Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 2664
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Sentenza 3 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Genova, Sezione Sesta Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un attore opponente nei confronti di una società convenuta opposta, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2023 emesso in favore di quest'ultima per un importo di € 37.539,57, oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto sulla base di un estratto conto certificato ex art. 50 TUB, relativo a un credito originariamente vantato da Monte dei Paschi di Siena Spa e successivamente ceduto alla società opposta, la quale aveva mutato denominazione sociale. L'opponente aveva chiesto la revoca del decreto, deducendo la contestazione dell'ammontare della somma richiesta, la mancata produzione dell'estratto conto integrale del conto corrente, la mancata notificazione della cessione del credito, la prescrizione del diritto di credito e l'illegittimità degli interessi applicati. La società opposta si era costituita in giudizio e, all'esito della prima udienza, non era stata concessa la provvisoria esecutività del decreto, mentre erano stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandolo esecutivo. Quanto alla contestazione dell'ammontare della somma e alla mancata produzione dell'estratto conto integrale, il giudice ha ritenuto le doglianze generiche, argomentando che, in presenza di contestazioni formali e prive di specificità, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB può assolvere all'onere probatorio anche in sede di opposizione, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., n. 12818/2024; Cass. civ., n. 14640/2018). Analogamente, le doglianze sull'anatocismo sono state considerate generiche e non supportate da calcoli o richieste di CTU. In merito alla mancata notificazione della cessione del credito, il Tribunale ha ritenuto provata la comunicazione all'opponente tramite la documentazione prodotta. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, pur non essendo provata la comunicazione della revoca dell'affidamento, è emerso dall'estratto conto certificato che il rapporto è stato chiuso in data 9/01/2014 con appostazione a sofferenza del credito, data da cui decorre il termine decennale di prescrizione, efficacemente interrotto dalla notifica della cessione del credito del 22/02/2018 e dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo. Di conseguenza, l'opposizione è stata respinta e l'opponente condannato al pagamento delle spese legali, liquidate in € 3.387,00 per competenze, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 2664
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 2664
    Data del deposito : 3 dicembre 2025

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