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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.607/2023 R.G. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvana Patanella e Parte_1
Vito Patanella.
- APPELLANTE - contro
(già Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
- APPELLATI NON COSTITUITI–
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro.
All'udienza del 29 maggio 2025 nessuno è comparso.
Fatto e motivi della decisione Con ricorso depositato il 17/10/2019 il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Sicilia e Servizi Venture s.c. a r.l. dall'aprile del 2009 al 21/1/2014 allorquando il suo rapporto di lavoro era stato trasferito, con contratto a tempo determinato della stessa data ma decorrente dal 23/1/2014, in capo alla e di avere Controparte_2 impugnato, con esito sfavorevole, il recesso ante tempus da tale contratto intimatogli il successivo 23/3/2014; deduceva, nei confronti della società che era subentrata alla
[...]
la nullità del termine contrattuale per la genericità della causale e la nullità Controparte_2 del patto di prova, sia in ragione della durata convenuta sia per la mancata specificazione delle mansioni oggetto dell'esperimento; sulla scorta di tali premesse chiedeva di dichiarare costituito inter partes, sin dal 21/1/2014, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate sino all'effettiva immissione in servizio o, in subordine, di accertare il suo diritto alla prosecuzione del rapporto sino alla scadenza originariamente fissata (23/7/2015) sotto forma di pagamento della retribuzione che gli sarebbe spettata ove il rapporto fosse proseguito in conformità alle pattuizioni originarie o, in via ancora più subordinata, di condannare la resistente al risarcimento dei danni arrecatigli nella misura di 12 mensilità stabilita dall'art. 32 della legge n. 183/2010; chiedeva, in ogni caso, una statuizione risarcitoria della perdita di chance derivante dal fatto che i colleghi rimasti in servizio presso la dopo un'iniziale rapporto di somministrazione, erano stati CP_2 CP_2 assunti nel corso del giudizio in cui ne avevano contestato la validità; domandava, infine, la condanna della società alla regolarizzazione previdenziale del rapporto di lavoro a decorrere dal licenziamento e sino alla reintegra o quanto meno sino alla scadenza del termine contrattuale. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.4161/2022, pubblicata il 20.12.2022, rigettava il ricorso e condannava il lavoratore al pagamento delle spese di lite.
Per la riforma della predetta sentenza, ha interposto appello, con ricorso depositato il 20.06.2023, , affidando il gravame a due motivi. Parte_1
All'udienza del 15.05.2025 nessuno è comparso, ragion per cui la causa è stata rinviata all'odierna udienza, con provvedimento ritualmente comunicato ai sensi dell'art.348 c.p.c.,
Non essendo comparso alcuno neppure a tale ultima udienza si impone la dichiarazione, ex officio, di improcedibilità del gravame. Nulla per le spese di lite dell'appello stante la mancata costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n.4161/2022, emessa dal Tribunale di Parte_1
Palermo G.L. il 20 dicembre 2022. Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria