Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1039/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, via di Parte_1 C.F._1
Sant'Angela Merici n. 96 presso lo studio dell'Avv. Barbara De Marchis che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrente contro
(CF: ), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Controparte_1 C.F._2
Marianna Dionigi 57, presso lo studio dell'Avv. Matteo Santini che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente ex lege
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni congiunte:
1 - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 - La casa coniugale sita in Fiano Romano (Roma), Via Genova n. 47 di proprietà esclusiva del Signor Parte_1 viene assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto e l'intesa che nulla sarà venduto, alienato, eliminato senza preventivo accordo tra le parti.
3 - Il Signor si è già allontanato dalla casa familiare portando con sé parte dei propri effetti Parte_1 personali.
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4 - I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con domiciliazione presso la madre e con diritto del padre di averli con sé quando vuole, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi, ludici e di salute dei minori, nonché avendo riguardo alla loro volontà.
5 - Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
6 - I coniugi si dovranno impegnare, pur vivendo separati, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7 - In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quantomeno, alle condizioni minime meglio specificate di seguito, tenendo conto delle consuetudini acquisite dai bambini in questi anni:
- il padre ha diritto di avere con sé i figli:
Nella settimana in cui il week end i figli staranno con il . Pt_2
Il padre prenderà e il lunedì dalle ore 17.00 sino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a Per_1 Per_2 scuola.
Il padre prenderà e all'uscita di scuola il mercoledì e il giovedì per farli pranzare - come del resto sono Per_1 Per_2 abituati i bambini - e dopo il pranzo li porterà presso la casa familiare (ore 16.00 circa).
Il Sig. terrà con sé nel week end di sua spettanza i figli dal sabato mattina (ore 10.00 circa) fino al lunedì Parte_1 mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
Le parti concordano che qualora i minori vogliano tornare al domicilio materno prima dei tempi previsti entrambi agevoleranno le scelte dei figli.
Nella settimana in cui il week end i figli staranno con la Per_3
Il padre prenderà e all'uscita di scuola il martedì e mercoledì per farli pranzare - come del resto sono Per_1 Per_2 abituati i bambini - e dopo il pranzo li porterà presso la casa familiare (ore 16.00 circa).
Il giovedì il Sig. terrà con sé entrambi i bambini il pomeriggio dalle ore 17.00 e sino al venerdì mattina Parte_1 quando li riaccompagnerà a scuola.
- alternativamente con la madre, in occasione del compleanno dei bambini;
- ogni anno il padre avrà e terrà i figli con sé in occasione del proprio compleanno e della festa del papà così come la mamma indipendentemente dalla turnazione stabilita;
Per le vacanze di Pasqua
pagina 2 di 5 Il padre avrà e terrà i figli con sé per tre giorni durante le vacanze pasquali (facendo in modo che se i minori trascorrono la Pasqua con il padre, trascorreranno la Pasquetta con la madre e viceversa).
Per le vacanze di Natale/Capodanno
Il padre avrà e terrà i figli con sé per sette giorni durante le vacanze di Natale e Capodanno, anche non consecutivi, facendo in modo che i bambini trascorrano alternativamente i suddetti periodi con i loro genitori. Pertanto, dalle festività natalizie 2025 i minori trascorreranno la Vigilia di Natale (24 dicembre) con la madre ed il giorno di Natale (25 dicembre) con il padre;
il 31 dicembre con la madre e il 01 gennaio con il padre, alternandosi l'un l'altro negli anni. per ciò che riguarda le vacanze estive i minori trascorreranno alternativamente con entrambi i genitori 15 giorni anche non consecutivi, distribuiti in più periodi da concordare;
e sette giorni durante il periodo invernale al fine di trascorrere la c.d. “settimana bianca” o con il padre o con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, e secondo la volontà dei minori stessi;
- I periodi di cui ai punti suddetti verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di impossibilità per il padre, per motivi di salute o di lavoro, di prendere i figli nei giorni e modi stabiliti, i genitori concorderanno giorni sostitutivi.
8 - Il Signor verserà alla moglie per il mantenimento dei figli l'assegno mensile di euro 1.000,00 Parte_1
(mille/00 – euro 500,00 a figlio) da rivalutarsi annualmente come per legge, entro il cinque di ogni mese;
9 - Il Signor si farà carico nella misura del 100% di tutte le spese mediche non coperte dal SSN, di tutte le Parte_1 spese scolastiche, sportive e ludiche nonché di tutte le spese straordinarie eventualmente da sostenersi per i minori, queste ultime concordate tra i genitori salvo ragioni di particolare urgenza. Ai fini fiscali il Signor si farà intestare Parte_1 le ricevute e/o fatture per le spese sostenute relative ai minori.
10 - la IG percepirà nella misura del 100% l'assegno unico relativo ai figli.
Per quanto riguarda le spese straordinarie di cui al punto 9 verranno adottate quelle indicate nel protocollo in vigore presso Codesto Tribunale.
11 - I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
12 - Inoltre, il Sig. si impegna a continuare a pagare le rate mensili di mutuo relative alla casa familiare. Parte_1
13 - I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per loro e per i minori impegnandosi a collaborare negli adempimenti burocratici.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.09.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dalla moglie, con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 18 giugno 2022 a Ponzano Romano (RM), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ponziano Romano (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2022).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione con la resistente sono nati il 02 settembre Per_1
2016 e il 27 settembre 2019; si sono manifestati aspri ed insanabili contrasti tra i coniugi Per_2 pagina 3 di 5 che hanno fatto venire meno quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia per condotte addebitabili alla avendo la stessa iniziato una relazione extraconiugale. CP_1
Ciò premesso, ha chiesto la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente contestando la rappresentazione dei fatti dedotta dal ricorrente e anzi deducendo che il rapporto coniugale sarebbe stato minato già subito dopo il matrimonio in quanto il avrebbe iniziato a frequentare amicizie femminili e a non Parte_1 essere presente con la moglie, per cui ha aderito alla domanda di separazione ma alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Alla udienza del 9.1.2025 il ricorrente ha dichiarato di vivere nella casa familiare su cui grava un mutuo di euro 1028, di percepire dal lavoro nella farmacia di famiglia un reddito mensile di euro 2800 netti circa e di avere un ottimo rapporto con i figli che vede e sente regolarmente.
La resistente ha dichiarato di essere impiegata e di percepire una retribuzione mensile di circa
800/1000 netti e ha confermato il buon rapporto del padre con figli.
All'esito della udienza, il giudice, rilevato che il principale motivo di contrasto era attinente all'importo di mantenimento per i due figli, ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa.
Alla udienza del 12.2.2025 i difensori hanno chiesto un breve rinvio per formalizzare un accordo e alla successiva udienza del 26.2.2025, svolta mediante scambio di note scritte, le parti hanno formalizzato l'accordo riportato in epigrafe e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni quanto alle modalità di affidamento e di mantenimento dei due figli, in quanto formulate nell'ottima di un equo bilanciamento e conformi ai principi espressi dalla
Suprema Corte (si veda Cass. civ. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134 in cui si afferma che
“In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori [...], posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura;
b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo;
c) nella determinazione dell'assegno di mantenimento a pagina 4 di 5 carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”).
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 1039/2024:
- dichiara la separazione dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 18 giugno 2022 a Ponzano Romano (RM), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2022);
- recepisce le condizioni congiunte riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ponzano Romano per le annotazioni di legge;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
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