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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3185/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 72/2021, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'11.1.2021 e pendente
TRA
f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in , alla via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del Direttore Pt_1
Generale Dr. , rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e NTroparte_1
trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. 44/2011, nonché della delibera di incarico n. 1075 del 6.7.2021, dall'Avv. Michele Pascarella (c.f.
); C.F._1
APPELLANTE
E
) con sede legale in Parte_2 P.IVA_2
al Viale Lincoln n. 69, costituitasi in persona della dr.ssa , Pt_1 NTroparte_2
Parte_ N. 3185/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 a 15 CP_3 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce alla “comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di precedente difensore”, dall'Avv. Giuseppe Mauro (c.f. ); C.F._2
APPELLATA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 13.3.2018, la in qualità di struttura Parte_2 accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea “branche a visita” nell'ambito territoriale dell' - con cui aveva sottoscritto specifico CP_3 contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 21.9.2016 (prot. n. 229967 del
21.9.2016) volto a regolare il rapporto per gli anni 2016 e 2017 - chiedeva ingiungersi
NT alla detta l pagamento della somma di € 33.742,87, “oltre interessi moratori ex d.lgs.
n. 231/02 dalla data contrattuale di scadenza di ogni singola fattura sino al saldo, oltre rimborso forfettario di euro 40,00 per ogni singola fattura, previsto dalla medesima normativa 192/12”, a titolo di saldo residuo non pagato relativo alle prestazioni erogate a luglio 2016 (fattura n. 9 del 10.08.2016).
Con decreto ingiuntivo n. 1599/2018, emesso il 17.6.2018, il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta, “oltre interessi ex art. 5 CP_3
D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della fattura, nonché le spese del presente procedimento”.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di CP_3
citazione notificato il 3.9.2018, chiedendone la revoca per i seguenti motivi: Parte
- infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla l'importo fatturato per le prestazioni di luglio 2016 per una parte era già stato pagato con i mandati di pagamento n. 20796/2016 (pari ad € 155.052,48, quale acconto dell'85% effettivamente liquidato sul fatturato di luglio 2016), n. 22540/2016 (pari ad € 9.936,49, quale integrazione del 5% del detto acconto) e n. 1148/2018 (pari ad € 164.036,70, quale saldo residuo del periodo luglio/novembre 2016); per la restante parte non era dovuto per i seguenti motivi:
“esenzioni non conformi” pari ad € 108,45 (come da nota di credito n. 2 del 21.3.2017), raggiungimento del limite di spesa per € 16.221,33 (come da nota di credito n. 10 del
Parte_ N. 3185/2021 R.G.A.C.C. Pag. 2 a 15 Parte_3 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
5.9.2017), applicazione della R.T.U. per l'anno 2016 per € 26.145,15 (come da nota di credito n. 14 del 21.11.2017);
- era comunque erronea la decorrenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della fattura perché in contrasto con quanto previsto dall'art. 7 del contratto.
Concludeva chiedendo in via principale la revoca e/o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata la modifica della decorrenza degli interessi moratori laddove dovuti e la condanna alle spese dell'opposta “da quantificarsi
d'Ufficio anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.”.
Si costituiva, con comparsa depositata il 21.12.2018, la Parte_2 che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
[...]
- il mandato di pagamento n. 1148/2018 era relativo al saldo complessivo del
2016, dunque, non riconducibile alla fattura di luglio 2016; inoltre i dati in essi indicati non trovavano riscontro a livello contabile;
- il documento n. 14/2017 non era riferibile alla fattura di luglio 2016, essendo emesso per “nota credito RTU branche a visita anno 2016”;
- “l'emissione di note di credito lungi dal costituire una rinuncia al credito NT costituisce una condizione contabile che l pretende per eseguire i saldi delle fatture correnti”;
- non aveva provato nel quantum l'eccepita applicazione della R.T.U.; NT
- l' non aveva rispettato gli obblighi contrattuali di monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria;
infatti, le note di credito erano state emesse soltanto successivamente all'espletamento delle prestazioni effettuate dalla Pt_2
- gli interessi dovuti erano quelli di cui al d.lgs. n. 231/02 e dovevano decorrere dal sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura.
Con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, VI comma, c.p.c. depositata il 2 aprile 2019, l'opponente precisava che nell'ambito del mandato di pagamento n.
1148/2018, € 19.874,99 erano imputati alla fattura n. 9/2016.
Con sentenza n. 117/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva NT parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l' opponente al pagamento di € 13.754,43, “oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattualmente previsto”. Rigettava
N. 3185/2021 R.G.A.C.C. c. di Pag. 3 a 15 CP_3 Pt_2 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. e compensava integralmente le spese di lite. In particolare:
- in via pregiudiziale, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O., in quanto l'oggetto della controversia riguardava “la corretta esecuzione del suddetto rapporto contrattuale” e non la contestazione “dell'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”;
- nel merito, affermava che, come si evinceva dai mandati di pagamento allegati e prodotti da parte opponente, residuava un minor importo rispetto a quello ingiunto pari ad € 13.865,88. Inoltre, a questo importo andava sottratto quello di € 108,45, per
“esenzioni non conformi”, in quanto il detto taglio non era stato oggetto di contestazione specifica da parte dell'opposta e pertanto andava considerato legittimo;
- quanto all'ulteriore riduzione di € 16.221,33 dovuta al raggiungimento del limite
NT di spesa, l' on aveva richiamato “negli scritti difensivi successivi” tale contestazione ed in ogni caso “detto taglio sarebbe relazionato alle “prestazioni erogate dal 26.11.2016 al 30.11.2016” mentre nel caso di specie si fa riferimento alla fattura emessa per prestazioni del luglio 2016”;
- era infondata infine l'eccezione relativa al mancato riconoscimento di €
24.124,15 per l'applicazione della RTU alla macroarea “branche a visita” per l'anno
2016; l'applicazione della RTU era connessa all'invio delle comunicazioni previste dal NT contratto all'art. 5, comma 3 mentre nel caso di specie non era stato provato dall'
l'invio delle dette comunicazioni;
inoltre non era stata fornita prova della regolare instaurazione del tavolo tecnico in quanto quest'ultimo, come previsto dall'art. 6 del detto contratto, “si deve occupare anche dell'esame dei conteggi e delle determinazioni assunte NT dall' ai fini proprio dell'applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti negli artt.
4 e 5 del contratto”, pertanto, in assenza di una corretta applicazione della RTU non potevano ritenersi legittime le decurtazioni eccepite;
era irrilevante il fatto che la struttura sanitaria aveva emesso nota di credito anche con riferimento alla RTU, in quanto non aveva rinunciato alla relativa pretesa creditoria bensì solo adempiuto a quanto disposto dall'art. 7 comma 2 del contratto;
- irrilevante, inoltre, era il richiamo alla clausola di salvaguardia ex art. 11 del contratto perché “Detto articolo, infatti, si riferisce al contenuto e agli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e ogni altro atto collegato
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(già Prima sezione civile bis)
o presupposto. Nel caso di specie, invece, l'opposta agisce per ottenere il residuo credito NT per la fattura azionata e che l' a ben vedere, come esplicato, ritiene non dovuto per esenzioni non conformi e per applicazione della RTU”;
- la decorrenza degli interessi questa andava individuata “nel giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattualmente previsto, come da art. 7 comma
3 del contratto”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il CP_3
10.7.2021, osservando che:
- è sussistente la giurisdizione del G.A., in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
- il Tribunale ha errato nel ritenere rinunciata l'eccezione sul superamento del tetto di spesa per la mancata riproposizione negli scritti conclusivi;
- è irrilevante se la detrazione per superamento del tetto di spesa è inerente alla fattura oggetto di causa ovvero alle prestazioni di fine novembre 2016 “in quanto trattandosi di credito (ovvero controcredito) non contestato e quindi certo, liquido ed esigibile, esso era comunque ed immediatamente compensabile con il presunto credito
(anche eventualmente residuale) della società opposta”;
- il Tribunale ha altresì errato nel non riconoscere l'applicazione della RTU, in quanto non ha considerato che “i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria” sicché avrebbe trovato applicazione un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 NT d.lgs. 267/2000 che del pari escluderebbe l'obbligo di pagamento a carico dell' Tale circostanza, afferendo alla validità ed alla riconoscibilità della prestazione, avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale e quest'ultimo, anche mediante una CTU, avrebbe dovuto accertare in quale misura vi fossero state prestazioni eccedenti il limite di spesa e quindi prive di copertura finanziaria nonché la RTU da applicarsi;
NT
- l' aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa e la conseguente RTU da applicarsi, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la documentazione depositata “non può definirsi semplicisticamente unilaterale e non
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(già Prima sezione civile bis) idonea visto che tale attività documentale è prevista, regolamentata e riconosciuta dallo stesso contratto sottoscritto”; NT
- l' aveva rispettato le norme e le indicazioni del Tavolo Tecnico “atteso che come chiaramente emerge dall'art. 6 del contratto stipulato il tavolo tecnico ha funzione solo di monitoraggio e propositiva ma non vincolante (può formulare proposte che però non sono vincolanti)”;
- non può ritenersi contraria a buona fede la clausola contrattuale che subordina il pagamento dei saldi ai alla previa emissione delle note di credito in quanto tale Pt_5 clausola “è finalizzata a garantire i limiti spesa sanitaria e di bilancio (posti dalle normative statali e regionali) ed evitare il pagamento di prestazioni prive di copertura finanziaria”;
- quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi di appello esposti, anche le pronunce sugli interessi e sulle spese andavano riformate.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disponga la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo ed in particolare del Tar Campania – Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 72/2021 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto
(D.I. n. 1599/2018) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le
(eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II) e III) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi parzialmente la impugnata sentenza n. 72/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non Pt_6 debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o
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(già Prima sezione civile bis) conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto
Ingiuntivo opposto (D.I. n. 1599/2018), la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo,, la condanna al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio e la condanna della società opposta ex art. 93, comma 3, cpc.;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Parte Con comparsa depositata il 7.1.2021, si è costituita l'appellata che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto per la “prolissità dei suoi temi finisce per essere una mera riproposizione dei contenuti e anche delle forme di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo”; nel merito NT ha poi ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo che nessuna argomentazione giuridica della sentenza impugnata è stata superata dai motivi di appello.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare l'appello in quanto inammissibile;
2) In via preliminare, rigettare la istanza di sospensione della sentenza;
3) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
4) condanna alle spese processuali del giudizio con distrazione all'avv. Francesco Picazio”.
All'udienza del 22.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto Parte dall'appellata l'appello è ammissibile. Benché lo stesso sia notevolmente prolisso
è comunque possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame dei motivi di appello, va rilevato che è infondato il primo motivo di appello, relativo alla giurisdizione.
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(già Prima sezione civile bis)
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in
NT condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
NT qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato)
l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il
"petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento NT dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così
Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non
è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il
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(già Prima sezione civile bis) solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
3. L'appellante si duole poi del mancato accoglimento dell'eccezione sul superamento del tetto di spesa, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'effettiva volontà di rinuncia dell'eccezione non desumibile dalla sua mancata riproposizione negli scritti conclusivi;
inoltre, afferma che il fatto che il taglio previsto nella nota di credito fosse riferito alle prestazioni erogate dal 26.11.2016 al 30.11.2016 anziché alle prestazioni di luglio 2016 è irrilevante, trattandosi di controcredito (quello emergente dalla nota di credito n. 10 del 5.9.2017) non contestato, certo, liquido, esigibile ed immediatamente compensabile con il credito dell'odierna appellata.
Il motivo è infondato. A prescindere dalle questioni circa la rinuncia all'eccezione,
è sufficiente osservare che il controcredito rivendicato e rappresentato dalla decurtazione di € 16.221,33 per raggiungimento del limite di spesa per l'anno 2016 non è stato NT adeguatamente provato dall' Ed infatti l'emissione della nota di credito da parte del non può rappresentare un'ammissione della sussistenza dei presupposti del Pt_7
controcredito, dal momento che tale nota costituisce un atto meramente contabile. La debitrice, come si evince dall'art. 7, co. 2, del contratto, si trovava dinanzi ad una scelta obbligata: o emetteva la nota di credito, nonostante ritenesse di dover ricevere le relative somme, oppure perdeva la possibilità di ricevere i saldi dovutigli. Peraltro, come osservato dal Tribunale, tale taglio riguardava le prestazioni rese nel mese di novembre
2016 e non quelle oggetto del presente giudizio relative al mese di luglio. Né può trovare applicazione la disciplina della compensazione (invocata dall'appellante), dal momento che la nota di credito costituisce un mero documento contabile che riduce il compenso erogabile per il mese al quale si riferisce (nella specie novembre 2016), ma non attesta
NT che l'importo che ne costituisce oggetto è stato effettivamente versato dall' e deve essere restituito dal centro (circostanza necessaria perché il credito per la sua restituzione possa essere opposto in compensazione); essa, anzi, come emerge dalla richiesta del
NT 6/7/2017 dell' serve a regolare il saldo per l'anno 2016 che non può essere versato senza l'emissione di tale documento e dunque il relativo importo può essere detratto solo dal saldo finale.
4.1. Il terzo motivo, invece, è inerente al rigetto delle eccezioni relative all'applicazione della R.T.U. che, ad avviso dell'appellante, sarebbe erroneo, perché non
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(già Prima sezione civile bis) terrebbe conto del fatto che, in presenza di uno sforamento dei limiti di spesa e di una
R.T.U. applicata al singolo centro, gli effetti sarebbero in ogni caso quelli dell'esclusione della remunerabilità delle prestazioni;
inoltre troverebbe applicazione un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 d.lgs. n. 267/2000 che del pari escluderebbe l'obbligo NT di pagamento a carico. Ancora, la avrebbe depositato documentazione sufficiente a dimostrare la violazione dei tetti di spesa e della conseguente RTU da applicarsi.
Anche questo motivo è infondato.
A parere della Corte è dirimente tale considerazione: per l'applicazione della
Regressione Tariffaria Unitaria è necessario l'intervento del Tavolo Tecnico che è composto anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, sicché non è possibile riconoscere la validità della regressione tariffaria unilateralmente
NT determinata dall' senza l'intervento del Tavolo tecnico previsto dall'art. 6 del contratto. Trattandosi di tetto di spesa di macroarea, è necessario infatti determinare il contributo di ciascun centro allo sforamento del budget e, conseguentemente, applicare la regressione tariffaria per il centro interessato in proporzione a tale contributo. Come
NT correttamente evidenziato dal Tribunale, l' non ha fornito prova della regolare instaurazione del Tavolo Tecnico - la cui attività è anche quella di esaminare i conteggi e
NT le determinazioni assunte dall' ai fini dell'applicazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto - bensì si è limitata ad asserire che
“il tavolo tecnico ha funzione solo di monitoraggio e propositiva ma non vincolante”; sicché, per dirsi correttamente applicata la RTU non basta la determina n. 7294/2017 del
7.11.2017 (con la quale è stata fissata la regressione tariffaria) emessa dal dirigente della
NT struttura acquisto e controllo dell' nella quale, peraltro, nulla viene detto circa le determinazioni del tavolo tecnico. La dimostrazione della necessità della procedura partecipata per la determinazione della RTU emerge anche dalla “nota metodologica” allegata all'ultimo di tali provvedimenti in cui si fa riferimento alla convocazione del tavolo tecnico della quale, però, a fronte della specifica contestazione da parte del Centro,
NT non è stata fornita alcuna prova. In definitiva, i provvedimenti prodotti dall' in assenza delle determinazioni del tavolo tecnico – come accertato dal Giudice di prime cure - non sono sufficienti a consentire l'applicazione della regressione tariffaria;
a voler
NT ritenere diversamente, si finirebbe per affermare che l' può unilateralmente stabilire che alcune prestazioni non devono essere remunerate.
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(già Prima sezione civile bis)
4.2. È appena il caso di aggiungere, inoltre, che l'art. 191 d.lgs. 267/2000 - che riguarda la finanza degli enti locali ed è strettamente legata alla disciplina di tale materia NT contenuta nel testo unico - non può trovare applicazione alle attesa la differente normativa applicabile alla gestione di tali enti.
4.3. Neppure la richiesta di disporre una CTU volta a determinare in questa sede la regressione tariffaria applicabile può essere accolta. Al riguardo va innanzi tutto evidenziato che la RTU dovrebbe essere determinata con le procedure previste dal contratto e dalla relativa normativa e non con una consulenza tecnica in sede di giudizio;
in ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, è sufficiente osservare che, onde
NT consentire l'accertamento tecnico richiesto, l' avrebbe dovuto depositare la documentazione relativa a tutte le prestazioni erogate nell'anno 2016 per la macroarea
“branche a visita”.
5. Infine, per la prima volta, in comparsa conclusionale, l'appellante ha dedotto la nullità del contratto in quanto sottoscritto solo in data 21.9.2016 e pertanto inidoneo a disciplinare retroattivamente le prestazioni già rese nell'anno 2016. Sebbene tardivamente sollevata, la questione può essere esaminata, riguardando la nullità e dunque essendo rilevabile anche d'ufficio.
La stessa è tuttavia infondata.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
NT
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
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(già Prima sezione civile bis)
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi NT contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento
NT che l' ha comunque provveduto al pagamento (quanto meno parziale) delle prestazioni svolte anteriormente alla sottoscrizione del contratto.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o
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(già Prima sezione civile bis) modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non NT solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di NT essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
NTr osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare almeno in parte gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente NT a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati
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(già Prima sezione civile bis) non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno
(determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Riconosciuta quindi l'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori, non vi è motivo per escludere che gli stessi operino retroattivamente (oltre che con riguardo ai limiti di spesa) anche in ordine ai tempi ed alle modalità di pagamento, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti per i pagamenti intervenuti in ritardo, secondo la disciplina contenuta negli artt. 7 e 9 dei contratti, anche se al momento dell'emissione delle fatture questi ultimi non erano ancora stati conclusi. Del resto, sarebbe quanto meno contraddittorio ritenere che i tetti di spesa fissati nei contratti possano operare (a
NT vantaggio dell' per il passato, con conseguente possibile riduzione dei compensi per le strutture accreditate, mentre lo stesso non possa avvenire con riguardo alla disciplina sulle modalità ed i termini di pagamento e sugli interessi;
ove si ritenesse diversamente,
NT si finirebbe per attribuire all' la possibilità di far valere retroattivamente solo la parte del contratto a sé favorevole.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto
NT intercorso tra l' ed il centro.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato. NT
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, in favore della struttura sanitaria appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi
- in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 5.200,01 e €
26.000,00 - in € 3.100,00 (fase di studio € 600,00, fase introduttiva € 500,00, fase istruttoria € 1.000,00, fase decisoria € 1.000,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
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(già Prima sezione civile bis)
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 72/2021, pronunziata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'11.1.2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore della CP_3 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.100,00 per compenso
[...] professionale ed € 465,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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