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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2024, n. 16878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16878 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:OC AO nato a [...] il [...] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 16878 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da CC OL condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 300.000. 1.1. La Corte territoriale, premesso che OL CC era stato assolto in data 23/03/2020 dalla Corte di Assise di Palermo per non avere commesso il fatto e che, su appello del pubblico ministero, la Corte di Assise di Appello, con sentenza del 28/03/2022, divenuta irrevocabile il 1/11/2022, aveva confermato la decisione di primo grado, ha ritenuto che non vi fossero elementi per sostenere che l'istante avesse concorso con il suo comportamento alla adozione della misura cautelare, protrattasi in carcere dal 15/03/2017 al 23/03/2020 nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per i delitti di omicidio pluriaggravato ai danni di FR ZO e di porto di strumento atto a offendere. 1.2. In dettaglio, la Corte ha rilevato che l'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere si fosse basata sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia NC AR, che aveva indicato il CC come uno degli autori materiali dell'efferato omicidio ai danni dell'avvocato penalista palermitano ZO FR, rappresentando anche che il CC aveva portato personalmente la mazza utilizzata per la commissione del crimine;
tali dichiarazioni avevano trovato, secondo gli inquirenti, importante conferma nel contenuto di un'intercettazione del 5/06/2015 dalla quale era emerso che il CC, dialogando con la moglie, aveva manifestato il timore che il AR avesse fatto cenno al suo coinvolgimento nell'omicidio FR. 1.3. Senonché, nella sentenza assolutoria erano state accertate l'assoluta inattendibilità del collaboratore di giustizia, che aveva fornito versioni sempre poco coerenti e, per altro verso, l'irregolarità nella trascrizione del testo della conversazione del 5/06/2015. 2. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza per manifesta illogicità della motivazione in quanto i giudici non avrebbero tenuto debitamente conto di alcune espressioni pronunciate dall'imputato CC nel corso della conversazione intercettata il 5/06/2015 in cui, secondo il Procuratore ricorrente, si sarebbe dovuta ravvisare una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2.1. In particolare, il Procuratore allega che dalla sentenza assolutoria di primo grado risultava che la conversazione di cui si tratta fosse intervenuta circa 2 un'ora dopo la pubblicazione su una testata giornalistica on line di un articolo con cui, per la prima volta, si rendeva di dominio pubblico la collaborazione con la giustizia di NC AR, ipotizzando dunque una svolta nelle indagini relative all'omicidio FR. Assume il ricorrente che in quell'articolo non compariva alcun riferimento alla persona di OL CC, la cui figura non era mai emersa nel corso delle indagini;
tuttavia, poco più di un'ora dopo, era stata intercettata «a cornetta aperta» una conversazione ambientale tra OL CC e la moglie, nel corso della quale il primo pronunciava la frase «Pu fatto dell'omicidio può essere ca mi vanno a cercano... che c'era puro io dice». 2.2. Tale conversazione, secondo il ricorrente, non idonea a fondare da sola l'affermazione di responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto essere valutata come comportamento gravemente colposo, posto che la manifestazione del timore di essere coinvolto dalle dichiarazioni del AR aveva contribuito a generare l'errore dell'autorità giudiziaria in quanto interpretata quale riscontro esterno individualizzante alla chiamata in correità di AR. 2.3. Nel corso dell'indagini OL CC non ha spiegato per quale motivo, pur essendo del tutto estraneo all'omicidio, fosse fortemente preoccupato che AR lo chiamasse in correità per quel grave fatto di sangue. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. La Corte territoriale ha evidenziato come risultassero processualmente accertate le seguenti circostanze di fatto: AR NC aveva indicato il Cocce come uno degli autori materiali dell'efferato omicidio rappresentando anche che lo stesso aveva portato personalmente la mazza utilizzata per la commissione del crimine;
agli atti del processo vi era l'intercettazione del 5/06/2015 nella quale il CC, dialogando con la moglie, aveva manifestato il timore che il AR avesse fatto cenno al suo coinvolgimento nell'omicidio; la scelta dell'istante di avvalersi della facoltà di non rispondere è stata spiegata 3 dalla difesa con l'esigenza di ascoltare con attenzione il contenuto della conversazione, nella quale il CC non aveva confessato il proprio coinvolgimento nel fatto di sangue ma solo il timore che AR potesse falsamente accusarlo;
al termine del lunghissimo iter processuale, la tesi difensiva è risultata verosimile e le dichiarazioni del AR sono state considerate, dopo lungo vaglio, del tutto inattendibili;
la corretta trascrizione della parte finale della frase pronunciata dal CC, inizialmente indicata dalla polizia giudiziaria nel senso che avesse detto «chi c'ero pure io niesce», è stata poi correttamente interpretata nel senso che avesse detto «chi c'ero pure io dice». 3. Occorre, in primo luogo, ricordare che il vizio di manifesta illogicità della motivazione deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). 3.1. Nel caso concreto, il ricorso, sotto l'egida della manifesta illogicità della motivazione, propone in realtà una rilettura del fatto, invero adeguatamente vagliato secondo una logica interpretazione della conversazione anche alla luce del contesto indiziario, esposto nell'ordinanza, in cui essa è stata pronunciata. 3.2. Giova, inoltre, sottolineare che non risulta allegato in quali termini potrebbe essere qualificata.come violazione colposa la condotta tenuta nel corso di una conversazione privata col coniuge nell'abitazione familiare. 4. In secondo luogo, il ricorso risulta aspecifico in quanto omette di confrontarsi con il passo più rilevante del discorso giustificativo del provvedimento impugnato. Secondo quanto chiaramente affermato dalla Corte territoriale, la frase pronunciata dal CC nel corso della conversazione intercettata il 5/06/2015 era stata trascritta erroneamente dalla polizia giudiziaria ed è stata corretta e interpretata nella sentenza assolutoria come indicativa del timore di essere coinvolto in un omicidio non commesso (Per il fatto dell'omicidio può darsi che mi vengano a cercare... Che c'ero pure io dice). La trascrizione della parola «dice» al posto della iniziale parola «niesce», che significa «viene fuori», costituisce un dato di fatto accertato dal giudice della cognizione penale che ha attribuito alla condotta del CC una diversa portata 4 alla dichiarazione valutata dal giudice della cautela, logicamente ritenuta non configurabile come condotta gravemente colposa con giudizio in questa sede insindacabile. Dall'accertamento di tale dato emergente dalla sentenza assolutoria il giudice della riparazione non avrebbe potuto discostarsi. Si è, a tale proposito, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, è vero che si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 5. Il Procuratore ricorrente allega anche la circostanza per cui si sarebbe dovuta valutare come condotta gravemente colposa il fatto che l'indagato non avesse fornito spiegazioni in merito al significato della frase pronunciata non appena venuto a conoscenza della collaborazione del AR con gli inquirenti. Per tale profilo, il ricorso risulta manifestamente infondato giacchè allega un fatto del quale il giudice della riparazione ha tenuto conto, indicando come fosse stata rivelata nel corso del giudizio di cognizione la strategia difensiva funzionale a chiarire il reale tenore della conversazione, e del quale peraltro neppure avrebbe potuto tenere conto, ove declinato quale espressione della facolta' di cui all'art. 64, comma 3, lettera b) cod. proc. pen. Va, a tale proposito, ricordato che il d.lgs. n.188/2021, concernente «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo «L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, e impone di precisare che il divieto di attribuire rilievo all'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo impone al giudice della riparazione di valorizzare altri comportamenti. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 marzo 2024
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 16878 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da CC OL condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 300.000. 1.1. La Corte territoriale, premesso che OL CC era stato assolto in data 23/03/2020 dalla Corte di Assise di Palermo per non avere commesso il fatto e che, su appello del pubblico ministero, la Corte di Assise di Appello, con sentenza del 28/03/2022, divenuta irrevocabile il 1/11/2022, aveva confermato la decisione di primo grado, ha ritenuto che non vi fossero elementi per sostenere che l'istante avesse concorso con il suo comportamento alla adozione della misura cautelare, protrattasi in carcere dal 15/03/2017 al 23/03/2020 nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per i delitti di omicidio pluriaggravato ai danni di FR ZO e di porto di strumento atto a offendere. 1.2. In dettaglio, la Corte ha rilevato che l'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere si fosse basata sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia NC AR, che aveva indicato il CC come uno degli autori materiali dell'efferato omicidio ai danni dell'avvocato penalista palermitano ZO FR, rappresentando anche che il CC aveva portato personalmente la mazza utilizzata per la commissione del crimine;
tali dichiarazioni avevano trovato, secondo gli inquirenti, importante conferma nel contenuto di un'intercettazione del 5/06/2015 dalla quale era emerso che il CC, dialogando con la moglie, aveva manifestato il timore che il AR avesse fatto cenno al suo coinvolgimento nell'omicidio FR. 1.3. Senonché, nella sentenza assolutoria erano state accertate l'assoluta inattendibilità del collaboratore di giustizia, che aveva fornito versioni sempre poco coerenti e, per altro verso, l'irregolarità nella trascrizione del testo della conversazione del 5/06/2015. 2. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza per manifesta illogicità della motivazione in quanto i giudici non avrebbero tenuto debitamente conto di alcune espressioni pronunciate dall'imputato CC nel corso della conversazione intercettata il 5/06/2015 in cui, secondo il Procuratore ricorrente, si sarebbe dovuta ravvisare una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2.1. In particolare, il Procuratore allega che dalla sentenza assolutoria di primo grado risultava che la conversazione di cui si tratta fosse intervenuta circa 2 un'ora dopo la pubblicazione su una testata giornalistica on line di un articolo con cui, per la prima volta, si rendeva di dominio pubblico la collaborazione con la giustizia di NC AR, ipotizzando dunque una svolta nelle indagini relative all'omicidio FR. Assume il ricorrente che in quell'articolo non compariva alcun riferimento alla persona di OL CC, la cui figura non era mai emersa nel corso delle indagini;
tuttavia, poco più di un'ora dopo, era stata intercettata «a cornetta aperta» una conversazione ambientale tra OL CC e la moglie, nel corso della quale il primo pronunciava la frase «Pu fatto dell'omicidio può essere ca mi vanno a cercano... che c'era puro io dice». 2.2. Tale conversazione, secondo il ricorrente, non idonea a fondare da sola l'affermazione di responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto essere valutata come comportamento gravemente colposo, posto che la manifestazione del timore di essere coinvolto dalle dichiarazioni del AR aveva contribuito a generare l'errore dell'autorità giudiziaria in quanto interpretata quale riscontro esterno individualizzante alla chiamata in correità di AR. 2.3. Nel corso dell'indagini OL CC non ha spiegato per quale motivo, pur essendo del tutto estraneo all'omicidio, fosse fortemente preoccupato che AR lo chiamasse in correità per quel grave fatto di sangue. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. La Corte territoriale ha evidenziato come risultassero processualmente accertate le seguenti circostanze di fatto: AR NC aveva indicato il Cocce come uno degli autori materiali dell'efferato omicidio rappresentando anche che lo stesso aveva portato personalmente la mazza utilizzata per la commissione del crimine;
agli atti del processo vi era l'intercettazione del 5/06/2015 nella quale il CC, dialogando con la moglie, aveva manifestato il timore che il AR avesse fatto cenno al suo coinvolgimento nell'omicidio; la scelta dell'istante di avvalersi della facoltà di non rispondere è stata spiegata 3 dalla difesa con l'esigenza di ascoltare con attenzione il contenuto della conversazione, nella quale il CC non aveva confessato il proprio coinvolgimento nel fatto di sangue ma solo il timore che AR potesse falsamente accusarlo;
al termine del lunghissimo iter processuale, la tesi difensiva è risultata verosimile e le dichiarazioni del AR sono state considerate, dopo lungo vaglio, del tutto inattendibili;
la corretta trascrizione della parte finale della frase pronunciata dal CC, inizialmente indicata dalla polizia giudiziaria nel senso che avesse detto «chi c'ero pure io niesce», è stata poi correttamente interpretata nel senso che avesse detto «chi c'ero pure io dice». 3. Occorre, in primo luogo, ricordare che il vizio di manifesta illogicità della motivazione deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). 3.1. Nel caso concreto, il ricorso, sotto l'egida della manifesta illogicità della motivazione, propone in realtà una rilettura del fatto, invero adeguatamente vagliato secondo una logica interpretazione della conversazione anche alla luce del contesto indiziario, esposto nell'ordinanza, in cui essa è stata pronunciata. 3.2. Giova, inoltre, sottolineare che non risulta allegato in quali termini potrebbe essere qualificata.come violazione colposa la condotta tenuta nel corso di una conversazione privata col coniuge nell'abitazione familiare. 4. In secondo luogo, il ricorso risulta aspecifico in quanto omette di confrontarsi con il passo più rilevante del discorso giustificativo del provvedimento impugnato. Secondo quanto chiaramente affermato dalla Corte territoriale, la frase pronunciata dal CC nel corso della conversazione intercettata il 5/06/2015 era stata trascritta erroneamente dalla polizia giudiziaria ed è stata corretta e interpretata nella sentenza assolutoria come indicativa del timore di essere coinvolto in un omicidio non commesso (Per il fatto dell'omicidio può darsi che mi vengano a cercare... Che c'ero pure io dice). La trascrizione della parola «dice» al posto della iniziale parola «niesce», che significa «viene fuori», costituisce un dato di fatto accertato dal giudice della cognizione penale che ha attribuito alla condotta del CC una diversa portata 4 alla dichiarazione valutata dal giudice della cautela, logicamente ritenuta non configurabile come condotta gravemente colposa con giudizio in questa sede insindacabile. Dall'accertamento di tale dato emergente dalla sentenza assolutoria il giudice della riparazione non avrebbe potuto discostarsi. Si è, a tale proposito, ripetutamente affermato che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l'esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice della cognizione in quanto, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, è vero che si deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. 5. Il Procuratore ricorrente allega anche la circostanza per cui si sarebbe dovuta valutare come condotta gravemente colposa il fatto che l'indagato non avesse fornito spiegazioni in merito al significato della frase pronunciata non appena venuto a conoscenza della collaborazione del AR con gli inquirenti. Per tale profilo, il ricorso risulta manifestamente infondato giacchè allega un fatto del quale il giudice della riparazione ha tenuto conto, indicando come fosse stata rivelata nel corso del giudizio di cognizione la strategia difensiva funzionale a chiarire il reale tenore della conversazione, e del quale peraltro neppure avrebbe potuto tenere conto, ove declinato quale espressione della facolta' di cui all'art. 64, comma 3, lettera b) cod. proc. pen. Va, a tale proposito, ricordato che il d.lgs. n.188/2021, concernente «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo «L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, e impone di precisare che il divieto di attribuire rilievo all'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo impone al giudice della riparazione di valorizzare altri comportamenti. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 marzo 2024