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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AC Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio relativo alla causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 115/2024, riunita con la causa iscritta al N. R.G. 463/2024, promosse da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
in proprio;
elettivamente domiciliato in VIA ZAROTTO N. 47 Parte_1
PARMA presso il difensore avv. . Parte_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLANTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MACCONE FEDERICO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BUCCI ANDREA VIA DELLA ZECCA 1 40121 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in C/O AVV. ANDREA BUCCI VIA DELLA ZECCA N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. MACCONE FEDERICO.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATA
Nonché pagina 1 di 37 nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 463/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
in proprio;
elettivamente domiciliato in VIA ZAROTTO N. 47 Parte_1
PARMA presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE/OPPONENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MACCONE FEDERICO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BUCCI ANDREA ( VIA DELLA ZECCA 1 40121 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in C/O AVV. ANDREA BUCCI VIA DELLA ZECCA N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. MACCONE FEDERICO. APPELLATA/OPPOSTA
AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO – RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE – CONFORMITA' DEL PRODOTTO ALLA LEGES ARTIS – RISARCIMENTO DEL DANNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 12.11.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE << Si confermalo le conclusioni rassegnate, con Parte_1
le quali questa difesa chiede di accogliere le domande attrici, riformando integralmente l'ordinanza ex art. 702-ter del Tribunale di Parma n. cron. 3212/2018 del 05.04.18 pronunciata nella causa RG 100/2013, sia nell'ipotesi che venga dichiarata la giuridica inesistenza dell'ordinanza rescindente in accoglimento della
“exceptio nullitatis”, che nella ipotesi di accertamento dell'an debeatur in risposta all'unico principio di diritto formulato dall'ordinanza rescindente, aprendo poi la fase liquidatoria dei danni.
pagina 2 di 37 In caso di riunione alla presente causa dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed a precetto RG n. 463/2024, si chiede di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo ed il susseguente atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo, con vittoria di spese giudiziali. >>
APPELLATA : << In via pregiudiziale: CP_1
dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione avversario.
In subordine, nel merito:
Ai sensi dell'art. 394 c.p.c. dichiarare inammissibili le nuove domande proposte dall'attrice.
Confermare l'ordinanza del Tribunale di Parma ex art. 702 ter c.p.c. n 3212/20218 in data 5/4/2012.
In ogni caso rigettare le domande tutte promosse dall'avv. nei confronti Parte_1
di Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi anche del giudizio di Cassazione. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello ex art. 702-quater cpc, notificato in data
11.05.2018, chiedeva la riforma della ordinanza del Tribunale di Parma Parte_1
n. 3212 del 05.04.2018 sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a sei motivi di appello, volti a contrastare il rigetto della propria domanda risarcitoria per vizio di una piattaforma idraulica di sollevamento.
1.1 Si costituiva la società (di seguito anche solo appellata, CP_1 CP_1
chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e la conferma della ordinanza impugnata.
1.2 La causa era decisa con sentenza n. 2700 del 15.10.2020 di questa Corte
d'Appello che, in riforma della ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Parma n.
3212 del 05.04.2018, accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso e condannava la al pagamento in favore della di €. CP_1 Pt_1
pagina 3 di 37 22.526,40, pari al costo dell'elevatore difettoso, delle spese dei due gradi di giudizio e della CTU, depositata nel primo grado.
1.3 Con successiva ordinanza n. 29387/2023, emessa in data 27.09.2023, depositata il 23.10.2023, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso principale della e dichiarando assorbito il ricorso incidentale della così CP_1 Pt_1
disponeva:
<< la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità >> (cfr. Ordinanza pag. 12).
1.4 Il presente giudizio di rinvio (n. r.g. 115/2024) è stato introdotto dall'atto di citazione notificato in data 18.01.2024 da la quale doman, in via Parte_1
preliminare, la declaratoria di nullità della ordinanza n. 29387/2023 della Suprema
Corte e la rimessione all'esame della Corte Costituzionale dell'art. 391-bis cpc per violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost. in connessione con l'art. 6 della Convenzione
EDU; nel merito, invoca la riforma della ordinanza di primo grado, affidandosi a diverse censure, e, per l'effetto, chiede l'accertamento della difettosità della piattaforma elevatrice de qua e la condanna della al pagamento in suo favore CP_1
dell'importo di €. 210.000,00, oltre danni ulteriori da perdita di investimenti alternativi al tasso del 4,50% annuo composto, rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo;
domanda altresì la condanna della al pagamento di €. CP_1
22.526,40 quale danno da mancanza di certificazione CE.
1.5 Si è costituita la società appellata, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in riassunzione;
in via principale, il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
1.6 Nelle more ed a seguito della cassazione della sentenza n. 2700/2020 di questa Corte, la ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione CP_1
pagina 4 di 37 delle somme versate in esecuzione della pronuncia cassata. Il procedimento n.
463/2024 è stato introdotto dall'opposizione, promossa dalla al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1/2024 emesso da questa Corte di merito, su ricorso della CP_1
1.7 Con ordinanza del 21.11.2024, questa Corte di merito ha disposto la riunione al procedimento n. 115/2024 di quello n. 463/2024.
1.8 Le cause, come riunite, sono state trattenute in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale e l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2024 non sono fondati e vanno, dunque, respinti.
2.1 La vicenda processuale, esposta in citazione, ha contorni chiari ed in massima parte non contestati quanto agli accadimenti.
2.1.1 Con ricorso ex art. 702bis cpc depositato in data 08.01.2013,
[...]
nella sua “qualità di proprietaria e custode dell'elevatore” adiva il Tribunale Pt_1
di Parma per sentire condannare la al risarcimento del danno Controparte_2
derivante da un infortunio occorso alla propria madre , la quale era Parte_2
caduta, entrando in un elevatore per disabili, prodotto dalla resistente, a causa di un dislivello formatosi tra il piano di calpestio e d'ingresso, e quello della piattaforma elevatrice, posizionatosi più in basso di circa venti centimetri. Di fatto la RA
[...]
, all'epoca di anni 88, verso le ore 10 del mattino entra nel vano della Pt_2
piattaforma, richiamata al piano secondo del suo immobile, ed in seguito all'apertura della porta, avvenuta dopo alcuni minuti dalla fermata al piano, mette un piede in fallo e cade a causa del dislivello tra piano di calpestio e il pianale di carico della piattaforma. La caduta provoca alla RA una brutta frattura all'omero destro, seguita da svariate complicazioni, presumibilmente a causa dell'età avanzata.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva:
- di aver acquistato il macchinario dalla in data 21.10.2003 (v. doc. 1 CP_3
fascicolo primo grado appellante);
pagina 5 di 37 - in data 19.08.2005, la madre cadeva entrando nell'elevatore, riportando danni biologici rilevanti (frattura del collo dell'omero destro cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellante), che comportavano la necessità di assistenza continua da parte dei familiari con la stessa conviventi, il figlio e la nuora Controparte_4 [...]
Controparte_5
- la caduta era stata causata dal fatto che l'elevatore, dopo essersi arrestato al livello del piano, dopo circa dieci minuti e con la porta non completamente chiusa, si era rimesso in moto e si era arrestato ad una quota di circa 24 centimetri più bassa rispetto al pianerottolo e, nonostante il dislivello de quo, la porta dell'elevatore si era comunque aperta, consentendo l'ingresso della madre della ricorrente;
- la circostanza de qua deriverebbe da un vizio progettuale e costruttivo;
- a seguito del rifiuto della società venditrice di risarcire i danni subiti CP_3
dalla madre, la ritenendosi responsabile/coobbligata quale proprietaria Pt_1
e custode dell'elevatore ex art. 2051 cc, risarciva sia la vittima primaria sia i due familiari conviventi con la medesima, mediante atto di transazione in data
02.02.2009 per la somma complessiva di € 210.000,00 (v. doc. 12 fascicolo di primo grado appellante).
- In data 04.02.2009 la agiva in rivalsa contro la società venditrice, Pt_1
installatrice e manutentrice, dinanzi al Tribunale di Parma, radicando CP_3
la causa n. r.g. 1194/2009, in cui veniva depositata CTU medico legale sulla persona della madre (v. doc. 7 fascicolo primo grado appellante), che riconosceva una invalidità permanente della stessa nella misura del 25%, e una
CTU sulla piattaforma elevatrice (v. doc. 9 fascicolo primo grado appellante), entrambe delegate al Tribunale di Pescara.
- A seguito delle suddette CTU, la successivamente agiva anche nei Pt_1
confronti del costruttore a norma degli artt. 114 e seguenti del D.Lgs. 206/2005, sempre innanzi al Tribunale di Parma nel nuovo giudizio radicato al n.
pagina 6 di 37 3212/2018, chiedendo la condanna della società al risarcimento del CP_1
danno pari ad € 210.000,00.
2.1.2 Si costituiva in giudizio la società contestando quanto allegato da CP_1
parte ricorrente. Nello specifico, osservava che: a) la acquistava, non un Pt_1
elevatore per disabili ma, una piattaforma elevatrice;
b) l'incidente di cui è causa avveniva per responsabilità della madre, la quale non prestava attenzione al piano della piattaforma;
c) in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, sulla quale non gravava nessun obbligo risarcitorio nei confronti dei familiari, il difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Varese e l'intervenuta prescrizione e decadenza dei diritti fatti valere dalla ricorrente.
2.1.3 Con ordinanza del 26.05.2016, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio e disponeva una CTU, nominando il Prof. ing. del Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Università di Parma, il Persona_1
quale depositava la propria relazione nella versione definitiva e contenente le risposte alle osservazioni del CTP di parte in data 11.01.2018. Pt_1
2.1.4 Il suddetto CTU ha escluso la sussistenza di difetti o vizi del prodotto de quo, imputabili alla società produttrice Difatti, secondo il CTU, la piattaforma CP_1
de qua ha consentito l'apertura della porta di accesso, nonostante la cabina non fosse perfettamente allineata al piano, a causa di un funzionamento di emergenza del sistema, non derivante da difetti della piattaforma, imputabili alla ma imputabili con CP_1
certezza alla mancata completa chiusura della porta di accesso e, quindi, all'utilizzatore. Secondo il CTU, difatti, la causa del funzionamento anomalo de quo deve essere rinvenuta nella particolare condizione di “chiusura incompleta della porta stessa”, che ovviamente non dipende di certo dal fabbricante ma dalle normali e corrette opere di manutenzione o manovre di utilizzo della macchina. Nello specifico, la condizione de qua, sempre secondo la relazione peritale, denota un funzionamento anomalo, una condizione “PARTICOLARISSIMA di chiusura/non-chiusura” della porta di circa 1,5 cm, rilevata in sede di operazioni peritali, dopo numerosi tentativi di pagina 7 di 37 ricostruire la situazione al momento del sinistro, che ha determinato l'elusione parziale degli interruttori di sicurezza, condizione di funzionamento che di certo non è imputabile al produttore.
Al fine di meglio comprendere il funzionamento della odierna piattaforma idraulica con movimento a pistone de qua, quindi, ben diversamente da quanto accade per gli ascensori con movimento elettrico a fune, è opportuno evidenziare che
<<Un'altra caratteristica rilevante dell'impianto è la manovra di riporto al piano più basso. Secondo questa programmazione della scheda del quadro di manovra, se la cabina sta stazionando ad un piano diverso da quello più basso, dopo un tempo programmabile da scheda (tipicamente alcuni minuti) si attiva una chiamata automatica della cabina stessa per il riporto al piano più basso. Questo è un criterio di sicurezza cautelativo mutuato dalle norme degli ascensori, ed è adottato anche per questo tipo di piattaforme elevatrici per evitare che il pistone dello stelo possa rimanere fuori dal cilindro e quindi esposto alle intemperie, ed altresì per scongiurare il rischio di movimento incontrollato in caso di guasto idraulico. Il fatto di far stazionare la cabina al livello inferiore è di norma preferibile in quanto il rischio di movimento verso il basso per gravità della cabina in caso di guasto idraulico o del quadro di manovra è minimo (nel caso, la cabina si adagia sugli arresti della fossa)>>
(Cfr. CTU pag. 6). Nel caso di specie il tempo di riporto è stato accertato dal CTU essere pari a 12 minuti, quindi, rispettoso della normativa tecnica, che lo quantifica al massimo in 15.
La piattaforma de qua, quindi, a seguito della suddetta elusione parziale degli interruttori di sicurezza, determinata dalla particolare condizione di porta socchiusa, id est non chiusa correttamente, non riusciva a ritornare automaticamente al piano terra, una volta trascorsi i previsti dodici minuti. Il movimento in discesa della piattaforma veniva, infatti, interrotto dall'intervento di un ulteriore sistema di sicurezza relativo al controllo di posizione della cabina, il c.d. contatto di blocco. Il dispositivo di sicurezza de quo, rilevando la porta non chiusa e, ponendosi in una condizione di emergenza,
pagina 8 di 37 bloccava la discesa della cabina, non consentendole il ritorno automatico al piano più basso.
Si determinava così un dislivello (misurato dal CTU nella forbice di cm
22.5/23,4)1 che corrisponde approssimativamente a quello lamentato dalla Pt_1
(cm 24). Il dislivello de quo è, tuttavia, consentito dalla normativa in vigore al tempo della produzione della piattaforma come “spazio di possibile manovra aperta” di cui all'art.
7.7.1 delle norme UNI EN 81-2:1998.
2.1.5 Il Tribunale di Parma, con ordinanza n. 3212/2018 del 05.04.2018, recependo le risultanze emerse in sede di CTU, rigettava la domanda, ritenendo insussistenti gli asseriti vizi del macchinario e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite e di CTU. Nello specifico, statuiva che: a) il produttore, in base agli artt. 114 e ss del Codice del Consumo, è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, gravando sul danneggiato la prova del difetto, del danno e della connessione causale;
b) la normativa applicabile ratione temporis è la direttiva
Macchina 98/37/CE e l'allegato I, le norme tecniche ISO 9386-1:2000 e UNI EN 81-
2:1998; c) il CTU ha escluso la sussistenza di vizi attribuibili alla società produttrice d) << alla luce dei risultati dell'indagine peritale, parte ricorrente non ha CP_1
fornito la prova di difetti o vizi della piattaforma elevatrice con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo alla resistente >> (cfr. ordinanza n. 3212/2018 Tribunale di Parma).
2.1.6 Con atto di citazione in appello ex art. 702quater cpc, notificato in dato
11.05.2018, impugnava la predetta ordinanza del Tribunale di Parma, Parte_1
affidandosi a sei motivi di appello. I motivi de quibus possono essere così sintetizzati:
Per_ 1 Nel rispondere alle osservazioni del CTP ing. di parte attorea, il quale accusava il CTU <…[ma la misura precisa è di 24 cm. come si dirà in seguito e come volontariamente omette di specificare il CTU]>>, si replicava che <La misura precisa dell'abbassamento non è 20 (e infatti nella mia memoria ho indicato CIRCA 20 cm) ma nemmeno 24 cm, perché il giorno del sopralluogo la misura si aggirava tra i 22.5 e i 23.4 cm. Essendo il sistema a bande magnetiche, il tempo di risposta e l'azionamento del blocco non sono sempre esattamente gli stessi e la misura, seppure ripetibile, è affetta da Per_ incertezza. Vorrei sottolineare qui il fatto che l'ing. non era presente il giorno del sopralluogo, e nemmeno un suo sostituto, in quanto l'ing. mi è stato presentato come in sostituzione dell'ing. >> (Cfr. CTU Persona_3 Pt_3 aggiornamento pag. 18) pagina 9 di 37 - con il primo motivo, rubricato << erronea ricostruzione del fatto >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 13, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza impugnata nella parte in cui, nella ricostruzione del fatto de quo, non ha rilevato che << La cabina della piattaforma elevatrice, dopo essere arrivata -su chiamata- perfettamente allineata al piano, è stata aperta dalla sig. , che Parte_2
ha poi rilasciato la porta, rimasta socchiusa di cm 1.5. Dopo oltre 10 minuti la sig.
[...]
è entrata nella cabina ed è caduta, avendo trovato un […] dislivello di 23,4 Pt_2
cm, che 10 minuti prima non c'era >> (cfr. ibidem pag. 15, enfasi propria dell'originale);
- con il secondo motivo, rubricato << vizi motivazionali >> (cfr. ibidem, pag.
15, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza de qua nella parte in cui ha aderito alle risultanze della relazione peritale, sostenendo che: a) il CTU non ha risposto alle obiezioni del CT di parte;
b) il riferimento alle norme tecniche richiamate e tradotte dal CTU è inammissibile in quanto le norme de quibus non sono state prodotte dalle parti, non sono state pubblicate in lingua italiana e perpetrate nell'ordinamento giuridico italiano.
- con il terzo motivo, rubricato << omessa valutazione del vizio di costruzione del contatto preliminare >> (cfr. ibidem, pag. 20, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza de qua nella parte in cui, aderendo alle risultanze della CTU, non ha considerato l'asserito vizio del c.d. contatto preliminare, il quale, “mentendo” alla macchina (ossia ritenendo la porta chiusa quando, in realtà, era solo accostata), ha dato il consenso al movimento della piattaforma.
- con il quarto motivo, rubricato << falsa affermazione di regolarità del contatto di blocco, falsa applicazione di norme UNI EN 81-2:1998; violazione dell'art. 26 del DPR 1497/1963 >> (cfr. ibidem pag. 28, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza impugnata nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del
CTU, non ha rilevato che << il blocco della cabina, per essere a norma, doveva
pagina 10 di 37 avvenire entro 20 cm e che quindi il dislivello di 23,4 cm. è comunque fuori norma
-> (cfr. ibidem, pag. 30, enfasi propria dell'originale);
- con il quinto motivo, rubricato << omessa considerazione della mancanza di avvertenze; violazione dell'art. 46 del DPR 1497/1963, dell'art. 3 D.lgs 172/2004 e del DPR 459/96, all.1, punti 3.6.1 e 1.7.2 >> (cfr. ibidem, pag. 30, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza de qua nella parte in cui non ha rilevato, quale ulteriore vizio della piattaforma de qua, l'assenza di << segnali sonori o luminosi di allarme o di un semplice cartello, idonei a segnalare che la cabina, dopo un precedente arresto al piano, è scesa automaticamente e non si trova più al piano>>
(cfr. ibidem, pagg. 31-32, enfasi propria dell'originale).
- con il sesto motivo, rubricato << insussistenza del caso fortuito >> (cfr. ibidem pag. 32, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza de qua nella parte in cui, condividendo le conclusioni del CTU, non ha rilevato che << le numerose prove dal CTU per riuscire a riprodurre l'incidente […] non depongono per la eccezionalità dell'incidente, dovuto a difetto di costruzione e non a caso fortuito >>
(cfr. ibidem pag. 33, enfasi propria dell'originale).
La riproponeva altresì le domande rimaste assorbite relative, nello Pt_1
specifico, all'accertamento del nesso di causalità tra i lamentati difetti di costruzione della piattaforma de qua e la lesione subita dalla , la quantificazione dei Parte_2
danni subiti dalla e dai familiari con la stessa conviventi, l'accertamento Parte_2
della responsabilità solidale ex art. 2051 cc della e l'accertamento della Pt_1
sussistenza del diritto di quest'ultima di agire in rivalsa verso il costruttore.
L'appellante, da ultimo, domandava la nullità del contratto di compravendita del prodotto de quo per asserita mancanza di certificazione CE e la condanna della CP_1
al risarcimento del conseguente danno.
2.1.7 La società si costituiva ritualmente nel giudizio di appello, CP_1
chiedendone il rigetto con la conferma della ordinanza di primo grado.
pagina 11 di 37
2.1.8 La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2700/2020 resa in data
31.08.2020 e depositata in data 15.10.2020, accoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della ordinanza impugnata, accertava la sussistenza di difetti di costruzione della piattaforma de qua e condannava con valutazione equitativa la al CP_1
pagamento in favore della di €. 22.526,40, pari al costo sostenuto per Pt_1
l'acquisto della piattaforma, delle spese dei due gradi di giudizio e della CTU. Nello specifico, statuiva, con riguardo alla prova della difettosità del prodotto, che: a) << deve ritenersi che la difettosità del prodotto risieda […] nel fatto che il rientro automatico della pedana al piano terra avviene anche quanto la porta del piano superiore non sia perfettamente chiusa >> (cfr. sentenza n. 2700/2020 Corte d'Appello di Bologna pag. 3); b) << Un corretto funzionamento del macchinario dovrebbe invero prevedere che il rientro della piattaforma al piano terra avvenga solo a porta perfettamente chiusa >> (cfr. ibidem pagg. 3-4); c) il dislivello accertato dal CTU (tra i
22,5 e i 23,4 cm) è superiore alla tolleranza prevista dalle norme UNI EN;
Numero_1
d) i segnali prescritti dall'art. 46 del DPR 1496/1963 non erano presenti nell'impianto.
Statuiva altresì che l'appello, per quanto riguarda la prova del danno, non poteva essere accolto in quanto i documenti allegati dalla da ricondurre nella Pt_1
categoria delle cc.dd. prove atipiche aventi efficacia meramente indiziaria, << non appaiono idonei ad un pieno convincimento del giudizio secondo quanto previsto dall'art. 116 c.p.c. >> (cfr. sentenza n. 2700/2020 pag. 5): a) con riferimento alla quantificazione del danno biologico, statuiva che lo stesso << è affidato ad una relazione medica di parte redatta al di fuori del presente giudizio e riferita ad un soggetto che non è stato parte dello stesso >> (cfr. ibidem pag. 4); b) con riferimento al pagamento asseritamente effettuato dall'appellante << lo stesso deriva da un accordo transattivo […], accordo che non può ritenersi prova del danno per le medesime ragioni sopra esposte […] nonché in ragione dei rapporti di parentela che legano le parti dell'accordo ed anche del fatto che lo stessa deriva da una volontà transattiva delle parti e non trova dunque fondamento in un accertamento giurisdizionale relativo
pagina 12 di 37 all'an ed al quantum della pretesa risarcitoria che appare riconosciuta dall'appellante ai propri congiunti in via stragiudiziale >> (cfr. ibidem pagg. 4-5).
Nonostante le statuizioni de quibus, inerenti alla mancanza di prova del danno lamentato, concludeva che << deve ritenersi possibile l'applicazione di parametri equitativi nella liquidazione del danno. […] deve ritenersi sufficiente per il ricorso a detti parametri la sicura prova del difetto nonché del danno causale tra l'evento lesivo ed il prodotto, elementi che conducono ad affermare la sicura sussistenza di un pregiudizio economico da risarcire ancorché lo stesso non sia pienamente provato.
Si ritiene […] equo liquidare il danno nella misura corrispondente alla somma di € 22.526,40 pari al prezzo pagato dall'appellante per l'acquisto del prodotto difettoso >> (cfr. sentenza n. 2700/2020 pag. 5).
2.1.9 Con ricorso notificato in data 13.04.2021 la radicava il CP_1
procedimento di legittimità R.G. n. 10138/2021, nel quale domandava la cassazione della sentenza n. 2700/2020 della Corte d'Appello di Bologna, affidandosi a otto motivi. Nello specifico, la con i primi quattro motivi, censurava la sentenza de CP_1
qua nella parte in cui ha ritenuto “difettosa” la piattaforma elevatrice;
con i restanti motivi, censurava la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto di potere liquidare il danno in via equitativa.
2.1.10 Con ricorso notificato in data 14.04.2021 (qualificato dalla Suprema
Corte come ricorso incidentale) la affidandosi a due motivi, domandava la Pt_1
cassazione della sentenza d'appello n. 2700/2020 nella parte in cui non ha ritenuto provato il danno lamentato e ha sottostimato il danno di cui ha chiesto il risarcimento.
2.1.11 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29387/2023, resa in data
27.09.2023 e pubblicata in data 23.10.2023, accoglieva il ricorso principale e riteneva assorbito quello incidentale, cassando in relazione la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Bologna, la quale, << nell'esaminare ex novo il gravame di AN applicherà il seguente principio di diritto: Pt_1
pagina 13 di 37 “l'accertamento della “difettosità” d'un prodotto, per i fini di cui all'art. 117
d. lgs., non consiste nell'accertamento della pericolosità di esso (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, “difettosi”), né consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba a suo avviso progettarsi o costruirsi.
Il suddetto accertamento va invece compiuto stabilendo se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis dettati dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza” >> (cfr. Cass. n. 29387/2023, pag. 6, enfasi aggiunta).
2.1.12 in data 19.12.2023, notificava ricorso per revocazione ex Parte_1
art. 391bis cpc avverso la ordinanza de qua, eccependone altresì la nullità siccome sottoscritta dal solo Presidente del Collegio.
2.1.13 L'eccezione di nullità de qua è stata rigettata dalla Suprema Corte con provvedimento in data 15.02.2024 (<< V°, si rigetta, rilevato che dal testo dell'ordinanza risulta esplicitamente il relatore (dott. Rossetti) e che l'ordinanza, come
l'avvocato istante sa (o dovrebbe sapere), resa all'esito di adunanza camerale va firmata dal solo Presidente >>).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9653/2025, resa in data 31.01.2025 e depositata in data 13.04.2025, dichiarava inammissibile il ricorso de quo e, con riferimento alle eccezioni di nullità de quibus, statuiva che << l'ordinanza emessa in camera di consiglio è validamente sottoscritta dal solo Presidente, laddove il relatore della causa ed estensore della motivazione, diversamente dalla sentenza, non la ( anche ) sottoscrive >> (cfr. ordinanza n. 9653/2025 pag. 3).
2.2 L'odierna controversia, iscritta al n. r.g. 115/2024, viene riassunta da mediante atto di citazione in riassunzione, notificato in data 18.01.2024, Parte_1
dopo la cassazione della sentenza n. 2700/2020 di questa stessa Corte di Appello, emessa in data 31 agosto 2020, pubblicata in data 15 ottobre 2020.
2.2.1 La distinta controversia iscritta invece al n. r.g. 463/2024, riunita al giudizio di rinvio n. r.g. 115/2024, è stata introdotta dalla con atto di citazione Pt_1
pagina 14 di 37 ex art. 645 cpc, notificato in data 19.03.2024, con cui la stessa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2024, reso da questa Corte di merito in data 13.02.2024, pubblicato in data 20.02.2024 e notificato in data 07.03.2024. Il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso all'esito del procedimento iscritto al n. r.g. 52/2024 introdotto dal ricorso per decreto ingiuntivo del 08.01.2024, promosso dalla con cui la società CP_1
chiedeva la restituzione di quanto versato alla a seguito della sentenza cassata Pt_1
n. 2700/2020 della Corte d'Appello di Bologna.
2.2.2 Con ordinanza del 10.10.2024, questa Corte di merito rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2.2.3 Con ordinanza del 12.11.2024, la causa n. r.g. 463/2024 è stata riunita al giudizio di rinvio n. r.g. 115/2024.
2.2.4 L'oggetto del contendere è lineare.
Nell'odierno giudizio di rinvio n. r.g. 115/2024, domanda la Parte_1
riforma della ordinanza n. 3212/2018 del Tribunale di Parma nella parte in cui, condividendo le risultanze dell'indagine peritale, ha escluso la sussistenza di vizi della piattaforma de qua attribuibili alla società produttrice e ha rigettato la domanda CP_1
di condanna della al risarcimento del danno lamentato pari ad €. 210.000,00. CP_1
Nello specifico, l'appellante, riassumendo la causa de qua, suddivide le censure alla ordinanza impugnata in “due parti”: la prima concerne il tema della difettosità del prodotto de quo; la seconda riguarda la prova e la liquidazione del danno lamentato.
Per quanto concerne la difettosità del prodotto, l'appellante sostiene Pt_1
che la macchina de qua, trattandosi non di un ascensore bensì di una piattaforma idraulica elevatrice per disabili, non è sottoposta all'applicazione delle norme tecniche
UNI EN 81-2:1998 dettate per gli ascensori. Pertanto, sempre secondo la tesi dell'appellante, in assenza di specifica disciplina applicabile alla piattaforma de qua al tempo della sua realizzazione, si applica la c.d. direttiva macchine recepita con DPR
459/1996, Allegato 1 punto 1.2.3, secondo cui una macchina ferma non può ripartire se non per una azione volontaria. Rileva altresì che, in ogni caso, << il dislivello di 24 cm.
pagina 15 di 37 […] è comunque superiore al dislivello massimo di cm 20 che sarebbe consentito per la precisione di arresto degli ascensori >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag.
13). Da ultimo, rileva la mancanza dei segnali luminosi prescritti dall'art. 46 del DPR
1497/63 e della certificazione CE.
Per quanto riguarda la prova e la liquidazione del danno lamentato, l'appellante sostiene di aver provato, mediante l'allegazione del doc. 3 (referto del pronto soccorso), del doc. 7 (CTU medico legale depositata nella causa n. r.g. 1194/2009 dinanzi al Tribunale di Parma) e dei docc. 4,5,6 e 12 (atto di transazione, assegni circolari), l'esistenza del danno e il suo ammontare, coincidente con quello del danno a terzi ossia €. 210.000,00 << fatto in via transattiva per tenere indenni i danneggiati, mentre il danno da lucro cessante derivato dalla perdita di investimenti alternativi ammonta al 4,50% annuo ed è provato dal doc. 6 >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. 18). Il rendimento perduto del 4.50% viene quantificato dall'appellante in €. 110.549,89.
L'appellante domanda altresì << la restituzione […]di € 22.526,40 oltre accessori, pagata dall'attrice in data 21.10.2003 (DOC. 1) per la installazione e per
l'acquisto NULLO della piattaforma priva di certificazione CE e quindi fuori commercio >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. 21, enfasi propria dell'originale).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. r.g. 463/2023,
[...]
domanda << la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1/2024 […] Pt_1
basato sulla pronuncia dell'ordinanza Cass. n. 29387/2023 >>, sostenendo che < tale ordinanza ha disposto la cassazione parziale di cui all'art. 336 Cpc, in quanto si è limitata a censurare la liquidazione equitativa del danno alla salute per ritenuta mancanza di prove. Essa non ha non ha disposto la cassazione del differente capo della sentenza bolognese n. 2700/2000 -capo quindi divenuto definitivo […] - che ha condannato la a pagare a la spesa fatturata per Controparte_2 Parte_1
l'acquisto e l'installazione di un elevatore per disabili con funzionamento insidioso e
pagina 16 di 37 fuori commercio -in quanto privo di marchio CE- con spese giudiziali di primo e secondo grado >> (cfr. Atto di citazione ex art. 645 cpc pag. 2).
2.2.5 Preliminarmente la società appellata ha eccepito la nullità dell'atto CP_1
di citazione in riassunzione << in quanto formulato sulla base delle disposizioni processuali applicabili alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio
2023 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9).
2.2.6 L'eccezione non può essere accolta.
Ad avviso di questa Corte di merito, l'eccezione di nullità de qua è da respingere in quanto non rientra tra le cause di nullità dell'atto di citazione.
Difatti, l'art. 164 cpc prescrive espressamente la nullità dell'atto di citazione << se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163 >>. L'art. 163, numero 7), cpc prescriveva, quale contenuto necessario dell'atto di citazione, <<
l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 >>.
Nel caso de quo, la notificando l'atto di citazione in riassunzione in Pt_1
data 18.01.2024 e fissando l'udienza di prima comparizione in data 21.05.2024, ha rispettato il termine a comparire di cui all'art. 163bis cpc anteriforma Cartabia, termine a comparire che peraltro per il giudizio di appello è rimasto immutato nella misura di gg. 90 nel novellato art. 342, 2^ co., cpc.
Difatti, l'art. 163bis cpc prevedeva che << tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni >>. Nel caso de quo, il termine
è ampiamente rispettato, essendo stato fissato un intervallo di 122 giorni liberi.
La invitando l'appellata a costituirsi nel termine di 70 giorni Pt_1 CP_1
prima dell'udienza così fissata, ha indicato un termine erroneamente anticipato rispetto a quello legale ex artt. 163, numero 7), cpc e 166 cpc anteriforma. Tuttavia, l'errore de
pagina 17 di 37 quo, pur costituendo una violazione dell'art. 166 cpc, integra un mero vizio formale, ossia un errore nell'avvertimento di cui all'art. 163, numero 7), cpc.
L'avvertimento de quo è, tuttavia, presente, sebbene sia errato, e, pertanto, non si riscontra alcuna violazione dell'art. 164 cpc, il quale commina la nullità dell'atto di citazione solo in caso di mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, numero 7), cpc.
In ogni caso, l'appellata costituendosi in data 12.03.2024, ossia nel CP_1
termine legale, ha sanato il vizio de quo. Pertanto, l'atto di citazione in riassunzione de qua ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato e, quindi, non può altresì essere pronunciata la nullità dello stesso ex art. 156 cpc. Difatti, sebbene la causa de qua, come correttamente sostenuto dalla società appellata, sia sottoposta ai termini e alle norme processuali vigenti antecedentemente alla c.d. riforma Cartabia, non si ravvisa alcuna lesione del diritto alla difesa e del contradditorio a danno della appellata CP_1
Del resto, la stessa Società appellata, eccependo la nullità de qua, non lamenta alcuna lesione dei propri diritti di difesa, limitandosi ad affermare la mera violazione dei termini processuali.
2.2.7 In via preliminare s'impone altresì la declaratoria di inammissibilità delle domande promosse dall'odierna appellante avverso la ordinanza rescindente della
Suprema Corte. Si tratta, nello specifico, della domanda volta alla declaratoria di nullità dell'ordinanza n. 29387/2023 della Corte di Cassazione - in quanto, secondo l'appellante, << sottoscritta - sia fisicamente che digitalmente - dal solo presidente
che è diverso dal relatore, senza alcuna indicazione della sua qualità di CP_6
estensore >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione, pag. 9) – e della domanda relativa alla << rimessione all'esame della Corte costituzionale dell'art. 391-bis Cpc per violazione degli articoli 24, 111 e 117 Cost. in connessione con l'art. 6 della
Convenzione EDU, nella parte in cui – in violazione del principio del contraddittorio
e del diritto alla difesa- non consente la revocazione della sentenza di cassazione che abbia deciso una questione rilevata d'ufficio, senza concedere alle parti il termine di
pagina 18 di 37 cui all'art. 101 Cpc >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. 23, enfasi propria dell'originale).
2.2.8 Le domande de quibus sono manifestamente inammissibili.
Difatti, questa Corte di merito, quale giudice del rinvio, non ha l'autorità per pronunciarsi su questioni che rientrano nella competenza esclusiva della Suprema
Corte. In altre parole, questa Corte di merito, a seguito del rinvio operato dalla Corte di
Cassazione in ragione della cassazione parziale della sentenza d'appello n. 2700/2020,
è vincolata al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità ex art. 384, comma
1, cpc e non ha alcun potere di sindacare la legittimità o validità della ordinanza rescindente de qua ovvero non può dichiararne la nullità, disattenderla o sollevare una questione di legittimità costituzionale avverso la ordinanza de qua.
Tuttavia non è inutile porre l'accento su due aspetti, evidenziati dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di cassazione, di portata dirimente anche nel presente giudizio di rinvio.
La Corte di Cassazione non ha messo in dubbio la qualità di acquirente della piattaforma dell'Avv. bensì quella di custode, in quanto non “basta Pt_1
acquistare un bene per restarne custode anche quando diventi stabile pertinenza dell'immobile altrui”.
La sentenza della Corte d'Appello n. 2700/2020 non è stata cassata per la ragione che l'avv. non può ritenersi custode della piattaforma elevatrice prodotta da Pt_1 [...]
ma per l'inesistenza dei difetti lamentati e la violazione dell'art. 1226 c.c.. CP_2
Conseguentemente l'appello può essere riesaminato nel merito.
3. In via preliminare s'impone la declaratoria di inammissibilità della domanda relativa alla << la restituzione […]di € 22.526,40 oltre accessori, pagata dall'attrice in data 21.10.2003 (DOC. 1) per la installazione e per l'acquisto NULLO della piattaforma priva di certificazione CE e quindi fuori commercio >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. 21, enfasi propria dell'originale).
pagina 19 di 37 3.1 Ad avviso di questa Corte di merito, la domanda de qua è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Difatti, come correttamente affermato dall'appellato, nel ricorso di primo grado, << nessuna eccezione di mancanza della certificazione CE di conformità è formulata.
Tale eccezione veniva avanzata per la prima volta nelle note conclusive autorizzate di primo grado in relazione alla domanda di nullità del contratto di vendita
(?) che veniva formulata sempre per la prima volta in tale sede >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 16) e, pertanto, essendo domanda nuova (così come quella di risarcimento del danno subito per mancanza di certificazione CE), è inammissibile.
Questa Corte di merito non tralascia altresì di considerare l'argomentazione addotta dall'appellante circa la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della nullità del contratto.
Difatti, sebbene la nullità del contratto possa essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, non è sufficiente, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, eccepire un fatto e tale è indubbiamente l'assenza di certificazione CE, solo in sede di comparsa conclusionale, se gli elementi di fatto necessari a supportare la nullità non sono già stati acquisiti agli atti del processo (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4867 del
23/02/2024 e in termini Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 416 del 08/01/2025 e Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 22102 del 31/07/2025). In altre parole, la nullità, anche se rilevata dalla parte, può essere dedotta solo se gli elementi di fatto necessari a stabilire l'esistenza della nullità sono stati acquisiti agli atti del processo. Questo significa che non si può introdurre un fatto nuovo e determinante per la nullità solo nella comparsa conclusionale, nel caso di specie nelle note conclusive -concesse dal Tribunale- del procedimento ex art. 702bis cpc, se non è stato prima introdotto e provato durante la fase di trattazione ed istruttoria.
Pertanto, nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, la domanda di nullità del contratto de quo in ragione della mancanza di certificazione CE, unitamente pagina 20 di 37 alla domanda di risarcimento del relativo danno, essendo stata formulata per la prima volta in sede di note conclusive (id est comparsa conclusionale) in primo grado unitamente alla riproduzione in esse (Cfr. pag. 15) di una fotografia della targhetta asseritamente priva dei dati e delle informazioni necessarie ma riportante ben visibile il marchio CE, è inammissibile in quanto tardiva rispetto all'allegazione ed alla prova del fatto che la fonderebbe.
In ogni caso, l'allegata targhetta de qua, priva dei dati relativi al tipo, alla matricola e all'anno di costruzione della piattaforma non costituisce affatto prova della mancanza di certificazione CE della piattaforma, in quanto, come confermato, sia pure ad altri fini, dal CTU, << il numero di matricola viene assegnato previa comunicazione al comune da parte del proprietario, come recita l'art. 12 del medesimo DPR >> (cfr. relazione peritale, pag. 20, enfasi propria dell'originale). In altre parole, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << la targhetta contiene […] tutte le informazioni necessarie (Marcatura CE, Nome del Costruttore, indirizzo e recapito) e manca solo dei dati che avrebbe dovuto apporre il proprietario
e l'installatore / manutentore relativamente al numero di matricola e all'anno di costruzione, che evidentemente vanno applicati a posteriori rispetto alla fornitura della macchina da parte del costruttore >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 22).
4. Passando, quindi, all'esame del merito, l' ordinanza di primo grado del
Tribunale di Parma è corretta nella decisione relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso, stante la mancanza di prova di difetti o vizi della piattaforma de qua, in quanto il Tribunale gravato ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle prove documentali e delle risultanze emerse in sede di CTU, come peraltro non ha mancato di sottolineare anche l' ordinanza che ha cassato e rinviato al giudizio odierno, la quale ha offerto anche ulteriori spunti di valutazione circa il fatto che la non potesse considerarsi Pt_1
custode, essendo la piattaforma sollevatrice accessoria ed a servizio dell'appartamento pagina 21 di 37 in proprietà della madre infortunatasi nel suo utilizzo, aspetto Parte_2
questo che collima con l'eccepita carenza di legittimazione attiva allegata sin dal primo grado dalla CP_7
4.1 A parere del Collegio non risultano integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla in primo grado e Pt_1
ciò per molteplici ragioni.
Difatti, l'art. 120 del Codice del Consumo prescrive espressamente che << Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno >>. Nel caso de quo, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure,
<< alla luce dei risultati dell'indagine peritale, parte ricorrente non ha fornito la prova di difetti o vizi della piattaforma elevatrice modello My Lift PE – progettata e costruita da e distribuita ed installata da – con CP_2 Controparte_8
conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo alla resistente per i danni subiti dalla , di cui parte ricorrente chiede il ristoro >> (cfr. ordinanza Parte_2
impugnata, pag. 4).
L'appellante, riassumendo la causa de qua, ripropone le medesime argomentazioni già correttamente e analiticamente confutate dal CTU e respinte dal
Giudice di prime cure. Ad avviso di questa Corte di merito, difatti, la relazione del
CTU deve essere pienamente condivisa in quanto coerente, motivata e argomentata, avendo altresì esaustivamente risposto alle numerose osservazioni formulate dai CT di parte appellante.
Nello specifico, la disciplina applicabile alla piattaforma de qua deve essere rinvenuta, come affermato dal CTU e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e dei propri consulenti, nella norma tecnica UNI EN 81-2:1998. Difatti, sebbene non esistesse, al tempo della realizzazione del prodotto de quo, una normativa specifica per la rimessa in movimento delle piattaforme elevatrici, dato che il protocollo UNI EN 81-41 (dettato specificamente per le suddette piattaforme) è stato introdotto solo nel 2011, il CTU ha correttamente fatto riferimento alla << norma che
pagina 22 di 37 richiede il riporto al piano per gli ascensori idraulici (non ha mai citato gli ascensori elettrici). Tale norma è la EN 81.2 (relativa ai soli ascensori idraulici, e non elettrici).
Poiché gli elementi di trasmissione del moto alla cabina nelle piattaforme elevatrici sono mutuati dal mondo degli ascensori idraulici, tale norma per analogia è stata, per quanto possibile, applicata al mondo delle piattaforme idrauliche, incluso il rimando al piano basso dopo un periodo di stazionamento fuori piano della macchina.
Tale principio è tutt'oggi osservato. Le norme EN 81.41 (pubblicate successivamente alla data di fornitura della macchina e che disciplinano tutte le piattaforme con supporto del carico aperto), infatti, integrano […] gli stessi requisiti di sicurezza di cui alle norme EN 81.2 relativamente alle macchine idrauliche >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta appellata pagg. 23-24).
In altre parole, data l'assenza al tempo della costruzione del prodotto de quo di una specifica normativa che regolamentasse tutti gli aspetti tecnici delle piattaforme elevatrici idrauliche, << Molte nozioni di sicurezza venivano di prassi mutuate direttamente dal mondo degli ascensori, essendo le piattaforme dei loro “sotto prodotti” ed essendo i produttori gli stessi. La progettazione dei dispositivi di sicurezza si ispira quindi alle norme di buona tecnica delle UNI EN 81-2 >> (cfr. relazione peritale pag. 9).
Le norme tecniche de quibus, contrariamente a quanto affermato dall'odierna appellante, sono state recepite nel sistema normativo italiano tramite il DPR 162/1999.
Nello specifico, l'allegato V del suddetto DPR, contenente le norme tecniche e di sicurezza per gli impianti di sollevamento (inclusi ascensori e montacarichi) faceva espressamente riferimento alle cc.dd. norme armonizzate per la sicurezza degli impianti de quibus. Il DPR 162/1999, difatti, è stato emanato per recepire la direttiva europea
95/16/CE “per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori”. La direttiva de qua ha previsto l'elaborazione e l'adozione, da parte di specifici organismi europei di diritto privato - il Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) – delle pagina 23 di 37 cc.dd. norme armonizzate << per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dall'installazione degli ascensori e per consentire il controllo della conformità ai requisiti essenziali >>.
Le norme tecniche EN 81-2:1998 sono state elaborate dall'organismo di normazione europeo CEN e recepite nella versione italiana dall'Ente Italiano di
Normazione (UNI) mediante le norme UNI EN 81-2:1998. Pertanto, le norme tecniche de quibus sono pienamente applicabili nell'ordinamento giuridico italiano, costituendo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << l'espressione più affidabile della rappresentazione della “Regola dell'Arte” >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 3).
Pertanto, il CTU, a seguito delle numerose e meticolose prove effettuate sul funzionamento della piattaforma de qua e in ragione delle norme tecniche de quibus, ha correttamente escluso la sussistenza di vizi o difetti del prodotto de quo.
Difatti, l'art. 14.2.1.5 delle EN 81.2 prevede << per gli ascensori idraulici, a cui si ispirano i principi di progettazione delle piattaforme idrauliche, […] “che b) la cabina deve essere riportata automaticamente al piano più basso dopo un tempo non maggiore di 15 min dall'ultima corsa normale” >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 26). Come affermato dal CTU, l'impianto de quo << rispetta e riproduce quindi quanto richiesto dalla normativa tuttora vigente >> (cfr. relazione peritale pag.
9, enfasi propria dell'originale).
Il punto 7.7.1 delle suddette norme tecniche, rubricato “Protezione contro i rischi di caduta”, prevede espressamente che << Non deve essere possibile, durante il normale funzionamento, aprire una porta di piano […] tranne quando la cabina sia ferma o stia fermandosi entro la zona di bloccaggio della porta stessa. La zona di bloccaggio della porta deve essere non maggiore di 0,20 m sotto e sopra il livello del piano >>.
Il successivo punto 7.7.2.2 prevede il movimento della cabina con la porta di piano aperta << nella zona di bloccaggio per permettere il livellamento, il rilivellamento o l'intervento anti deriva elettrico al livello di piano corrispondente,
pagina 24 di 37 purché siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 14.2.1.2 >>. Quest'ultimo punto prevede che << ogni movimento della cabina al di fuori della zona di bloccaggio porte deve essere interdetto da un interruttore […], che sia un sensore di contatto o comunque un dispositivo che rispetti i requisiti di sicurezza dei circuiti elettrici, e che
[…] all'intervento di tale interruttore la macchina si blocchi.
Questo è effettivamente accaduto quando la cabina, messasi in moto per il ritorno automatico al piano terra, ha lasciato la banda magnetica del sensore di campo blocca porta >> (cfr. relazione peritale pag. 11, enfasi propria dell'originale).
In altre parole, << la piattaforma […] si arresta durante un ciclo automatico di riporto al piano basso, previsto dalla direttiva macchine […], in sicurezza E senza utente a bordo si arresta, come da princìpi di sicurezza di progettazione delle macchine, richiamati da Direttiva e Norme tecniche, qualora si verifichi un difetto che metta a rischio la sicurezza degli utenti. Nel caso specifico è accaduto proprio questo: dopo che la logica di funzionamento della macchina ha constatato una condizione di pericolo (mancata chiusura della porta di piano) ha arrestato la marcia della cabina per impedire il rischio di funesti incidenti, quale quello di caduta nel vuoto! >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 27-28).
Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellato e dal CTU,
<< Quanto si è verificato prima dell'incidente è stato l'intervento (efficace) dei dispositivi di sicurezza a seguito di un guasto (porta di piano non chiusa completamente) per scongiurare il rischio di caduta nel vano, ovvero un blocco della cabina non appena superato il limite della zona porte (zona entro la quale è ammessa
l'apertura delle porte).
Tale condizione si è verificata perché le sicurezze della piattaforma hanno funzionato! Se per assurdo le sicurezze non avessero funzionato, la povera RA
[...]
non sarebbe caduta nella cabina (da un'altezza simile a quella di uno Pt_4
scalino) ma avrebbe fatto un volo di almeno 6 metri nel vano di corsa dell'ascensore!
-> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 20-21).
pagina 25 di 37 Le sicurezze de quibus si riferiscono al contatto preliminare e al contatto di blocco. Nello specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante,
<< Il contatto preliminare è un contatto “ridondante” di una serratura elettrica per piattaforme o ascensori, che ha il compito di aumentare l'affidabilità della serratura stessa. Per la messa in marcia dell'impianto, quindi, non è sufficiente “chiudere” il contatto del preliminare, ma c'è anche bisogno che si chiuda un altro contatto, che si chiama contatto del “blocco” meccanico della serratura. Se queste due condizioni (la chiusura dei due contatti) non si verificano entro la percorrenza di uno spazio specifico della macchina, denominato tecnicamente “zona porte”, allora l'impianto
DEVE fermarsi.
Il CTU […] ha accertato e dimostrato quanto sopra asserito, ovvero che nel caso di non perfetta chiusura della porta […], la mancata chiusura di uno dei due contatti garantisce che l'impianto (ancorché già partito) si fermi e non consenta il movimento con una porta non bloccata meccanicamente, per evitare il rischio di caduta nel vuoto.
L'evento richiesto si è regolarmente manifestato prima che si verificasse
l'incidente >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 18).
<<Tecnicamente, alla luce di quanto richiamato sul principio di funzionamento della piattaforma e del circuito elettrico interfacciato coi sensori di controllo, passati i
12 minuti di inattività l'impianto è partito per il riporto al piano terra e non vedendo il blocco porta chiuso che non è scattato per il mancato contatto del pin di nylon visibile in Figura 4 (evidentemente per un difetto di regolazione della porta, per una sua lieve svergolatura, per un allentamento della molla di richiamo, per l'interposizione di sporcizia sul pavimento o nella serratura stessa, per il rigonfiamento delle lamiere a causa della corrosione, per la mancanza di lubrificazione a grasso nei cardini, o semplicemente perché non è stata accompagnata bene in sede) l'impianto si è fermato quando è uscito dalla zona porte (sensore S1) ed il contatto di blocco è rimasto aperto.>> (cfr. CTU pag. 9 enfasi propria all'originale).
pagina 26 di 37 In buona e sintetica sostanza il CTU ci dice che il mancato azionamento del blocco porte ha fatto sì che la piattaforma, in precedenza chiamata al secondo piano, passati i dodici minuti, previsti di default per il ritorno automatico al piano più basso
(piano terra) e costituente a sua volta meccanismo anch'esso di sicurezza della macchina, ha iniziato a muoversi per dirigersi al piano terra. Tuttavia, non essendo scattato il meccanismo di blocco porta a causa della mancata completa chiusura, la piattaforma si è arrestata subito dopo al di sotto del piano (secondo) di calpestio e così quest'ultimo e quello della piattaforma presentavano un dislivello di circa cm 20 (cm.
22,5/23,4). Questa azione di arresto è a sua volta un meccanismo di sicurezza, perché impedisce che all'apertura della porta, che ricordiamo non essere bloccata perché non accostata completamente al battente, l'utilizzatore possa cadere nella tromba dell'ascensore/piattaforma e, quindi, nel vuoto, caduta che si sarebbe verificata se la piattaforma si fosse in automatico (come previsto di default dopo dodici minuti d'inutilizzo) messa in funzione per raggiungere il piano più basso, senza che nulla lo impedisse. In poche parole impedisce che l'apertura delle porte, non in blocco perché non chiuse correttamente, possa consentire la precipitazione nel vuoto dell'utente distratto o poco avveduto, che, confidando nella presenza al piano della piattaforma, ricollegata all'apertura delle porte, entrasse nel vano e precipitasse nel vuoto sottostante.
Si rileva altresì che, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata e specificato altresì dal CTU, << La differenza di 3,4 cm fra i 20 cm indicati al punto
7.7.1 delle norme EN 81.2:1998 ed i 23,4 cm misurati in sede peritale non possono essere ritenuti valori fuori norma, perché non può essere dimostrato che le condizioni di cattivo funzionamento prima dell'incidente non possano essere mutate durante le prove condotte post incidente. In altre parole, non è detto che la distanza misurata non possa essere diversa rispetto a quella generatasi prima dell'incidente, perché la porta oggetto di guasto avrebbe potuto subire altre deformazioni, magari per effetto di azioni compiute sulla stessa a seguito delle ripetute misurazioni effettuate durante le prove di
pagina 27 di 37 riproduzione del cattivo funzionamento >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 28; v. relazione peritale pag. 18). Infatti, gli esperimenti e le misurazioni svolte dall'odierno CTU sono avvenute a distanza di ben undici anni dagli eventi, durante i quali sono con certezza avvenuti almeno i seguenti eventi: interventi dei tecnici per il ripristino del funzionamento post incidente, interventi di tecnici per la modifica delle modalità di utilizzo (da manovra ad uomo presente a manovra automatica), modifica peraltro irregolarmente praticata, e, non ultimo, intervento di differenti prove effettuate da altro CTU in seno alla causa ancora pendente innanzi al Tribunale di Parma, proposta contro il venditore, istallatore e manutentore della piattaforma Accord Con Ascensori
Questa Corte di merito non tralascia di considerare l'argomentazione addotta dall'appellante circa l'asserita applicazione dell'art.
1.2.3 dell'Allegato I del DPR
459/96. La normativa de qua viene, tuttavia, richiamata solo parzialmente dall'appellante. Difatti, la disposizione citata, dopo aver << …… chiarito che il requisito della “rimessa in marcia dopo un arresto” subordinato ad azione volontaria su dispositivo di comando è “salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte.” […] precisa che “La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda questo requisito essenziale” (rimessa in marcia per azione volontaria n.d.r.).
Nel caso di specie si è verificato un ciclo di riporto al piano che è un ciclo automatico che si compie dopo un tempo di stazionamento superiore a ca. 12 minuti e non espone ad alcun rischio l'utente in quanto lo stesso non può trovarsi nella cabina all'avvio di questo ciclo. Il ciclo infatti parte dopo che la macchina ha stazionato a riposo (quindi senza occupanti in cabina) dopo il tempo sopra indicato >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 18).
In conclusione, come correttamente affermato dal CTU, << La piattaforma elevatrice in questione consente l'apertura della porta di accesso nonostante la cabina
pagina 28 di 37 abbia abbandonato il piano in seguito al ritorno automatico a piano terra, se si viene a creare una particolarissima condizione di chiusura incompleta della porta stessa: in questa condizione gli interruttori di sicurezza vengono parzialmente elusi, poiché è chiuso il circuito elettrico primario di comando ma non quello di azionamento meccanico del blocco porta;
il movimento della piattaforma viene comunque interrotto poco dopo grazie al subentro di un ulteriore controllo di posizione della cabina che rileva la condizione di porta non bloccata;
a questo punto, il dislivello del piano di carico rispetto al piano di calpestio corrisponde a quello lamentato da parte ricorrente
(circa 20 cm). Tale valore è ottemperato dalla normativa in vigore al tempo della produzione della piattaforma come “spazio di possibile manovra a porta aperta”.
La particolarissima condizione di chiusura incompleta della porta è comunque riproducibile in modo artificioso mediante un'accurata interposizione progressiva di alcuni spessori tra il bordo della porta e il battente, né troppo piccoli (entrambi i circuiti risulterebbero chiusi), né troppo grandi (entrambi i circuiti sono aperti); nel primo caso la porta non si potrebbe riaprire, nel secondo caso il movimento della cabina sarebbe interdetto fin da subito. Lo spessore di prova che alla data dell'intervento peritale (16/2/2017) causa la particolare condizione di chiusura incompleta è risultato all'incirca di centimetri 1,5. […]
L'interruzione del moto della piattaforma dopo un percorso di circa 20 cm dal piano è una condizione prevista in fase di progettazione dell'impianto e dipende dal posizionamento dei sensori di posizione (bande magnetiche). L'interruzione subentra nel momento in cui la cabina abbandona lo spazio di manovra del blocco porte e contestualmente viene rilevata l'assenza del segnale di chiusura meccanica della porta, e rappresenta non un'abituale modalità di funzionamento bensì un particolare blocco di sicurezza dell'impianto. Quella che potrebbe sembrare un'anomalia di funzionamento è da considerarsi in realtà una precauzione di sicurezza dato che la cabina della piattaforma è sprovvista, per sua costituzione ed inquadramento legislativo di “quasi ascensore”, di porte interne, e dato che nella condizione di
pagina 29 di 37 apertura porte non interdetta, la caduta nel vano con la piattaforma tornata fino in basso avverrebbe da altezza ben maggiore. È evidente che in fase di progettazione dell'impianto la condizione particolarissima sopra descritta di “porta socchiusa” non
è presa in considerazione, né potrebbe esserlo, essendo del tutto eccezionale;
ma è evidente altresì che la precauzione del progettista […] di arrestare l'impianto al di fuori dello spazio del blocco porte tende a considerare questo ed altri imprevisti, rispettando le regole di buona progettazione della ingegneria meccanica >> (cfr. relazione peritale pagg. 11-12).
Pertanto, come specificato dal CTU, la condizione per cui “se la porta non viene richiusa perfettamente” << denota una condizione di funzionamento anomalo, ed in tale caso il comportamento della macchina si configura DI EMERGENZA E
DEL TUTTO ECCEZIONALE. […] vi deve essere […] una condizione
PARTICOLARISSIMA di chiusura/non-chiusura, tale per cui la condizione si verifica in uno strettissimo intervallo di non più di 2-3 millimetri >> (cfr. relazione peritale pag. 18, enfasi propria dell'originale).
Ad ogni modo è evidente che il dislivello di cm 20,00 invece che quello di
22,50 o 23,40 misurati dal CTU, avrebbe avuto, è ragionevole opinarlo, identica efficacia causale determinante rispetto alla caduta della povera RA , ciò Parte_2
dicasi in ragione dell'età e della sua condizione di disabile, sempre affermata dalla e, quindi, di difficoltà deambulatorie, come anche può rendere evidente Pt_1
l'infortunio e la sua principale conseguenza di frattura della spalla, che denota una precipitazione del corpo in avanti ed un suo impatto con le pareti della piattaforma. La suddetta differenza, infatti, non sembra logico possa influire sulla dinamica del sinistro.
Questa Corte di merito non tralascia altresì di considerare l'argomentazione addotta dall'appellante circa l'asserita assenza dei segnali luminosi prescritti dall'art. 46 del DPR 1497/63.
Innanzitutto, si deve rilevare che l'asserito difetto de quo è stata introdotto per la prima volta dalla solo con l'atto di citazione in appello. L'odierna Pt_1
pagina 30 di 37 appellante, difatti, con ricorso ex art. 702bis, lamentava il difetto di costruzione della piattaforma de qua riferendosi, in particolare, alla possibilità, in determinate condizioni, di accedere al vano della piattaforma quando la cabina staziona al di sotto del piano di circa 20 cm e deducendo espressamente che << l'elevatore è progettato e costruito con dispositivi elettromeccanici di arresto troppo lenti >> (cfr. ricorso ex
702bis, pag. 3). L'introduzione, solo in sede di appello, del vizio inerente alla mancanza di segnali luminosi, deve ritenersi inammissibile in quanto integra un nuovo fatto costitutivo della asserita responsabilità della società produttrice CP_1
In ogni caso, la norma citata prescrive espressamente che << 46.1 Ad ogni accesso dei piani […] deve essere applicato un segnale luminoso rosso per indicare quando la cabina non è disponibile o è in movimento. 46.2 Ad ogni accesso dei piani dove la cabina non sia chiaramente visibile dal piano […] deve essere applicato un segnale luminoso verde per indicare quando la cabina è ferma o sta fermandosi in corrispondenza dell'accesso >>. Come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata e da quanto emerge dal doc. 1 depositato dall'appellante in primo grado,
<< la piattaforma in oggetto è fornita di segnalazione di occupato su ogni pulsantiera mentre il segnale luminoso di “presente”, indicante la presenza della cabina al piano, non è richiesto quando, come nel caso di specie, le porte di piano sono dotate di vetro.
La CTU non ha rilevato alcuna carenza al riguardo >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 21).
Per quanto concerne le censure relative alla prova e alla liquidazione del danno lamentato, le questioni sono evidentemente assorbite dal rigetto della domanda relativa all'accertamento della difettosità del prodotto de quo.
4.2 In ogni caso, ciò dicasi riprendendo spunti offerti dalla sentenza di cassazione e come ratio decidendi ulteriore, la oltre a non aver provato la Pt_1
difettosità della piattaforma de qua, non ha altresì dimostrato di aver subito un danno dal prodotto de quo. Difatti, la Suprema Corte, rinviando la causa a questa Corte di merito e statuendo che << teoricamente il giudizio di rinvio potrebbe nuovamente
pagina 31 di 37 concludersi con una sentenza di accoglimento della domanda >> (cfr. Ordinanza
Suprema Corte, pag. 7), afferma altresì, sebbene non via definitiva, l'assenza della prova del danno lamentato.
Nello specifico, l'odierna appellante, al fine di dimostrare l'esistenza del lamentato danno (presupposto della responsabilità ex artt. 114 e ss. D.Lgs. 206/2005), avrebbe dovuto provare:
- l'obbligo giuridico di pagare una somma di denaro alla vittima dell'infortunio ed ai suoi congiunti;
- l'entità del proprio debito.
Nel caso de quo, come statuito dalla Suprema Corte, << né l'una, né l'altra di tali circostanze di fatto sono mai emerse nel giudizio di merito, né accertate dalla Corte
d'appello.
Quanto alla prima, dalla c.t.u. risulta che la piattaforma elevatrice era pertinenza dell'abitazione della vittima, sicché non si comprende per quale titolo e ragione
[...]
avrebbe dovuto risarcire chi ne era custode. Pt_1
Né, ovviamente, basta acquistare un bene per restarne custode anche quando diventi stabile pertinenza dell'immobile altrui >> (cfr. ibidem pag. 11).
In altre parole, la non ha dimostrato di essere la custode della Pt_1
piattaforma de qua, in quanto non ha allegato documenti o atti che provano il potere di fatto e di gestione sull'impianto. Pertanto, non essendo responsabile ex art. 2051 cc, non aveva alcun obbligo risarcitorio nei confronti della madre e dei familiari. Sicché,
l'odierna appellante non ha subito alcun danno risarcibile. L'art. 2051 cc, difatti, prescrive espressamente che << Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. >>.
4.3 In ulteriore subordine, si rileva che la non ha altresì dimostrato Pt_1
l'entità del proprio asserito debito risarcitorio. Difatti, come statuito dalla Suprema
Corte, << Il danno rappresentato dall'insorgenza di un debito risarcitorio non è di
pagina 32 di 37 norma impossibile a provarsi. La prova di esso sarà fornita mediante la prova del danno causato al terzo.
Nel caso di specie il danno al terzo che assume di avere dovuto Parte_1
risarcire era un danno alla salute di un terzo, quindi un danno obiettivo agevolmente accertabile: vuoi con l'inspectio corporis di cui all'art. 118 c.p.c., vuoi con un accertamento medico legale >> (cfr. ibidem, pag. 11).
Si deve, pertanto, condividere quanto statuito nella sentenza cassata n.
2700/2020 con riferimento all'assenza di prova del danno lamentato. Difatti, i documenti allegati dall'appellante sono da ricondurre nella categoria delle cc.dd. prove atipiche aventi efficacia meramente indiziaria e << non appaiono idonei ad un pieno convincimento del giudizio secondo quanto previsto dall'art. 116 c.p.c. >> (cfr. sentenza n. 2700/2020 Corte Appello Bologna pag. 5). Argomentazione questa che anche oggi può condividersi, facendola propria anche nel giudizio di rinvio.
Nello specifico, la CTU medico legale depositata nella causa r.g. n. 1194/2009
(doc. 7 fascicolo primo grado appellante) è stata redatta al di fuori del presente giudizio e risulta non opponibile all'appellata Difatti, la CTU de qua è stata redatta e CP_1
depositata in una causa tra la (odierna appellante) e la società venditrice, Pt_1
installatrice e manutentrice Accord Srl e, pertanto, non è opponibile a odierna CP_1
appellata, in quanto non era parte del suddetto giudizio.
Con riferimento al pagamento asseritamente effettuato dall'appellante << lo stesso deriva da un accordo transattivo […], accordo che non può ritenersi prova del danno per le medesime ragioni sopra esposte […] nonché in ragione dei rapporti di parentela che legano le parti dell'accordo ed anche del fatto che lo stessa deriva da una volontà transattiva delle parti e non trova dunque fondamento in un accertamento giurisdizionale relativo all'an ed al quantum della pretesa risarcitoria che appare riconosciuta dall'appellante ai propri congiunti in via stragiudiziale >> (cfr. già sentenza n. 2700/2020 Corte Appello Bologna pagg. 4-5). Anche questa pagina 33 di 37 argomentazione oggi può condividersi, facendola propria anche nel presente giudizio di rinvio.
In conclusione, non essendo stata data la prova della difettosità del prodotto de quo e del danno lamentato, non risultano integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla in primo grado. Pt_1
4.5 Conseguentemente, la domanda dell'appellante volta alla condanna della appellata al risarcimento del danno da prodotto difettoso a norma degli artt. 114 CP_1
e seguenti del D.Lgs. 205/2006 deve essere rigettata.
5. Il decreto ingiuntivo n. 1/2024 va, pertanto, confermato.
5.1 Ad avviso di questa Corte di merito, la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo de quo è da respingere in ragione del rigetto dell'appello promosso dalla nella causa r.g. n. 115/2024, concernente la medesima “questione Pt_1
sostanziale”, e della conseguente sia pure solo sostanziale, conferma delle valutazioni contenute nell'ordinanza n. 3212/2028 del Tribunale di Parma.
Difatti, il decreto ingiuntivo n. 1/2024 è stato emesso in ragione dell'ordinanza della Suprema Corte n. 29387/2024. L'ordinanza de qua ha cassato la sentenza della
Corte d'Appello di Bologna n. 2700/2020 nella parte in cui aveva accertato la difettosità del prodotto de quo e liquidato il danno in via equitativa per l'importo di €.
22.562,40. In ragione dell'ordinanza de qua, la otteneva il decreto ingiuntivo de CP_1
quo.
Le argomentazioni addotte dalla a sostegno della propria tesi, secondo Pt_1
le quali << l'ordinanza rescindente ha cassato la sentenza bologna n. 2700/2020 solo perché questa non poteva disporre la liquidazione equitativa del danno alla persona per asserita mancanza di prova delle lesioni. Ma la Corte d'appello bolognese non ha affatto liquidato il danno alla persona […] l'ordinanza rescindente ha cassato un capo di sentenza inesistente concernente il danno alla salute della vittima […] ma non ha cassato il capo che dispone il rimborso della spesa di acquisto e di installazione dell'elevatore insidioso e fuori commercio in quanto privo di
pagina 34 di 37 certificazione CE. […] l'ordinanza rescindente non ha cassato la spesa di installazione dell'elevatore e le spese legali dei primi due gradi di giudizio che sono state liquidate dalla sentenza bolognese e che formano oggetto della domanda restitutoria, sicché non ha affatto reso certo, liquido ed esigibile il credito vantato dalla con il ricorso per ingiunzione >> (cfr. Atto di citazione ex art. 645 cpc CP_1
pagg. 4-5, enfasi propria dell'originale) sono manifestamente infondate.
Difatti, come correttamente affermato da << La Corte di Cassazione ha CP_1
semplicemente ribadito che in mancanza di prova della esistenza di un danno (come affermato dalla Corte d'Appello di Bologna nella sentenza n. 2700/2020) la Corte adita non poteva fare ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
Per tale ragione la sentenza è stata cassata.
Nessuna distinzione è stata operata dalla Corte di Cassazione tra “danno alla persona” e “rimborso delle spese di acquisto e di installazione dell'elevatore insidioso”; la stessa ha semplicemente ribadito che nessuna prova del danno è stata offerta pur disponendo l'odierna opponente di idonei strumenti processuali dei quali avvalersi >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta appellato pagg. 10-12).
La cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2700/2020 e la conferma della validità dell'impianto dell'ordinanza n. 3212/2018 del Tribunale di
Parma, da parte di questa Corte di merito nell'odierno giudizio di rinvio n. r.g.
115/2024 impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione promossa dalla nella Pt_1
causa n. r.g. 463/2024, riunita alla causa n. r.g. 115/2024.
6. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2024.
Consegue a ciò la conferma della ordinanza appellata e del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di CTU Pt_1
e delle spese di tutti i gradi e fasi di giudizio, che si liquidano, assente notula, come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza. La liquidazione delle spese dovrà avvenire secondo il DM 55/2014 per tutte le fasi previste e in relazione al valore pagina 35 di 37 desunto dal disputandum correttamente valutato nella ritualità dell'allegazione originaria (€. 210.000,00).
7. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo delle cause civili in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2024, confermando il decreto che dichiara esecutivo;
3. condanna l'appellante l pagamento delle spese relative ai giudizi Parte_1
di primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio, cumulando in esso quello relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo, in favore dell'appellata spese che liquida in: CP_1
- €. 7.795,00 per compensi, oltre spese forfetarie, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al primo grado, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
- €. 14.317,00 per compensi, oltre spese forfetarie, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al secondo grado;
- €. 7.655,00 per compensi, oltre spese forfetarie, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al giudizio di cassazione;
pagina 36 di 37 - €. 16.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al presente giudizio di rinvio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
i una somma pari all'importo del contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Bologna il 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AC Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 37 di 37
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AC Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio relativo alla causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 115/2024, riunita con la causa iscritta al N. R.G. 463/2024, promosse da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
in proprio;
elettivamente domiciliato in VIA ZAROTTO N. 47 Parte_1
PARMA presso il difensore avv. . Parte_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLANTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MACCONE FEDERICO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BUCCI ANDREA VIA DELLA ZECCA 1 40121 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in C/O AVV. ANDREA BUCCI VIA DELLA ZECCA N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. MACCONE FEDERICO.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE GIÀ APPELLATA
Nonché pagina 1 di 37 nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 463/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
in proprio;
elettivamente domiciliato in VIA ZAROTTO N. 47 Parte_1
PARMA presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE/OPPONENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MACCONE FEDERICO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BUCCI ANDREA ( VIA DELLA ZECCA 1 40121 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in C/O AVV. ANDREA BUCCI VIA DELLA ZECCA N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. MACCONE FEDERICO. APPELLATA/OPPOSTA
AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO – RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE – CONFORMITA' DEL PRODOTTO ALLA LEGES ARTIS – RISARCIMENTO DEL DANNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 12.11.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE << Si confermalo le conclusioni rassegnate, con Parte_1
le quali questa difesa chiede di accogliere le domande attrici, riformando integralmente l'ordinanza ex art. 702-ter del Tribunale di Parma n. cron. 3212/2018 del 05.04.18 pronunciata nella causa RG 100/2013, sia nell'ipotesi che venga dichiarata la giuridica inesistenza dell'ordinanza rescindente in accoglimento della
“exceptio nullitatis”, che nella ipotesi di accertamento dell'an debeatur in risposta all'unico principio di diritto formulato dall'ordinanza rescindente, aprendo poi la fase liquidatoria dei danni.
pagina 2 di 37 In caso di riunione alla presente causa dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed a precetto RG n. 463/2024, si chiede di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo ed il susseguente atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo, con vittoria di spese giudiziali. >>
APPELLATA : << In via pregiudiziale: CP_1
dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione avversario.
In subordine, nel merito:
Ai sensi dell'art. 394 c.p.c. dichiarare inammissibili le nuove domande proposte dall'attrice.
Confermare l'ordinanza del Tribunale di Parma ex art. 702 ter c.p.c. n 3212/20218 in data 5/4/2012.
In ogni caso rigettare le domande tutte promosse dall'avv. nei confronti Parte_1
di Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi anche del giudizio di Cassazione. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello ex art. 702-quater cpc, notificato in data
11.05.2018, chiedeva la riforma della ordinanza del Tribunale di Parma Parte_1
n. 3212 del 05.04.2018 sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a sei motivi di appello, volti a contrastare il rigetto della propria domanda risarcitoria per vizio di una piattaforma idraulica di sollevamento.
1.1 Si costituiva la società (di seguito anche solo appellata, CP_1 CP_1
chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame e la conferma della ordinanza impugnata.
1.2 La causa era decisa con sentenza n. 2700 del 15.10.2020 di questa Corte
d'Appello che, in riforma della ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Parma n.
3212 del 05.04.2018, accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso e condannava la al pagamento in favore della di €. CP_1 Pt_1
pagina 3 di 37 22.526,40, pari al costo dell'elevatore difettoso, delle spese dei due gradi di giudizio e della CTU, depositata nel primo grado.
1.3 Con successiva ordinanza n. 29387/2023, emessa in data 27.09.2023, depositata il 23.10.2023, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso principale della e dichiarando assorbito il ricorso incidentale della così CP_1 Pt_1
disponeva:
<< la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità >> (cfr. Ordinanza pag. 12).
1.4 Il presente giudizio di rinvio (n. r.g. 115/2024) è stato introdotto dall'atto di citazione notificato in data 18.01.2024 da la quale doman, in via Parte_1
preliminare, la declaratoria di nullità della ordinanza n. 29387/2023 della Suprema
Corte e la rimessione all'esame della Corte Costituzionale dell'art. 391-bis cpc per violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost. in connessione con l'art. 6 della Convenzione
EDU; nel merito, invoca la riforma della ordinanza di primo grado, affidandosi a diverse censure, e, per l'effetto, chiede l'accertamento della difettosità della piattaforma elevatrice de qua e la condanna della al pagamento in suo favore CP_1
dell'importo di €. 210.000,00, oltre danni ulteriori da perdita di investimenti alternativi al tasso del 4,50% annuo composto, rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo;
domanda altresì la condanna della al pagamento di €. CP_1
22.526,40 quale danno da mancanza di certificazione CE.
1.5 Si è costituita la società appellata, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in riassunzione;
in via principale, il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
1.6 Nelle more ed a seguito della cassazione della sentenza n. 2700/2020 di questa Corte, la ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione CP_1
pagina 4 di 37 delle somme versate in esecuzione della pronuncia cassata. Il procedimento n.
463/2024 è stato introdotto dall'opposizione, promossa dalla al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1/2024 emesso da questa Corte di merito, su ricorso della CP_1
1.7 Con ordinanza del 21.11.2024, questa Corte di merito ha disposto la riunione al procedimento n. 115/2024 di quello n. 463/2024.
1.8 Le cause, come riunite, sono state trattenute in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale e l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2024 non sono fondati e vanno, dunque, respinti.
2.1 La vicenda processuale, esposta in citazione, ha contorni chiari ed in massima parte non contestati quanto agli accadimenti.
2.1.1 Con ricorso ex art. 702bis cpc depositato in data 08.01.2013,
[...]
nella sua “qualità di proprietaria e custode dell'elevatore” adiva il Tribunale Pt_1
di Parma per sentire condannare la al risarcimento del danno Controparte_2
derivante da un infortunio occorso alla propria madre , la quale era Parte_2
caduta, entrando in un elevatore per disabili, prodotto dalla resistente, a causa di un dislivello formatosi tra il piano di calpestio e d'ingresso, e quello della piattaforma elevatrice, posizionatosi più in basso di circa venti centimetri. Di fatto la RA
[...]
, all'epoca di anni 88, verso le ore 10 del mattino entra nel vano della Pt_2
piattaforma, richiamata al piano secondo del suo immobile, ed in seguito all'apertura della porta, avvenuta dopo alcuni minuti dalla fermata al piano, mette un piede in fallo e cade a causa del dislivello tra piano di calpestio e il pianale di carico della piattaforma. La caduta provoca alla RA una brutta frattura all'omero destro, seguita da svariate complicazioni, presumibilmente a causa dell'età avanzata.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva:
- di aver acquistato il macchinario dalla in data 21.10.2003 (v. doc. 1 CP_3
fascicolo primo grado appellante);
pagina 5 di 37 - in data 19.08.2005, la madre cadeva entrando nell'elevatore, riportando danni biologici rilevanti (frattura del collo dell'omero destro cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellante), che comportavano la necessità di assistenza continua da parte dei familiari con la stessa conviventi, il figlio e la nuora Controparte_4 [...]
Controparte_5
- la caduta era stata causata dal fatto che l'elevatore, dopo essersi arrestato al livello del piano, dopo circa dieci minuti e con la porta non completamente chiusa, si era rimesso in moto e si era arrestato ad una quota di circa 24 centimetri più bassa rispetto al pianerottolo e, nonostante il dislivello de quo, la porta dell'elevatore si era comunque aperta, consentendo l'ingresso della madre della ricorrente;
- la circostanza de qua deriverebbe da un vizio progettuale e costruttivo;
- a seguito del rifiuto della società venditrice di risarcire i danni subiti CP_3
dalla madre, la ritenendosi responsabile/coobbligata quale proprietaria Pt_1
e custode dell'elevatore ex art. 2051 cc, risarciva sia la vittima primaria sia i due familiari conviventi con la medesima, mediante atto di transazione in data
02.02.2009 per la somma complessiva di € 210.000,00 (v. doc. 12 fascicolo di primo grado appellante).
- In data 04.02.2009 la agiva in rivalsa contro la società venditrice, Pt_1
installatrice e manutentrice, dinanzi al Tribunale di Parma, radicando CP_3
la causa n. r.g. 1194/2009, in cui veniva depositata CTU medico legale sulla persona della madre (v. doc. 7 fascicolo primo grado appellante), che riconosceva una invalidità permanente della stessa nella misura del 25%, e una
CTU sulla piattaforma elevatrice (v. doc. 9 fascicolo primo grado appellante), entrambe delegate al Tribunale di Pescara.
- A seguito delle suddette CTU, la successivamente agiva anche nei Pt_1
confronti del costruttore a norma degli artt. 114 e seguenti del D.Lgs. 206/2005, sempre innanzi al Tribunale di Parma nel nuovo giudizio radicato al n.
pagina 6 di 37 3212/2018, chiedendo la condanna della società al risarcimento del CP_1
danno pari ad € 210.000,00.
2.1.2 Si costituiva in giudizio la società contestando quanto allegato da CP_1
parte ricorrente. Nello specifico, osservava che: a) la acquistava, non un Pt_1
elevatore per disabili ma, una piattaforma elevatrice;
b) l'incidente di cui è causa avveniva per responsabilità della madre, la quale non prestava attenzione al piano della piattaforma;
c) in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, sulla quale non gravava nessun obbligo risarcitorio nei confronti dei familiari, il difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Varese e l'intervenuta prescrizione e decadenza dei diritti fatti valere dalla ricorrente.
2.1.3 Con ordinanza del 26.05.2016, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio e disponeva una CTU, nominando il Prof. ing. del Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Università di Parma, il Persona_1
quale depositava la propria relazione nella versione definitiva e contenente le risposte alle osservazioni del CTP di parte in data 11.01.2018. Pt_1
2.1.4 Il suddetto CTU ha escluso la sussistenza di difetti o vizi del prodotto de quo, imputabili alla società produttrice Difatti, secondo il CTU, la piattaforma CP_1
de qua ha consentito l'apertura della porta di accesso, nonostante la cabina non fosse perfettamente allineata al piano, a causa di un funzionamento di emergenza del sistema, non derivante da difetti della piattaforma, imputabili alla ma imputabili con CP_1
certezza alla mancata completa chiusura della porta di accesso e, quindi, all'utilizzatore. Secondo il CTU, difatti, la causa del funzionamento anomalo de quo deve essere rinvenuta nella particolare condizione di “chiusura incompleta della porta stessa”, che ovviamente non dipende di certo dal fabbricante ma dalle normali e corrette opere di manutenzione o manovre di utilizzo della macchina. Nello specifico, la condizione de qua, sempre secondo la relazione peritale, denota un funzionamento anomalo, una condizione “PARTICOLARISSIMA di chiusura/non-chiusura” della porta di circa 1,5 cm, rilevata in sede di operazioni peritali, dopo numerosi tentativi di pagina 7 di 37 ricostruire la situazione al momento del sinistro, che ha determinato l'elusione parziale degli interruttori di sicurezza, condizione di funzionamento che di certo non è imputabile al produttore.
Al fine di meglio comprendere il funzionamento della odierna piattaforma idraulica con movimento a pistone de qua, quindi, ben diversamente da quanto accade per gli ascensori con movimento elettrico a fune, è opportuno evidenziare che
<<Un'altra caratteristica rilevante dell'impianto è la manovra di riporto al piano più basso. Secondo questa programmazione della scheda del quadro di manovra, se la cabina sta stazionando ad un piano diverso da quello più basso, dopo un tempo programmabile da scheda (tipicamente alcuni minuti) si attiva una chiamata automatica della cabina stessa per il riporto al piano più basso. Questo è un criterio di sicurezza cautelativo mutuato dalle norme degli ascensori, ed è adottato anche per questo tipo di piattaforme elevatrici per evitare che il pistone dello stelo possa rimanere fuori dal cilindro e quindi esposto alle intemperie, ed altresì per scongiurare il rischio di movimento incontrollato in caso di guasto idraulico. Il fatto di far stazionare la cabina al livello inferiore è di norma preferibile in quanto il rischio di movimento verso il basso per gravità della cabina in caso di guasto idraulico o del quadro di manovra è minimo (nel caso, la cabina si adagia sugli arresti della fossa)>>
(Cfr. CTU pag. 6). Nel caso di specie il tempo di riporto è stato accertato dal CTU essere pari a 12 minuti, quindi, rispettoso della normativa tecnica, che lo quantifica al massimo in 15.
La piattaforma de qua, quindi, a seguito della suddetta elusione parziale degli interruttori di sicurezza, determinata dalla particolare condizione di porta socchiusa, id est non chiusa correttamente, non riusciva a ritornare automaticamente al piano terra, una volta trascorsi i previsti dodici minuti. Il movimento in discesa della piattaforma veniva, infatti, interrotto dall'intervento di un ulteriore sistema di sicurezza relativo al controllo di posizione della cabina, il c.d. contatto di blocco. Il dispositivo di sicurezza de quo, rilevando la porta non chiusa e, ponendosi in una condizione di emergenza,
pagina 8 di 37 bloccava la discesa della cabina, non consentendole il ritorno automatico al piano più basso.
Si determinava così un dislivello (misurato dal CTU nella forbice di cm
22.5/23,4)1 che corrisponde approssimativamente a quello lamentato dalla Pt_1
(cm 24). Il dislivello de quo è, tuttavia, consentito dalla normativa in vigore al tempo della produzione della piattaforma come “spazio di possibile manovra aperta” di cui all'art.
7.7.1 delle norme UNI EN 81-2:1998.
2.1.5 Il Tribunale di Parma, con ordinanza n. 3212/2018 del 05.04.2018, recependo le risultanze emerse in sede di CTU, rigettava la domanda, ritenendo insussistenti gli asseriti vizi del macchinario e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite e di CTU. Nello specifico, statuiva che: a) il produttore, in base agli artt. 114 e ss del Codice del Consumo, è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, gravando sul danneggiato la prova del difetto, del danno e della connessione causale;
b) la normativa applicabile ratione temporis è la direttiva
Macchina 98/37/CE e l'allegato I, le norme tecniche ISO 9386-1:2000 e UNI EN 81-
2:1998; c) il CTU ha escluso la sussistenza di vizi attribuibili alla società produttrice d) << alla luce dei risultati dell'indagine peritale, parte ricorrente non ha CP_1
fornito la prova di difetti o vizi della piattaforma elevatrice con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo alla resistente >> (cfr. ordinanza n. 3212/2018 Tribunale di Parma).
2.1.6 Con atto di citazione in appello ex art. 702quater cpc, notificato in dato
11.05.2018, impugnava la predetta ordinanza del Tribunale di Parma, Parte_1
affidandosi a sei motivi di appello. I motivi de quibus possono essere così sintetizzati:
Per_ 1 Nel rispondere alle osservazioni del CTP ing. di parte attorea, il quale accusava il CTU <…[ma la misura precisa è di 24 cm. come si dirà in seguito e come volontariamente omette di specificare il CTU]>>, si replicava che <La misura precisa dell'abbassamento non è 20 (e infatti nella mia memoria ho indicato CIRCA 20 cm) ma nemmeno 24 cm, perché il giorno del sopralluogo la misura si aggirava tra i 22.5 e i 23.4 cm. Essendo il sistema a bande magnetiche, il tempo di risposta e l'azionamento del blocco non sono sempre esattamente gli stessi e la misura, seppure ripetibile, è affetta da Per_ incertezza. Vorrei sottolineare qui il fatto che l'ing. non era presente il giorno del sopralluogo, e nemmeno un suo sostituto, in quanto l'ing. mi è stato presentato come in sostituzione dell'ing. >> (Cfr. CTU Persona_3 Pt_3 aggiornamento pag. 18) pagina 9 di 37 - con il primo motivo, rubricato << erronea ricostruzione del fatto >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 13, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza impugnata nella parte in cui, nella ricostruzione del fatto de quo, non ha rilevato che << La cabina della piattaforma elevatrice, dopo essere arrivata -su chiamata- perfettamente allineata al piano, è stata aperta dalla sig. , che Parte_2
ha poi rilasciato la porta, rimasta socchiusa di cm 1.5. Dopo oltre 10 minuti la sig.
[...]
è entrata nella cabina ed è caduta, avendo trovato un […] dislivello di 23,4 Pt_2
cm, che 10 minuti prima non c'era >> (cfr. ibidem pag. 15, enfasi propria dell'originale);
- con il secondo motivo, rubricato << vizi motivazionali >> (cfr. ibidem, pag.
15, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza de qua nella parte in cui ha aderito alle risultanze della relazione peritale, sostenendo che: a) il CTU non ha risposto alle obiezioni del CT di parte;
b) il riferimento alle norme tecniche richiamate e tradotte dal CTU è inammissibile in quanto le norme de quibus non sono state prodotte dalle parti, non sono state pubblicate in lingua italiana e perpetrate nell'ordinamento giuridico italiano.
- con il terzo motivo, rubricato << omessa valutazione del vizio di costruzione del contatto preliminare >> (cfr. ibidem, pag. 20, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza de qua nella parte in cui, aderendo alle risultanze della CTU, non ha considerato l'asserito vizio del c.d. contatto preliminare, il quale, “mentendo” alla macchina (ossia ritenendo la porta chiusa quando, in realtà, era solo accostata), ha dato il consenso al movimento della piattaforma.
- con il quarto motivo, rubricato << falsa affermazione di regolarità del contatto di blocco, falsa applicazione di norme UNI EN 81-2:1998; violazione dell'art. 26 del DPR 1497/1963 >> (cfr. ibidem pag. 28, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza impugnata nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del
CTU, non ha rilevato che << il blocco della cabina, per essere a norma, doveva
pagina 10 di 37 avvenire entro 20 cm e che quindi il dislivello di 23,4 cm. è comunque fuori norma
-> (cfr. ibidem, pag. 30, enfasi propria dell'originale);
- con il quinto motivo, rubricato << omessa considerazione della mancanza di avvertenze; violazione dell'art. 46 del DPR 1497/1963, dell'art. 3 D.lgs 172/2004 e del DPR 459/96, all.1, punti 3.6.1 e 1.7.2 >> (cfr. ibidem, pag. 30, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza de qua nella parte in cui non ha rilevato, quale ulteriore vizio della piattaforma de qua, l'assenza di << segnali sonori o luminosi di allarme o di un semplice cartello, idonei a segnalare che la cabina, dopo un precedente arresto al piano, è scesa automaticamente e non si trova più al piano>>
(cfr. ibidem, pagg. 31-32, enfasi propria dell'originale).
- con il sesto motivo, rubricato << insussistenza del caso fortuito >> (cfr. ibidem pag. 32, enfasi propria dell'originale), censurava la ordinanza de qua nella parte in cui, condividendo le conclusioni del CTU, non ha rilevato che << le numerose prove dal CTU per riuscire a riprodurre l'incidente […] non depongono per la eccezionalità dell'incidente, dovuto a difetto di costruzione e non a caso fortuito >>
(cfr. ibidem pag. 33, enfasi propria dell'originale).
La riproponeva altresì le domande rimaste assorbite relative, nello Pt_1
specifico, all'accertamento del nesso di causalità tra i lamentati difetti di costruzione della piattaforma de qua e la lesione subita dalla , la quantificazione dei Parte_2
danni subiti dalla e dai familiari con la stessa conviventi, l'accertamento Parte_2
della responsabilità solidale ex art. 2051 cc della e l'accertamento della Pt_1
sussistenza del diritto di quest'ultima di agire in rivalsa verso il costruttore.
L'appellante, da ultimo, domandava la nullità del contratto di compravendita del prodotto de quo per asserita mancanza di certificazione CE e la condanna della CP_1
al risarcimento del conseguente danno.
2.1.7 La società si costituiva ritualmente nel giudizio di appello, CP_1
chiedendone il rigetto con la conferma della ordinanza di primo grado.
pagina 11 di 37
2.1.8 La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2700/2020 resa in data
31.08.2020 e depositata in data 15.10.2020, accoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della ordinanza impugnata, accertava la sussistenza di difetti di costruzione della piattaforma de qua e condannava con valutazione equitativa la al CP_1
pagamento in favore della di €. 22.526,40, pari al costo sostenuto per Pt_1
l'acquisto della piattaforma, delle spese dei due gradi di giudizio e della CTU. Nello specifico, statuiva, con riguardo alla prova della difettosità del prodotto, che: a) << deve ritenersi che la difettosità del prodotto risieda […] nel fatto che il rientro automatico della pedana al piano terra avviene anche quanto la porta del piano superiore non sia perfettamente chiusa >> (cfr. sentenza n. 2700/2020 Corte d'Appello di Bologna pag. 3); b) << Un corretto funzionamento del macchinario dovrebbe invero prevedere che il rientro della piattaforma al piano terra avvenga solo a porta perfettamente chiusa >> (cfr. ibidem pagg. 3-4); c) il dislivello accertato dal CTU (tra i
22,5 e i 23,4 cm) è superiore alla tolleranza prevista dalle norme UNI EN;
Numero_1
d) i segnali prescritti dall'art. 46 del DPR 1496/1963 non erano presenti nell'impianto.
Statuiva altresì che l'appello, per quanto riguarda la prova del danno, non poteva essere accolto in quanto i documenti allegati dalla da ricondurre nella Pt_1
categoria delle cc.dd. prove atipiche aventi efficacia meramente indiziaria, << non appaiono idonei ad un pieno convincimento del giudizio secondo quanto previsto dall'art. 116 c.p.c. >> (cfr. sentenza n. 2700/2020 pag. 5): a) con riferimento alla quantificazione del danno biologico, statuiva che lo stesso << è affidato ad una relazione medica di parte redatta al di fuori del presente giudizio e riferita ad un soggetto che non è stato parte dello stesso >> (cfr. ibidem pag. 4); b) con riferimento al pagamento asseritamente effettuato dall'appellante << lo stesso deriva da un accordo transattivo […], accordo che non può ritenersi prova del danno per le medesime ragioni sopra esposte […] nonché in ragione dei rapporti di parentela che legano le parti dell'accordo ed anche del fatto che lo stessa deriva da una volontà transattiva delle parti e non trova dunque fondamento in un accertamento giurisdizionale relativo
pagina 12 di 37 all'an ed al quantum della pretesa risarcitoria che appare riconosciuta dall'appellante ai propri congiunti in via stragiudiziale >> (cfr. ibidem pagg. 4-5).
Nonostante le statuizioni de quibus, inerenti alla mancanza di prova del danno lamentato, concludeva che << deve ritenersi possibile l'applicazione di parametri equitativi nella liquidazione del danno. […] deve ritenersi sufficiente per il ricorso a detti parametri la sicura prova del difetto nonché del danno causale tra l'evento lesivo ed il prodotto, elementi che conducono ad affermare la sicura sussistenza di un pregiudizio economico da risarcire ancorché lo stesso non sia pienamente provato.
Si ritiene […] equo liquidare il danno nella misura corrispondente alla somma di € 22.526,40 pari al prezzo pagato dall'appellante per l'acquisto del prodotto difettoso >> (cfr. sentenza n. 2700/2020 pag. 5).
2.1.9 Con ricorso notificato in data 13.04.2021 la radicava il CP_1
procedimento di legittimità R.G. n. 10138/2021, nel quale domandava la cassazione della sentenza n. 2700/2020 della Corte d'Appello di Bologna, affidandosi a otto motivi. Nello specifico, la con i primi quattro motivi, censurava la sentenza de CP_1
qua nella parte in cui ha ritenuto “difettosa” la piattaforma elevatrice;
con i restanti motivi, censurava la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto di potere liquidare il danno in via equitativa.
2.1.10 Con ricorso notificato in data 14.04.2021 (qualificato dalla Suprema
Corte come ricorso incidentale) la affidandosi a due motivi, domandava la Pt_1
cassazione della sentenza d'appello n. 2700/2020 nella parte in cui non ha ritenuto provato il danno lamentato e ha sottostimato il danno di cui ha chiesto il risarcimento.
2.1.11 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29387/2023, resa in data
27.09.2023 e pubblicata in data 23.10.2023, accoglieva il ricorso principale e riteneva assorbito quello incidentale, cassando in relazione la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Bologna, la quale, << nell'esaminare ex novo il gravame di AN applicherà il seguente principio di diritto: Pt_1
pagina 13 di 37 “l'accertamento della “difettosità” d'un prodotto, per i fini di cui all'art. 117
d. lgs., non consiste nell'accertamento della pericolosità di esso (in quanto i prodotti pericolosi non sono, per ciò solo, “difettosi”), né consente al giudice di stabilire come quel prodotto debba a suo avviso progettarsi o costruirsi.
Il suddetto accertamento va invece compiuto stabilendo se il prodotto che si assume difettoso sia stato progettato e costruito rispettando gli standard minimi richiesti dalle leges artis dettati dalla normativa di settore o dalle regole di comune prudenza” >> (cfr. Cass. n. 29387/2023, pag. 6, enfasi aggiunta).
2.1.12 in data 19.12.2023, notificava ricorso per revocazione ex Parte_1
art. 391bis cpc avverso la ordinanza de qua, eccependone altresì la nullità siccome sottoscritta dal solo Presidente del Collegio.
2.1.13 L'eccezione di nullità de qua è stata rigettata dalla Suprema Corte con provvedimento in data 15.02.2024 (<< V°, si rigetta, rilevato che dal testo dell'ordinanza risulta esplicitamente il relatore (dott. Rossetti) e che l'ordinanza, come
l'avvocato istante sa (o dovrebbe sapere), resa all'esito di adunanza camerale va firmata dal solo Presidente >>).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9653/2025, resa in data 31.01.2025 e depositata in data 13.04.2025, dichiarava inammissibile il ricorso de quo e, con riferimento alle eccezioni di nullità de quibus, statuiva che << l'ordinanza emessa in camera di consiglio è validamente sottoscritta dal solo Presidente, laddove il relatore della causa ed estensore della motivazione, diversamente dalla sentenza, non la ( anche ) sottoscrive >> (cfr. ordinanza n. 9653/2025 pag. 3).
2.2 L'odierna controversia, iscritta al n. r.g. 115/2024, viene riassunta da mediante atto di citazione in riassunzione, notificato in data 18.01.2024, Parte_1
dopo la cassazione della sentenza n. 2700/2020 di questa stessa Corte di Appello, emessa in data 31 agosto 2020, pubblicata in data 15 ottobre 2020.
2.2.1 La distinta controversia iscritta invece al n. r.g. 463/2024, riunita al giudizio di rinvio n. r.g. 115/2024, è stata introdotta dalla con atto di citazione Pt_1
pagina 14 di 37 ex art. 645 cpc, notificato in data 19.03.2024, con cui la stessa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2024, reso da questa Corte di merito in data 13.02.2024, pubblicato in data 20.02.2024 e notificato in data 07.03.2024. Il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso all'esito del procedimento iscritto al n. r.g. 52/2024 introdotto dal ricorso per decreto ingiuntivo del 08.01.2024, promosso dalla con cui la società CP_1
chiedeva la restituzione di quanto versato alla a seguito della sentenza cassata Pt_1
n. 2700/2020 della Corte d'Appello di Bologna.
2.2.2 Con ordinanza del 10.10.2024, questa Corte di merito rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2.2.3 Con ordinanza del 12.11.2024, la causa n. r.g. 463/2024 è stata riunita al giudizio di rinvio n. r.g. 115/2024.
2.2.4 L'oggetto del contendere è lineare.
Nell'odierno giudizio di rinvio n. r.g. 115/2024, domanda la Parte_1
riforma della ordinanza n. 3212/2018 del Tribunale di Parma nella parte in cui, condividendo le risultanze dell'indagine peritale, ha escluso la sussistenza di vizi della piattaforma de qua attribuibili alla società produttrice e ha rigettato la domanda CP_1
di condanna della al risarcimento del danno lamentato pari ad €. 210.000,00. CP_1
Nello specifico, l'appellante, riassumendo la causa de qua, suddivide le censure alla ordinanza impugnata in “due parti”: la prima concerne il tema della difettosità del prodotto de quo; la seconda riguarda la prova e la liquidazione del danno lamentato.
Per quanto concerne la difettosità del prodotto, l'appellante sostiene Pt_1
che la macchina de qua, trattandosi non di un ascensore bensì di una piattaforma idraulica elevatrice per disabili, non è sottoposta all'applicazione delle norme tecniche
UNI EN 81-2:1998 dettate per gli ascensori. Pertanto, sempre secondo la tesi dell'appellante, in assenza di specifica disciplina applicabile alla piattaforma de qua al tempo della sua realizzazione, si applica la c.d. direttiva macchine recepita con DPR
459/1996, Allegato 1 punto 1.2.3, secondo cui una macchina ferma non può ripartire se non per una azione volontaria. Rileva altresì che, in ogni caso, << il dislivello di 24 cm.
pagina 15 di 37 […] è comunque superiore al dislivello massimo di cm 20 che sarebbe consentito per la precisione di arresto degli ascensori >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag.
13). Da ultimo, rileva la mancanza dei segnali luminosi prescritti dall'art. 46 del DPR
1497/63 e della certificazione CE.
Per quanto riguarda la prova e la liquidazione del danno lamentato, l'appellante sostiene di aver provato, mediante l'allegazione del doc. 3 (referto del pronto soccorso), del doc. 7 (CTU medico legale depositata nella causa n. r.g. 1194/2009 dinanzi al Tribunale di Parma) e dei docc. 4,5,6 e 12 (atto di transazione, assegni circolari), l'esistenza del danno e il suo ammontare, coincidente con quello del danno a terzi ossia €. 210.000,00 << fatto in via transattiva per tenere indenni i danneggiati, mentre il danno da lucro cessante derivato dalla perdita di investimenti alternativi ammonta al 4,50% annuo ed è provato dal doc. 6 >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. 18). Il rendimento perduto del 4.50% viene quantificato dall'appellante in €. 110.549,89.
L'appellante domanda altresì << la restituzione […]di € 22.526,40 oltre accessori, pagata dall'attrice in data 21.10.2003 (DOC. 1) per la installazione e per
l'acquisto NULLO della piattaforma priva di certificazione CE e quindi fuori commercio >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. 21, enfasi propria dell'originale).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. r.g. 463/2023,
[...]
domanda << la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1/2024 […] Pt_1
basato sulla pronuncia dell'ordinanza Cass. n. 29387/2023 >>, sostenendo che < tale ordinanza ha disposto la cassazione parziale di cui all'art. 336 Cpc, in quanto si è limitata a censurare la liquidazione equitativa del danno alla salute per ritenuta mancanza di prove. Essa non ha non ha disposto la cassazione del differente capo della sentenza bolognese n. 2700/2000 -capo quindi divenuto definitivo […] - che ha condannato la a pagare a la spesa fatturata per Controparte_2 Parte_1
l'acquisto e l'installazione di un elevatore per disabili con funzionamento insidioso e
pagina 16 di 37 fuori commercio -in quanto privo di marchio CE- con spese giudiziali di primo e secondo grado >> (cfr. Atto di citazione ex art. 645 cpc pag. 2).
2.2.5 Preliminarmente la società appellata ha eccepito la nullità dell'atto CP_1
di citazione in riassunzione << in quanto formulato sulla base delle disposizioni processuali applicabili alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio
2023 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9).
2.2.6 L'eccezione non può essere accolta.
Ad avviso di questa Corte di merito, l'eccezione di nullità de qua è da respingere in quanto non rientra tra le cause di nullità dell'atto di citazione.
Difatti, l'art. 164 cpc prescrive espressamente la nullità dell'atto di citazione << se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163 >>. L'art. 163, numero 7), cpc prescriveva, quale contenuto necessario dell'atto di citazione, <<
l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 >>.
Nel caso de quo, la notificando l'atto di citazione in riassunzione in Pt_1
data 18.01.2024 e fissando l'udienza di prima comparizione in data 21.05.2024, ha rispettato il termine a comparire di cui all'art. 163bis cpc anteriforma Cartabia, termine a comparire che peraltro per il giudizio di appello è rimasto immutato nella misura di gg. 90 nel novellato art. 342, 2^ co., cpc.
Difatti, l'art. 163bis cpc prevedeva che << tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni >>. Nel caso de quo, il termine
è ampiamente rispettato, essendo stato fissato un intervallo di 122 giorni liberi.
La invitando l'appellata a costituirsi nel termine di 70 giorni Pt_1 CP_1
prima dell'udienza così fissata, ha indicato un termine erroneamente anticipato rispetto a quello legale ex artt. 163, numero 7), cpc e 166 cpc anteriforma. Tuttavia, l'errore de
pagina 17 di 37 quo, pur costituendo una violazione dell'art. 166 cpc, integra un mero vizio formale, ossia un errore nell'avvertimento di cui all'art. 163, numero 7), cpc.
L'avvertimento de quo è, tuttavia, presente, sebbene sia errato, e, pertanto, non si riscontra alcuna violazione dell'art. 164 cpc, il quale commina la nullità dell'atto di citazione solo in caso di mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, numero 7), cpc.
In ogni caso, l'appellata costituendosi in data 12.03.2024, ossia nel CP_1
termine legale, ha sanato il vizio de quo. Pertanto, l'atto di citazione in riassunzione de qua ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato e, quindi, non può altresì essere pronunciata la nullità dello stesso ex art. 156 cpc. Difatti, sebbene la causa de qua, come correttamente sostenuto dalla società appellata, sia sottoposta ai termini e alle norme processuali vigenti antecedentemente alla c.d. riforma Cartabia, non si ravvisa alcuna lesione del diritto alla difesa e del contradditorio a danno della appellata CP_1
Del resto, la stessa Società appellata, eccependo la nullità de qua, non lamenta alcuna lesione dei propri diritti di difesa, limitandosi ad affermare la mera violazione dei termini processuali.
2.2.7 In via preliminare s'impone altresì la declaratoria di inammissibilità delle domande promosse dall'odierna appellante avverso la ordinanza rescindente della
Suprema Corte. Si tratta, nello specifico, della domanda volta alla declaratoria di nullità dell'ordinanza n. 29387/2023 della Corte di Cassazione - in quanto, secondo l'appellante, << sottoscritta - sia fisicamente che digitalmente - dal solo presidente
che è diverso dal relatore, senza alcuna indicazione della sua qualità di CP_6
estensore >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione, pag. 9) – e della domanda relativa alla << rimessione all'esame della Corte costituzionale dell'art. 391-bis Cpc per violazione degli articoli 24, 111 e 117 Cost. in connessione con l'art. 6 della
Convenzione EDU, nella parte in cui – in violazione del principio del contraddittorio
e del diritto alla difesa- non consente la revocazione della sentenza di cassazione che abbia deciso una questione rilevata d'ufficio, senza concedere alle parti il termine di
pagina 18 di 37 cui all'art. 101 Cpc >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. 23, enfasi propria dell'originale).
2.2.8 Le domande de quibus sono manifestamente inammissibili.
Difatti, questa Corte di merito, quale giudice del rinvio, non ha l'autorità per pronunciarsi su questioni che rientrano nella competenza esclusiva della Suprema
Corte. In altre parole, questa Corte di merito, a seguito del rinvio operato dalla Corte di
Cassazione in ragione della cassazione parziale della sentenza d'appello n. 2700/2020,
è vincolata al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità ex art. 384, comma
1, cpc e non ha alcun potere di sindacare la legittimità o validità della ordinanza rescindente de qua ovvero non può dichiararne la nullità, disattenderla o sollevare una questione di legittimità costituzionale avverso la ordinanza de qua.
Tuttavia non è inutile porre l'accento su due aspetti, evidenziati dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di cassazione, di portata dirimente anche nel presente giudizio di rinvio.
La Corte di Cassazione non ha messo in dubbio la qualità di acquirente della piattaforma dell'Avv. bensì quella di custode, in quanto non “basta Pt_1
acquistare un bene per restarne custode anche quando diventi stabile pertinenza dell'immobile altrui”.
La sentenza della Corte d'Appello n. 2700/2020 non è stata cassata per la ragione che l'avv. non può ritenersi custode della piattaforma elevatrice prodotta da Pt_1 [...]
ma per l'inesistenza dei difetti lamentati e la violazione dell'art. 1226 c.c.. CP_2
Conseguentemente l'appello può essere riesaminato nel merito.
3. In via preliminare s'impone la declaratoria di inammissibilità della domanda relativa alla << la restituzione […]di € 22.526,40 oltre accessori, pagata dall'attrice in data 21.10.2003 (DOC. 1) per la installazione e per l'acquisto NULLO della piattaforma priva di certificazione CE e quindi fuori commercio >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. 21, enfasi propria dell'originale).
pagina 19 di 37 3.1 Ad avviso di questa Corte di merito, la domanda de qua è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Difatti, come correttamente affermato dall'appellato, nel ricorso di primo grado, << nessuna eccezione di mancanza della certificazione CE di conformità è formulata.
Tale eccezione veniva avanzata per la prima volta nelle note conclusive autorizzate di primo grado in relazione alla domanda di nullità del contratto di vendita
(?) che veniva formulata sempre per la prima volta in tale sede >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 16) e, pertanto, essendo domanda nuova (così come quella di risarcimento del danno subito per mancanza di certificazione CE), è inammissibile.
Questa Corte di merito non tralascia altresì di considerare l'argomentazione addotta dall'appellante circa la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della nullità del contratto.
Difatti, sebbene la nullità del contratto possa essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, non è sufficiente, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, eccepire un fatto e tale è indubbiamente l'assenza di certificazione CE, solo in sede di comparsa conclusionale, se gli elementi di fatto necessari a supportare la nullità non sono già stati acquisiti agli atti del processo (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4867 del
23/02/2024 e in termini Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 416 del 08/01/2025 e Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 22102 del 31/07/2025). In altre parole, la nullità, anche se rilevata dalla parte, può essere dedotta solo se gli elementi di fatto necessari a stabilire l'esistenza della nullità sono stati acquisiti agli atti del processo. Questo significa che non si può introdurre un fatto nuovo e determinante per la nullità solo nella comparsa conclusionale, nel caso di specie nelle note conclusive -concesse dal Tribunale- del procedimento ex art. 702bis cpc, se non è stato prima introdotto e provato durante la fase di trattazione ed istruttoria.
Pertanto, nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, la domanda di nullità del contratto de quo in ragione della mancanza di certificazione CE, unitamente pagina 20 di 37 alla domanda di risarcimento del relativo danno, essendo stata formulata per la prima volta in sede di note conclusive (id est comparsa conclusionale) in primo grado unitamente alla riproduzione in esse (Cfr. pag. 15) di una fotografia della targhetta asseritamente priva dei dati e delle informazioni necessarie ma riportante ben visibile il marchio CE, è inammissibile in quanto tardiva rispetto all'allegazione ed alla prova del fatto che la fonderebbe.
In ogni caso, l'allegata targhetta de qua, priva dei dati relativi al tipo, alla matricola e all'anno di costruzione della piattaforma non costituisce affatto prova della mancanza di certificazione CE della piattaforma, in quanto, come confermato, sia pure ad altri fini, dal CTU, << il numero di matricola viene assegnato previa comunicazione al comune da parte del proprietario, come recita l'art. 12 del medesimo DPR >> (cfr. relazione peritale, pag. 20, enfasi propria dell'originale). In altre parole, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << la targhetta contiene […] tutte le informazioni necessarie (Marcatura CE, Nome del Costruttore, indirizzo e recapito) e manca solo dei dati che avrebbe dovuto apporre il proprietario
e l'installatore / manutentore relativamente al numero di matricola e all'anno di costruzione, che evidentemente vanno applicati a posteriori rispetto alla fornitura della macchina da parte del costruttore >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 22).
4. Passando, quindi, all'esame del merito, l' ordinanza di primo grado del
Tribunale di Parma è corretta nella decisione relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso, stante la mancanza di prova di difetti o vizi della piattaforma de qua, in quanto il Tribunale gravato ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle prove documentali e delle risultanze emerse in sede di CTU, come peraltro non ha mancato di sottolineare anche l' ordinanza che ha cassato e rinviato al giudizio odierno, la quale ha offerto anche ulteriori spunti di valutazione circa il fatto che la non potesse considerarsi Pt_1
custode, essendo la piattaforma sollevatrice accessoria ed a servizio dell'appartamento pagina 21 di 37 in proprietà della madre infortunatasi nel suo utilizzo, aspetto Parte_2
questo che collima con l'eccepita carenza di legittimazione attiva allegata sin dal primo grado dalla CP_7
4.1 A parere del Collegio non risultano integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla in primo grado e Pt_1
ciò per molteplici ragioni.
Difatti, l'art. 120 del Codice del Consumo prescrive espressamente che << Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno >>. Nel caso de quo, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure,
<< alla luce dei risultati dell'indagine peritale, parte ricorrente non ha fornito la prova di difetti o vizi della piattaforma elevatrice modello My Lift PE – progettata e costruita da e distribuita ed installata da – con CP_2 Controparte_8
conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo alla resistente per i danni subiti dalla , di cui parte ricorrente chiede il ristoro >> (cfr. ordinanza Parte_2
impugnata, pag. 4).
L'appellante, riassumendo la causa de qua, ripropone le medesime argomentazioni già correttamente e analiticamente confutate dal CTU e respinte dal
Giudice di prime cure. Ad avviso di questa Corte di merito, difatti, la relazione del
CTU deve essere pienamente condivisa in quanto coerente, motivata e argomentata, avendo altresì esaustivamente risposto alle numerose osservazioni formulate dai CT di parte appellante.
Nello specifico, la disciplina applicabile alla piattaforma de qua deve essere rinvenuta, come affermato dal CTU e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e dei propri consulenti, nella norma tecnica UNI EN 81-2:1998. Difatti, sebbene non esistesse, al tempo della realizzazione del prodotto de quo, una normativa specifica per la rimessa in movimento delle piattaforme elevatrici, dato che il protocollo UNI EN 81-41 (dettato specificamente per le suddette piattaforme) è stato introdotto solo nel 2011, il CTU ha correttamente fatto riferimento alla << norma che
pagina 22 di 37 richiede il riporto al piano per gli ascensori idraulici (non ha mai citato gli ascensori elettrici). Tale norma è la EN 81.2 (relativa ai soli ascensori idraulici, e non elettrici).
Poiché gli elementi di trasmissione del moto alla cabina nelle piattaforme elevatrici sono mutuati dal mondo degli ascensori idraulici, tale norma per analogia è stata, per quanto possibile, applicata al mondo delle piattaforme idrauliche, incluso il rimando al piano basso dopo un periodo di stazionamento fuori piano della macchina.
Tale principio è tutt'oggi osservato. Le norme EN 81.41 (pubblicate successivamente alla data di fornitura della macchina e che disciplinano tutte le piattaforme con supporto del carico aperto), infatti, integrano […] gli stessi requisiti di sicurezza di cui alle norme EN 81.2 relativamente alle macchine idrauliche >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta appellata pagg. 23-24).
In altre parole, data l'assenza al tempo della costruzione del prodotto de quo di una specifica normativa che regolamentasse tutti gli aspetti tecnici delle piattaforme elevatrici idrauliche, << Molte nozioni di sicurezza venivano di prassi mutuate direttamente dal mondo degli ascensori, essendo le piattaforme dei loro “sotto prodotti” ed essendo i produttori gli stessi. La progettazione dei dispositivi di sicurezza si ispira quindi alle norme di buona tecnica delle UNI EN 81-2 >> (cfr. relazione peritale pag. 9).
Le norme tecniche de quibus, contrariamente a quanto affermato dall'odierna appellante, sono state recepite nel sistema normativo italiano tramite il DPR 162/1999.
Nello specifico, l'allegato V del suddetto DPR, contenente le norme tecniche e di sicurezza per gli impianti di sollevamento (inclusi ascensori e montacarichi) faceva espressamente riferimento alle cc.dd. norme armonizzate per la sicurezza degli impianti de quibus. Il DPR 162/1999, difatti, è stato emanato per recepire la direttiva europea
95/16/CE “per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori”. La direttiva de qua ha previsto l'elaborazione e l'adozione, da parte di specifici organismi europei di diritto privato - il Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) – delle pagina 23 di 37 cc.dd. norme armonizzate << per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dall'installazione degli ascensori e per consentire il controllo della conformità ai requisiti essenziali >>.
Le norme tecniche EN 81-2:1998 sono state elaborate dall'organismo di normazione europeo CEN e recepite nella versione italiana dall'Ente Italiano di
Normazione (UNI) mediante le norme UNI EN 81-2:1998. Pertanto, le norme tecniche de quibus sono pienamente applicabili nell'ordinamento giuridico italiano, costituendo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << l'espressione più affidabile della rappresentazione della “Regola dell'Arte” >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 3).
Pertanto, il CTU, a seguito delle numerose e meticolose prove effettuate sul funzionamento della piattaforma de qua e in ragione delle norme tecniche de quibus, ha correttamente escluso la sussistenza di vizi o difetti del prodotto de quo.
Difatti, l'art. 14.2.1.5 delle EN 81.2 prevede << per gli ascensori idraulici, a cui si ispirano i principi di progettazione delle piattaforme idrauliche, […] “che b) la cabina deve essere riportata automaticamente al piano più basso dopo un tempo non maggiore di 15 min dall'ultima corsa normale” >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 26). Come affermato dal CTU, l'impianto de quo << rispetta e riproduce quindi quanto richiesto dalla normativa tuttora vigente >> (cfr. relazione peritale pag.
9, enfasi propria dell'originale).
Il punto 7.7.1 delle suddette norme tecniche, rubricato “Protezione contro i rischi di caduta”, prevede espressamente che << Non deve essere possibile, durante il normale funzionamento, aprire una porta di piano […] tranne quando la cabina sia ferma o stia fermandosi entro la zona di bloccaggio della porta stessa. La zona di bloccaggio della porta deve essere non maggiore di 0,20 m sotto e sopra il livello del piano >>.
Il successivo punto 7.7.2.2 prevede il movimento della cabina con la porta di piano aperta << nella zona di bloccaggio per permettere il livellamento, il rilivellamento o l'intervento anti deriva elettrico al livello di piano corrispondente,
pagina 24 di 37 purché siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 14.2.1.2 >>. Quest'ultimo punto prevede che << ogni movimento della cabina al di fuori della zona di bloccaggio porte deve essere interdetto da un interruttore […], che sia un sensore di contatto o comunque un dispositivo che rispetti i requisiti di sicurezza dei circuiti elettrici, e che
[…] all'intervento di tale interruttore la macchina si blocchi.
Questo è effettivamente accaduto quando la cabina, messasi in moto per il ritorno automatico al piano terra, ha lasciato la banda magnetica del sensore di campo blocca porta >> (cfr. relazione peritale pag. 11, enfasi propria dell'originale).
In altre parole, << la piattaforma […] si arresta durante un ciclo automatico di riporto al piano basso, previsto dalla direttiva macchine […], in sicurezza E senza utente a bordo si arresta, come da princìpi di sicurezza di progettazione delle macchine, richiamati da Direttiva e Norme tecniche, qualora si verifichi un difetto che metta a rischio la sicurezza degli utenti. Nel caso specifico è accaduto proprio questo: dopo che la logica di funzionamento della macchina ha constatato una condizione di pericolo (mancata chiusura della porta di piano) ha arrestato la marcia della cabina per impedire il rischio di funesti incidenti, quale quello di caduta nel vuoto! >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 27-28).
Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellato e dal CTU,
<< Quanto si è verificato prima dell'incidente è stato l'intervento (efficace) dei dispositivi di sicurezza a seguito di un guasto (porta di piano non chiusa completamente) per scongiurare il rischio di caduta nel vano, ovvero un blocco della cabina non appena superato il limite della zona porte (zona entro la quale è ammessa
l'apertura delle porte).
Tale condizione si è verificata perché le sicurezze della piattaforma hanno funzionato! Se per assurdo le sicurezze non avessero funzionato, la povera RA
[...]
non sarebbe caduta nella cabina (da un'altezza simile a quella di uno Pt_4
scalino) ma avrebbe fatto un volo di almeno 6 metri nel vano di corsa dell'ascensore!
-> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 20-21).
pagina 25 di 37 Le sicurezze de quibus si riferiscono al contatto preliminare e al contatto di blocco. Nello specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante,
<< Il contatto preliminare è un contatto “ridondante” di una serratura elettrica per piattaforme o ascensori, che ha il compito di aumentare l'affidabilità della serratura stessa. Per la messa in marcia dell'impianto, quindi, non è sufficiente “chiudere” il contatto del preliminare, ma c'è anche bisogno che si chiuda un altro contatto, che si chiama contatto del “blocco” meccanico della serratura. Se queste due condizioni (la chiusura dei due contatti) non si verificano entro la percorrenza di uno spazio specifico della macchina, denominato tecnicamente “zona porte”, allora l'impianto
DEVE fermarsi.
Il CTU […] ha accertato e dimostrato quanto sopra asserito, ovvero che nel caso di non perfetta chiusura della porta […], la mancata chiusura di uno dei due contatti garantisce che l'impianto (ancorché già partito) si fermi e non consenta il movimento con una porta non bloccata meccanicamente, per evitare il rischio di caduta nel vuoto.
L'evento richiesto si è regolarmente manifestato prima che si verificasse
l'incidente >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 18).
<<Tecnicamente, alla luce di quanto richiamato sul principio di funzionamento della piattaforma e del circuito elettrico interfacciato coi sensori di controllo, passati i
12 minuti di inattività l'impianto è partito per il riporto al piano terra e non vedendo il blocco porta chiuso che non è scattato per il mancato contatto del pin di nylon visibile in Figura 4 (evidentemente per un difetto di regolazione della porta, per una sua lieve svergolatura, per un allentamento della molla di richiamo, per l'interposizione di sporcizia sul pavimento o nella serratura stessa, per il rigonfiamento delle lamiere a causa della corrosione, per la mancanza di lubrificazione a grasso nei cardini, o semplicemente perché non è stata accompagnata bene in sede) l'impianto si è fermato quando è uscito dalla zona porte (sensore S1) ed il contatto di blocco è rimasto aperto.>> (cfr. CTU pag. 9 enfasi propria all'originale).
pagina 26 di 37 In buona e sintetica sostanza il CTU ci dice che il mancato azionamento del blocco porte ha fatto sì che la piattaforma, in precedenza chiamata al secondo piano, passati i dodici minuti, previsti di default per il ritorno automatico al piano più basso
(piano terra) e costituente a sua volta meccanismo anch'esso di sicurezza della macchina, ha iniziato a muoversi per dirigersi al piano terra. Tuttavia, non essendo scattato il meccanismo di blocco porta a causa della mancata completa chiusura, la piattaforma si è arrestata subito dopo al di sotto del piano (secondo) di calpestio e così quest'ultimo e quello della piattaforma presentavano un dislivello di circa cm 20 (cm.
22,5/23,4). Questa azione di arresto è a sua volta un meccanismo di sicurezza, perché impedisce che all'apertura della porta, che ricordiamo non essere bloccata perché non accostata completamente al battente, l'utilizzatore possa cadere nella tromba dell'ascensore/piattaforma e, quindi, nel vuoto, caduta che si sarebbe verificata se la piattaforma si fosse in automatico (come previsto di default dopo dodici minuti d'inutilizzo) messa in funzione per raggiungere il piano più basso, senza che nulla lo impedisse. In poche parole impedisce che l'apertura delle porte, non in blocco perché non chiuse correttamente, possa consentire la precipitazione nel vuoto dell'utente distratto o poco avveduto, che, confidando nella presenza al piano della piattaforma, ricollegata all'apertura delle porte, entrasse nel vano e precipitasse nel vuoto sottostante.
Si rileva altresì che, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata e specificato altresì dal CTU, << La differenza di 3,4 cm fra i 20 cm indicati al punto
7.7.1 delle norme EN 81.2:1998 ed i 23,4 cm misurati in sede peritale non possono essere ritenuti valori fuori norma, perché non può essere dimostrato che le condizioni di cattivo funzionamento prima dell'incidente non possano essere mutate durante le prove condotte post incidente. In altre parole, non è detto che la distanza misurata non possa essere diversa rispetto a quella generatasi prima dell'incidente, perché la porta oggetto di guasto avrebbe potuto subire altre deformazioni, magari per effetto di azioni compiute sulla stessa a seguito delle ripetute misurazioni effettuate durante le prove di
pagina 27 di 37 riproduzione del cattivo funzionamento >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 28; v. relazione peritale pag. 18). Infatti, gli esperimenti e le misurazioni svolte dall'odierno CTU sono avvenute a distanza di ben undici anni dagli eventi, durante i quali sono con certezza avvenuti almeno i seguenti eventi: interventi dei tecnici per il ripristino del funzionamento post incidente, interventi di tecnici per la modifica delle modalità di utilizzo (da manovra ad uomo presente a manovra automatica), modifica peraltro irregolarmente praticata, e, non ultimo, intervento di differenti prove effettuate da altro CTU in seno alla causa ancora pendente innanzi al Tribunale di Parma, proposta contro il venditore, istallatore e manutentore della piattaforma Accord Con Ascensori
Questa Corte di merito non tralascia di considerare l'argomentazione addotta dall'appellante circa l'asserita applicazione dell'art.
1.2.3 dell'Allegato I del DPR
459/96. La normativa de qua viene, tuttavia, richiamata solo parzialmente dall'appellante. Difatti, la disposizione citata, dopo aver << …… chiarito che il requisito della “rimessa in marcia dopo un arresto” subordinato ad azione volontaria su dispositivo di comando è “salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte.” […] precisa che “La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda questo requisito essenziale” (rimessa in marcia per azione volontaria n.d.r.).
Nel caso di specie si è verificato un ciclo di riporto al piano che è un ciclo automatico che si compie dopo un tempo di stazionamento superiore a ca. 12 minuti e non espone ad alcun rischio l'utente in quanto lo stesso non può trovarsi nella cabina all'avvio di questo ciclo. Il ciclo infatti parte dopo che la macchina ha stazionato a riposo (quindi senza occupanti in cabina) dopo il tempo sopra indicato >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 18).
In conclusione, come correttamente affermato dal CTU, << La piattaforma elevatrice in questione consente l'apertura della porta di accesso nonostante la cabina
pagina 28 di 37 abbia abbandonato il piano in seguito al ritorno automatico a piano terra, se si viene a creare una particolarissima condizione di chiusura incompleta della porta stessa: in questa condizione gli interruttori di sicurezza vengono parzialmente elusi, poiché è chiuso il circuito elettrico primario di comando ma non quello di azionamento meccanico del blocco porta;
il movimento della piattaforma viene comunque interrotto poco dopo grazie al subentro di un ulteriore controllo di posizione della cabina che rileva la condizione di porta non bloccata;
a questo punto, il dislivello del piano di carico rispetto al piano di calpestio corrisponde a quello lamentato da parte ricorrente
(circa 20 cm). Tale valore è ottemperato dalla normativa in vigore al tempo della produzione della piattaforma come “spazio di possibile manovra a porta aperta”.
La particolarissima condizione di chiusura incompleta della porta è comunque riproducibile in modo artificioso mediante un'accurata interposizione progressiva di alcuni spessori tra il bordo della porta e il battente, né troppo piccoli (entrambi i circuiti risulterebbero chiusi), né troppo grandi (entrambi i circuiti sono aperti); nel primo caso la porta non si potrebbe riaprire, nel secondo caso il movimento della cabina sarebbe interdetto fin da subito. Lo spessore di prova che alla data dell'intervento peritale (16/2/2017) causa la particolare condizione di chiusura incompleta è risultato all'incirca di centimetri 1,5. […]
L'interruzione del moto della piattaforma dopo un percorso di circa 20 cm dal piano è una condizione prevista in fase di progettazione dell'impianto e dipende dal posizionamento dei sensori di posizione (bande magnetiche). L'interruzione subentra nel momento in cui la cabina abbandona lo spazio di manovra del blocco porte e contestualmente viene rilevata l'assenza del segnale di chiusura meccanica della porta, e rappresenta non un'abituale modalità di funzionamento bensì un particolare blocco di sicurezza dell'impianto. Quella che potrebbe sembrare un'anomalia di funzionamento è da considerarsi in realtà una precauzione di sicurezza dato che la cabina della piattaforma è sprovvista, per sua costituzione ed inquadramento legislativo di “quasi ascensore”, di porte interne, e dato che nella condizione di
pagina 29 di 37 apertura porte non interdetta, la caduta nel vano con la piattaforma tornata fino in basso avverrebbe da altezza ben maggiore. È evidente che in fase di progettazione dell'impianto la condizione particolarissima sopra descritta di “porta socchiusa” non
è presa in considerazione, né potrebbe esserlo, essendo del tutto eccezionale;
ma è evidente altresì che la precauzione del progettista […] di arrestare l'impianto al di fuori dello spazio del blocco porte tende a considerare questo ed altri imprevisti, rispettando le regole di buona progettazione della ingegneria meccanica >> (cfr. relazione peritale pagg. 11-12).
Pertanto, come specificato dal CTU, la condizione per cui “se la porta non viene richiusa perfettamente” << denota una condizione di funzionamento anomalo, ed in tale caso il comportamento della macchina si configura DI EMERGENZA E
DEL TUTTO ECCEZIONALE. […] vi deve essere […] una condizione
PARTICOLARISSIMA di chiusura/non-chiusura, tale per cui la condizione si verifica in uno strettissimo intervallo di non più di 2-3 millimetri >> (cfr. relazione peritale pag. 18, enfasi propria dell'originale).
Ad ogni modo è evidente che il dislivello di cm 20,00 invece che quello di
22,50 o 23,40 misurati dal CTU, avrebbe avuto, è ragionevole opinarlo, identica efficacia causale determinante rispetto alla caduta della povera RA , ciò Parte_2
dicasi in ragione dell'età e della sua condizione di disabile, sempre affermata dalla e, quindi, di difficoltà deambulatorie, come anche può rendere evidente Pt_1
l'infortunio e la sua principale conseguenza di frattura della spalla, che denota una precipitazione del corpo in avanti ed un suo impatto con le pareti della piattaforma. La suddetta differenza, infatti, non sembra logico possa influire sulla dinamica del sinistro.
Questa Corte di merito non tralascia altresì di considerare l'argomentazione addotta dall'appellante circa l'asserita assenza dei segnali luminosi prescritti dall'art. 46 del DPR 1497/63.
Innanzitutto, si deve rilevare che l'asserito difetto de quo è stata introdotto per la prima volta dalla solo con l'atto di citazione in appello. L'odierna Pt_1
pagina 30 di 37 appellante, difatti, con ricorso ex art. 702bis, lamentava il difetto di costruzione della piattaforma de qua riferendosi, in particolare, alla possibilità, in determinate condizioni, di accedere al vano della piattaforma quando la cabina staziona al di sotto del piano di circa 20 cm e deducendo espressamente che << l'elevatore è progettato e costruito con dispositivi elettromeccanici di arresto troppo lenti >> (cfr. ricorso ex
702bis, pag. 3). L'introduzione, solo in sede di appello, del vizio inerente alla mancanza di segnali luminosi, deve ritenersi inammissibile in quanto integra un nuovo fatto costitutivo della asserita responsabilità della società produttrice CP_1
In ogni caso, la norma citata prescrive espressamente che << 46.1 Ad ogni accesso dei piani […] deve essere applicato un segnale luminoso rosso per indicare quando la cabina non è disponibile o è in movimento. 46.2 Ad ogni accesso dei piani dove la cabina non sia chiaramente visibile dal piano […] deve essere applicato un segnale luminoso verde per indicare quando la cabina è ferma o sta fermandosi in corrispondenza dell'accesso >>. Come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata e da quanto emerge dal doc. 1 depositato dall'appellante in primo grado,
<< la piattaforma in oggetto è fornita di segnalazione di occupato su ogni pulsantiera mentre il segnale luminoso di “presente”, indicante la presenza della cabina al piano, non è richiesto quando, come nel caso di specie, le porte di piano sono dotate di vetro.
La CTU non ha rilevato alcuna carenza al riguardo >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 21).
Per quanto concerne le censure relative alla prova e alla liquidazione del danno lamentato, le questioni sono evidentemente assorbite dal rigetto della domanda relativa all'accertamento della difettosità del prodotto de quo.
4.2 In ogni caso, ciò dicasi riprendendo spunti offerti dalla sentenza di cassazione e come ratio decidendi ulteriore, la oltre a non aver provato la Pt_1
difettosità della piattaforma de qua, non ha altresì dimostrato di aver subito un danno dal prodotto de quo. Difatti, la Suprema Corte, rinviando la causa a questa Corte di merito e statuendo che << teoricamente il giudizio di rinvio potrebbe nuovamente
pagina 31 di 37 concludersi con una sentenza di accoglimento della domanda >> (cfr. Ordinanza
Suprema Corte, pag. 7), afferma altresì, sebbene non via definitiva, l'assenza della prova del danno lamentato.
Nello specifico, l'odierna appellante, al fine di dimostrare l'esistenza del lamentato danno (presupposto della responsabilità ex artt. 114 e ss. D.Lgs. 206/2005), avrebbe dovuto provare:
- l'obbligo giuridico di pagare una somma di denaro alla vittima dell'infortunio ed ai suoi congiunti;
- l'entità del proprio debito.
Nel caso de quo, come statuito dalla Suprema Corte, << né l'una, né l'altra di tali circostanze di fatto sono mai emerse nel giudizio di merito, né accertate dalla Corte
d'appello.
Quanto alla prima, dalla c.t.u. risulta che la piattaforma elevatrice era pertinenza dell'abitazione della vittima, sicché non si comprende per quale titolo e ragione
[...]
avrebbe dovuto risarcire chi ne era custode. Pt_1
Né, ovviamente, basta acquistare un bene per restarne custode anche quando diventi stabile pertinenza dell'immobile altrui >> (cfr. ibidem pag. 11).
In altre parole, la non ha dimostrato di essere la custode della Pt_1
piattaforma de qua, in quanto non ha allegato documenti o atti che provano il potere di fatto e di gestione sull'impianto. Pertanto, non essendo responsabile ex art. 2051 cc, non aveva alcun obbligo risarcitorio nei confronti della madre e dei familiari. Sicché,
l'odierna appellante non ha subito alcun danno risarcibile. L'art. 2051 cc, difatti, prescrive espressamente che << Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. >>.
4.3 In ulteriore subordine, si rileva che la non ha altresì dimostrato Pt_1
l'entità del proprio asserito debito risarcitorio. Difatti, come statuito dalla Suprema
Corte, << Il danno rappresentato dall'insorgenza di un debito risarcitorio non è di
pagina 32 di 37 norma impossibile a provarsi. La prova di esso sarà fornita mediante la prova del danno causato al terzo.
Nel caso di specie il danno al terzo che assume di avere dovuto Parte_1
risarcire era un danno alla salute di un terzo, quindi un danno obiettivo agevolmente accertabile: vuoi con l'inspectio corporis di cui all'art. 118 c.p.c., vuoi con un accertamento medico legale >> (cfr. ibidem, pag. 11).
Si deve, pertanto, condividere quanto statuito nella sentenza cassata n.
2700/2020 con riferimento all'assenza di prova del danno lamentato. Difatti, i documenti allegati dall'appellante sono da ricondurre nella categoria delle cc.dd. prove atipiche aventi efficacia meramente indiziaria e << non appaiono idonei ad un pieno convincimento del giudizio secondo quanto previsto dall'art. 116 c.p.c. >> (cfr. sentenza n. 2700/2020 Corte Appello Bologna pag. 5). Argomentazione questa che anche oggi può condividersi, facendola propria anche nel giudizio di rinvio.
Nello specifico, la CTU medico legale depositata nella causa r.g. n. 1194/2009
(doc. 7 fascicolo primo grado appellante) è stata redatta al di fuori del presente giudizio e risulta non opponibile all'appellata Difatti, la CTU de qua è stata redatta e CP_1
depositata in una causa tra la (odierna appellante) e la società venditrice, Pt_1
installatrice e manutentrice Accord Srl e, pertanto, non è opponibile a odierna CP_1
appellata, in quanto non era parte del suddetto giudizio.
Con riferimento al pagamento asseritamente effettuato dall'appellante << lo stesso deriva da un accordo transattivo […], accordo che non può ritenersi prova del danno per le medesime ragioni sopra esposte […] nonché in ragione dei rapporti di parentela che legano le parti dell'accordo ed anche del fatto che lo stessa deriva da una volontà transattiva delle parti e non trova dunque fondamento in un accertamento giurisdizionale relativo all'an ed al quantum della pretesa risarcitoria che appare riconosciuta dall'appellante ai propri congiunti in via stragiudiziale >> (cfr. già sentenza n. 2700/2020 Corte Appello Bologna pagg. 4-5). Anche questa pagina 33 di 37 argomentazione oggi può condividersi, facendola propria anche nel presente giudizio di rinvio.
In conclusione, non essendo stata data la prova della difettosità del prodotto de quo e del danno lamentato, non risultano integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla in primo grado. Pt_1
4.5 Conseguentemente, la domanda dell'appellante volta alla condanna della appellata al risarcimento del danno da prodotto difettoso a norma degli artt. 114 CP_1
e seguenti del D.Lgs. 205/2006 deve essere rigettata.
5. Il decreto ingiuntivo n. 1/2024 va, pertanto, confermato.
5.1 Ad avviso di questa Corte di merito, la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo de quo è da respingere in ragione del rigetto dell'appello promosso dalla nella causa r.g. n. 115/2024, concernente la medesima “questione Pt_1
sostanziale”, e della conseguente sia pure solo sostanziale, conferma delle valutazioni contenute nell'ordinanza n. 3212/2028 del Tribunale di Parma.
Difatti, il decreto ingiuntivo n. 1/2024 è stato emesso in ragione dell'ordinanza della Suprema Corte n. 29387/2024. L'ordinanza de qua ha cassato la sentenza della
Corte d'Appello di Bologna n. 2700/2020 nella parte in cui aveva accertato la difettosità del prodotto de quo e liquidato il danno in via equitativa per l'importo di €.
22.562,40. In ragione dell'ordinanza de qua, la otteneva il decreto ingiuntivo de CP_1
quo.
Le argomentazioni addotte dalla a sostegno della propria tesi, secondo Pt_1
le quali << l'ordinanza rescindente ha cassato la sentenza bologna n. 2700/2020 solo perché questa non poteva disporre la liquidazione equitativa del danno alla persona per asserita mancanza di prova delle lesioni. Ma la Corte d'appello bolognese non ha affatto liquidato il danno alla persona […] l'ordinanza rescindente ha cassato un capo di sentenza inesistente concernente il danno alla salute della vittima […] ma non ha cassato il capo che dispone il rimborso della spesa di acquisto e di installazione dell'elevatore insidioso e fuori commercio in quanto privo di
pagina 34 di 37 certificazione CE. […] l'ordinanza rescindente non ha cassato la spesa di installazione dell'elevatore e le spese legali dei primi due gradi di giudizio che sono state liquidate dalla sentenza bolognese e che formano oggetto della domanda restitutoria, sicché non ha affatto reso certo, liquido ed esigibile il credito vantato dalla con il ricorso per ingiunzione >> (cfr. Atto di citazione ex art. 645 cpc CP_1
pagg. 4-5, enfasi propria dell'originale) sono manifestamente infondate.
Difatti, come correttamente affermato da << La Corte di Cassazione ha CP_1
semplicemente ribadito che in mancanza di prova della esistenza di un danno (come affermato dalla Corte d'Appello di Bologna nella sentenza n. 2700/2020) la Corte adita non poteva fare ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
Per tale ragione la sentenza è stata cassata.
Nessuna distinzione è stata operata dalla Corte di Cassazione tra “danno alla persona” e “rimborso delle spese di acquisto e di installazione dell'elevatore insidioso”; la stessa ha semplicemente ribadito che nessuna prova del danno è stata offerta pur disponendo l'odierna opponente di idonei strumenti processuali dei quali avvalersi >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta appellato pagg. 10-12).
La cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2700/2020 e la conferma della validità dell'impianto dell'ordinanza n. 3212/2018 del Tribunale di
Parma, da parte di questa Corte di merito nell'odierno giudizio di rinvio n. r.g.
115/2024 impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione promossa dalla nella Pt_1
causa n. r.g. 463/2024, riunita alla causa n. r.g. 115/2024.
6. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2024.
Consegue a ciò la conferma della ordinanza appellata e del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di CTU Pt_1
e delle spese di tutti i gradi e fasi di giudizio, che si liquidano, assente notula, come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza. La liquidazione delle spese dovrà avvenire secondo il DM 55/2014 per tutte le fasi previste e in relazione al valore pagina 35 di 37 desunto dal disputandum correttamente valutato nella ritualità dell'allegazione originaria (€. 210.000,00).
7. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo delle cause civili in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2024, confermando il decreto che dichiara esecutivo;
3. condanna l'appellante l pagamento delle spese relative ai giudizi Parte_1
di primo, secondo grado e di legittimità, nonché del presente giudizio di rinvio, cumulando in esso quello relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo, in favore dell'appellata spese che liquida in: CP_1
- €. 7.795,00 per compensi, oltre spese forfetarie, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al primo grado, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
- €. 14.317,00 per compensi, oltre spese forfetarie, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al secondo grado;
- €. 7.655,00 per compensi, oltre spese forfetarie, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al giudizio di cassazione;
pagina 36 di 37 - €. 16.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al presente giudizio di rinvio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
i una somma pari all'importo del contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Bologna il 28.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AC Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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