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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3010/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 3010/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Genova, Galleria G. Mazzini, 7/7, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Repetti (C.F.
) e RI UG (C.F. ), che lo rappresentano e C.F._2 C.F._3 difendono, come da procura in atti,
Attore opponente - CONTRO con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia Mestre, codice Controparte_1 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. , P.IVA_1
REA n. 432072, P.IVA già a seguito cambio di denominazione P.IVA_2 CP_2 avvenuto per delibera di assemblea in data 14 dicembre 2020, agli atti del Notaio Per_1 di Milano, rep. n. 84145, racc. n. 17165, società con socio unico
[...] [...]
, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e Controparte_3 coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della Dott.ssa , nata a Parte_2
LF ET (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in C.F._4 data 05 agosto 2022 per atto a rogito Not stre, rep. n. 44416 e racc. n. Persona_2
16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089, serie 1T, che interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di con Controparte_3 sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. 420580, PI , già a seguito cambio di P.IVA_3 P.IVA_2 Controparte_3 denominazione avvenuto giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale di assemblea pubblicato agli atti del Notaio di Milano, rep. n. 83246, Persona_1 racc. n. 16717, registrato a Milano TP3 il 21 april , ciò in forza di procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Notaro di Venezia-Mestre, Persona_2 rep. n. 42351, racc. n. 15678, in data 09/12/2020; rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco ( ) ed elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti, CodiceFiscale_5 presso lo studio del medesimo in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3,
- Convenuta opposta - Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente. Come in atti. Precisazione delle conclusioni per l'opposta. Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2023 – R.G. 11470/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 24/01/2023 in favore dell'opposta per l'importo di € 37.539,57, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria. Il decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base di un estratto conto certificato ex art. 50 TUB dal Monte dei Paschi di Siena Spa, il cui credito è stato quindi da questa ceduto a che ha CP_3 poi mutato denominazione sociale in Controparte_3
L'opponente ha chiesto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, contestando l'ammontare della somma richiesta, la mancata produzione dell'estratto conto integrale del c/c, la mancata notificazione della cessione del credito, la prescrizione del diritto di credito vantato ex adverso e l'illegittimità degli interessi applicati. Costituitasi in giudizio l'opposta, all'esito della prima udienza di comparizione non è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'esito, ritenuta la causa di natura documentale e quindi matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Per quanto riguarda la contestazione, da parte dell'opponente, dell'ammontare della somma richiesta e della mancata produzione dell'estratto conto integrale del c/c, con annessa concessione di fido, non si può che rilevarne l'estrema genericità, non avendo la stessa fornito alcun elemento concreto volto a motivare l'eccezione. A tal proposito, è vero che la società opposta cessionaria del credito né in sede monitoria né in sede di opposizione ha provveduto a depositare copia integrale degli estratti conto del rapporto di conto corrente svoltosi tra l'opponente e la banca cedente, limitandosi a fondare la propria pretesa sul contratto a suo tempo stipulato tra le parti (il quale, contrariamente a quanto contestato dall'opponente, riporta sia la data sia la sua sottoscrizione) e sull'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.. Ed è vero che la Suprema Corte (si veda Cass. civ., n. 18541/2013) ha evidenziato che la banca che agisce in giudizio per il recupero di un proprio credito, e che nel giudizio di opposizione è attore in senso sostanziale, deve fornire copia degli estratti conto contenenti tutti i movimenti dall'apertura alla chiusura del rapporto, in modo da fornire la prova della genesi del saldo reclamato. E' però anche vero che, più recentemente, la stessa Suprema Corte ha chiarito che, laddove le contestazioni del correntista siano del tutto generiche e formali, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (si vedano: Cass. civ., 10 maggio 2024, n. 12818; Cass. civ., 6 giugno 2018, n.14640). E, da questo punto di vista, del tutto generiche risultano anche le doglianze svolte dall'opponente sul presunto carattere anatocistico degli interessi applicati ex adverso. Parte opponente, infatti, non ha minimamente motivato tale eccezione, non ha depositato alcun calcolo o relazione di parte e nemmeno ha chiesto il licenziamento di una CTU contabile che, in ogni caso, per le predette ragioni, sarebbe stata inammissibile, in quanto meramente esplorativa. Quanto, invece, alle eccezioni di parte opponente relative alla mancata notificazione della cessione del credito e alla prescrizione del diritto di credito vantato ex adverso si osserva quanto segue. Sul primo punto risulta documentalmente la circostanza che a suo tempo l'istituto di credito avesse comunicato all'odierno opponente che il suo credito era stato ceduto. Il doc. 5 contenuto nel fascicolo monitorio riporta, infatti, lo stesso numero di raccomandata della ricevuta di spedizione e ricevimento prodotta sub doc. 6 del medesimo fascicolo. Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, pur essendo vero che il documento allegato sub n. 3 della comparsa di costituzione non consente di provare la comunicazione a quest'ultimo della revoca dell'affidamento del 3/01/2014, è vero però che dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. in atti emerge che l'apertura di credito è stata chiusa in data 9/01/2014 con l'appostazione a sofferenza del credito ceduto. E' da tale data, quindi, che decorre il termine decennale di prescrizione, nella specie efficacemente interrotto sia dalla già menzionata notificazione della cessione del credito del 22/02/2018 prodotta sub docc. 5 e 6 del fascicolo monitorio (contenente una esplicita diffida ad adempiere) sia dalla successiva notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo, avvenuta in data 8/02/2023. Per quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa: a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00; b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00; c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00; d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 247/2023 – R.G. 11470/2022, emesso dal Tribunale di Genova in data 24/01/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per competenze, oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva. Genova, li 3 Dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 3010/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Genova, Galleria G. Mazzini, 7/7, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Repetti (C.F.
) e RI UG (C.F. ), che lo rappresentano e C.F._2 C.F._3 difendono, come da procura in atti,
Attore opponente - CONTRO con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia Mestre, codice Controparte_1 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. , P.IVA_1
REA n. 432072, P.IVA già a seguito cambio di denominazione P.IVA_2 CP_2 avvenuto per delibera di assemblea in data 14 dicembre 2020, agli atti del Notaio Per_1 di Milano, rep. n. 84145, racc. n. 17165, società con socio unico
[...] [...]
, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e Controparte_3 coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della Dott.ssa , nata a Parte_2
LF ET (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in C.F._4 data 05 agosto 2022 per atto a rogito Not stre, rep. n. 44416 e racc. n. Persona_2
16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089, serie 1T, che interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di con Controparte_3 sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. 420580, PI , già a seguito cambio di P.IVA_3 P.IVA_2 Controparte_3 denominazione avvenuto giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale di assemblea pubblicato agli atti del Notaio di Milano, rep. n. 83246, Persona_1 racc. n. 16717, registrato a Milano TP3 il 21 april , ciò in forza di procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Notaro di Venezia-Mestre, Persona_2 rep. n. 42351, racc. n. 15678, in data 09/12/2020; rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco ( ) ed elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti, CodiceFiscale_5 presso lo studio del medesimo in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3,
- Convenuta opposta - Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente. Come in atti. Precisazione delle conclusioni per l'opposta. Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2023 – R.G. 11470/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 24/01/2023 in favore dell'opposta per l'importo di € 37.539,57, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria. Il decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base di un estratto conto certificato ex art. 50 TUB dal Monte dei Paschi di Siena Spa, il cui credito è stato quindi da questa ceduto a che ha CP_3 poi mutato denominazione sociale in Controparte_3
L'opponente ha chiesto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, contestando l'ammontare della somma richiesta, la mancata produzione dell'estratto conto integrale del c/c, la mancata notificazione della cessione del credito, la prescrizione del diritto di credito vantato ex adverso e l'illegittimità degli interessi applicati. Costituitasi in giudizio l'opposta, all'esito della prima udienza di comparizione non è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'esito, ritenuta la causa di natura documentale e quindi matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Per quanto riguarda la contestazione, da parte dell'opponente, dell'ammontare della somma richiesta e della mancata produzione dell'estratto conto integrale del c/c, con annessa concessione di fido, non si può che rilevarne l'estrema genericità, non avendo la stessa fornito alcun elemento concreto volto a motivare l'eccezione. A tal proposito, è vero che la società opposta cessionaria del credito né in sede monitoria né in sede di opposizione ha provveduto a depositare copia integrale degli estratti conto del rapporto di conto corrente svoltosi tra l'opponente e la banca cedente, limitandosi a fondare la propria pretesa sul contratto a suo tempo stipulato tra le parti (il quale, contrariamente a quanto contestato dall'opponente, riporta sia la data sia la sua sottoscrizione) e sull'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.. Ed è vero che la Suprema Corte (si veda Cass. civ., n. 18541/2013) ha evidenziato che la banca che agisce in giudizio per il recupero di un proprio credito, e che nel giudizio di opposizione è attore in senso sostanziale, deve fornire copia degli estratti conto contenenti tutti i movimenti dall'apertura alla chiusura del rapporto, in modo da fornire la prova della genesi del saldo reclamato. E' però anche vero che, più recentemente, la stessa Suprema Corte ha chiarito che, laddove le contestazioni del correntista siano del tutto generiche e formali, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (si vedano: Cass. civ., 10 maggio 2024, n. 12818; Cass. civ., 6 giugno 2018, n.14640). E, da questo punto di vista, del tutto generiche risultano anche le doglianze svolte dall'opponente sul presunto carattere anatocistico degli interessi applicati ex adverso. Parte opponente, infatti, non ha minimamente motivato tale eccezione, non ha depositato alcun calcolo o relazione di parte e nemmeno ha chiesto il licenziamento di una CTU contabile che, in ogni caso, per le predette ragioni, sarebbe stata inammissibile, in quanto meramente esplorativa. Quanto, invece, alle eccezioni di parte opponente relative alla mancata notificazione della cessione del credito e alla prescrizione del diritto di credito vantato ex adverso si osserva quanto segue. Sul primo punto risulta documentalmente la circostanza che a suo tempo l'istituto di credito avesse comunicato all'odierno opponente che il suo credito era stato ceduto. Il doc. 5 contenuto nel fascicolo monitorio riporta, infatti, lo stesso numero di raccomandata della ricevuta di spedizione e ricevimento prodotta sub doc. 6 del medesimo fascicolo. Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, pur essendo vero che il documento allegato sub n. 3 della comparsa di costituzione non consente di provare la comunicazione a quest'ultimo della revoca dell'affidamento del 3/01/2014, è vero però che dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. in atti emerge che l'apertura di credito è stata chiusa in data 9/01/2014 con l'appostazione a sofferenza del credito ceduto. E' da tale data, quindi, che decorre il termine decennale di prescrizione, nella specie efficacemente interrotto sia dalla già menzionata notificazione della cessione del credito del 22/02/2018 prodotta sub docc. 5 e 6 del fascicolo monitorio (contenente una esplicita diffida ad adempiere) sia dalla successiva notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo, avvenuta in data 8/02/2023. Per quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa: a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00; b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00; c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00; d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 247/2023 – R.G. 11470/2022, emesso dal Tribunale di Genova in data 24/01/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per competenze, oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva. Genova, li 3 Dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago