controparte_2
dell'articolo 2, comma 3, lettera c) e comma 6) della L. n. 130/1990, per aver conferito
[...] alla società non era inserita nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB da Controparte_6 parte della AN d'LI, l'incarico della riscossione del credito vantato verso e CP_1
. Parte_1
La censura, ammissibile, ancorché sollevata all'esito del maturare delle preclusioni assertive, in quanto afferente alla legitimatio ad causam della è infondata. Controparte_6
In base alla normativa dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il D.Lgs. n. 385/1993, la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario si snoda lungo una bipartizione. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato, ai sensi dell'art. 106, agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito elenco tenuto dalla AN d'LI (in precedenza, dall'Ufficio italiano cambi). L'iscrizione in tale elenco è subordinata all'accertamento positivo del possesso di terminati requisiti: (a) di forma (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa); (b) di oggetto sociale, che deve essere esclusivo;
(c) di capitale sociale (il capitale sociale versato deve essere non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni); (d) di possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, di requisiti di onorabilità e di professionalità. Qualora, invece, l'attività finanziaria sia svolta in via esclusiva, o anche soltanto prevalente, ma non nei confronti del pubblico, si rientra nell'ambito di operatività dell'art. 113, il quale, nel prevedere che tale esercizio è riservato a soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale, non richiede la sussistenza dei requisiti (relativi al tipo, all'oggetto e all'ammontare del capitale) dettati dall'art. 106 del testo unico bancario. Da tanto deriva che le attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico e non esercitate in via prevalente non sono soggette ad alcuna riserva, ed è legittima la previsione delle stesse in qualità di attività strumentali nell'atto costitutivo di una qualsiasi società. Non è invece consentito che una qualsiasi società abbia per oggetto l'esercizio non prevalente di attività finanziaria nei confronti del pubblico, giacché la possibilità di prevedere la prevalenza o la non prevalenza dell'attività
4 finanziaria è ammessa soltanto con riguardo ad attività svolte non nei confronti del pubblico (cfr.
Cass. civ. n. 2220 del 30/01/2013).
Ciò posto, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 18/03/2024).
Si rileva, inoltre, che nella fattispecie la costituzione in giudizio della tramite la CP_2 mandataria non è finalizzata alla riscossione di un credito, bensì a resistere ad Controparte_6 una domanda di nullità parziale della fideiussione di cui la risulta attualmente CP_2 beneficiaria in quanto cessionaria del credito garantito.
E' infondata, dunque, l'eccezione di carenza di legittimazione processuale della CP_6
cui la a conferito idonea procura il 17/1/2023.
[...] CP_2
5. Nel merito, la domanda attorea è infondata.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla AN
d'LI in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni
5 bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la
AN d'LI invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la AN d'LI incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la AN d'LI disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
6 L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto, al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza, evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La AN d'LI ha concluso nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla AN d'LI, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la AN d'LI afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8
7 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni
“che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n.
287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990,
(cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire,
8 restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Pertanto, la distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del
9 principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte di giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia, 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Manfredi;
Corte di giustizia,
10 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie).
La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'LI n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n.
11 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la AN d'LI nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa dell'ABI.
Con particolare riferimento al caso di specie, tuttavia, non viene in rilievo una fideiussione omnibus, prestata a garanzia di una serie indeterminata di rapporti presenti e futuri, bensì la fideiussione specifica prestata dagli attori, limitatamente alla somma di € 192.000, a garanzia delle obbligazioni assunte da verso la cui è succeduta l'odierna Persona_3 Controparte_9
12 convenuta, con il contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. del D.Lgs. n. 385/1993 stipulato il
27/1/2006, rep. n. 70547, racc. n. 8950, nel cui art. 11 è inserita la fideiussione.
La questione posta dall'opponente, afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della AN d'LI n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della AN d'LI n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la AN d'LI ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla AN d'LI, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
13 Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
AN d'LI. Ed invero, dal citato provvedimento della AN d'LI n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della AN d'LI sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'LI concerne le sole fideiussioni omnibus, pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che
14 ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della AN d'LI n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo sulla questione, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie.
La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di AN d'LI al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla
AN d'LI si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della AN d'LI è supportata dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto
15 in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024).
Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione.
In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della prestazione della fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. Milano n. 3111/2024).
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in una recente pronunzia, secondo cui provvedimento della AN d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
ANria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
E' del pari priva di pregio la dedotta nullità ed inefficacia della clausola della fideiussione de qua di deroga all'art. 1957 c.c. in quanto abusiva ai sensi dell'art. 34 del codice del consumo.
16 La disposizione negoziale in esame, che è inclusa nell'art. 6 della fideiussione e prevede che i diritti di garanzia della banca restino integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito senza essere essa tenuta ad escutere il debitore principale o il fideiussore entro i termini di cui all'art. 1967 c.c., non sancisce decadenze a carico dell'ipotetico consumatore, né deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova o restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né sancisce a carico del fideiussore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
La previsione normativa della vessatorietà (o abusività) delle clausole che pongono a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni riguarda solo le clausole che limitano sul piano processuale la posizione del consumatore e non già i patti che limitano le eccezioni sostanziali di quest'ultimo e la clausola ora in esame, lungi dal comprimere l'esercizio della tutela processuale del fideiussore, amplia semplicemente il contenuto e la durata della garanzia in favore del creditore, estendendo l'obbligo del fideiussore fino all'adempimento dell'obbligazione principale;
in quanto tale, una clausola siffatta si sottrae al sindacato di vessatorietà di cui all'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2005, già 1469-ter, comma 2, c.c., secondo cui “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto”.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità, nel chiarire la portata del concetto di “clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni”, ha ripetutamente affermato che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non rientra in quel concetto (Cass. civ. n. 9245 del 18/4/2007;
Cass. civ. n. 6142 del 12/11/1988, che, pur se specificamente riferite alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c., sanciscono un principio applicabile anche al caso di specie, affermando appunto che tra le clausole che sanciscono a carico di un contraente limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni non possono rientrare quella recanti deroga all'art. 1957 c.c..).
Invero, la durata dell'impegno di garanzia definisce l'oggetto del contratto e quindi sfugge dal controllo tale clausola che non determina alcun squilibrio a carico del consumatore.
E', dunque, infondata la domanda attorea di nullità parziale della fideiussione prestata dagli attori. Ne consegue il rigetto della domanda attorea di accertamento della decadenza della convenuta dall'escussione della garanzia ex art. 1957 c.c., essendo stata questa norma legittimamente derogata dalla fideiussione de qua di cui all'art. 11 del suddetto mutuo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
17 Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 3/8/2023 da e avverso la CP_1 Parte_1 Controparte_2
che agisce tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato ,
[...] CP_4 costituito con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22 febbraio
2018, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del Decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito con la Legge 121/2017, costituitasi in giudizio tramite la mandataria CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
RIGETTA le domande proposte da e avverso la CP_1 Parte_1 [...]
costituitasi in giudizio tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_6
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
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