Articolo 211 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 211.
(Limiti e modalita' di circolazione
delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice ((, nonche' di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..)) 2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresi' circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purche', in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.
3. Delle possibilita' previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996