Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
Il giudice delegato, Dott.ssa Adele Foresta, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento di equa riparazione n. 182/2025 RVG proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Barbieri Parte_1
contro
Controparte_1
visto il ricorso depositato in data 10.2.2025 con il quale il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto l'equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti per la durata irragionevole della causa civile nei propri confronti introdotta, con opposizione a decreto ingiuntivo, da , innanzi al Parte_2
Tribunale di Lamezia Terme;
premesso che “In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, al fine di verificare se un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia o no ecceduto la durata ragionevole, occorre avere riguardo al momento in cui il giudizio stesso ha avuto inizio con la notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, e non già al momento in cui il decreto opposto è stato emesso”
(Cass. n. 21822 del 05/12/2012); che il giudizio presupposto è stato incardinato dal ricorrente con citazione notificata in data
24.7.2015 (per come si evince dalla narrativa della sentenza, in difetto di produzione, a cura del ricorrente, della notifica dell'atto di citazione) e si è concluso, all'esito dell'istruttoria (espletata in via solo documentale), con sentenza depositata in data 12.2.2024, con cui è stata rigettata l'opposizione; rilevato che
- a mente dell'art. 2 co. 1 L. 89/2001 è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art.
1-ter del medesimo testo normativo;
2-bis L. 89/2001 (art. 6 del medesimo testo normativo); osservato che, nella fattispecie:
- il giudizio è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore della citata novella, ma, alla data del 31.10.2016, non era ancora decorso il termine di durata ragionevole (3 anni), che sarebbe successivamente maturato in data 24.7.2018, sicché la parte avrebbe dovuto azionare i rimedi preventivi tempestivamente;
- detti rimedi preventivi (da intendersi quelli previsti nell'art.
1-ter L. 89/2001 vigente ratione temporis, ossia la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario ovvero di decisione della causa a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) non risultano azionati, non emergendo dagli atti alcuna richiesta in tal senso;
peraltro, attesa la semplicità dell'istruttoria – evidenziata anche in ricorso – i predetti rimedi preventivi ben si attagliavano alla fattispecie;
rilevato che, a fronte del riscontro del mancato esperimento dei rimedi preventivi, la scelta legislativa è quella di sanzionare la domanda di equa riparazione con l'inammissibilità, senza che residuino margini di valutazione in capo al giudice circa le ragioni, soggettive o oggettive, per le quali detti rimedi non siano stati esperiti;
ritenuto che, pertanto, la domanda è inammissibile e tale va dichiarata;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I sezione civile, così provvede: dichiara inammissibile la domanda.
Così deciso da remoto in data 11.2.2025
Dott.ssa Adele Foresta